DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70    
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

GU n. 110 del 13-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e
della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione  di  misure
volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina  dei  contratti  pubblici,
dell'attivita' edilizia e di quella fiscale,  nonche'  ad  introdurre
misure per il rilancio dell'economia nelle aree del  Mezzogiorno  del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere  sinergie
tra le istituzioni  di  ricerca  e  le  imprese,  anche  al  fine  di
garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in   sede   europea
indispensabili, nell'attuale  quadro  di  finanza  pubblica,  per  il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Credito di imposta per la ricerca scientifica 
 
  1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di
equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via
credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti
di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile
dall'imponibile delle imprese. 
  3. Operativamente: 
    a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 
      1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 
      2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del
Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana; 
      3)  gli  organismi  di  ricerca  cosi'  come   definiti   dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01,  lettera  d),  del
paragrafo 2.2; 
    b) il credito di imposta: 
      1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2012; 
      2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa
incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai
soggetti di cui alla lettera a); 
      3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
      5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al
comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo
articolo; 
      6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le
disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso. 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,
fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,
delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il
Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  nonche'  le
risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il
fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
     Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una
estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento
del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18  dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2  del  richiamato  Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego
regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'
persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi. 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta
in misura proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto nazionale. 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o  pari
a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all'arco
temporale di cui al comma 1; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le  citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti  a
titolo di credito di imposta dalla UE,  da  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato. Ai sensi  dell'articolo  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede  alla  riduzione,  della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da  garantire
la  compensazione  degli  effetti   dello   scostamento   finanziario
riscontrato, su tutti  i  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo." 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Reti d'impresa, "Zone  a  burocrazia  zero",  Distretti  turistico  -
                   alberghieri, nautica da diporto 
 
  1. Per incrementare l'efficienza del  sistema  turistico  italiano,
riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando,  in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e  fruizione  della
battigia, anche ai fini di balneazione, e' introdotto un  diritto  di
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue: 
    a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata  in  vigore
del presente articolo,  ancorche'  realizzate  su  spiaggia,  arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non  risultino  gia'  di
proprieta'  privata,  le  edificazioni   possono   essere   mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie.  La  delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche'  la  delimitazione
delle aree gia' occupate da  edificazioni  esistenti,  realizzate  su
terreni non gia' di proprieta' privata, e' effettuata, su  iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio; 
    b) il provvedimento costitutivo  del  diritto  di  superficie  e'
rilasciato, nel rispetto dei  principi  comunitari  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalita', dalla Regione, d'intesa con il Comune  nonche'  con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia  alla  Agenzia   delle   entrate   per   la   riscossione   del
corrispettivo; 
    c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente  si
mantiene: 
      1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato; 
      2)  previo   accatastamento   delle   edificazioni   ai   sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e,  per  le
edificazioni gia' esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo,  se  le  stesse  risultano  dotate  di  un  titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente; 
      3) se acquisito da una  impresa,  a  condizione  che  l'impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di  settore  appositamente  elaborati
dalla  Agenzia  delle  entrate  e  che  l'impresa  risulti   altresi'
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi; 
    d) sulle aree inedificate l'attivita' edilizia e' consentita solo
in regime di diritto di superficie  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia'  occupate
da   edificazioni   esistenti   le   attivita'    di    manutenzione,
ristrutturazione,  trasformazione,  ovvero  di  ricostruzione   delle
predette edificazioni sono consentite  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente  articolo,  che  risultano  in
violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  sono  senz'altro
acquisite di diritto alla proprieta'  del  demanio  ed  abbattute  in
danno di colui che le ha realizzate.  Le  violazioni  alla  normativa
vigente,  incluse  quelle  di  rilevanza  penale,  commesse  su  aree
costituite da spiagge,  arenili  e  scogliere  continuano  ad  essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e' innovato  in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le  risorse  costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c)  e
d) del comma 1 riscosse dalla  Agenzia  delle  entrate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  un
Fondo costituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per  essere  annualmente  ripartite  in  quattro  quote,  in  favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei  Comuni  interessati,
dei Distretti turistico - alberghieri di  cui  al  comma  4,  nonche'
dell'erario, con  particolare  riferimento  agli  eventuali  maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno.  La  misura
delle  quote  e'  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino  effetti
negativi  per  la  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura   non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di  cui
alla comma 1, lettera c), n.  1),  in  modo  tale  che  non  derivino
effetti negativi per la finanza pubblica. 
    
  3. A salvaguardia di valori  costituzionalmente  garantiti,  quanto
alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei  casi  di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese  turistico-balneari,
il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il  raggiungimento  della  battigia,  anche  a  fini  di
balneazione. 
  4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le
Regioni  interessate,  i  Distretti  turistico-alberghieri  con   gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo  delle  aree  e
dei   settori   del    Distretto,    di    migliorare    l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione  dei  servizi,  di  assicurare
garanzie e certezze  giuridiche  alle  imprese  che  vi  operano  con
particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di  semplificazione  e  celerita'  nei  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni. 
  5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo,  esclusivamente  le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei  Distretti
e' effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del  settore
turistico che operano nei  medesimi  territori.  Alla  conferenza  di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati, 
  6. Nei Distretti turistico-alberghieri  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  4-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1,  comma  368,  lettere
b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite  in  rete,
si applicano altresi', su richiesta, le disposizioni  agevolative  in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera  a),  della
citata legge n. 266 del 2005; 
    b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia  zero"  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per  spese  di
competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di  cui
al comma 2; 
    c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento
delle attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e  dell'INPS.  Presso  tali
sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la
risoluzione di qualunque questione  di  competenza  propria  di  tali
enti, nonche' presentare richieste ed  istanze,  nonche'  ricevere  i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti,  rivolte  ad  una
qualsiasi    altra    amministrazione    statale.     Con     decreto
interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche'  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate  le
disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita'
degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per   le   questioni   di
competenza  dei  predetti   enti,   nonche'   di   competenza   delle
amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali  e  dell'INPS  gli  sportelli  unici
assicurano  controlli   unitari,   nonche'   una   pianificazione   e
l'esercizio di tali attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
possibile  sull'ordinaria  attivita'  propria   delle   imprese   dei
Distretti. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti  non  devono  derivare  nuovi   o   maggiori   oneri.   Le
amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente. 
  7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla
navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali
mediante le unita' da diporto di  cui  all'articolo  3  del  presente
codice, ivi comprese le navi di cui  all'articolo  3  della  legge  8
luglio 2003, n. 172. 
    2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'   quella
esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
disciplina ivi prevista.''. 
  8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime: 
    a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano
regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita',   la
possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
509."; 
    b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche' alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di
revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle
concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita'  di  affidamento  delle  concessioni  di   beni   demaniali
marittimi con finalita'  turistico-ricreative,  come  definiti  sulla
base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1,  comma  18,  del
decreto  legge  30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di
conferenza Stato - Regioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Costruzione delle opere pubbliche 
 
  1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,
sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le
modificazioni che seguono: 
    a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di
progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   "leasing   in
costruendo"; 
    b) limite alla possibilita' di iscrivere "riserve"; 
    c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; 
    d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette
"compensative"; 
    e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,in   caso   di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; 
    f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 
    g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; 
    h) disincentivo per le liti "temerarie"; 
    i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici; 
    l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la
dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici; 
    m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei  requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; 
    n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 
    o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di
risoluzione del contratto; 
    p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la
realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse
nazionale ("Legge obiettivo"); 
    q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l'affidamento  degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata; 
    r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l'accesso   alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici. 
  2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27, comma 1, le  parole:  "dall'applicazione  del
presente codice" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice"; 
    b) all'articolo 38: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite  le
seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza  in  caso
di societa' con meno di quattro soci," ; 
        1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei  soci»;  dopo  le  parole:  "gli  amministratori
muniti di poteri di  rappresentanza  o  il  direttore  tecnico"  sono
inserite  le  seguenti:  "o  il  socio  unico,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di  societa'  con  meno  di  quattro  soci,";  le
parole: "cessati dalla carica nel  triennio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cessati  dalla  carica  nell'anno";  le  parole  "di  aver
adottato atti o misure di  completa  dissociazione"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "che   vi   sia   stata   completa   ed   effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  reato
e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  la  condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 
        1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.  55;"
sono aggiunte  le  seguenti:  "l'esclusione  ha  durata  di  un  anno
decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione   e   va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;"; 
        1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          "e) che hanno commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo
derivante dai rapporti di lavoro"; 
        1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita
la seguente: "gravi"; 
        1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h) nei cui confronti, ai sensi del  comma  1-ter,  risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
        1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
          "l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  marzo  1999,  n.
68."; 
        1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA."; 
        1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: ",  anche
in assenza nei loro confronti di un procedimento  per  l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e
le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente"; 
      2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di  esclusione  previsti"
sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione  previste"  e
dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario"
sono inserite  le  seguenti:  "limitatamente  a  quelle  riferite  al
periodo precedente al predetto affidamento"; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia."; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso  dei
requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita'  alle
previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma
1, lettera c),  il  concorrente  non  e'  tenuto  ad  indicare  nella
dichiarazione le condanne quando  il  reato  e'  stato  depenalizzato
ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso  di
revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1,  lettera  e)  si
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo  14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e  successive
modificazioni, fermo restando quanto  previsto,  con  riferimento  al
settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g),  si  intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  imposte  e
tasse per un importo superiore all'importo  di  cui  all'articolo  48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita'  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di
cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo  47,
comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  prescritti  per  il
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,  alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,  e  di
aver formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di  non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di
soggetti che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;  c)  la  dichiarazione  di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,  in  situazione  di
controllo di cui all'articolo 2359  del  codice  civile,  e  di  aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle  lettere
a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad  un  unico  centro
decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.   La   verifica   e
l'eventuale esclusione sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste
contenenti l'offerta economica."; 
    c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "i  soggetti  accreditati  sono  tenuti   a   inserire   la
certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito  presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"; 
      2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
        "9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione  o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e
perde comunque efficacia."; 
    d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Documenti  e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. La  stazione  appaltante  esclude  i  candidati  o  i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento  e  da  altre  disposizioni  di
legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul  contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle"; 
    e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      "2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le  modalita'
indicate dall'Autorita', ad inserire nella Banca dati  nazionale  dei
contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante  il  possesso  dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta  ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
      2-ter.  Le  stazioni  appaltanti  verificano  il  possesso  dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile."; 
    f) all'articolo 56, comma 1,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    g) all'articolo 57, comma 2,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis. I bandi  sono  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti
sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorita', previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sentite
le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di  cui  all'articolo  46,  comma  1-bis.  Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando - tipo."; 
    i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo
di   moduli   di   dichiarazione   sostitutiva   dei   requisiti   di
partecipazione di ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a
servizi e forniture o per i contratti relativi a  lavori  di  importo
pari o inferiore a 150.000  euro,  dei  requisiti  di  partecipazione
economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi.   I   moduli   sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.". 
    l) all'articolo 122: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura  del
responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,  comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a
500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono
aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  L'avviso  sui  risultati  della
procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso
relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l'indicazione   dei
soggetti invitati ed e' trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,  entro  dieci  giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica  l'articolo
65, comma 1"; 
      2) il comma 7-bis e' abrogato; 
    m) all'articolo  123,  comma  1,  le  parole:  "1  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila"; 
    n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti
parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; 
    o) all'articolo 133, i commi 4 e 5  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti: 
      "4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo
di singoli materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta  con  il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento  o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente  il  10  per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
      5. La compensazione e' determinata applicando  la  meta'  della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei
singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori."; 
    p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  nella  rubrica  le   parole:   "per   grave   inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono  nel  bando
di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  degli  articoli
135 e 136"; 
    q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al  comma  9  le  parole  "asseverato  da  una  banca"  sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto  di  credito  stesso  ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge  23
novembre 1939, n. 1966"; 
      2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
        "19.  Gli  operatori  economici   possono   presentare   alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e
la  specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio   e   della
gestione. Il piano economico-finanziario  comprende  l'importo  delle
spese sostenute per la predisposizione  della  proposta,  comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
del codice civile. La proposta e' corredata  dalle  autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione  nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel  caso  di
indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre
mesi,  il   pubblico   interesse   della   proposta.   A   tal   fine
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  invitare  il  proponente  ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la  sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il  progetto
preliminare,   eventualmente   modificato,    e'    inserito    nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa  vigente  ed  e'  posto  in
approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente
e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori  modifiche  chieste  in
sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende
non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a  base  di
gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato  il
proponente, che assume  la  denominazione  di  promotore.  Nel  bando
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  chiedere   ai   concorrenti,
compreso il promotore, la  presentazione  di  eventuali  varianti  al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore  puo'  esercitare
il diritto di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il  promotore,
devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,  il  piano
economico-finanziario asseverato  da  una  banca,  la  specificazione
delle caratteristiche del  servizio  e  della  gestione,  nonche'  le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i  commi  4,
5, 6, 7 e 13.  Se  il  promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'
esercitare,    entro    quindici    giorni    dalla     comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,  puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis. 
        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale."; 
    r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole "dell'avviso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della lista"; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre  a  quanto  previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve  evidenziare,  con
apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le
relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed   evidenziare   anche   le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari."; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato."; 
      4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis.  Per  le  infrastrutture   il   vincolo   preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui
diventa efficace  la  delibera  del  CIPE  che  approva  il  progetto
preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato  il
progetto  definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di   pubblica
utilita' dell'opera. In caso di  mancata  approvazione  del  progetto
definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del
testo unico in materia edilizia approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario  reiterare
il vincolo preordinato all'esproprio, la  proposta  e'  formulata  al
CIPE da parte del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore.
La reiterazione del vincolo e' disposta  con  deliberazione  motivata
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.
La  disposizione  del  presente  comma   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."; 
    s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, le  parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti "sessanta giorni"; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          "4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere  emanato  entro
il termine di sette  anni,  decorrente  dalla  data  in  cui  diventa
efficace la delibera del CIPE  che  approva  il  progetto  definitivo
dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia  previsto
un termine diverso. Il CIPE puo'  disporre  la  proroga  dei  termini
previsti dal presente comma per casi di forza maggiore  o  per  altre
giustificate ragioni. La proroga puo'  essere  disposta  prima  della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due
anni. La disposizione del presente  comma  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327."; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base  di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato."; 
    t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis. Le varianti di cui ai  commi  6  e  7  devono  essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare."; 
      2) comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti: "sessanta giorni"; 
    u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  "sessanta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; 
      3) al comma 4, primo periodo, le  parole  "novantesimo  giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"; 
      4) al comma 6, le  parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti
parole: "ovvero l'utilizzo di una quota non  superiore  al  cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; 
    z) all'articolo 170, comma 3, le parole:  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:  "comma
5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
    bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti  a  inserire
la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui  all'articolo
40, comma 3, lettera a);"; 
    cc) all'articolo 189, comma  4,  lettera  b),  primo  periodo  le
parole: "di direttori tecnici"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"di
almeno un direttore tecnico" e, dopo  le  parole:  "di  dipendenti  o
dirigenti," e' inserita la seguente: "nonche'"; 
    dd) all'articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione e  cinquecentomila  euro"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica  l'articolo
122, comma 7, ultimo periodo"; 
    ee) all'articolo  206,  comma  1,  dopo  le  parole:  "38;"  sono
aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;"; 
    ff) all'articolo 219: 
      1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono  inserite
le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE"; 
      2) al comma 10, dopo le  parole:  "di  cui  al  comma  6"  sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30"; 
    gg) all'articolo 240: 
      1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del  procedimento"
sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 3"; 
      2) al comma 6, le  parole:  "al  ricevimento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento"  e  le  parole:
"da  detto  ricevimento",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalla
costituzione della commissione"; 
      3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il
compenso per la commissione non puo' comunque superare  l'importo  di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti."; 
      4) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "della
composizione" la parola "e'"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "puo'
essere"; 
    hh) all'articolo 240-bis: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'importo complessivo delle riserve non puo'  in  ogni  caso  essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale."; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Non possono essere oggetto  di  riserva  gli  aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del  regolamento,  sono
stati oggetto di verifica."; 
    ii) dopo l'articolo 246 e' inserito il seguente: 
      "Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria: 
        1. Nei giudizi in materia di contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio  la  parte
soccombente al pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non
inferiore  al  doppio  e  non  superiore  al  triplo  del  contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la
decisione  e'  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto
legislativo n. 104 del 2010."; 
    ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 9-bis, primo e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e,
al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le  seguenti:
"alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'"; 
      2)  al  comma  15-bis  le  parole:  "31  dicembre  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
      3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
        "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al  31
dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo  122,  comma  9,  e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28."; 
      4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"La verifica e' conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).". 
    mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164, 
      1) all'articolo 16, comma 4, lettera  d),  le  parole  "10  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"; 
      2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le  parole  "per  i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 
      3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole:  "per  i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o". 
    nn) all'allegato XXII, le parole:  "responsabile  della  condotta
dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto
o responsabile di cantiere". 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere  b),  l)  e  dd),  si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali  si  indice
una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge,  nonche',  in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a
decorrere  dalla  pubblicazione   dell'avviso   per   la   formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo  133,  comma  6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle
variazioni percentuali per l'anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e
le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.
163 del 2006. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in  vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numero  2),  si
applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. 
  9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile
2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia'
approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),
numero 2), u) e z), si applicano ai progetti  definitivi  non  ancora
ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche',
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai
contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare
le offerte. 
  13. Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e
subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e'  istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,
in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,  della
giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita'  per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo  periodo,  nonche'  per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all'articolo
3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche  in  modalita'
tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma  5,  del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000, la prescritta documentazione  circa  la  sussistenza  delle
cause di decadenza, sospensione o divieto previste  dall'articolo  10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  14. Fatta salva la disciplina di cui all'art.  165,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi
che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative  dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: "b-bis) dell'articolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi
contenuto agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli
articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;"; 
    b) all'articolo 66, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole "agli  articoli  34"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei  contratti  pubblici
relativi a lavori,". 
    c) all'articolo 357: 
      1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i contratti, gia' stipulati o da stipulare,  per  la  cui
esecuzione e' prevista la qualificazione in una o piu'  categorie  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000."; 
      2)  al  comma  12,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
"centottantunesimo"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"trecentosessantaseiesimo"; 
      3) al comma 14,  la  parola:  "centottantesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"; dopo il secondo periodo
e'  inserito  il  seguente:  "Ai  fini  della  qualificazione   nella
categoria OS 35, le stazioni appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere  nuovamente
i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG  3,
OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  laddove  relativi  a  lavorazioni
anche ricomprese nella categoria OS 35  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando,  nei  quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle
categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5."; 
      4) al comma 15, la parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; dopo il  secondo  periodo
e'  inserito  il  seguente:  "Ai  fini  della  qualificazione   nella
categoria OS 35, le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  emettere  i
certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG
6, OS 21 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove  verifichino  la  presenza  di
lavorazioni  anche  ricomprese  nella  categoria   OS   35   di   cui
all'allegato A del  presente  regolamento,  secondo  l'allegato  B.1,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A  del  presente
regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma
5."; 
      5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
"centottanta"       sono       sostituite       dalle       seguenti:
"trecentosessantacinque"; 
      6) al comma 17, la parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma  17",  sono
inserite le seguenti: "e  all'articolo  107,  comma  2";  le  parole:
"centottantunesimo"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"trecentosessantaseiesimo"  e  e'  aggiunto,  in  fine  il   seguente
periodo: "In  relazione  all'articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999."; 
      8) al comma 24 la  parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      9) al comma 25, la parola: "centottanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trecentosessantacinque"; 
    d) all'articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  "del  presente
regolamento"  sono  inserite  le  parole  ",  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 357". 
  16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo  Demaniale  e
semplificare i procedimenti  amministrativi  relativi  ad  interventi
edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
oltre cinquanta anni"; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2."; 
    c) all'articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e'
cosi' sostituito: 
      "a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12."; 
    d) all'articolo 59, comma 1, dopo le  parole  "la  proprieta'  o"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,"; 
    e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo,  e'  sostituito
come segue: 
      "Il  parere  del  Soprintendente,  all'esito  dell'approvazione
delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte
ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143,
comma 1, lettere b), c) e d),  nonche'  della  positiva  verifica  da
parte  del  Ministero  su   richiesta   della   regione   interessata
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di
novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole."; 
  17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  "i  beni  oggetto  di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;". 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato  e  gli
enti territoriali per la razionalizzazione o  la  valorizzazione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari,  gia'  sottoscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere
attribuiti, su richiesta, all'ente che ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli
articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti
disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti
termini e modalita' per la  cessazione  dell'efficacia  dei  predetti
accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
      5-ter. Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  5-bis  e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione
qualora gli accordi o le intese abbiano gia' avuto  attuazione  anche
parziale alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge  23
dicembre 2009, n. 191.". 
  18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, deldecreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett.
b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta
giorni dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 17  lettera  b)  dall'ente  che  ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i
rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 
  19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2010   i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia'
trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali
contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Costruzioni private 
 
  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione  del"  silenzio  assenso"  per  il  rilascio  del
permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d) la registrazione dei contratti  di  compravendita  immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale  di  pubblica
sicurezza; 
    e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani   urbanistici   gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  all'articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
      2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi  e  degli  atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere  di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali  all'intervento
di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  e'  a  carico  del
titolare  del  permesso  di  costruire  e  non   trova   applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163." 
      3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 20 - (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari."; 
      4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
        "Articolo 21 -  (Intervento  sostitutivo  regionale).  1.  Le
regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita'  per
l'eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire." 
      5) all'articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  non
si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in  presenza  di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che
non eccedano per singola unita' immobiliare  il  2  per  cento  delle
misure progettuali."; 
      6) all'articolo 59, comma 2, le parole:  "Il  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      7)  all'articolo  82,  comma   2,   le   parole   "qualora   le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel  caso
di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte  le  seguenti:  ''previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli'',  alla
fine del comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "La  segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo  posta
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  in  tal   caso   la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: 
        "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale. 
  3.  Per  garantire  certezza   nella   circolazione   dei   diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile,  dopo  il
n. 2), e' inserito il seguente: 
    "2-bis) i  contratti  che  trasferiscono  i  diritti  edificatori
comunque denominati  nelle  normative  regionali  e  nei  conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche'  nelle  convenzioni
urbanistiche ad essi relative;". 
  4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei   beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita  aventi  ad
oggetto immobili o comunque  diritti  immobiliari  assorbe  l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
  5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1,  dell'articolo
6,  per  gli  edifici  adibiti   a   civile   abitazione,   ai   fini
dell'esercizio  dell'attivita'  edilizia  ovvero  del  rilascio   del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento". 
  6.  Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese   agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica". 
  7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  8.  Per  semplificare  le  procedure  di   attuazione   dei   piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'   sono
comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma». 
  9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti  rinnovabili,  le  Regioni,  approvano  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  specifiche  leggi  per
incentivare  tali  azioni  anche  con  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree
diverse; 
    c)  l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione   d'uso,
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari; 
    d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
  10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
  11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata  in  vigore  della
normativa   regionale,   si   applicano,   altresi',   le    seguenti
disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari; 
    b) i piani attuativi comunque denominati  e  compatibili  con  lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. 
  14. Decorso il termine di 120 giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto  salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11,  sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario  che  non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche  leggi  regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi,  la  volumetria  aggiuntiva  da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6  lettera  a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto. 
  15. All'articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23  le  parole  "1°  maggio  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° luglio 2011". 

        
      
                               Art. 6 
 
 
 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 
 
  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono: 
    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; 
    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
    c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
serbatoi di GPL; 
    d)  facolta'  di  effettuare  "on  line"  qualunque   transazione
finanziaria ASL- imprese e cittadini; 
    e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
tipologia ripetuti nel  tempo,  da  un  autorizzazione  periodica  da
rilasciarsi con modalita' semplificata; 
    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
amministrazioni territoriali. 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
        "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo  34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 
      2) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto in  fine  il  seguente
comma: 
        "5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
lettere a), d) ed f)."; 
      3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  "anche  in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate" sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
        "i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di
cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
        i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13."; 
    4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis."; 
    5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di
trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
comma 1. 
      1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
finalita'  amministrativo  -  contabili  sono  quelli  connessi  allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
previdenziale - assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro"; 
      6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  "mediante
l'impiego del telefono" sono inserite le  seguenti:  "e  della  posta
cartacea" e dopo le parole:  "l'iscrizione  della  numerazione  della
quale e' intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,"; 
    b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese: 
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri
siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo   ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco  degli
atti e documenti che l'istante  ha  l'onere  di  produrre  a  corredo
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le
attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; 
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili; 
      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2; 
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana; 
      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
      6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le  modalita'  definite
con apposito regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet  della
Societa' per gli studi di settore - SOSE  s.p.a.;  con  provvedimento
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'  data  notizia  della
data  in  cui  i  questionari  sono  disponibili.   Dalla   data   di
pubblicazione  del  suddetto  provvedimento  decorre  il  termine  di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
    
    c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato; 
    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 
      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
    e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
Codice della strada di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,
n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9,  e'  inserito  il
seguente: 
      "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di
attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i
trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel  tempo  siano
soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo  13  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.495  del  1992,  e  successive  modificazioni,  e  che  questa  sia
rilasciata con modalita' semplificate,  da  definire  con  successivo
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa."; 
    f) All'articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3: 
      1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "piano  di  riduzione
degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo  alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro"; 
      1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell'ambito della  propria  competenza,
sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi  a
carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla
progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il
coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,  uno  tra  i
rappresentanti delle province e due tra quelli  dei  comuni.  Per  la
partecipazione al Comitato paritetico non sono  previsti  compensi  o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al  comma  15
sono  comunicati  alle  Camere  e  ai  Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa."; 
      2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi  gravanti
sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini". 
  3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Semplificazione fiscale 
 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante di atto notorio; 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare
introdotte le seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato    alla     Raccomandazione     2003/361/CE     recante
"Raccomandazione della Commissione relativa  alla  definizione  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese",   nonche'   di   evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  nell'attivita'  di  controllo   nei
riguardi  di  tali  imprese,  assicurando   altresi'   una   maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di  sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli  accessi  dovuti  a  controlli  di
natura amministrativa disposti nei confronti delle  predette  imprese
devono  essere  oggetto  di  programmazione  da  parte   degli   enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire  una  concreta  programmazione
dei controlli in materia fiscale  e  contributiva,  nonche'  il  piu'
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali  delle
predette imprese da parte delle Agenzie  fiscali,  della  Guardia  di
Finanza,  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
dell'INPS e del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal  fine,  il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate  Amministrazioni.  Con  il  medesimo   decreto   e'   altresi'
assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle  predette
Amministrazioni  informa  preventivamente  le  altre  dell'inizio  di
ispezioni e verifiche, fornendo al  termine  delle  stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia'  consolidata,
gli appartenenti al Corpo  della  Guardia  di  Finanza  eseguono  gli
accessi in borghese; 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato, ove istituito, allo Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ovvero  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. 
      3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre; 
      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito
disciplinare; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto  legislativo  9  ottobre  2008,  n.  81,  nonche'  a   quelli
funzionali  alla  tutela   dell'igiene   pubblica,   della   pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della  Costituzione  nonche'  dei  principi  di  cui  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre  2006  e  della  normativa   comunitaria   in   materia   di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui  la  verifica  sia
svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
lavoratori autonomi; anche in tali casi,  ai  fini  del  computo  dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i  giorni  di  effettiva
presenza  degli  operatori  civili  o  militari  dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente."; 
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12"; 
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi."; 
    f) l'omissione della comunicazione relativa  alle  variazioni  di
cui al  comma  1  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
e le informazioni personali, anche  in  forma  disaggregata,  che  le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati  di  cui  al  presente  comma
costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile; 
    i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione."; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire 600 milioni"  e  "lire  un  miliardo"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro"; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola  "notificati"  e'
sostituita dalla seguente: "emessi"; 
      2) al comma 1, lettera a): 
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attivita'
produttive"; 
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
eliminata la seguente: ", anche"; 
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 
      3) al comma 1, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). In caso di  richiesta,  da  parte  del  contribuente,  della
sospensione   dell'esecuzione   dell'atto    impugnato    ai    sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) e' sospesa fino alla data
di  emanazione  del  provvedimento   che   decide   sull'istanza   di
sospensione  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a
centoventi giorni dalla data  di  notifica  dell'istanza  stessa.  La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con  riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore."; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:   "ai   fini   dell'espropriazione   forzata   l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
      "1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605."; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      "4. In deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente: 
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e' aggiunto il seguente paragrafo:
"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga  all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000."; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal successivo numero 3); 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»; 
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
    v) dopo il comma 6 e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Le  rate
previste dal  presente  articolo  possono  essere  anche  di  importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto."; 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000"; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00; 
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300,00"  e  le  parole  "al  comma  5"  sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma  del  secondo  comma  dell'articolo  17  si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6."; 
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si
applicano a partire dal 1° luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,"; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011"; 
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazione   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima
data. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                          Impresa e Credito 
 
  1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne  prive  di
un regolare impiego, al decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole"qualsiasi
eta'" sono aggiunte le seguenti:"prive  di  un  impiego  regolarmente
retribuito da almeno sei mesi"; 
    b) all'articolo 59,  comma  3,  le  parole"  n.  2204/2002  della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"n.  800/2008  della  Commissione  ,  del  6  agosto   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  il  9
agosto 2008". 
  2. Per ampliare il campo di applicazione dei  soggetti  beneficiari
del regime di attrazione europea, al comma  1  dell'articolo  41  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le  parole  "che  intraprendono  in  Italia  nuove
attivita' economiche" sono inserite le parole ", comprese  quelle  di
direzione e coordinamento,". 
  3. Per accelerare la chiusura delle  procedure  di  amministrazione
straordinaria che si protraggono da  molti  anni  si  dispone  quanto
segue: 
    a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i commissari liquidatori nominati a norma  dell'articolo  1,
comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle  procedure  di
amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le  operazioni
di chiusura, provvedono a pubblicare un  invito  per  la  ricerca  di
terzi assuntori di concordati  da  proporre  ai  creditori,  a  norma
dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267,  e  secondo
gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte  le  societa'  del  gruppo
poste in amministrazione straordinaria; 
    b) in caso di mancata individuazione  dell'assuntore,  entro  sei
mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che  precede,
il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69
e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
    c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  sono  apportate
le seguenti modifiche : 
      1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo  d'azienda  nell'anno
anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di
azienda o di ramo d'azienda che  costituisca  l'attivita'  prevalente
dell'impresa cessionaria, in qualsiasi  forma  attuata,  qualora  per
l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta,  anche  in
tempi  diversi,  la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente
risponde in solido con l'impresa cessionaria  dei  debiti  da  questa
maturati fino alla data dell'insolvenza. 
      "2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente
comma: 
        1-bis. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  50  bis,  il
Ministro dello sviluppo  economico  adotta  le  direttive  idonee  ad
assicurare  che  i  programmi  delle  procedure  siano  coordinati  e
finalizzati alla salvaguardia  dell'unita'  operativa  dei  complessi
aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria."; 
      3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere  si  applicano
anche alle procedure di amministrazione  straordinaria  in  corso  di
svolgimento  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione." 
      4) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
        "1.  L'ammontare  del  compenso  spettante   al   commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con regolamento del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  criteri   di
determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono  tener
conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa
e  dei  risultati  conseguiti   dalla   procedura   con   riferimento
all'attuazione  dell'indirizzo  programmatico   prescelto   a   norma
dell'articolo 27, comma  2,  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di  soddisfazione
dei  creditori  e  al  complessivo  costo  della  procedura.  Per  la
liquidazione  del  compenso   ai   commissari   straordinari,   trova
applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267" 
      5) il primo comma dell'articolo 56,  dopo  la  lettera  d),  e'
aggiunta la seguente: 
        " e) i costi generali e  specifici  complessivamente  stimati
per l'attuazione della procedura, con  esclusione  del  compenso  dei
commissari e del comitato di sorveglianza." . 
  4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei  flussi  di
credito per gli investimenti a medio-lungo termine  delle  piccole  e
medie  imprese  del  Mezzogiorno  e  sostenere  progetti  etici   nel
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono: 
    a) possono  essere  emessi  specifici  Titoli  di  Risparmio  per
l'Economia Meridionale (di  seguito  "Titoli")  da  parte  di  banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in
Italia, in osservanza delle previsioni del  Testo  unico  bancario  e
relative disposizioni di attuazione delle Autorita' creditizie. 
    b)  i  Titoli  sono  strumenti  finanziari  aventi  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore
e corrispondono interessi con periodicita'  almeno  annuale;  possono
essere sottoscritti da persone fisiche  non  esercenti  attivita'  di
impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  I;  non
sono strumenti finanziari subordinati,  irredimibili  o  rimborsabili
previa autorizzazione della Banca d'Italia di  cui  all'articolo  12,
comma 7, del Testo unico bancario, ne'  altri  strumenti  computabili
nel patrimonio di vigilanza. 
    c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
si applicano agli strumenti finanziari di cui  ai  precedenti  commi.
Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva  di
cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996  si
applica nella misura del 5 per cento.  Per  i  rapporti  di  gestione
individuale  di  portafoglio  di  cui  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 21 novembre 1997, n.  461,  gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli di  cui  alla  lettera  a)  non  concorrono  alla
determinazione del risultato della gestione secondo  le  disposizioni
di cui alla lettera d) . 
    d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo  nominale
complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto  importo
e' eventualmente modificato entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non
regolamentare. 
    e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione  e'
pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo  di  cui
al precedente comma. Per singole  banche  non  facenti  parte  di  un
gruppo bancario, il limite massimo e' del 5 per cento. In ogni  caso,
l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non puo' superare il
30 per cento del  patrimonio  di  vigilanza  consolidato  del  gruppo
bancario o individuale della banca non facente  parte  di  un  gruppo
bancario. 
    f) con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
attuative e di monitoraggio dei Titoli di  Risparmio  per  l'Economia
Meridionale. 
    g) sono abrogati i commi da 178  a  181  dell'articolo  2,  della
legge n. 191 del 2009. 
  5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la  disciplina
del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15  della  legge  7
agosto 1997, n. 266" sono soppresse; 
      2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite  dalle  parole
"viene soppresso"; 
      3) dopo "il Fondo opera  con  interventi  mirati  a  facilitare
operazioni" sono aggiunte le parole "di finanziamento". 
    b) ai fini di una  migliore  finalizzazione  verso  l'accesso  al
credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli  interventi
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per  un  utilizzo  piu'
efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e  integrati
i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e  per  la
gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio  1999,  n.  248  e
successivi    decreti    attuativi,    anche    introducendo    delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito
e  di  onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio   perseguire   le
finalizzazioni sopra  citate.  A  tali  fini,  il  Fondo  puo'  anche
sostenere con garanzia concessa  a  titolo  oneroso  il  capitale  di
rischio investito da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi.
Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del  Fondo  devono
complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri  di  finanza
pubblica; 
    c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il
comma 361, sono aggiunti i seguenti: 
      "361-bis. Fermo restando quanto previsto dai  commi  358,  359,
360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al  comma
354 che risultino inutilizzate al  30  giugno  2011  e,  a  decorrere
dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate  al
finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di
enti creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie
e anche mediante meccanismi di condivisione del  rischio  creditizio,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
        1) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie
non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita  «de  minimis»,
di cui al Regolamento (CE) n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006; 
        2) la durata dei  finanziamenti  agevolati  non  puo'  essere
superiore  a   quindici   anni,   ad   eccezione   delle   iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo'  essere  superiore  a  trenta
anni; 
        3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e'
posto,  per  il  cinquanta  per  cento,  a   carico   delle   imprese
finanziate." 
      "361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi  come
inutilizzate  le  risorse  per  le  quali  non  siano  ancora   state
pubblicate  le  modalita'  attuative  del  procedimento   automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia'  in  corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la
relativa valutazione, nonche' quelle  derivanti  da  rimodulazione  o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,
altresi', come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di
capitale dei finanziamenti gia'  erogati  e  da  revoche  formalmente
comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell'anno   precedente,   non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente,  per
le  quali  siano  verificate  le  condizioni  di   cui   al   periodo
precedente." 
      "361-quater. Dall'attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  definiti  ulteriori
criteri e modalita' di attuazione degli stessi."; 
    d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  le
parole: "aumentato della  meta'."  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di  ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il  limite  e  il  tasso
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.". 
    e)  all'articolo  23-bis,   comma   9,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole  "societa'  quotate
in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle societa'
da  queste  direttamente  o  indirettamente  controllate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'"; 
    f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 e' aggiunto il seguente comma: 
      "2-bis.  Se  il  cliente  non  e'  un  consumatore,   ne'   una
micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  le  parti  possono
convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni  del
presente articolo.". 
    g) ai fini dell'applicazione del comma  2-bis  dell'articolo  118
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  introdotto  dalla
presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in  vigore
della  presente  decreto  stipulati  con  soggetti  che   non   siano
consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo  115  del
medesimo  decreto,  entro  il  30  giugno  2011  comunicano,  con  le
modalita'  indicate  al  comma  2  dell'articolo  118   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  le  modifiche  apportate  ai
contratti medesimi. La  modifica  si  intende  approvata  qualora  il
cliente  non  receda  dal  contratto  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento della comunicazione. Al  cliente  che  ha  esercitato  il
diritto di recesso non possono essere  applicati  oneri  superiori  a
quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica. 
  6.  La  materia  della  "rinegoziazione  dei  contratti  di   mutuo
ipotecario" e' regolata come segue : 
    a)  fino  al  31  dicembre  2012  il  mutuatario  che   -   prima
dell'entrata in vigore della presente legge - ha stipulato, o  si  e'
accollato anche a seguito di frazionamento,  un  contratto  di  mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila  euro,  per
l'acquisto o la ristrutturazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione, a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del
contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la  rinegoziazione
del mutuo alle condizioni di cui al comma 2  del  presente  articolo,
qualora  al  momento  della   richiesta   presenti   un'attestazione,
rilasciata da soggetto abilitato,  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia
avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo; 
    b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di  un  tasso  annuo
nominale fisso non superiore al tasso  che  si  ottiene  in  base  al
minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in  euro  di  durata  pari
alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non  disponibile,  la
quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data  di
rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato
di uno spread pari a quello indicato, ai  fini  della  determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo; 
    c) il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la
rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche' la durata residua del  mutuo  all'atto  della
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni; 
    d) le garanzie  ipotecarie  gia'  prestate  a  fronte  del  mutuo
oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente  articolo  continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del  debito
che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita' o  annotazione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente  comma  si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca al  mutuatario  in
qualita'  di  debitore  ceduto  nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile  1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il  piano
di ammortamento in essere al momento  della  rinegoziazione.  In  tal
caso la banca e' surrogata  di  diritto  nelle  garanzie  ipotecarie,
senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga
ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del  credito
vantato  dal  cessionario  del  mutuo  oggetto   dell'operazione   di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite; 
    e) qualora la banca, al fine di realizzare la  rinegoziazione  di
cui alle lettere precedenti,  riacquisti  il  credito  in  precedenza
oggetto  di  un'operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei
crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la
banca  cessionaria  ne  da'  notizia  mediante  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque  esistenti  a  favore
del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado  a  favore
della  banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'   o
annotazione. 
  7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 20, comma 1, del  Decreto  Legislativo  27  gennaio
2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura
che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.
Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli
strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che  non
puo' comunque essere superiore  a  tre  giornate  operative.  Per  le
operazioni di pagamento disposte  su  supporto  cartaceo,  i  termini
massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di  una
ulteriore giornata operativa."; 
    b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      1) all'articolo 31 e' aggiunto il seguente comma 3:  "L'assegno
bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto
dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica."; 
      2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), e' sostituito dal seguente: "
con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di
compensazione o delle attivita' di  compensazione  e  di  regolamento
delle operazioni relative  agli  assegni,  attestante  che  l'assegno
bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato."; 
      3) all'articolo 61,  e'  aggiunto  il  seguente  comma  3:  "Il
protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati  in
forma elettronica  sull'assegno  presentato  al  pagamento  in  forma
elettronica."; 
      4) all'articolo 86, comma 1, e'  aggiunta  la  seguente  ultima
frase: "All'assegno circolare si  applica  altresi'  la  disposizione
dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3."; 
    c) le copie informatiche di  assegni  cartacei  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali da cui sono  tratte  se  la  loro
conformita' all'originale  e'  assicurata  dalla  banca  negoziatrice
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle
successive lettere d) ed e); 
    d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  12  mesi  dall'entrata  in
vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalita' attuative
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
    e)  la  Banca  d'Italia,  entro  12  mesi   dall'emanazione   del
regolamento  di  cui  alla  lettera  d),   disciplina   con   proprio
regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle  disposizioni
di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale; 
    f) le modifiche al Regio Decreto,  21  dicembre,  1933,  n.  1736
entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  del  regolamento  della  Banca
d'Italia di cui alla lettera e); 
  8. Per semplificare le operazioni di  portabilita'  dei  mutui,  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente: 
      "6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da  banche  ed
intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti."; 
    b) al comma 2 dell'articolo 120-ter del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993 n. 385 le parole  "e  quelle  contenute  nell'articolo
40-bis" sono soppresse. 
    c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente: 
      1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita'
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione."; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non  si
perfezioni entro il termine di trenta giorni  lavorativi  dalla  data
della richiesta al finanziatore originario di avvio  delle  procedure
di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in  essere  a
seguito dell'adozione da parte  di  quest'ultimo  della  delibera  di
mutuo, il finanziatore originario e' tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all'uno per cento del debito  residuo  del  finanziamento
per ciascun mese o frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la
possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo  stesso
imputabili."; 
      3) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        a-bis)  si  applicano  ai  soli  contratti  di  finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 
    d)  l'articolo  161,  comma  7-quater  e'  modificato  nel   modo
seguente: 
      1) le parole "comma 1" sono sostituite dalle  seguenti:  "comma
3"; 
      2) dopo il periodo: "A tal fine, la  quietanza  rilasciata  dal
finanziatore originario e il contratto  stipulato  con  il  creditore
surrogato sono forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
all'atto  di  surrogazione.",  e'  aggiunto  il  seguente:  "Con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  120-quater  sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di
surrogazione   sono    presentati    al    conservatore    al    fine
dell'annotazione.". 
  9. All'articolo  32  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai  seguenti:  "3.  Le  disposizioni
degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
trovano  applicazione,  in  ogni  caso,  per  i   fondi   partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
      a) Stato o ente pubblico; 
      b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
      c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza
obbligatoria; 
      d) Imprese di assicurazione,  limitatamente  agli  investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche; 
      e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati  a  forme  di
vigilanza prudenziale; 
      f) Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti  lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e  sempreche'  siano  indicati
nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; 
      g)  enti   privati   residenti   in   Italia   che   perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1,  lett.
c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'  societa'  residenti
in Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche; 
      h)  veicoli  costituiti  in  forma  societaria  o  contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere. 
  3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8  e  9  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001, n. 410."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma  3-bis  concorrono  alla  formazione  del
reddito  complessivo   del   partecipante   indipendentemente   dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota  di  partecipazione.  I
medesimi redditi, se  conseguiti  da  soggetti  non  residenti,  sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del  20  per
cento, con le modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In  caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in  societa'   ed   enti
commerciali indicati nell'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Ai  fini  della  determinazione  dei  redditi
diversi  di  natura  finanziaria   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 68, comma  3,  del  citato  testo  unico.  In  caso  di
cessione, il costo e' aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,  dei
redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza degli risultati di  gestione  imputati,
dei proventi distribuiti ai partecipanti.  Relativamente  ai  redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
novembre 2001, n. 410. 
  4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui
al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi del 5 per  cento  del  valore  medio  delle
quote  possedute  nel  periodo  d'imposta  risultante  dai  prospetti
periodici  redatti  nel  periodo  d'imposta   2010.   Il   costo   di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta  e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti  per
il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata  a  cura  della  societa'  di  gestione   del   risparmio   o
dell'intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16
giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e'  tenuto  a  fornire  la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione  del  risparmio  puo'
effettuare la  liquidazione  parziale  della  quota  per  l'ammontare
necessario al versamento dell'imposta."; 
    d)  il  comma  5  e'  sostituito   dal   seguente:   "5.   Previa
deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi  che  alla
data del 31  dicembre  2010  presentavano  un  assetto  partecipativo
diverso da quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno  un
partecipante  deteneva  quote  per  un   ammontare   superiore   alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa'  di  gestione  del
risparmio puo' altresi' deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del
valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31
dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa'  di  gestione  del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012  e  la
restante parte in due rate di pari  importo  da  versarsi,  la  prima
entro il 31 marzo 2013 e la  seconda  entro  il  31  marzo  2014.  La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione."; 
    e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito  dal  seguente:
"Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a
concorrenza dell'ammontare assoggettato  all'imposta  sostitutiva  di
cui al comma 5."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9.  Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite  le  modalita'
di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4,  4-bis
e 5.". 
  10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.  30,
come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo
13 agosto 2010 n. 131, e' sostituito dal seguente: 
    "La  protezione  accordata  ai  disegni  e   modelli   ai   sensi
dell'articolo 2,  n.  10),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
comprende anche le opere del disegno industriale  che,  anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di  pubblico  dominio  a
seguito della cessazione degli effetti della registrazione.  Tuttavia
i terzi che avevano fabbricato o commercializzato,  nei  dodici  mesi
anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in  conformita'  con
le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico  dominio
a seguito  della  scadenza  degli  effetti  della  registrazione  non
rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo
questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai  prodotti  da
essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a  quelli  da
essi fabbricati nei cinque anni successivi  a  tale  data  e  purche'
detta attivita' si sia mantenuta nei limiti  anche  quantitativi  del
preuso.". 
  11.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione   delle   disposizioni
contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo  al  finanziamento
della politica  agricola  comune  ed  in  particolare  dei  pagamenti
diretti  agli  agricoltori,  in  conformita'  all'articolo   46   del
Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e  27  del  Regolamento
(CE) n.795/2004, e' consentita la cessione dei relativi crediti  agli
Istituti finanziari a condizione  che  l'operazione  finanziaria  sia
contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
al  comma  2  dell'articolo  2  del  Decreto  del  Presidente   della
Repubblica del  24  dicembre  1974,  n.727,  pubblicato  su  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975. 
    
  12. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita'  di  cessione  dei  crediti
derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica   Agricola   Comune,
assicurando l'assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
pubblica. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Scuola e merito 
 
  1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e
l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche
coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul  piano  della
ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e  per
il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti
pubblici e privati, anche in forma associata, nonche' con  distretti,
denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la
realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente
innovative per la piu' efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione
congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
dei risultati.  La  disposizione  contenuta  nel  presente  comma  e'
consentita  anche   agli   accordi   di   programma   gia'   previsti
dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297. 
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297
possono essere introdotte disposizioni volte  a  stabilire  ulteriori
modalita' e termini di regolamentazione dello  strumento  di  cui  al
comma 1, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di
programmazione negoziata. 
  3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per  la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il
merito di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240
nonche' con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della
qualita' degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e
all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria. 
  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e delle  ricerca  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la
vigilanza sulla Fondazione medesima. 
    
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre: 
    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e
privati  nonche'  le  modalita'  con  cui   tali   soggetti   possono
partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,
formato  da  rappresentanti  dei  Ministeri,  dei  donatori  e  degli
studenti, questi  ultimi  designati  dal  Consiglio  nazionale  degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita'  di
predisposizione e svolgimento delle stesse. 
    
  6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il  merito
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sulla
base di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti
con  oneri  a  carico  del  Fondo.  Con  atti  del   proprio   organo
deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
    a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, prevedendo una graduazione  della  stessa  in  base  al  reddito
percepito nell'attivita' lavorativa; 
    b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e  le
modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
    c)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo; 
    e)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo. 
  Gli atti di cui al  presente  comma  sono  trasmessi  entro  cinque
giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e si intendono  approvati  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione senza che siano stati formulati rilievi. 
    
  7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, la Fondazione recepisce e  si  conforma  con  atti  del  proprio
organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    
  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1
dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di
valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge  26
febbraio 2011, n. 10 di conversione  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225. 
  9. Fermo quanto indicato al  successivo  comma  14,  il  patrimonio
della Fondazione  puo'  inoltre  essere  costituito  da  apporti  dei
Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonche' dalle risorse provenienti da ulteriori  soggetti  pubblici  e
privati. La Fondazione potra', altresi', avere accesso  alle  risorse
del Programma Operativo  Nazionale  "Ricerca  e  Competitivita'  Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli
obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  non  modifica  il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui  all'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la
Fondazione e' autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e  rilasciare
garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge  30
dicembre 2010,  n.  240.  A  dette  attivita'  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1  settembre
1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti  di  cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge,
dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche'
per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli  enti  ad
essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla
Fondazione. 
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 non ottemperi ai versamenti previsti, la  Fondazione  procede  al
recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
  14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  avviene  anche
attraverso le modalita' di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950,  n.  180,  e
successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e  successive  modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni  di  euro,a  favore
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  31  dicembre
2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione  del  fondo
di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2012. 
  16. All'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m) 
    b) i commi 5 e 9 sono soppressi. 
    
  17.  Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del   servizio
scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di
certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto
del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'  definito  un
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.  133;
il  piano  puo'  prevedere  la  retrodatazione  giuridica   dall'anno
scolastico 2010 - 2011di quota parte delle  assunzioni  di  personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al
medesimo anno scolastico 2010 -  2011,  fermo  restando  il  rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il  piano
e'   annualmente   verificato    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministero  per  la  pubblica
amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che
si  dovessero  rendere   necessarie,   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3  bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449   e   successive
modificazioni. 
  18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Stante  quanto
stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  i
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto.". 
  19. Il termine di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  del  decreto
legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333 e' fissato al 31 agosto di ciascun anno. 
    
  20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143,  e'  cosi'  modificato  "a  decorrere  dall'anno
scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie,  divenute  ad
esaurimento in forza dall'articolo 1,  comma  605,  lett.  c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e
con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia". 
    
  21. L'articolo 399, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo  periodo  dell'articolo
1, comma 1, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e'  sostituito  dal
seguente "i docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato
decorrente  dall'anno  scolastico  2011/2012  possono   chiedere   il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella  provincia  di
titolarita'.". 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                        Servizi ai cittadini 
 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD". 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'  elettronica,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
generazione della tessera sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute. 
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
comma 3, del codice civile.  Il  relativo  statuto,  ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244". 
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il sindaco e' tenuto a' rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la residenza o la loro dimora una carta  d'identita'  conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno."; 
    b) al secondo comma: 
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni."; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni"; 
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata   dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.". 
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.". 
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall'avvio  delle  procedure
concorsuali  a  capo  reparto.   Resta   fermo   che   le   procedure
straordinarie  di  cui  al  presente   articolo   dovranno   comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra. 
  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
stabilita in mesi sei e la durata del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di  cui  almeno  tre  di  tirocinio
operativo. 
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia". 
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo. 
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'. 
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni: 
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso  e  ispezione,  comminando,  in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali  anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",   le
componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua; 
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse,  affinche'  sia  pienamente  realizzato  il  principio   del
recupero dei  costi  ed  il  principio  "chi  inquina  paga",  e  con
esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in
conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa  intesa
con la  Conferenza  unificata,  provvede  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni   o   delle   parti
interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; 
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce. 
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che
si esprimono entro 20 giorni  dalla  richiesta.  In  nessun  caso  le
nomine possono essere effettuate in mancanza  del  parere  favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due  terzi  dei
componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia  sono  scelti  tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I  componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con  incarichi  politici  elettivi,  ne'  possono   essere   nominati
componenti coloro  che  abbiano  interessi  di  qualunque  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di  controllo  di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla  regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al  Collegio  dei  revisori
composto da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Due
membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro  supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica  tre  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta. 
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte  all'Agenzia,  da'  attuazione  alle  deliberazioni   e   ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,
con la procedura prevista  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno  la
meta'  qualora  il  Presidente  e  ciascun  componente  dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per  il  mantenimento
del proprio trattamento economico. 
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici
pubblici, ne' avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese
operanti nel settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
generale,  ove  dipendenti   di   amministrazioni   pubbliche,   sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono  intrattenere,
direttamente  o  indirettamente,  rapporti  di   collaborazione,   di
consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti  nei  settore.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   ad
un'annualita'    dell'importo    del     corrispettivo     percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16. 
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono  definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo  precedente,  e'
approvato  il  regolamento  che  definisce  l'organizzazione   e   il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il  contingente  di
personale,  nel  limite  di  40  unita',  in  posizione  di   comando
provenienti  da  amministrazioni   statali   con   oneri   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto  il  comando,  nel
limite  massimo  di  venti  unita',  del  personale   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia'  operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  18  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo'  essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  per  un  totale  dei
contributi versati non superiore allo 0,2 %  del  valore  complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze  ed  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
  25.  In  sede  di  prima  applicazione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare  delle  risorse  di  cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili  a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  sono  conseguentemente  rideterminate  le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,  e  le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  di  cui  alla
presente legge. Alla nomina  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti. 
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e  dagli  articoli  1,
comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9,
comma 15, e 10, comma 24, lettera b),  pari  complessivamente  a  100
milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro  per
l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  che
per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede
rispettivamente: 
    a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano