TAR Lombardia (MI) Sez. I n. 2236 del 6 ottobre 2023
Ambiente in genere.Messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale

L’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada), che obbliga di mantenere fuori dai centri abitati una distanza minima (6 metri) dal confine stradale per impiantare alberi lateralmente alla strada opera anche nei confronti del Comune, trattandosi di prescrizione poste nell’interesse della collettività e per la sicurezza stradale

Pubblicato il 06/10/2023

N. 02236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01332/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2019, proposto da
Ge.S.I. S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mantovani e Maria Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Mantovani in Milano, via S. Senatore, 10;

contro

Comune di Torre D'Isola, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23;

per l'annullamento

della Determinazione del Settore Tecnico del Comune di Torre d'Isola n. 101 del 29.12.2018, avente ad oggetto “Fornitura e messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale” e degli atti presupposti e conseguenti;

e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre D'Isola;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 5.6.2019 e depositato il 21.6.2019 la Ge.S.I. S.r.l. Società Agricola, proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Torre d’Isola (doc. 2), in particolare di quelli in Cascina Grande al foglio 6 mapp. 6, 8, 75, 77 del Catasto terreni, chiede l’annullamento della determinazione del Settore Tecnico del Comune di Torre d’Isola n. 101 del 29.12.2018, avente ad oggetto “Fornitura e messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale”, e la condanna dell’Ente al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.

1.1. La ricorrente premette in fatto:

- che si occupa di coltivazione dei terreni e in particolar modo dei pioppi, pianta che necessita di una particolare cura e di un abbattimento in tempi specifici per lo sfruttamento integrale della risorsa;

- che la sua proprietà è delimitata, nei terreni sopra indicati, dai fossi ai lati della strada comunale Cascina Grande-Sanvarese, che l’interessata utilizza sia a scopo irriguo che per scarico e gestione delle piene, così da evitare l’allagamento dei propri terreni;

- che per accedere ai propri terreni con le macchine per il trattamento e l’abbattimento delle proprie piante e per la manutenzione dei fossi utilizza due accessi situati proprio sulla strada comunale confinante e, in particolar modo, in due punti precisi dove la conformità del terreno presenta uno “scivolo” realizzato proprio per il passaggio dei mezzi agricoli.

Deduce, quindi, la ricorrente di essere immediatamente incisa dagli effetti della determina impugnata e di essere venuta a conoscenza di tale atto e della lesività dello stesso solo in data 6.4.2019, cioè nel momento in cui il provvedimento impugnato è stato posto in esecuzione con la messa a dimora di alcuni alberi lungo la strada, posizionati in modo tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’accesso ai propri terreni e l’esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia dei fossi costeggianti la strada.

Alla data del 6 aprile 2019, peraltro, risalirebbe anche il fatto da cui consegue il danno asseritamente subito dalla ricorrente, di cui con il presente ricorso chiede il risarcimento mediante la condanna del Comune all’esecuzione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (ossia con la condanna alla rimozione degli alberi stessi), al fine di evitare l’ulteriore danno patrimoniale, in termini di pregiudizio economico, derivante dalla perdita di guadagno per la mancata coltivazione dei terreni, sia sotto il profilo dell’effettuazione dei trattamenti agronomici necessari (con il relativo rischio di malattie per gli alberi), sia sotto il profilo della impossibilità di procedere al taglio degli alberi (pioppi) giunti a maturazione, con conseguente riduzione del guadagno relativo alla loro vendita.

1.2. La ricorrente, dunque, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi.

1) Violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

La ricorrente deduce che:

- la strada in questione è una strada extraurbana che collega fra loro le frazioni Cascina Grande e Sanvarese e rientra, quindi, nella tipologia delle strade comunali extraurbane di tipo F) secondo il Codice della Strada;

- il Regolamento di attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), all’art. 26, comma 6, prevede, fuori dai centri abitati, l’obbligo di mantenere una distanza minima dal confine stradale per impiantare alberi lateralmente alla strada: tale distanza non può essere inferiore a m. 6;

- la determinazione dell’Ufficio Tecnico impugnata nulla dice in relazione alla distanza a cui devono essere messi a dimora gli alberi;

- nell’attuazione di tale provvedimento la distanza minima non è stata rispettata e gli alberi sono stati posizionati sulla banchina stradale, a distanza di circa un metro dal ciglio stradale, come è evidenziato nelle fotografie prodotte in giudizio.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell’art. 31, commi 8, 9 e 10 del Piano delle regole del PGT Variante Generale 2018 del Comune di Torre d’Isola adottato il 27.9.2018, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 27 febbraio 2019.

La ricorrente deduce che il Piano delle Regole del nuovo PGT stabilisce all’art. 31 quali siano le fasce di rispetto del reticolo idrografico: al n. 8 sono indicate le attività vietate per le opere di bonifica e per i canali irrigui di proprietà NON demaniale.

In particolare la lettera a) vieta “la messa a dimora di alberi e siepi alla distanza inferiore a 2 m dagli argini o dal ciglio spondale” e lo stesso art. 31 prevede l’obbligo, per i frontisti dei canali irrigui, della manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d’acqua allo scopo di evitare danni agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo per evitare la formazione di pericolose ostruzioni al regolare deflusso dell’acqua, nonché pericolo per la pubblica incolumità. Il n. 10, poi, chiarisce che “l’imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d’acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l’accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) sia le opere idrauliche presenti nel corso d’acqua stesso (briglie, paratoie, saracinesche, partitori ecc.)”. E tra le manutenzioni inerenti alveo e sponde sono comprese (n. 11): “a) le opere di pulizia e rimodellamento dell’alveo a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi o deposizionali; b) taglio dell’erba e della vegetazione ripariale; …. e) rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti; f) riparazione delle protezioni spondali eventualmente danneggiate”.

Lamenta, dunque, la ricorrente che le piante sono poste ad una distanza dal ciglio spondale dei fossi insistenti sui terreni della ricorrente inferiore rispetto a quella prevista dallo stesso strumento urbanistico adottato e approvato dal Comune, così rendendo impossibile eseguire le operazioni pure imposte ai proprietari dei corsi d’acqua con i normali mezzi agricoli (macchine taglia ripe).

3) Violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 832 c.c.

La ricorrente lamenta che il Comune, con l’attuazione del provvedimento impugnato, ha limitato il pieno godimento del suo diritto di proprietà, perché l’interessata, non potendo eseguire la potatura dei propri pioppi, la loro manutenzione e la manutenzione e pulizia dei fossi, non può sfruttare e godere pienamente del proprio bene.

1.2.1. La ricorrente chiede dunque l’annullamento della determinazione n. 101 del 29.12.2018 e la condanna del Comune ex art. 2058 c.c. mediante l’eliminazione con espianto o altra misura equivalente delle piante posizionate lungo la strada extraurbana tra le frazioni Cascina Grande e Sanvarese, nel tratto confinante con la proprietà della ricorrente in Comune di Torre d’Isola ai mappali 6, 8, 75, 77 del foglio 6 del Catasto Terreni, nonché delle piante che impediscono l’accesso ai mezzi agricoli posizionate sugli scivoli di accesso al terreno individuato al mappale 75 del foglio 6 del Catasto terreni del Comune di Torre d’Isola.

1.3. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato, il quale ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse e il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

1.4. Con memoria di replica la ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno della propria posizione.

1.5. Alla pubblica udienza del giorno 30 maggio 2023 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è passata in decisione.

2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni processuali sollevate dal Comune resistente.

2.1. Quanto alla giurisdizione, il Comune sostiene che:

- il giudizio è volto essenzialmente a contestare il mancato rispetto delle distanze nella piantumazione di alberi, invocando l’art. 832 c.c.;

- nessun altro profilo di diritto o interesse legittimo viene fatto valere dalla ricorrente, pertanto il petitum sostanziale rientrerebbe pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario e non in quella del Giudice Amministrativo;

- ciò sarebbe dimostrato dalle conclusioni richieste dalla ricorrente, di condanna del Comune alla rimozione degli alberi contestati: il petitum caducatorio costituito dalla richiesta di annullamento della determina comunale sarebbe quindi del tutto ininfluente ai fini della pretesa sostanziale, diretta a veder condannato il Comune alla rimozione degli alberi lungo la strada.

2.1.1. L’eccezione va disattesa.

Il ricorso è diretto ad ottenere l’annullamento della determinazione del Settore Tecnico del Comune di Torre d’Isola n. 101 del 29.12.2018, avente ad oggetto “Fornitura e messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale”, per dare esecuzione alla quale il Comune ha posizionato le piante di cui è causa.

Solo in via consequenziale al richiesto annullamento di tale atto, in forma di risarcimento in forma specifica del danno cagionato dall’esecuzione dello stesso, la ricorrente chiede che vengano rimossi gli alberi piantumati dal Comune ai bordi della strada che costeggia la sua proprietà.

Si tratta dunque di controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

2.2. Con l’eccezione di irricevibilità il Comune eccepisce che il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2019, ossia ben oltre il termine di 60 giorni dall’adozione della determina impugnata, risalente al 29.12.2018 e regolarmente pubblicata all’albo pretorio del Comune, anche telematicamente.

Il ricorso sarebbe quindi tardivo.

2.2.1. L’eccezione va disattesa.

Anzitutto, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare decorre, “per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione” (solo) “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.

Nel caso di specie viene impugnato un atto comunale avente natura gestionale, nello specifico una determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, che esula dai casi per i quali il Testo unico Enti locali (d.lgs. n. 267/2000) prevede la pubblicazione.

Il Testo unico in parola, infatti, impone la pubblicazione per i soli atti rientranti nella categoria delle “deliberazioni” (di Consiglio comunale e di Giunta, nel caso dei Comuni), e non per tutti gli atti (inclusi decreti, ordinanze, determinazioni), disponendo all’art. 124, comma 1, che “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.

Nella fattispecie, pertanto, non pare sussistere una delle ipotesi nelle quali il termine per proporre ricorso debba farsi decorrere dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, la determinazione impugnata non indica di preciso dove devono essere messe a dimora le piante, limitandosi ad un generico riferimento alla “strada comunale tra la frazione Sanvarese e le località Cascina Grande” e alla “strada comunale di accesso al complesso residenziale di Santa Sofia”.

La semplice pubblicazione di tale atto, quindi, come correttamente dedotto da parte ricorrente, non era sufficiente ai fini della individuazione dei soggetti destinatari di effetti (in tesi) concretamente lesivi, dovendosi a tal fine attendere che l’Ente desse attuazione concreta alla determinazione con la piantumazione degli alberi in punti ben precisi delle aree sopra indicate.

In quest’ottica, il ricorso risulta tempestivamente proposto, dovendosi necessariamente considerare come dies a quo per impugnare le scelte comunali il giorno in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto e della sua valenza lesiva nei suoi confronti, una volta che il Comune vi ha dato esecuzione con la piantumazione degli alberi.

Tale conoscenza risulta avvenuta in data 6.4.2019, non essendo tale circostanza contestata dal Comune.

Il ricorso è stato quindi tempestivamente notificato il 5.6.2019.

2.3. Da ultimo, la ricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, in quanto nessuna incidenza avrebbe l’esistenza di alberi a contorno del sedime stradale, su aree non di proprietà della ricorrente e da queste divise da un fosso. Inoltre, l’eventuale annullamento della determinazione comunale impugnata non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente in quanto non comporterebbe il venir meno degli alberi ormai piantumati ma, al più, priverebbe di copertura economica la scelta di acquistarli da parte del Comune.

2.3.1. L’eccezione va disattesa.

L’area di proprietà della ricorrente costeggia la strada sui cui bordi il Comune ha piantumato gli alberi.

È quindi evidente che la ricorrente non può essere equiparata ad un quisque de populo ma, al contrario, alla luce della ricostruzione della vicenda da essa prospettata in ricorso e del pregiudizio paventato, ha sia la legittimazione, sia l’interesse a ricorrere.

3. Venendo al merito, il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

3.1. In primo luogo, coglie nel segno il motivo con cui la ricorrente si duole del fatto che il Comune ha piantumato gli alberi ad una distanza dal sedime stradale inferiore a quella prevista dal Codice della Strada.

Tale circostanza in fatto deve ritenersi comprovata, non essendo stata contestata dalla difesa comunale; essa trova conforto, peraltro, anche nella documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente.

L’operato del Comune si pone dunque in contrasto con l’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada), atteso che l’obbligo di mantenere fuori dai centri abitati – come nel caso di specie, trattandosi di strada che collega due frazioni - una distanza minima (6 metri) dal confine stradale per impiantare alberi lateralmente alla strada si impone anche allo stesso Comune, trattandosi di prescrizione poste nell’interesse della collettività e per la sicurezza stradale.

Ne discende l’illegittimità della determinazione impugnata nella parte in cui ha consentito di piantumare gli alberi in violazione della predetta disposizione.

3.2. In secondo luogo, l’operato comunale non risulta nemmeno coerente con le prescrizioni del PGT richiamate dalla ricorrente, perché nella sostanza rende estremamente difficoltosa (come può evincersi dalla documentazione fotografica prodotta dall’interessata) la realizzazione degli interventi di manutenzione e pulizia (con mezzi adeguati) dei canali e fossi costeggianti la strada nell’area di proprietà della ricorrente.

Da ciò discende l’illegittimità della determinazione impugnata nella parte in cui ha consentito di piantumare gli alberi in violazione delle predette disposizioni.

3.3. La domanda impugnatoria va dunque accolta e, per l’effetto, va annullata la determinazione gravata, limitatamente alle parti che hanno costituito titolo per la piantumazione degli alberi in violazione delle norme sopra indicate.

3.4. Conseguentemente, va accolta anche la domanda di risarcimento in forma specifica e, pertanto, il Comune va condannato all’espianto (o altra misura equivalente) delle piante posizionate lungo la strada extraurbana tra le frazioni Cascina Grande e Sanvarese, nel tratto confinante con la proprietà della ricorrente in Comune di Torre d’Isola ai mappali 6, 8, 75, 77 del foglio 6 del Catasto Terreni, nonché delle piante che impediscono l’accesso ai mezzi agricoli posizionate sugli scivoli di accesso al terreno individuato al mappale 75 del foglio 6 del Catasto terreni del Comune di Torre d’Isola.

3.5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e per gli effetti sopra indicati.

3.6. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore