TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 664 del 4 luglio 2008
Rifiuti. abbandono e culpa in vigilando

Il TAR ha ritenuto che il Comune abbia esattamente attribuito al proprietario di un fondo una responsabilità che legittima l’adozione del provvedimento ex art. 192 T:U. 1526 poiché a suo carico era ravvisabile quanto meno una culpa in vigilando tenuto conto del fatto che un opera di demolizione di una ditta edile sul confine della sua proprietà non era attività che potesse passare inosservata.
Reg. Sent. N. 664/08
Reg. Ric. N. 285/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo in Abruzzo
Sezione Staccata di Pescara
Composto dai sigg.
Dott. Umberto Zuballi Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere
Dott. Ugo De Carlo Referendario rel.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 1034/71, come aggiunto dall’art. della legge 205/00)

sul ricorso R.G. 285/2008 proposto da Maturo Giuseppe., rappresentato e difeso da se stesso quale avvocato e dall’avv. Carlo Alfani ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Pescara, via Milite Ignoto 72
c o n t r o
COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina De Martiis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, via Catania 14

Per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza nr. 28 del 4.3.08 prot. 013845 con la quale è stata intimata al ricorrente, nella sua qualità di proprietario del terreno sito in Montesilvano, via Chiappinello di procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, dei rifiuti costituiti da materiali derivanti da demolizioni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Chieti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 3 luglio 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) i procuratori delle parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la conversione del rito e la decisione del ricorso con sentenza succintamente motivata;
Avvisate, sul punto, le parti presenti;


FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 20.05.08 e depositato il 19.06.08, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe in quanto non sarebbe responsabile dell’illecito deposito di materiali di scarto edile sul suo terreno.
I motivi di ricorso sono tre: con il primo si censura la violazione dell’art. 192 T.U. 1526 in quanto il Comune di Montesilvano avrebbe attribuito l’onere della rimozione al proprietario del fondo senza porsi il problema dell’esistenza di una sua responsabilità nel caso di specie insussistente poiché il Corpo Forestale avrebbe accertato che l’autore dell’illecito smaltimento è un’impresa edile che aveva demolito un muro di confine.
Il secondo motivo attiene alla mancanza di una valida motivazione poiché non sarebbe stato avviato un procedimento per l’individuazione dei veri responsabili.
Il terzo motivo segnala l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti poiché i materiali di risulta erano stati utilizzati per i riempimento di un fosso scavato dall’acqua piovana e secondo pronunce dela Suprema Corte i residui della demolizione non possono essere considerati rifiuti quando vengono riutilizzati nello stesso fondo ove sono stati prodotti.
Il Comune si costituiva chiedendo che il ricorso fosse rigettato.
All’udienza del 3 luglio 2008 il Tribunale, all’esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Comune ha esattamente attribuito al proprietario del fondo una responsabilità che legittima l’adozione del provvedimento ex art. 192 T:U. 1526 poiché a suo carico è ravvisabile quanto meno una culpa in vigilando tenuto conto del fatto che un opera di demolizione di una ditta edile sul confine della sua proprietà non è attività che poteva passare inosservata.
L’approfondimento delle responsabilità avverrà anche a livello penale vista la sussistenza di un sequestro preventivo in atto ed il Comune ha legittimamente provveduto ad ordinare la rimozione in modo corretto del rifiuto speciale non pericoloso con ripristino della situazione precedente da cui tra l’altro scaturirà anche il dissequestro penale del terreno poiché il sequestro preventivo è stato adottato proprio per evitare che il reato ambientale sia portato a conseguenze ulteriori.
Per tali ragioni non sussiste alcun difetto di motivazione, mentre quanto al terzo motivo è veramente arduo ritenere che riempire un fosso di scolo delle acque in zona sottoposta a vincolo idrogeologico possa essere ritenuta una forma di uso legittimo dei detriti da lavorazione edile tale da impedire che gli stessi possano essere considerati rifiuti.
La particolarità della vicenda rende equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2008 con l’intervento dei magistrati
IL PRESIDENTE IL REFENDARIO ESTENSORE
Dott. Umberto Zuballi dott. Ugo De Carlo
Pubblicata mediante deposito
Il 04/07/2008