D.lgs. n. 116/2020 e rifiuti organici: cosa cambia e cosa resta

di Gianfranco AMENDOLA

pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Tra le tante modifiche apportate al d.lgs. n. 152/06 dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 allo scopo di adeguarlo alla direttiva UE n. 851 del 2018, vale la pena, in tempi di economia circolare, di esaminare, anche se sommariamente, quelle che riguardano i rifiuti organici; anche per capire se e quanto queste modifiche predisposte dal Governo abbiano rispettato non solo il dettato comunitario ma anche le indicazioni per il loro recepimento contenute nella legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117 

1. - Definizione e classificazione prima e dopo la direttiva rifiuti del 2018 e il d.lgs. n. 116 del 2020.

Iniziamo dalla definizione e dalla classificazione.

La definizione di «rifiuti organici» risulta modificata in aderenza a quanto prescritto dalla direttiva UE del 2018 (art. 3, punto 4). Oggi, infatti, i rifiuti organici sono i:

«rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare» [art. 183, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/06]; dove, rispetto alla definizione precedente (ricalcata dalla precedente direttiva del 2008) compare l’aggiunta relativa a « uffici, attività all’ingrosso, mense» e l’aggettivo «simili» risulta sostituito con «equiparabili».

Vi è, quindi, un allargamento significativo del loro ambito.

Quanto alla loro classificazione, adesso, ricalcando puntualmente l’art. 3, punto 4 della nuova direttiva, i rifiuti organici sono espressamente annoverati tra i rifiuti urbani. Infatti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b ter), n. 1, sono:

«rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili» 1 .

In sostanza, quindi, le modifiche apportate sono in linea con il disposto comunitario.

C’è solo da aggiungere che, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 116/2020 «al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b ter) e 184, comma 2 e agli allegati L quater e L quinquies, introdotti dall’articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021».

2. - Regolamentazione prima e dopo la direttiva rifiuti del 2018 e il d.lgs. n. 116 del 2020.

Se, a questo punto, andiamo ad esaminare la regolamentazione prevista per i rifiuti organici, appare evidente che già la normativa, comunitaria ed italiana, preesistente alla nuova direttiva ed al d.lgs. n. 116/2020, si fondava su tre strumenti-obiettivi: raccolta differenziata, compostaggio e, comunque, trattamento tale da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e produzione di materiali sicuri per l’ambiente; come risulta chiaro se si legge l’art. 22 della direttiva del 2008 2 , ripreso e specificato in Italia (specie dopo le modifiche del d.lgs. n. 205/2010) dagli artt. 180 [secondo cui vanno incentivate «le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità (...)»], 182 ter (ricalca l’art. 22 della direttiva), 183 (introduce le definizioni di «compost di qualità» e «digestato di qualità» dai rifiuti organici) e 195, comma 2, lett. o) (ove si parla di «prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata») del T.U.A.

La stessa impostazione si rinviene, come evidenziato già dai ‘considerando’ 41 e 56 3 e pur se con notevoli specificazioni, nella direttiva rifiuti del 2018, la quale provvede alla sostituzione integrale dell’art. 22 già sopra ricordato.

Se, a questo punto, mettiamo a confronto il nuovo testo dell’art. 22 della direttiva con il nuovo art. 182 ter del T.U.A. che lo recepisce, otteniamo il quadro che segue:

Direttiva UE del 2018

NUOVO

Art. 22

Rifiuti organici

v. appresso, comma 2, lett. a)

1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.

2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:

a )

incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

b )

incoraggiareil compostaggio domestico ; e

c )

promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.

3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

T.U.A. dopo d.lgs. n. 116/2020

NUOVO

Art. 182 ter .

Rifiuti organici

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici , in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti .

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato , con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

3. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all’autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.

v. sopra, comma 1

4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 e la pianificazione urbanistica.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l’utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.

(Omissis).

6. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti

Vale la pena di ricordare l’ultima parte del comma 1 dell’art. 182ter secondo la quale, in armonia con la definizione di « compost», «l’utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti».

In proposito, peraltro, ci sembra opportuno sottolineare che la trasposizione italiana, pur se – a differenza della disposizione comunitaria (e, come sarebbe stato preferibile, a nostro avviso) – non richiama formalmente l’obbligo di rispettare la gerarchia dei rifiuti 4 , lo fa nella sostanza concentrandosi sugli obiettivi primari del riciclaggio e compostaggio.

3. - L’aderenza alla legge delega.

Tuttavia, per valutare l’operato del legislatore italiano, occorre tener conto anche del dettato della legge di delegazione europea 2018, da cui il d.lgs. n. 116/2020 deriva la sua legittimità.

Ne riportiamo, quindi, il contenuto che interessa in questa sede:

L. 4 ottobre 2019, n. 117, art. 16.

«1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

g ) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica , predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici , anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l’incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 35, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 5 ;

h ) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi; (...)».

In via generale, quindi, la attuale normativa, italiana e comunitaria, non solo ha confermato per i rifiuti organici gli strumenti della raccolta differenziata e del riciclaggio, inclusi compostaggio e digestione anaerobica, privilegiando il compostaggio e l’utilizzo sul luogo di produzione; ma ne ha, soprattutto, notevolmente accentuato la rilevanza, così come disposto dalla legge delega che parla solo di riciclo e compostaggio. Peraltro, anche se l’articolato italiano non lo riprende, il richiamo espresso che la legge delega riserva all’art. 35, comma 2 della legge n. 164/2014 per una copertura completa di impianti per il compostaggio dei rifiuti organici, impone comunque che ad esso si dia attuazione al più presto.

In conclusione, i rifiuti organici devono essere destinati, con priorità assoluta, al compostaggio e l’Italia deve provvedere al più presto (siamo già in ritardo di sei anni) a completare una rete di impianti per il compostaggio che copra tutto il territorio nazionale.

Ma c’è un altro punto che vale la pena di sottolineare nel confronto tra legge delega e legge delegata, ed attiene allo snodo delicatissimo dei controlli. Mentre, infatti, come abbiamo visto, la legge delega richiede «misure atte a favorire lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica», l’art. 182 ter lo recepisce nel senso che «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti»; dove, con tutta evidenza, scompare il richiamo espresso a «favorire lo sviluppo di sistemi di controllo».

4. - La problematica di sfalci e potature

Un cenno, infine, merita la problematica di sfalci e potature che viene nuovamente ritoccata a distanza di un anno dall’ultima modifica.

Ma andiamo con ordine. Rinviando ad altri lavori per approfondimenti e richiami 6 , sembra sufficiente, in questa sede, ricordare che, come abbiamo visto, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rientrano nella definizione, comunitaria ed italiana, di «rifiuto organico» e che, in sede comunitaria, non sono oggetto di alcuna esclusione, neppure parziale, dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. f) della direttiva rifiuti del 2018 (ricalcato dalla precedente del 2008) esclude dal suo ambito di applicazione solo le «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»; senza, quindi, alcun cenno a sfalci e potature.

Se, a questo punto, leggiamo la trasposizione di questa disposizione nella normativa italiana, vediamo, invece, comparire, tra le esclusioni, sin dal 2010, anche «sfalci e potature»; cui si aggiungeva, nel 2016, la specificazione della provenienza da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali [art. 184, comma 2, lett. e)] ovvero da attività agricole ed agro industriali [art. 184, comma 3, lett. a)].

Aggiunta che, come prevedibile, dava immediatamente luogo ad un inizio di procedura di infrazione in sede comunitaria. Infatti, rispondendo ad una interrogazione, Karmenu Vella a nome della Commissione UE in data 21 dicembre 2016 dichiarava che: «ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (di seguito “la direttiva”), la definizione di “rifiuto organico” include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi. La Commissione ritiene che gli sfalci e le potature rientrino in tale definizione se provengono da giardini e parchi e pertanto dovrebbero essere oggetto di una corretta gestione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 4 (gerarchia dei rifiuti) e all’articolo 13 della direttiva. L’assenza di un controllo adeguato ed efficace su questo tipo di rifiuti sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva. La Commissione solleverà la questione con le autorità italiane competenti».

Per evitare la procedura di infrazione l’Italia approvava, quindi, nel 2019, un nuovo testo della lettera f) che tuttavia, anche se con formulazione ambigua (vorremmo dire «all’italiana»), continuava sostanzialmente ad escludere dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sfalci e potature specie se «derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni (...)» 7 .

Queste fasi legislative dal 2010 al 2019 sono ben visibili nello schema che segue:

Art. 185

così come sostituito dall’art. 13, d.lgs. n. 205/2010

(Esclusioni dall’ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f ) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 185

così come modificato dall’art. 41 della l. 28 luglio 2016, n. 154

Id.

f ) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 185

così come modificato dall’art. 20 della l. 3 maggio 2019, n. 37

Id.

f ) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni , utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Ovviamente, non stiamo parlando di una questione teorica ma di impostazioni diverse con pesanti ripercussione pratiche ai fini della tutela ambientale.

Se, infatti, svincoliamo sfalci e potature dalla disciplina sui rifiuti, non potrà applicarsi ad essi la gerarchia comunitaria che, come è noto, antepone il riciclaggio ed il recupero come materia al « recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia» effettuato dai termovalorizzatori.

E così sfalci e potature, invece di essere utilizzati per compostaggio e simili, nell’ambito della economia circolare, finiscono in fumo nei termovalorizzatori dove sono molto ricercati per l’alto potere calorifico 8 .

Ovviamente, la soluzione all’italiana del 2019 non soddisfaceva la Commissione UE, specie alla luce della direttiva del 2018 che, come abbiamo visto, destina con priorità assoluta i rifiuti organici al compostaggio. Né poteva essere tralasciata dal nostro legislatore anche alla luce dei dettami della nuova direttiva e della legge delega che certamente, come abbiamo visto, non considerano una destinazione alla termovalorizzazione ed accentuano con forza il richiamo alla gerarchia comunitaria.

E così il d.lgs. n. 116 del 2020 ha riscritto per la terza volta in quattro anni la lettera f) dell’art. 185, facendo scomparire il richiamo agli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni 9 .

Di certo è un passo avanti ma, a nostro sommesso avviso, finché non si torna alla dizione della direttiva (senza alcuna menzione di sfalci e potature), non appare sufficiente a riportarci nell’ambito della legalità comunitaria e a sottrarre rifiuti organici alle fiamme dei termovalorizzatori ed all’economia circolare 10 .

APPENDICE

Per una migliore comprensione, si riportano alcune definizioni dell’art. 183, d.lgs. n. 152/06:

Art. 183, d.lgs. n. 152/06 dopo d.lgs. n. 116/220

Definizioni

e ) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai finidell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

p ) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

u ) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini . Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

ee ) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente , di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff ) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente , che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

qq-bis ) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq-ter ) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

1 Prima di questa modifica, la definizione di rifiuti urbani riguardava i «i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione» [art. 184, comma 2, lett. a)].

2 Art. 22, Rifiuti organici:

«Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

a ) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;

b ) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c ) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente».

Cfr. anche, il ‘considerando’ 35: «È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l’idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative».

3 ‘Considerando’ 41:

«Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri (...) dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta».

‘Considerando’ 56:

«Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità».

4 Art. 179, d.lgs. n. 152/06 (derivato da art. 4 della direttiva)

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

«1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a ) prevenzione;

b ) preparazione per il riutilizzo;

c ) riciclaggio;

d ) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e ) smaltimento.

(Omissis)».

5 Ecco il testo: «2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata , articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità».

6 Cfr., da ultimo, il nostro Sfalci e potature nella legge europea 2018. Si profila l’ennesima condanna dell’Italia , in www.lexambiente.it, 20 giugno 2019 cui si rinvia anche per richiami.

7 Per approfondimenti si rinvia ad Amendola, op. loc. cit.

8 Cfr. Amendola, op. loc. cit.

9 Lett. f) attuale dell’art. 185:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, (...) utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

10 Per completezza e conferma, si ricorda che, ai sensi del (nuovo) art. 205 bis, comma 4, T.U.A., «per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l’ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento dell’ambiente (...)».