Cass. Sez. I n.  2209 del 19 gennaio 2018 (ud. 10 gen 2017)
Pres. Carcano Est. Centonze Imp. Tatò ed altri
Ecodelitti.Caratteristiche del disastro ambientale innominato

Alla fattispecie prevista dall'art. 434 cod. pen. possono essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza  che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Queste connotazioni fenomeniche dell'evento disastroso si attagliano perfettamente alla vicenda processuale in esame, atteso che le emissioni tossiche prodotte dalla Centrale termoelettrica di Porto Tolle si protraevano lungo un arco temporale pluriennale, compreso, per quanto di interesse ai presenti fini, tra il 1998 e il 2009 e coinvolgevano la gestione dello stabilimento industriale rodigino da parte dei diversi amministratori delegati che si erano succeduti alla guida della società Enel s.p.a. . In questo contesto sistematico, priva di rilievo appare la circostanza che, nel corso degli anni, il legislatore italiano interveniva ripetutamente per sanare la situazione di inquinamento ambientale causata dalla Centrale termoelettrica di Porto Tolle, adeguando ex post i livelli delle emissioni tossiche prodotte dallo stabilimento in questione alla situazione di degrado ambientale venutasi a creare nell'area del Delta del Po rodigino. La rilevanza di questi interventi legislativi, ai fini dell'esclusione dell'antigiuridicità delle condotte di T. e S., che costituisce il principale degli argomenti su cui la Corte di appello di Venezia fondava il suo giudizio assolutorio nei confronti degli imputati, appare smentita dalle risultanze processuali. Gli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni, a partire dal d.P.R. n. 203 del 1988, avevano una funzione meramente transitoria e imponevano l'attivazione dei vertici della società Enel s.p.a. allo scopo di ridurre l'impatto ambientale inquinante dell'attività produttiva della Centrale di Porto Tolle. Ne consegue che tale argomento finisce per costituire la dimostrazione della consapevolezza di T. e S. delle condizioni di inquinamento in cui operava lo stabilimento di Porto Tolle e dell'incompatibilità di tale attività produttiva con la situazione di salvaguardia del Delta del Po rodigino; condizioni di incompatibilità ambientale che, sulla base di una precisa scelta aziendale, legata a esigenze di massimizzazione dei profitti societari, non venivano mai rimosse dai predetti degli imputati. Deve, al contempo, evidenziarsi che l'esistenza delle disposizioni normative alle quali si richiama la Corte territoriale veneziana non legittima, di per sé solo, l'attività di inquinamento portata avanti da T. e S. nell'arco temporale compreso tra il 1998 e il 2005, atteso che tale affermazione, tendente a escludere l'antigiuridicità delle loro condotte, così come contestate al capo B della rubrica, postula la buona fede dei predetti imputati, che, per le ragioni che si sono esposte, deve essere esclusa. A differenti conclusioni si sarebbe dovuto giungere laddove fosse emerso che i predetti imputati non erano pienamente consapevoli della situazione di inquinamento ambientale prodotta dalla Centrale di Porto Tolle, atteso che, in questo caso, le prescrizioni normative in questione avrebbero reso il loro comportamento se non legittimo quantomeno privo di antigiuridicità. Le emergenze probatorie, tuttavia, rendono evidente l'atteggiamento pienamente consapevole di T. e S. delle condizioni di deterioramento ambientale prodotte dallo stabilimento di Porto Tolle che, difatti, nel luglio del 2009, veniva definitivamente chiuso sotto l'amministrazione di F. C., il quale - unico tra i tre imputati - poneva in essere un comportamento gestionale concretamente finalizzato alla risoluzione della situazione di degrado ambientale.

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La prima sentenza della cassazione sulla vicenda n.126422-2011 cliccando qui

Aria. Getto di particolato