MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 26 marzo 2007 
  Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del 
  costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio 
  per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati 
  in modello per comuni e modello per province e comunita' montane.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
  enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
  267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente
  deficitari e i relativi controlli;
  Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e
  7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente
  deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali
  che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione
  con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno
  approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli
  enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in
  materia di copertura del costo di alcuni servizi;
  Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad
  apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
  Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle
  modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione
  di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  Visto il precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2003,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
  generale - n. 9 del 13 gennaio 2004, con il quale sono state fissate
  le modalita' della certificazione di che trattasi, valide per il
  triennio 2003-2005;
  Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette
  certificazioni per il triennio 2006-2008, nonche' di individuare i
  termini di presentazione degli stessi;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-citta'
  ed autonomie locali nella seduta del 15 marzo 2007;
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data
  15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica,
  ora Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo
  delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei
  costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle
  sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
  Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 193 - del
  18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;
Decreta:
 Art. 1.
  Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del
  presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio
  2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei
  servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei
  rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello
  per comuni e modello per province e comunita' montane.
 Art. 2.
  Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle
  leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui
  fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando
  le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di
  determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed
  incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalita'
  certificative, in corso di adozione.
  Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo
  unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo
  dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate
  al successivo art. 3.
  Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo
  unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla
  presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata
  del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.
 Art. 3.
  I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o
  parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007
  per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per
  la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la
  certificazione relativa all'anno 2008, alle Prefetture-Uffici
  territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati
  sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni
  dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi
  devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi
  spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul
  modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm.
  21	imes 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in
  bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da
  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
  nelle pagine internet del sito di questo Ministero.
  Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il
  rispetto della perentorieta' del predetto termine.
 Art. 4.
  I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro»,
  con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale,
  per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.
 Art. 5.
  Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il
  quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la
  gestione dei rifiuti urbani.
 Art. 6.
  Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono
  l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243,
  comma 2, del citato testo unico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
  Repubblica italiana.
  Roma, 26 marzo 2007
  Il Ministro: Amato
ALLEGATO
                    



