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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 11 aprile 2003
Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi regionali.

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 25 Settembre 2003

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IL DIRIGENTE GENERALE
della direzione inquinamento
e rischi industriali

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 «Linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra» con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE il data 6 agosto 1999, con il quale
si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che
devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di
gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna
alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;
Visto in particolare, che per la tecnologia rinnovabile, il Libro
Bianco, stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli
ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di
giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300
MW;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e, in
particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati
compiti e funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali di
materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente n. GAB/DEC/089/2001
del 3 maggio 2001 con il quale vengono assegnate al direttore del
servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a
lire 40.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione
di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare
riferimento al settore fotovoltaico per l'anno finanziario 2002;
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia
fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca e
dall'altro, in modo piu' mirato, la promozione di quei settori di
mercato piu' vicini alla competitivita' tecnico-economica;
Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi
fotovoltaici viene ritenuta una strada promettente per favorire la
riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di
territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;
Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili puo'
avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo
sostenibile del paese in conformita' agli obiettivi nazionali ed alle
direttive comunitarie in materia di qualita' dell'ambiente;
Considerato che in conformita' alle funzioni ed i compiti
conferiti, le Regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare
le fonti rinnovabili, assicurando il coordinamento territoriale degli
interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche
settoriali e favorendo il concorso degli Enti locali e dei soggetti
pubblici e privati nella definizione ed attuazione delle strategie di
intervento;
Visti i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n.
106/2001/SIAR/DEC con i quali e' stato avviato il Programma «Tetti
fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di
impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete
elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture
edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative
pertinenze, poste sul territorio italiano;
Visto il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre
2001, che apporta nuove risorse finanziarie al programma tetti
fotovoltaici con l'impegno di Euro 13.894.268,90 da destinare ai
soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi
dalle Regioni e Province autonome italiane;
Visto l'atto integrativo del 20 febbraio 2001 all'Accordo di
programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, con il quale si
affida all'ENEA stesso il coordinamento e lo svolgimento delle
attivita' tecniche e scientifiche delle necessarie per il buon esito
del programma «Tetti fotovoltaici»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, le
Regioni e le Province Autonome concorrono al programma con un
finanziamento pari al 50% del finanziamento pubblico, il cui restante
50% e' a carico del Ministero dell'ambiente;
Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la
disponibilita' ad aderire al programma tetti fotovoltaici;
Decreta:
Art. 1.
Programma tetti fotovoltaici - 2003
Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata,
le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e
le Province autonome che hanno aderito al programma «Tetti
fotovoltaici - nuovi bandi regionali», che prevede la realizzazione
di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete
elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture
edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative
pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento
pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali
risorse si aggiungono a quelle gia' impegnate dal decreto
direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto direttoriale
24 luglio 2002 Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002.

Art. 2.
Validita' dei provvedimenti precedenti
Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/Dec del 21
dicembre 2001 e il decreto direttoriale n. 466/2002/Siar/Dec del 24
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto
2002, ad eccezione dell'art. 2 del decreto direttoriale n.
466/2002/SIAR/DEC che viene sostituito dal seguente art. 2:
Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verra'
trasferito alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi
bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento
di progetti gia' ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima
quota si avra' a seguito della comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio della delibera di
assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla
Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verra' trasferita
all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie
degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province
Autonome, il restante 5% delle risorse, verra' trasferito sulla base
di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta
utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli
importi gia' trasferiti».

Art. 3.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome
che hanno aderito al programma Tetti FV-2002, comunicando al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la loro
disponibilita' a coofinanziare al 50%:
a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o
privati, a seguito di nuovi bandi pubblici da emettersi a cura delle
stesse Regioni e Province Autonome;
b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi gia'
emanati ma non finanziati per esaurimento dei fondi.

Art. 4.
Ripartizione del finanziamento pubblico
Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono ripartite
tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato
(Tabella 1).
Tali risorse si aggiungono a quelle gia' ripartite, per l'esercizio
finanziario 2001, con decreto direttoriale 24/7/2002, Gazzetta
Ufficiale n. 199/2002.

Art. 5.
Assunzione di impegno
Per le finalita' di cui al presente decreto, e' impegnata la somma
di Euro 10.337.445,65 (diecimilioni trecentotrentasettemila
quattrocentoquarantacinque/65 euro) a valere sulle risorse del
capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002.

Art. 6.
Trasferimento delle risorse
La prima quota delle risorse, pari al 50% sara' trasferita alle
Regioni e Province Autonome a seguito della pubblicazione dei
relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di
finanziamento di Progetti gia' ammessi in graduatoria, il
trasferimento della prima quota si avra' a seguito della
comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di
finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.
Una quota pari al 45% delle risorse, verra' trasferita
all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie
degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle
Province Autonome. Il restante 5% delle risorse, verra' trasferito
sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti
l'avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia
Autonoma degli importi gia' trasferiti.

Art. 7.
Monitoraggio
Ai fini dell'analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i
soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati
relativi all'energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica
tecnica allegata al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n.
141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all'ENEA che provvedera' alla
raccolta ed elaborazione dei dati. Tali attivita' saranno finanziate
a valere sulle risorse disponibili dall'Accordo di programma
Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse.
Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organo di
controllo per gli adempimenti di rito.
Roma, 11 aprile 2003
Il dirigente generale: Agricola

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 369

Allegato 1
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI

=====================================================================
Regioni/Province autonome |Ripartizione delle risorse
=====================================================================
| Euro
Piemonte | 783.358,12
Valle d'Aosta | 21.108,57
Lombardia | 1.612.405,05
Sardegna | 300.092,73
Prov. Aut. Bolzano | 80.202,28
Prov. Aut. Trento | 81.903,52
Veneto | 797.601,64
Friuli Venezia Giulia | 218.056,30
Liguria | 305.196,81
Emilia Romagna | 711.795,87
Toscana | 642.689,16
Umbria | 147.808,20
Marche | 260.212,07
Lazio | 935.895,54
Abruzzo | 227.412,39
Molise | 60.246,20
Campania | 1.025.092,14
Puglia | 734.076,04
Basilicata | 111.157,43
Calabria | 376.917,10
Sicilia | 904.218,49
Totale | 10.337.445,65