dai CEAG

Cass. Sez. III sent.1535 del 2 settembre 2005 (Ud. 8 luglio 2005)
Pres.Vitalone Est. De Maio Ric. Boldrin
Maltrattamento di animali - Continuità normativa

Vi è continuità normativa tra l'articolo 727 c.p.vecchio testo e l'articolo 544ter c.p. attualmente vigente giacché l'"incrudelire" cui si riferisce il primo altro non è se non un aspetto del "sottoporre a sevizie" di cui tratta il secondo

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MOTIVAZIONE
Boldrin Luciano fu rinviato al giudizio del Giudice monocratico del
Tribunale di Ivrea, perché rispondesse del reato di cui all'art.727 cp ("perché
incrudeliva senza necessità verso due cani lupo di sua proprietà colpendoli ripetutamente con un bastone di legno sino a tramortirli", commesso in Romano
Canadese il 13.7.2002. Con sentenza in data 3.2.2005 il Boldrin fu condannato,
con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, alla pena di euro
1 .O32 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato ascrittogli,
limitatamente al maltrattamento di un cane; fu invece assolto perché il fatto non
sussiste dal reato stesso, limitatamente al maltrattamento del secondo cane.
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione personalmente
dall'imputato, il quale denuncia, con unico motivo, "erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt.727 vecchio testo e 544 ter cp come introdotto
dalla 1.18912004". I1 ricorrente sostiene che, dovendo essere applicato l'art.544
ter in quanto norma più favorevole, l'imputato andava prosciolto dall'addebito
mossogli, perché "non risultano integrati gli estremi del reato di maltrattamenti
di animali, non essendo stato accertato il verificarsi di una lesione
nell'animale", richiesta invece dalla nuova noma per la configurabilità del
reato.
I1 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, pur
dovendosi riconoscere l'esattezza di base della proposizione fondamentale del
ricorrente, nel senso che la formulazione del capo di imputazione, basata sul
vecchio testo dell'art.727 cp, va raffrontato con il nuovo testo dell'art.544 ter,
che ha ridisegnato il reato. I1 ricorrente, tuttavia, erra nel parlare di
individuazione di legge più favorevole, in quanto, innanzi tutto, il problema è di
continuità normativa e, in secondo luogo, di contestazione. La formulazione
previgente puniva, per quanto qui interessa, chiunque incrudelisce verso
animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie e il capo di
imputazione (che è stato sopra riportato) si era adeguato a tale formulazione; la
nuova norma (che reca la stessa rubrica della precedente: maltrattamenti di
animali) punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Il primo Giudice ha
risolto il problema del mutamento della norma "atteso che la condotta di
ingiustificato incrudelimento postoin essere dal Boldrin aveva certamente
cagionato lesioni al cane lupo di sua proprietà, che era stato picchiato sino ad
essere tramortito". Ma in tal modo il problema era solo spostato, dal momento
che l'incrudelimento, di cui alla vecchia norma e alla contestazione, non è
termini ricompresso nella nuova; d'altra parte, l'aver cagionato lesioni non
rientrava espressamente nella capo di imputazione (così da rendere non del tutto
decisivo che il primo Giudice abbia ritenuto accertato in linea di fatto che
lesioni al cane furono cagionate). 11 problema presupponeva il raffronto non
tanto con l'aver cagionato lesioni, ma con la sottoposizione a sevizie e andava
risolto (così come lo ha risolto il primo Giudice) positivamente, essendo
evidente che l'incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i
più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo
'- $
incrudelire -diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire- è
* ricompreso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie -
comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeli maltrattamenti, tortura,
etc. Nessun dubbio, quindi, può sussistere circa la continuità normativa tra le
due norme e, di conseguenza, anche sull'esattezza del fatto contestato.
Va precisato che, non avendo il segnalato errore di impostazione della
motivazione avuto influenza sul dispositivo, la sentenza impugnata va solo
rettificata, ai sensi dell'art. 619 cpp, nella relativa parte della motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle
spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere un'assenza di colpa) al
versamento alla cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di
euro cinquecento.
P . Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato il 9.7.2005