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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 settembre 2005
Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

Gazzetta Ufficiale N. 286 del 9 Dicembre 2005

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e
27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione,
approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al
trasporto ed allo spandimento di liquame;
Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di
approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di
liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento
della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di
approvazione;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i
percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti
agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.
2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato,
attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e
di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla
distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto
su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle
disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

Art. 3.
Norme e disposizioni

1. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai
relativi metodi di verifica per la progettazione e per la
costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro
dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti
norme UNI EN in vigore.
2. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le
norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle
contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e
successive modificazioni.
3. Per essere ammesso alla circolazione su strada, lo
spandiliquame, e' soggetto all'omologazione del tipo, se prodotto in
serie, ovvero all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione, ai sensi dell'art. 107 del nuovo codice della strada.
4. Agli spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni
contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.
Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
obbligatoriamente trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
2. E' consentita l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto a fronte di richiesta formale da parte del costruttore dei
veicoli.

Art. 5.
Norme abrogate

1. I decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e
27 maggio 1985 sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2005
Il Ministro: Lunardi

Allegato
CARATTERISTICHE GENERALI


1. I veicoli spandiliquame sono ammessi alla circolazione su
strada se sono progettati in modo tale da mantenere il liquame
trasportato in diretta comunicazione con l'ambiente esterno o,
comunque, permanentemente a pressione atmosferica.
2. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo e'
ammissibile non tener conto della capacita' del serbatoio installato,
a condizione che tale serbatoio sia dotato di:
a) appositi tramezzi o frangiflutti, trasversali e
longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20
dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada (ADR);

b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello
massimo del liquame trasportato, compatibile con la portata utile del
veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno al
serbatoio ed atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello
massimo del liquame trasportato.