DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010 , n. 49

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare
l'articolo 1;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla
gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ed in particolare la parte terza;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di protezione civile;
Vista la preliminare, deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2009;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno,
per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le attivita' di valutazione e di
gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze
negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per
l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche
e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.
2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonche' la
pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla
materia del sistema di' allertamento nazionale.


                               Art. 2 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume,
di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di
cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006
si applicano le seguenti definizioni:
a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto
ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', di aree che
abitualmente non sono coperte d'acqua. Cio' include le inondazioni
causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio
artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime
temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone
costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad
eventi meteorologici;
b) pericolosita' da alluvione: la probabilita' di accadimento di
un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una
certa area;
c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilita' di
accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze
negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali derivanti da
tale evento.


                               Art. 3 


Competenze amministrative

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli
articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto
stabilito agli stessi articoli, le autorita' di bacino distrettuali
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle
quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete
l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto
idrogeologico.
2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento
nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il
distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed
all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile,
secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b).


                               Art. 4 


Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del
distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la
valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli
strumenti gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino
in attuazione di norme previgenti, nonche' delle disposizioni della
parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una
valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati
registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo
termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti
climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della
pericolosita' da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i
seguenti elementi:
a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala
appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei
bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle
quali risulti la topografia e l'uso del territorio;
b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno
avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il
territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le
attivita' economiche e sociali e che, con elevata probabilita',
possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa
l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalita' di
deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle
conseguenze negative che hanno avuto;
c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato
che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero
avere in futuro;
d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future
alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali, tenendo
conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi
idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e
geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene,
l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa
dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove
esistono attivita' economiche e sociali e gli scenari a lungo
termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche
dagli effetti dei cambiamenti climatici.
3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con
altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le autorita' di bacino
distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti
informazioni.
4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non e'
effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui
all'articolo 11, comma 1.


                               Art. 5 


Individuazione delle zone a rischio
potenziale di alluvioni

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui
all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti
nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme
previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006, le
autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico
o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel
loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale
significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare
in futuro.
2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
le autorita' di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati
membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale
di alluvione.


                               Art. 6 


Mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni

1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di
distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto
legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della
pericolosita' da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le
zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala
preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non
inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia' predisposti
nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme
previgenti, nonche' del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono,
evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali
con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la
perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere
interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a) alluvioni rare di estrema intensita': tempo di ritorno fino a
500 anni dall'evento (bassa probabilita');
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni
(media probabilita');
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni
(elevata probabilita').
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i
seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione;
b) altezza idrica o livello;
c) caratteristiche del deflusso (velocita' e portata).
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di
protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle
acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare
riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali
conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli
scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 1993, espresse in termini di:
a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie,
ospedali, scuole, etc);
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse
presenti nell'area potenzialmente interessata;
d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche
insistenti sull'area potenzialmente interessata;
e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento
accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente
interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
f) altre informazioni considerate utili dalle autorita' di bacino
distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume
di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti
rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui
all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della
Comunita' europea e' effettuata previo scambio preliminare di
informazioni tra le autorita' competenti interessate.
7. Le mappe della pericolosita' da alluvione, e le mappe del
rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora
vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma
2.


                               Art. 7 


Piani di gestione del rischio di alluvioni

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani
di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio
di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la
preparazione, comprese le previsioni di' alluvione e il sistema di
allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del
bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione
possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di
uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle
acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso di
fenomeno alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli
obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di cui
all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11,
evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali
conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni,
l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e
sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non
strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita'.
3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:
a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le
modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione,
coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui
all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo
11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attivita'
di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di
pianificazione gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di
bacino in attuazione della normativa previgente;
b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il
Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai
sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5,
la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di
riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure
per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonche'
gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione
tengono conto di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacita' di
espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II,
del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.
5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione
contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche' della normativa previgente e
tengono conto degli aspetti relativi alle attivita' di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti
in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso
adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i
piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della
normativa previgente.
6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle
disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai
sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152
del 2006;
b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di
protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di
emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n.
152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza gia'
predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267.
7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono
misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano
incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi
afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali
misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione
concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8.
8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e
pubblicati entro il 22 giugno 2015.
9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono
predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui
all'articolo 11, comma 3.


                               Art. 8 


Coordinamento territoriale dei piani di gestione
del rischio di alluvioni

1. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio
nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la
parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di
gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello
di distretto idrografico.
2. Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio
comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la
parte di propria competenza, predispongono o un unico piano
internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione
coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche
avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le
prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani,
sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del
distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del
territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di
distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri
interessati.
3. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini
comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la
parte di' propria competenza, predispongono o un unico piano
internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione
coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In
mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico
internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.
4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere
integrati da piani di gestione piu' dettagliati a livello di
sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.
5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui
all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un
problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque
che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano
tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di
propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla
Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato,
avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.


                               Art. 9 

Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni
1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del
presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza,
sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di
migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo
conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si
intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),
nonche' le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto
equivalente alle precedenti.
3. Le misure di' cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni
di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12
siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano
coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma
dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152
del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto
legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli
articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano
effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei
bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui
all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la
partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista
all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n, 152 del 2006.


                               Art. 10 


Informazione e consultazione del pubblico

1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino
idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale
della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono
a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di
alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed
i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4,
6 e 7.
2. Le stesse autorita' di cui al comma 1 promuovono la
partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui
all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.


                               Art. 11 


Misure transitorie

1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione
preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno
stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della
pericolosita' e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani
di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni
di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della
pericolosita' e di mappe del rischio di alluvioni completate prima
del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di
informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.
3. Le autorita' di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione
del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a
condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti
di cui all'articolo 7.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti
salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate
rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.


                               Art. 12 


R i e s a m i

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui
all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo
11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22
settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosita' da alluvione e del rischio di
alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso,
aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei
anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo
7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi
di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e,
successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei
cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.


                               Art. 13 


Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul
Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del
rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonche' i loro riesami ed
eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate
rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1,
all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.
2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i
bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale
cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente
entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.
4. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di
cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3
per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalita' e specifiche
dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della
compatibilita' con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a
livello comunitario.


                               Art. 14 


Modifiche dell'allegato 1

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle
parti A e B dell'allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine
tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.


                               Art. 15 


Norme tecniche

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, il
Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente
agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli
indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per
l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di
cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).


                               Art. 16 


Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tale fine le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici
provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto
legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7,
comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attivita' di soccorso
tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, nonche' con le risorse regionali all'uopo
stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente.


                               Art. 17 


Norma di salvaguardia

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono
alle finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell'interno
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano


                                                           Allegato 1 

(di cui all'articolo 7, comma 4)
Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni.
I - Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del
rischio di alluvioni:
1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di
alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di
sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti
le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del
rischio di alluvioni;
2. mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni
predisposte ai sensi dell'articolo 6 o gia' esistenti ai sensi
dell'articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, comma 2;
4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorita' per il
raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7 e delle
misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti
comunitari comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e
96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, fatte salve le misure gia' predisposte nell'ambito della
pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini
condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e
benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti
transnazionali.
II - Descrizione dell'attuazione del piano:
1. descrizione dell'ordine di priorita' e delle modalita' di
monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per
informare e consultare il pubblico;
3. elenco delle autorita' competenti e, se del caso, descrizione
del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un
distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento
con la direttiva 2000/60/CE.
Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti
dei piani di gestione del rischio di alluvioni:
1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la
pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del
rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma
dell'articolo 13;
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella
versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni,
che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la
pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del
rischio di alluvioni.
Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la
redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di
alluvioni:
1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di
alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la
protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione
delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle
alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute
umana, i beni, le attivita' economiche, l'ambiente e il patrimonio
culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come
aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle
infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;
2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosita' e a
rischio di alluvione, nonche' per la definizione del grado di
pericolosita' e del grado di rischio, con riferimento in particolare,
alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie
di deflusso delle acque e alle zone con capacita' d'espansione
naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla
foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine
delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla
gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle
previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla
conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture
portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti
potenzialmente interessati, alle attivita' economiche e ai beni
ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti
sull'area potenzialmente interessata;
3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati
ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio
e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e
fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della
delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosita' idraulica e
delle aree a rischio idraulico, nonche' ai fini delle attivita' di
protezione dal rischio di alluvione.