SEZ. 3 SENT.  39961  DEL 22/10/2003  (UD.11/07/2003) RV.  226583
     PRES. Savignano G                REL. Grillo C               COD.PAR.358
     IMP. Richiedei        PM. (Parz. Diff.) Izzo G 
517001  CACCIA  -  IN GENERE - Disciplina generale dettata dalla legge n. 157       del 1992 - Deroghe regionali - Validita' temporanea - Fondamento. 
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 30 
    In  tema  di esercizio della caccia, le eventuali deroghe alla disciplina
generale  nazionale, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, stabilite con leggi  regionali hanno portata ed efficacia temporanea, atteso che l'adozione
delle  deroghe e' subordinata ad una serie di condizioni contingenti relative all'equilibrio  ambientale  e faunistico da accertarsi di anno in anno.
(Fattispecie  nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art.
30  della  legge  n.  157  nella cattura di fringillidi in numero superiore a cinque  non  ritenendo  applicabile  a stagione venatoria diversa la delibera
della  giunta regionale Lombardia adottata in esecuzione della legge regionale lombarda n. 34 del 1997).
Fonte CED cassazione
                    



