Interventi edilizi in aree protette. Nota a Cass. Sez. III 20 giugno 2002 di Veronica DINI
CORTE
DI CASSAZIONE, Sez. III
penale– 20 giugno 2002– Pres.
PAGODIO Est. GRILLO – imp. M.R.
Aree protette Interventi in aree vincolate .- necessità del provvedimento autorizzatorio del Comune e dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo
Aree protette Recinzioni in territorio vincolato: nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
Aree
protette Interventi in zona vincolata in
assenza di permesso: sanzione ex art. 44 comma 1 lett.c) D.P.R. 380/2001
È illegittimo il disboscamento, la creazione di una pista per il transito di automezzi e di una recinzione in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, in assenza del provvedimento autorizzatorio/concessorio da parte del Comune competente e dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Le recinzioni sono assoggettate alla sola DIA, sempre però che non insistano su territori vincolati; in caso contrario, mentre prima esigevano la concessione edilizia, previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ora richiedono solo quest’ultimo.
Gli interventi edilizi in zone vincolate, in assenza del permesso devono intendersi ancora penalmente sanzionati ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett.c) D.P.R. 380/2001.
Interventi edilizi in aree
protette
1. La
sentenza annotata ha ad oggetto il disboscamento, l'apertura di una pista per il
transito di automezzi e la costruzione di una recinzione abusiva, in una zona
sottoposta a vincolo paesaggistico e afferma che, per la realizzazione di tali
interventi, l'imputato avrebbe dovuto richiedere e ottenere sia il provvedimento
concessorio del Comune, che l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo.
In effetti, secondo l'orientamento finora costante della giurisprudenza sul punto, "per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in un parco nazionale o regionale oppure in una riserva naturale, occorrono la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'ente parco. L'istituzione di un parco regionale in un'area già sottoposta a vincolo paesaggistico non fa venir meno la necessità di autorizzazione paesaggistica e quindi non consente l'esecuzione di opere edili costituenti pertinenze senza la concessione edilizia"[1].
E'
stato, in particolare, affermato che "…in
sede di rilascio di concessione
edilizia relativa ad interventi
ricadenti su area soggetta a
vincolo paesaggistico o
storico-artistico, va acquisito il parere
dell'autorità preposta alla tutela
del vincolo ogniqualvolta il vincolo
esista all'epoca della valutazione
della domanda di
concessione, ancorchè apposto
in epoca posteriore alla domanda di concessione ovvero alla
realizzazione dell'opera".[2].
2. Il settore dei provvedimenti autorizzativi delle opere edili, non solo in aree protette, è stato tuttavia oggetto di recenti sostanziali modifiche legislative.
Fino all'entrata in vigore della L.443/2001, la materia era disciplinata dalla L.10/77 (cd. Legge Bucalossi) che prevedeva essenzialmente tre fattispecie autorizzatorie tipiche: concessione edilizia, autorizzazione a eseguire i lavori e denuncia di inizio attività
Quest'ultima procedura, in particolare, era applicata, nel vecchio regime normativo, anche alle recinzioni e, in generale, alle opere che non comportano un'apprezzabile trasformazione del territorio[3].
Nel
2001 è stato emanato il D.P.R. 380/2001, la cui efficacia è stata
sospesa fino al 1.1.2003
dall’entrata in vigore (il 10 gennaio 2002) della L.463/ 2001, di conversione
del D.L. 411/2001.
Il
T.U. sull'edilizia, all'art. 10 elenca gli interventi soggetti a permesso di
costruire e, nel successivo art. 22, subordina a denuncia di inizio attività
quelli non riconducibili a tale elenco. Come precisa la sentenza annotata,
le recinzioni non rientrano in tale categoria.
Il
comma 3 dell’art. 22 D.P.R. 380/2001 dispone tuttavia che "la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico – artistica o paesaggistica
– ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
D.lgs. 29 ottobre 1999 n.490".
Gli
interventi edilizi abusivi nelle zone sottoposte a vincolo sono sanzionati
dall’art.44 lett. c) – applicato dalla Cassazione nella sentenza annotata -
mentre l’art. 44 lett. b) sanziona in via residuale l’esecuzione di
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l’ordine di sospensione.
Quanto alla determinazione dell’oggetto del reato previsto dalla lett.
c), va precisato da un lato che la norma non riguarda vincoli diversi (ad es. il
vincolo idrogeologico), dall’altro che gli interventi edilizi incriminati sono
per l’appunto quelli eseguiti “nelle
zone sottoposte a vincolo...” :devono pertanto ritenersi esclusi gli
interventi eseguiti su singoli immobili soggetti agli stessi vincoli ma non
situati in zone vincolate.
Dati
i differenti interessi giuridici tutelati, il reato di cui alla lett. c) può
concorrere con quello di cui all’art.163 D.lgs. 490/99.
L'art.22
del Testo Unico è stato recentemente modificato dal D.lgs. 301/2002 nel modo
seguente: "Sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente".
È stato inoltre aggiunto
un terzo comma, relativo ad altre opere realizzabili mediante denuncia di inizio
attività, richiamato dal 6° nel caso sussistano vincoli paesaggistici.
3. La
cd. legge Lunardi (L.433/2001) ha da ultimo introdotto significative modifiche
in materia: per quanto attiene al tema in oggetto, il comma 6 dell’art.1
dispone che "in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati in base a semplice denuncia di
inizio attività … a)gli interventi di edilizia minore di cui all'art.4 comma
7 decreto legge 398/93".
Anche
in questo caso, tuttavia, il successivo comma 8 precisa che "la realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico – artistica o paesaggistico –
ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano,
in particolare, le disposizioni …di cui al D.lgs. 490/99".
Come
è noto, la tutela di cui all'art. 151, D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 non
impedisce ogni modificazione del paesaggio, ma indica quelle compatibili con la
salvaguardia del valore tutelato e, quindi, autorizzabili.
L’autorizzazione
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
4. Il
nulla osta dell’Ente Parco – ove richiesto - costituisce dunque condizione
necessaria per qualsiasi autorizzazione o concessione, di competenza delle
diverse Amministrazioni.
L’art.
13 della L.394/1991 dispone che “il
rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere
all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla-osta dell’Ente
Parco”. L’ampia formulazione della norma autorizza a ritenere che, non
solo le opere di natura edilizia e urbanistica che determinano una
trasformazione del territorio, ma anche l’installazione di apparecchiature
comunque denominate suscettibili di utilizzazione da parte dell’uomo siano
soggette a nulla osta.
L'autorizzazione
dell'Ente parco deve essere conforme alle disposizioni del piano e del
regolamento. Sul punto, la Cassazione, mutando il proprio orientamento, ha
tuttavia di recente statuito che, anche in mancanza dell’approvazione del
piano, l’Ente Parco rilascia il nulla osta, per cui la concessione edilizia
comunale non può essere produttiva di effetti giuridici senza il consenso di
quest’ultimo[4].
Dal
punto di vista procedurale, la valutazione positiva da parte del Consiglio
direttivo dell’Ente Parco deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui la
richiesta è avanzata: nel caso che tale periodo trascorra senza che vi sia
stato un pronunciamento, scatta il meccanismo del silenzio – assenso.
Avverso
il rilascio del nulla – osta, l’art. 13 prevede il ricorso giurisdizionale
anche da parte delle associazioni protezionistiche individuate ai sensi della
L.349/86.
5. Come
detto, altra autorizzazione necessaria per l’esecuzione di opere edilizie in
aree protette è l'autorizzazione paesistica: la realizzazione di interventi,
opere e costruzioni in aree protette in assenza di tale condizione rende
configurabile sia il reato di cui all'art. 163 del D.lgs. 490/1999 che quello
sanzionato dall'art.30 della L.394/1991.
L'autorizzazione
paesistica e – ove necessario – il nulla osta del parco sono comunque atti
autonomi, anche dal punto di vista sanzionatorio: possono tuttavia essere
attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, che dovrà effettuare
la duplice valutazione[5].
Sui
rapporti tra provvedimenti autorizzatori e concessione edilizia, si è
recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che "…il
provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al nulla osta
ambientale sono tra loro autonomi ed indipendenti, realizzando interessi
distinti e fondandosi su presupposti diversi, e quindi, il rilascio della prima
non risulta condizionato dalla previa emanazione del secondo (Cons. Stato, Sez.
VI, 19 giugno 2001, n.3242). Si è, inoltre, chiarito, in coerenza con il
predetto principio, che il nulla osta regionale costituisce un mero requisito
di efficacia (e non, dunque, un presupposto di legittimità) della
concessione edilizia, nel senso che solo la realizzazione dell’opera
assentita con quest’ultima, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, postula
il previo conseguimento dell’assenso ambientale (Cons. Stato, Sez. VI, 20
novembre 2000, n.6193). E’ solo la legittima esecuzione dell’attività
edilizia ad essere condizionata dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
e non anche, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, l’adozione della
concessione. Diversamente opinando, peraltro, si perverrebbe
all’inaccettabile conseguenza di giudicare illegittima una concessione
edilizia espressamente condizionata al conseguimento del nulla osta regionale,
quando questo è stato rilasciato prima dell’inizio dei lavori assentiti"[6].
6. In
materia, si segnala, da ultimo, una recente sentenza del Consiglio di Stato che,
a proposito di una delibera di autorizzazione alla demolizione di un edificio
sottoposto a vincolo ambientale, ha adottato una nozione di ambiente piuttosto
ampia, che comprende non solo "…gli
interessi ambientali in senso stretto (che possono essere individuati negli
aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di un certo territorio), bensì
anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti proprio la conservazione
e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio
urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità
della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in
modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e
territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e territoriale e pertanto
capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in contatto con tale ambito una
propria specifica utilità che non può essere assicurata da un altro ambiente.
[…] Solo attraverso la nozione allargata di "ambiente", … può
raggiungersi l'effettiva tutela del patrimonio ambientale, culturale, storico e
artistico di cui è fornita l'Italia".[7]
Se
questo principio dovesse essere applicato estensivamente, non solo i centri
storici delle città, ma anche tutte le zone semi – centrali comunque
caratterizzate da elementi peculiari e originali potrebbero essere considerate
sottoposte a vincolo.
Veronica Dini
[3]
Sul punto, cfr.: "Nel regime
precedente all'entrata in vigore dell'art. 4 comma 7 lett. c) d.l. 5 ottobre
1993 n. 398, conv. con modificazioni dalla l. 4 dicembre 1993 n. 493 - che
subordina, tra gli altri, le recinzioni alla mera denunzia di inizio attività
-, già l'art. 7 comma 2 lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv., con
modificazioni dalla l. 25 marzo 1982 n. 94 ogni opera pertinenziale al
servizio di edifici già esistenti è soggetta non a concessione edilizia,
bensì ad autorizzazione gratuita, per cui una recinzione nella misura in
cui se ne accerti l'effettiva funzione pertinenziale nei riguardi d'un
fabbricato già esistente, va sempre autorizzato, indipendentemente dalla
sua tipologia costruttiva" .(Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2000, n.
5370)