MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 novembre 2011, n. 219
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa
alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed
integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed
integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed
integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori
modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento
per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che i
soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono
tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del
termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n.
124, ed in particolare l'articolo 1;
Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3,
4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti
dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo
12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni
al sistema di tracciabilita' dei rifiuti;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto
decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del SISTRI,
assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware
e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresi',
disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera
f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al
regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni
recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in
particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di
provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011,
sul quale e' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento
operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra
richiamate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di
informazioni contenuti nel SISTRI.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole
«all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole
«dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole
«dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche'
il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8,
comma 1-ter»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la
creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»;
e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
«l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o
piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento,
all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente
originati rifiuti.»;
g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi
dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di
attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»;
i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI.»;
l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso
e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni
successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita
domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile
sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante
posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale
informativo SISTRI.»;
m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono
aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori
iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta
giorni,»;
n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo
SISTRI.»;
o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti
commi:
«1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui
alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o
per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di
tre certificati elettronici associati alle persone fisiche
individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere
individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia'
inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita'
locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione
al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le
condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna
dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»;
p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio del comma 2 la parola
«Agli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai
successivi commi 3 e 4-bis, agli»;
q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono
inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma
4-bis»;
r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna
dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi
per l'interoperabilita' di cui al comma 1-ter, avviene tramite
servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto
richiesta.».
s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia
dello stesso.»;
t) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali o
unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di
vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione
effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i
dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo
restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»;
u) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente
comma:
«2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi
nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»;
v) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola «L'installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano
tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature
medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal
proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione
delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3,
e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa
conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle
predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che
comporta tale variazione.»;
aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio
e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state
installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori
degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle
predette apparecchiature.»;
bb) all'articolo 11, comma 1, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI.»;
cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica
che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei
dati ricevuti.»;
dd) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di altra
unita' locale dell'ente o dell'impresa»;
ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di» sono
inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in fase di
prima iscrizione, nonche'», le parole «dei dispositivi,» sono
sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa
di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o
per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno
dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima
della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate
su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le
informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere
inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla
cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata
compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine
di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»;
ff) all'articolo 12, comma 2, le parole «sito internet
www.sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo
precedente e' di settantadue ore.»;
gg) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che
utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore
del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata
dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del
mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del
rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»;
hh) all'articolo 15, comma 2, le parole «sito internet
www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti
giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a
qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita'
locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al
SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti,
dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a
tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli
stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul
portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»;
ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali
e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti
nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'
interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti
acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area
autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti
cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali
atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati dal SISTRI al
precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE
AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati dagli
operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e
tali difformita' permanessero per piu' di sessanta giorni dalla
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i
dispositivi stessi.»;
mm) all'articolo 21, comma 3, le parole «all'iscrizione» sono
sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole «presso il»
sono sostituite con la parola «al», e le parole «all'apposita area
del sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle
parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in
area autenticata.»;
nn) all'articolo 21, dopo il comma 3, e' inserito il seguente
comma:
«3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi
forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o
successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle
Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche,
all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i
dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo
quanto stabilito dall'allegato IA.»;
oo) all'articolo 21, comma 4, le parole «ritirato secondo la
procedura indicata nell'Allegato IA.» sono sostituite dalle parole
«aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area
autenticata del portale SISTRI.»;
pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi
1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono
comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale
dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la
restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di
installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui
all'articolo 7.»;
qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo:
«21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita'). - 1. Gli
operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le
operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI,
e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio
di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa
normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del
dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI
compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed
esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano
attraverso il predetto software gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il
servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico
dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale
rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per
il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni
dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di
accreditamento del sistema gestionale al servizio di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere
custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»;
rr) all'articolo 22, comma 2, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI»;
ss) all'articolo 23, comma 4, le parole «sito internet
www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni
competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione,
la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o
iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la
scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente,
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga
nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione
stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione,
sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti
utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;»;
uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti di cui
agli articoli 3, 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente
regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte
le seguenti: «e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal
medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore
del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».
2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati
IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al
presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 15, foglio n. 393
Allegato IA
(articolo 6, comma 1)
"PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI"
Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito
all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli
3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei
«dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d),
secondo la procedura di seguito descritta.
Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera
e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unita' locale», come
definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB
per ciascuna unita' operativa. Se nell'«unita' locale» e' esercitata
piu' di un'attivita' di gestione dei rifiuti per la quale e'
obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovra'
dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attivita' esercitata
nell'«unita' locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i
medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
b), per tutte le attivita' di gestione dei rifiuti esercitate nella
predetta «unita' locale», sara' possibile richiedere un solo
dispositivo USB per tutte le attivita' attribuite a tali «delegati».
L'«operatore» che svolge attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
dovra' richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un
dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti
sono associati all'ente o impresa.
Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto
previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di
un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato»
il direttore del cantiere.
Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i
rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del
successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun
porto in cui operano.
I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
devono dotarsi di un dispositivo USB per localita' nella quale sono
abilitati a svolgere la propria attivita'.
Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli
operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti
devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o
interporto in cui operano.
Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione
imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita
all'articolo 2, comma 1, lettera a), o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata
incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un
dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa'
di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI
l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la
relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione, comunichera' all'organizzazione, o la
societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta
configurazione delle applicazioni informatiche necessarie
all'operativita'.
Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e
per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di
sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user
name") sono associate al soggetto indicato come «delegato».
Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il
certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono
associate al rappresentante legale dell'«operatore».
Qualora l'«operatore» abbia unita' locali per una o piu' delle quali
non sia stato individuato un «delegato», dovra' dotarsi comunque di
tanti dispositivi USB quante sono le unita' locali; in tale ipotesi
il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI
verranno attribuite, in relazione alla/e «unita' locale/i» per la/e
quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante
legale dell'«operatore».
Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre
certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche,
ciascuno dei quali e' associato ad un «delegato».
La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:
I. PRIMA FASE - Iscrizione
1. Iscrizione al SISTRI
L'«operatore» dovra' iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta,
una delle seguenti modalita':
A. Modalita' on line
In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla
sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase
di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel
modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La
modalita' di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta
elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale
Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
B. Modalita' via fax
In alternativa alla modalita' di iscrizione on line, l'«operatore»
potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax,
al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sara'
attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.
C. Telefonicamente
L'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di
iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36.
Il call center sara' attivo nei giorni feriali, dal lunedi' al
venerdi' dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
L'«operatore» dovra' specificare anche le modalita' (posta
elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le
comunicazioni dal SISTRI nonche' i recapiti (indirizzo di posta
elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.
Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attivita' previste dal
presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale
rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di
Commercio, ritirera' presso tale associazione, o la societa' di
servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in
tal caso dovra' specificare al momento dell'iscrizione il nome e la
sede di tale associazione o societa' di servizi.
Il SISTRI comunichera' a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla
ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di
pratica assegnato, con le modalita' ed ai recapiti da questi
precedentemente indicati.
2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»
I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli
contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli
contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle
Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.
A seguito della predetta verifica, il SISTRI procedera' alla
personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi
presso i siti di distribuzione.
Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli
operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro
delle Imprese, SISTRI chiedera' agli operatori di confermare i dati
comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale
tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio
SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformita' al modello
disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procedera',
dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati
confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso
i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i
dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti
dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per piu' di sessanta
giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procedera' a
disabilitare i dispositivi consegnati.
Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale», o le societa' di servizi di
diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e
le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori,
con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati,
per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei
dispositivi USB.
SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi»
3. Siti di Distribuzione
La consegna dei dispositivi USB avverra':
- per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali a cui e' iscritto l'«operatore»;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di
Commercio della Provincia dove e' ubicata la sede legale
dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di
Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o piu'
unita' locali, la consegna verra' effettuata presso la sede della
Camera di Commercio dove e' ubicata ciascuna «unita' locale»;
4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro
Il ritiro dei dispositivi USB dovra' essere effettuato dal legale
rappresentante dell'«operatore».
Il legale rappresentante dell'«operatore» potra' delegare al ritiro
un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sara' necessario
presentare la seguente documentazione:
1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al
SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di
appartenenza, per ciascuna «unita' locale»;
2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli
articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente
un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come
risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente
punto 2.
Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la
modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato
automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e
sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato
la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere
l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul
Portale Informativo SISTRI;
3) fotocopia leggibile di un documento di identita' del
rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita';
4) qualora siano stati individuati uno o piu' «delegati», occorre
presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identita'
del/i «delegato/i»;
5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;
6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle
Camere di Commercio.
In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale
rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al
ritiro dovra' presentarsi munito:
- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il
formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal
legale rappresentante.
5. Procedura di ritiro
L'addetto del sito di distribuzione:
- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con
quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua
il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per
quanto riguarda gli importi e le modalita';
- verifica, altresi', la completezza dei documenti presentati
dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.
Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o
necessita' di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito
di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g),
concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento
della procedura.
L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei
dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente
punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato
al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:
- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento
dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei
dispositivi USB.
Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto
incaricato al ritiro un plico contenente:
- il/i dispositivo/i USB gia' precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al
sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB
(PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di
serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle
officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle
province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con
l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento
per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei
dispositivi black box.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le
Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI
l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».
6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei
dispositivi per l'interoperabilita'
La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per
l'interoperabilita' previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1
ter, nonche' dei duplicati dei dispositivi verra' effettuata dal
Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo
inoltro al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione:
- copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto
nell'Allegato II per:
-- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o
-- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o
-- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA'
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli
articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente
un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per
coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la
modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato
automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e
sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato
la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere
l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul
Portale Informativo SISTRI;
- fotocopia leggibile di un documento di identita' del
rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita';
- fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i
«delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante.
7. Custodia dei dispositivi
Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le
finalita' previste nel regolamento e custodire i «dispositivi»
medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita'
in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento
dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia
dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta
eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box
conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi
per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e
sono i seguenti:
----------------------------------------------
COSTI DI SOSTITUZIONE
----------------------------------------------
Anno solare Dispositivo USB Black Box
di sostituzione
----------------------------------------------
2010 euro 60 euro 400
----------------------------------------------
2011 euro 50 euro 350
----------------------------------------------
2012 euro 45 euro 300
----------------------------------------------
2013 euro 40 euro 250
----------------------------------------------
In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno
comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita,
la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la
sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei
dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali
erano istallati, il richiedente dovra' anche sporgere tempestivamente
denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI,
entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia
conforme di tale denuncia.
Il SISTRI provvedera' a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a
comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento
dei costi sopra indicati, potra' provvedere al ritiro del dispositivo
USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sara' possibile
richiedere l'istallazione dei dispositivi black box sostitutivi.
Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei
«dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare
tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvedera' a
proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla
sostituzione dei «dispositivi»:
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi
riguardano l'hardware;
- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi
riguardano il software.
In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB,
l'operatore e' tenuto a versare un contributo di euro 40 per due
annualita' consecutive a partire dal momento della richiesta.
Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sara' attiva un'apposita
sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center
gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno
indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le
comunicazioni via fax sara' scaricabile dal predetto sito internet.
DISPOSITIVI AGGIUNTIVI
PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO.
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE LE ATTIVITA',
AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212, comma
5, del D.Lgs 152/2006 e DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CHE
TRASPORTANO RIFIUTI URBANI
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI
---------------------------------------------------------
DIPENDENTI Numero massimo Contributo annuale *
COMPLESSIVI di dispositivi USB
dell'ente o aggiuntivi ammessi
dell'impresa.
---------------------------------------------------------
<10 0 euro 0
---------------------------------------------------------
da 11 a 50 1 euro 60
---------------------------------------------------------
da 51 a 250 2 euro 100
---------------------------------------------------------
da 251 a 500 3 euro 150
---------------------------------------------------------
>500 4 euro 200
---------------------------------------------------------
(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i
quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo
aggiuntivo.
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI / ENTI della
REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI
---------------------------------------------------------------------
ABITANTI Numero massimo Contributo annuale *
di dispositivi USB
aggiuntivi ammessi
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti
e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti
e superiore o uguale a
20.000 2 euro 100
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti
e superiore o uguale a
50.000 3 euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti
e superiore o uguale a
100.000 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000
abitanti 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i
quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo
aggiuntivo.
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di
TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione volontaria
(ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)
---------------------------------------------------------------------
Classe d'iscrizione Numero massimo Contributo annuale *
all'Albo dell'ente di dispositivi USB
o dell'impresa. aggiuntivi ammessi
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti
e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti
e superiore o uguale a
20.000 2 euro 100
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti
e superiore o uguale a
50.000 3 euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti
e superiore o uguale a
100.000 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000
abitanti 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i
quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo
aggiuntivo.
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di
TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)
---------------------------------------------------------------------
Classe d'iscrizione Numero massimo Contributo annuale *
all'Albo dell'ente di dispositivi USB
o dell'impresa. aggiuntivi ammessi
Quantita' annua autorizzata
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 3.000 tonn. 0 euro 0
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 3.000
tonn. e inferiore a 6.000
tonn. 1 euro 60
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 6.000
tonn. e inferiore a 15.000
tonn. 2 euro 100
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
15.000 tonn. e inferiore
a 60.000 tonn. 3 euro 150
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
60.000 tonn. e inferiore
a 200.000 tonn. 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
200.000 tonn. 4 euro 200
---------------------------------------------------------------------
(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i
quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo
aggiuntivo.
Allegato IB
(articolo 8, comma 1, lettera c))
"PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX."
1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei
dispositivi black box
L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al
trasporto dei rifiuti puo' essere effettuata dalle imprese iscritte
nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali
officine devono altresi' essere dotate di computer e collegamento ad
internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.
Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i
soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita
sezione.
I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in
possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invitera' i soggetti che avranno presentato la domanda di
autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti
prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di
carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della
durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale
Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare.
L'attestazione di partecipazione al corso di formazione e' requisito
necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei
dispositivi black box.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle
officine autorizzate, che sara' pubblicato sul Portale Informativo
SISTRI e sara' liberamente consultabile.
La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonche' la
reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento
comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La
cancellazione e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti
all'interessato al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per
presentare eventuali deduzioni.
2. Attivita' propedeutiche all'installazione
Ciascun «operatore» che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun
veicolo in dotazione all'azienda.
Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle
installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:
- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista
delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale
entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e
installazione dei dispositivi black box;
- contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o,
in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina
concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere
l'appuntamento per l'installazione, che potra' essere fissato non
prima di sette giorni dalla richiesta.
Il SISTRI provvedera' a consegnare i dispositivi black box
direttamente alle officine autorizzate.
Per l'installazione dei dispositivi black box sara' inoltre
necessario:
- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore
telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la
scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e
senza PIN; la scheda non generera' costi di consumo per l'operatore.
- inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box,
consegnato insieme alla lista delle officine, il nome
dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di
telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» puo'
consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal
gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra
indicati.
La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso
l'officina potra' essere effettuata dal legale rappresentante
dell'«operatore», che dovra' presentarsi munito di un proprio
documento di identita' in corso di validita'. Qualora siano stati
delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti
dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di
riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale
dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato
disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei
documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.
3. Installazione presso l'officina autorizzata.
L'operatore dell'officina autorizzata:
- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e
l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identita' del
richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante
al ritiro dei dispositivi;
- inserisce la SIM nel dispositivo black box;
- installa il dispositivo black box sul veicolo;
- al termine dell'installazione esegue il test di corretta
installazione e configurazione;
- sigilla il dispositivo black box;
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box
una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto
dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il
corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a
custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.
4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione.
Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla
Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al
SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il
numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM
abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati
installati, nonche' l'attestazione dell'esito positivo delle
verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei
dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al
ritiro.
Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box
risulti non funzionante, dovra' essere restituito al SISTRI.
Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal
regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black
box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine
autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di
quest'ultimo.
L'operatore delle officine autorizzate provvedera' a disinstallare il
dispositivo black box, che sara' restituito al SISTRI, e ad estrarre
la scheda SIM, che sara' invece restituita all'«operatore».
Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore
dell'officina autorizzata comunichera' alla Sezione regionale
dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata
dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del
dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.
Allegato II
(articolo 7, comma 4)
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI
---------------------------------------------------------------------
PRODUTTORI/DETENTORI
---------------------------------------------------------------------
CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
<10 euro 120 (*) euro 60
---------------------------------------------------------------------
da 11 a 50 euro 180 euro 90
---------------------------------------------------------------------
da 51 a 250 euro 300 euro 150
---------------------------------------------------------------------
da 251 a 500 euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------------------
>500 euro 800 euro 400
---------------------------------------------------------------------
(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti
inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al
SISTRI
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro
che effettuano entrambe le operazioni e cioe' la produzione di
rifiuti pericolosi e non pericolosi
---------------------------------------------------------------------
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 fino a 200 kg euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 oltre 200 kg e
fino a 400 kg euro 60
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 fino a 200 kg euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 oltre 200 kg e
fino a 400 kg euro 60
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
IMPRENDITORI AGRICOLI
---------------------------------------------------------------------
Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 fino a 200 kg euro 30
---------------------------------------------------------------------
Da a 5 oltre 200 kg e
fino a 400 kg euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*
----------------------------------------------------
CONTRIBUTO PERICOLOSI
----------------------------------------------------
ABITANTI
----------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti € 60
----------------------------------------------------
* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non
iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti , ivi
comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In
tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente
dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini
della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti
della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al
numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna
unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
---------------------------------------------------------------------
COMUNI (Regione Campania)
---------------------------------------------------------------------
CONTRIBUTO
Rifiuti
Urbani
---------------------------------------------------------------------
ABITANTI
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 90
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 250
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 300
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 400
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTATORI
---------------------------------------------------------------------
Quantita' annua autorizzata CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO
PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212,
comma 8,
d.lgs.
152/2006
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 3.000 tonn. euro 120 euro 60
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 3.000
tonn. e inferiore a 6.000
tonn. euro 140 euro 70
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 6.000
tonn. e inferiore a 15.000
tonn. euro 180 euro 90
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 15.000
tonn. e inferiore a 60.000
tonn. euro 250 euro 125 euro 0
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 60.000
tonn. e inferiore a 200.000
tonn. euro 350 euro 175
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 200.000
tonn. euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTATORI
---------------------------------------------------------------------
CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO
PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212,
comma 8,
d.lgs.
152/2006
---------------------------------------------------------------------
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO euro 150 euro 150 fino a due
veicoli euro
100 per ogni
veicolo
---------------------------------------------------------------------
oltre i due
veicoli euro
150 per ogni
veicolo
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA
---------------------------------------------------------------------
Popolazione complessivamente servita autorizzata CONTRIBUTO
Rifiuti
Urbani
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 70
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 90
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 125
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 175
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 250
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA
----------------------------------------------------------
CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
----------------------------------------------------------
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO € 150
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
DISCARICHE (D1, D5, D12)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO
PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI
---------------------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150 euro 100
---------------------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200
---------------------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300
---------------------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500
---------------------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700
---------------------------------------------------------------------
tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000
---------------------------------------------------------------------
tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------------------
> 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
DISCARICHE (D1, D5, D12)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO
PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI
---------------------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150 euro 100
---------------------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200
---------------------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300
---------------------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500
---------------------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700
---------------------------------------------------------------------
tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000
---------------------------------------------------------------------
tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------------------
> 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
DEMOLITORI E ROTTAMATORI
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000 euro 300
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800
-----------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500
-----------------------------------------
-----------------------------------------
FRANTUMATORI
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 900
tra 100.000 e 250.000 euro 1.200
oltre 250.000 euro 1.500
-----------------------------------------
-----------------------------------------
INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000 euro 300
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800
-----------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500
-----------------------------------------
-----------------------------------------
INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000 euro 150
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 250
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 400
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 600
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 900
-----------------------------------------
oltre 100.000 euro 1.200
-----------------------------------------
---------------------------------------------------------
IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PERICOLOSI NON
PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA
(R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PERICOLOSI NON
PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------
* Inclusi gli impianti produttivi di recupero
---------------------------------------------------------
ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)
E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PERICOLOSI NON
PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO
(D8, D9) *
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PERICOLOSI NON
PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000 euro 300 euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
---------------------------------------------------------
* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e
biologico dei rifiuti urbani
---------------------------------------------------------
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000 euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000 euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000 euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000 euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000 euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000 euro 1.200
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
CONSORZI INTERMEDIARI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
-----------------------------------------------------------
CONTRIBUTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO
UNICO ANNUO UNICO ANNUO UNICO ANNUO
-----------------------------------------------------------
euro 2.500 euro 100 euro 100
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
TERMINALISTI, CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA
OPERATORI
LOGISTICI E
RACCOMANDATARI
MARITTIMI
-----------------------------------------------------------
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
UNICO ANNUO UNICO ANNUO
-----------------------------------------------------------
euro 100 euro 500
-----------------------------------------------------------
Le quantita' e la popolazione complessivamente servita indicate nelle
tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle
quantita' e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai
sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle quantita' indicate nelle
diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita' prodotte, smaltite
e/o trattate nell'anno precedente.
Il contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna unita'
locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi puo' avvenire mediante versamento diretto
presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero
tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi
sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.
Modalita' di pagamento dei contributi:
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto
dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia
di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli
stessi, e' dovuto:
per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima
produca e/o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno
dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca
e/o gestisca rifiuti.
Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui
originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e' stato richiesto un
dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi
e' effettuato per ciascuna unita' operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti
non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti
pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti
non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato
dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non
pericolosi).
Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla
categoria autorizzata (inerti,
non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una
unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del
regolamento). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello
stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a
versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento
(D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni
operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in
tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante
sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento
svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da
versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta
(demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle
diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate
dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita'
dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad
iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei
produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di
appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo
e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le
quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun
veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non
pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi
che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i
veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti
pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, il contributo e' dovuto in base
alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono
tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al
trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed
ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8
dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applica il contributo previsto peri
veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato
in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della
Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla
popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore
adibito al trasporto dei rifiuti.
H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori
logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali,
le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa' di servizi
di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e'
determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:
- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei
contributi dovuti per tutte le unita' locali;
- in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico
versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede
legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei
rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero
di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra'
effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n.
2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente
SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb.
DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:
- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma
1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell'avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200
000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009
MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44
00147 - ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:
- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma
1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell'avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli
operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione
aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure
via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti estremi di pagamento:
- il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il
numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico
bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento,
l'«operatore» sara' contattato dalle Camere di Commercio o dalle
Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o
dalle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e
Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della
data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e
dei dispositivi black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il
SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico




