TAR Liguria Sez. I n. 373 del 7 marzo 2008
Ambiente in genere. V.i.a. (competenza)

Il contendere riguarda il procedimento con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori da eseguire per il potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole, il cui tracciato attraverserà il sedime di proprietà dell’interessata, comportandone quindi l’ablazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla srl Magri Gaspare & C, corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professor Mario Alberto Quaglia ed Alessandra Cervetti, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 3/9;

contro

CIPE, comitato interministeriale per a programmazione economica, in persona del ministro titolare,
Ministero per le infrastrutture ed i trasporti, in persona del ministro in carica
ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro in carica
presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente in carica
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del ministro in carica
ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro in carica, tutti rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio
Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Edda Odone e Luca De Paoli, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9

Provincia di Genova, in persona del presidente in carica

Regione Liguria, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gigliola Benghi e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Fieschi 15

Rete Ferroviaria Italiana spa in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato professor Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Corsica 2/11
Ferrovie dello Stato spa, in persona del presidente in carica
Italferr spa, in persona del presidente in carica
TAV spa in persona del legale rappresentante in carica
Consorzio Cociv in persona del legale rappresentante in carica

per l\'annullamento

della deliberazione 29.3.2006 con cui il CIPE ha approvato il primo programma di infrastrutture strategiche del nodo di Genova;

del verbale della conferenza dei servizi indetta il 14.7.2005 e conclusasi il 3.9.2005;

della deliberazione 1.7.2005, n. 722 della giunta della regione Liguria

del parere 108/184 del comitato tecnico regionale per la VIA
della delibera 5.7.2005, n. 254 della provincia di Genova,;

della delibera 22.9.2005, n. 1773 della giunta del comune di Genova

della nota 31.1.2006, n. 1385 del ministero dei beni e delle attività culturali

della nota 13.7.2005, DSA 2000 17740 del ministero dell’ambiente ed della tutela del territorio

delle note 23.1.2006, n. 44 e 2.2.2006, n. 83 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell\'Economia e delle Finanze;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell\'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita\' Culturali;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

La srl Magri Gaspare & C espone di essere proprietaria di un immobile un tempo destinato ad opificio ed ubicato a Genova in via Prà 248/R-256/R, via Voltri 2CR/8R e via alla stazione di Voltri 4R/8R e si ritenne lesa:

dalla deliberazione 29.3.2003 con cui il CIPE aveva approvato il primo programma delle opere strategiche per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie della tratta Genova Voltri-Genova Brignole:

dalla deliberazione 3.4.2003, n. 364 della giunta del comune di Genova

delle deliberazione 11.5.2004, n. 64 del consiglio comunale di Genova

nonché di tutti gli atti indicati in epigrafe, per cui notificò l’atto 21.11.2006, depositato il 29.11.2006, con cui denunciava:

IN VIA PROPRIA

violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 2 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, del principio del giusto procedimento, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché, in via subordinata, l’illegittimità derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, per violazione dell’art. 97 cost.

violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.


violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 del d.lvo 20.9.2002, n. 190 sotto distinto profilo, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lvo 20.8.2002, n. 290, violazione dell’art. 14 dell’allegato tecnico al d.lvo 190-2002, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Violazione dell’art. 8 dell’allegato tecnico al d.lvo 20.8.2005, n. 190, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

IN VIA DERIVATA

Invalidità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti impugnati con i ricorsi RG 922/04, 148/05 e 555/05.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA CIPE 29.3.2003 ED ALLA DELIBERA GR 17.4.2003, n. 443

Violazione degli artt. 3, 17, 18, 19 e 20 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, dell’art. 1 del dpcm 10.8.1998, n. 377, dell’art. 6 della legge 8.7.1986, n. 349, violazione e falsa applicazione della legge regione Liguria 30.12.1998, n. 38, incompetenza, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Violazione dell’art. 3 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta illogicità, per difetto di istruttoria, violazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione degli artt. 7 ed 8d ella legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

CON RIGUARDO ALLA DELIBERA 11.5.2004, n. 64 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA

illegittimità derivante dalla illegittimità della deliberazione 29.3.2003.

In via propria: violazione dell’art. 11 del d.lvo 8.6.2001, n. 327, degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.


Violazione degli artt. 1, 4 e 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e degli artt. 1 e 2 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, eccesso di potere per illegittimità manifesta e travisamento dei fatti, eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza istruttoria, per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Violazione dell’art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, degli artt. 1 e 7 del d.l. 23.1.1982, n. 9, eccesso di potere per contrasto con la circolare del ministero LLPP 16.11.1977, n. 1918, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

CON RIFERIMENTO ALLE NOTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 17.12.2002, n. 14006/VIA/A.O.13.G.

Violazione degli artt. 3, 17, 18, 19, 29 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione dell’art. 1 del dpcm 10.8.1988, n. 377 e dell’art. 6 della legge 8.7.1986, n. 349, violazione e falsa applicazione del dpr 12.4.1996, violazione e falsa applicazione della legge regione Liguria 30.12.1998, n. 38, incompetenza, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

CON RIFERIMENTO AL PUC di GENOVA

Violazione dell’art. 11 del d.lvo 8.6.2001, n. 327, degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, dei principi in tema di partecipazione al procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Violazione degli artt. 1, 4 e 7 della legge 17.8.1942, n. 1150 e degli artt. 1 e 2 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Violazione dell’art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, violazione degli artt. 1 e 7 del dl 23.1.1982, n. 9, eccesso di potere per contrasto con la circolare 16.11.1997, n. 1918 del ministero dei lavori pubblici, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

IN VIA DERIVATA

Invalidità derivata dalla delibera 29.9.2002 del CIPE e dalla delibera n. 64 del 2004 del consiglio comunale di Genova e delle note del ministero dell’ambiente 17.12.2002, n. 14006/VIA/AO13G e 27.9.2004, DSA/2004/002171117.

E’ stato chiesto il risarcimento del danno.

Le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio con atto depositato il 24.1.2007.

RFI spa si è costituita in giudizio con atto depositato il 28.12.2006, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

La regione Liguria si è costituita in giudizio con atto depositato il 5.2.2007 con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Il comune di Genova si è costituito in giudizio con atto depositato il 14.3.2007 con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Con atto notificato il 21.4.2007, depositato il 4.5.2007 la ricorrente ha ulteriormente impugnato la deliberazione 7.7.2005, n. 634 del consiglio comunale di Genova deducendo:

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA STESSA

illegittimità in via propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA CIPE 85 del 2006

Violazione degli artt. 4 bis, 19, 20 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria, eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dei principi di logicità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 cost., violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione.

Violazione dell’art. 4 ter del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione degli artt. 19 e 20 della medesima fonte normativa, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta.

Violazione dell’art. 4 del d.lvo 190 del 2002 sotto distinto profilo, eccesso di potere per illogicità manifesta e per contrasto con i principi di coerenza e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

CON RIFERIMENTO ALLA NOTA 13.7.2005, n. 17740 del ministero dell’ambiente e delle delibera CIPE 29.3.2006 di approvazione del progetto definitivo

Violazione degli artt. 17 e 29 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, violazione dell’art. 2 della direttiva 337/85/CE, eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta.

Violazione dell’art. 13 comma 4 dell’allegato tecnico al d.lvo 190 del 2002, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità manifesta e contrasto con i principi di efficienza e buon andamento della p.a. eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà intrinseca.

Violazione dell’art. 13 comma 4 dell’allegato tecnico al d.lvo 190 del 2002, violazione degli artt. 34 e 38 del dpr 8.6.2001, n. 327, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Violazione dell’art. 8 dell’allegato tecnico al d.lvo 190 del 2002, eccesso di potere per difetto di istruttoria, e carenza di motivazione, eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

CON RIFERIMENTO alla deliberazione 2005 n. 634 del consiglio del comune di Genova ed alla delibera 2005, n. 722 della giunta della regione Liguria.

Violazione dell’art. 4 del d.lvo 190 del 2002 sotto distinto profilo, eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione per illogicità manifesta.

Con successiva memoria notificata il 11.7.2007, depositata il 18.7.2007, la ricorrente ha impugnato la deliberazione 2005 n. 634 del consiglio del comune di Genova deducendo i seguenti, ulteriori motivi:

violazione degli artt. 3, 4 19 e 20 del d.lvo 190 del 2002, eccesso di potere per difetto di motivazione de carenza istruttoria, eccesso di potere per illogicità amnifesta, violazione dei principi di logicità e buon anadamento dellìazione amministrativa, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione.

Violazione dell’art. 38 del dpr 327 del 2001, eccesso di potere per difetto di sitruttoria e travsiamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità manifesta e contrasto con i principi di efficienza e buon andamento dell’amministrazione, eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca.

Violazione dell’art. 38 del dpr 327 del 2001 sotto distinto profilo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità manifesta e per contrasto con i principi di efficienza e buon andamento della p.a., eccesso di potere per carenza di motivazione.

Le parti costituite hanno depositato distinte memorie

Con ordinanza 15.11.2007, n. 212 il tribunale ha disposto istruttoria, a cui le amministrazioni statali hanno dato riscontro il 29.1.2008.

Parte ricorrente ha depositato un atto difensivo il 27.2.2008.

RFI spa ha depositato un atto il 29.2.2008.



Il contendere riguarda il procedimento con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori da eseguire per il potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole, il cui tracciato attraverserà il sedime di proprietà dell’interessata, comportandone quindi l’ablazione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sul procedimento, nella parte in cui la comunicazione di avvio della fase espropriativa le è stata partecipata dopo l’approvazione del progetto definitivo, e non già prima che si svolgesse la fase istruttoria: in subordine viene eccepita la violazione dell’art. 97 cost.

Entrambe le censure sono infondate posto che l’art. 4 del d.lvo 20.8.2002, n. 190 esplicitamente separa la fase dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica di rilievo nazionale da quella dell’espropriazione dei sedimi necessari alla sua realizzazione. Si tratta di un previsione che ha natura acceleratoria della fase di studio necessaria per la realizzazione di infrastrutture ritenute essenziali per lo sviluppo della comunità: in tale contesto il legislatore ha apprezzato in modo non irragionevole la comparazione degli interessi operata nel senso sopra esposto, prevedendo una fase progettuale a contraddittorio limitato, ed ammettendo la partecipazione degli interessati nel momento ablatorio.

In tale quadro normativo appare manifestamente infondata la censura proposta, posto che in sede di redazione dei testi normativi possono ben essere modulati il momento e le modalità con cui i privati possono intervenire nei procedimenti, a seconda del rilievo degli stessi.

L’interesse ad una sollecita realizzazione dell’intervento è a tale stregua un motivo sufficiente per differire la fase contraddittoria all’esito di quella progettuale definitiva, derivandone l’infondatezza della denuncia.

Con il secondo motivo l’interessata denuncia la violazione dei termini procedimentali previsti dall’art. 4 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, in quanto RFI, soggetto aggiudicatore, ha tardivamente trasmesso il progetto definitivo al ministero delle infrastrutture, che ha convocato la conferenza dei servizi svoltasi dal 14.7.2005 al 3.9.2005. Il vizio viene individuato nella sussistenza di un termine inferiore a trenta giorni tra la data di convocazione della conferenza dei servizi (30.5.2005) e l’inizio dei lavori della stessa, databile al 22.6.2005.

Il tribunale rileva che il motivo è infondato in fatto, posto che risulta provato documentalmente che Italferr, mandataria di RFI, trasmise le copie dell’elaborato alle amministrazioni partecipanti al procedimento, che RFI stessa lo inviò all’amministrazione statale il 30.5.2005, mentre la conferenza dei servizi si tenne a partire dal 14.7.2005, con salvezza pertanto del termine di trenta giorni di cui è stata denunciata la violazione.

La censura è pertanto infondata e va disattesa.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’inidoneità della deliberazione del CIPE ad integrare un atto approvativo del progetto definitivo, in quanto il relativo procedimento sarebbe rimasto sostenzialmente inconcluso, perché suscettivo di integrazioni sottratte all’apprezzamento dell’organo titolare della potestà.

Il collegio osserva che la lettura della documentazione prodotta e delle memorie difensive di RFI e delle amministrazioni statuali consentono di disattendere la censura.

Si osserva infatti che l’atto approvativo del progetto appare completo e definitivo, e che le prescrizioni contenute si configurano come integrazioni alla deliberazione a valere per la fase esecutiva, ferma ed immutata la materia già decisa. Era stato poi previsto che in caso di necessità di emende vere e proprie al progetto approvato si dovesse ripercorrere il procedimento seguito, per cui la censura dedotta non appare fondata e va disattesa.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5 del d.lvo 20.8.2002, n. 190, in quanto l’amministrazione statale non si sarebbe fatta carico di vagliare tutte le interferenze ravvisabili nell’approvazione del progetto, rinviando ad un fase successiva il loro apprezzamento.

Il tribunale rileva che, anche a voler prescindere dalla genericità della doglianza, la menzione di cui alla censura appare formulata in via prudenziale, posto che difficilmente un progetto così complesso può prevedere ed esaminare tutte le interferenze possibili: ne consegue che la enunciazione di un’eventuale fase procedimentale successiva all’approvazione del progetto risulta prudenziale nell’economia della funzione svolta e non configura l’illegittimità dedotta. Anche questo motivo è infondato e va respinto.

Con un’ulteriore doglianza la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 dell’allegato tecnico al d.lvo 190 del 2002, in quanto la delibera impugnata non ricomprenderebbe tutti di documenti richiesti dalla norma. La censura è formulata in via alternativa, nel senso che essa lamenta la carenza di taluno dei documenti, ed in alternativa censura la mancata indicazione degli stessi nella missiva di trasmissione del progetto.

Il collegio rileva innanzitutto la dubbia ammissibilità della censura così formulata, che non appare circostanziata; essa appare tuttavia infondata, posto che l’elenco degli elaborati di progetto redatto da RFI e Italferr appare contenere un elenco di documenti, la cui lettura soddisfa le prescrizioni della norma denunciata.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Non può essere riservata migliore considerazione alla doglianza con cui l’interessata denuncia l’illegittimità della deliberazione CIPE 29.3.2006, perché illegittimi sarebbero gli atti presupposti, tutti partitamente indicati e già gravati avanti a questo giudice, che si è peraltro pronunciato negativamente con la sentenza 7.4.2006, n. 347. Tale sentenza è stata appellata avanti al consiglio di Stato, ma allo stato attuale non v’è elemento alcuno per inferire l’illegittimità degli atti censurati in quella sede, sì che anche questo motivo va disatteso.

Con il successivo motivo (6.1) l’interessata lamenta la violazione delle norme sulla VIA, che deriverebbe dalla determinazione dell’amministrazione procedente di dar corso al procedimento sull’impatto ambientale solo in sede regionale, e non già su scala nazionale.

Il collegio ha già chiarito in proposito che la normativa vigente in materia opera il riferimento ad un criterio strutturale e non già finalistico per determinare la competenza alla valutazione in materia: la dichiarata pertinenza del tratto ferroviario ad una più ampia linea che correrà da Ventimiglia a Milano non può far sì che sia lo Stato a doversi occupare delle ricadute ambientali dei lavori in progetto, posto che comunque essi riguardano addirittura il solo territorio comunale.

Consegue da ciò che anche questo motivo va disatteso.

Con l’ulteriore doglianza (6.2) la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione impugnata per violazione dell’art. 3 del d.lvo 2002, n. 190, in quanto la sua approvazione ha comportato la variante degli strumenti urbanistici vigenti, e nella specie del PUC del comune di Genova. L’illegittimità viene individuata nella mancanza di adeguate indicazioni cartografiche sulle aree impegnate, sulle fasce di rispetto e sulle misure di salvaguardia.

Tuttavia è la narrativa stessa della ricorrente che elide il carattere di illegittimità dedotto: è infatti specificato che le doglianze si riferiscono al progetto preliminare delle opere, con che risulta comprovato che non è pertinente a tale livello di progettazione l’analiticità richiesta dal motivo dedotto.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Ulteriormente (6.3) l’interessata lamenta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, prima dell’adozione del progetto preliminare: la censura è formulata nel senso che l’omissione disposta in tal senso dall’art. 3 comma 3 del d.lvo 190 del 2002 non fa venire meno la generale previsione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, ed in subordine deduce che la diversa opinione contrasterebbe con l’art. 97 Cost.

Il motivo così illustrato richiama espressamente il primo dedotto ed esaminato, per cui si può ribadire che l’eccezione formulata dalla norma denunciata alla regola generale è desumibile dalla lettura delle disposizioni di che si tratta, e non è irragionevole dal punto di vista costituzionale, attesi gli obiettivi avuti di mira dal legislatore. Il motivo non va pertanto accolto.

Con la successiva censura (6.4) la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione 11.5.2004, n. 64 del consiglio comunale di Genova, che ha recepito integralmente la delibera 29.9.2003 del CIPE, ed è essa stessa viziata in via derivata.

Il collegio osserva che la reiezione di tutte le censure sin qui esaminate esclude la possibilità di accogliere il motivo in rassegna, che va pertanto disatteso.

Un ulteriore motivo di impugnazione (6.5) riguarda la scarsa partecipazione procedimentale che sarebbe stata garantita ai cittadini, ed in particolare ai proprietari di immobili a Voltri, prima dell’approvazione della deliberazione 11.5.2004, n. 64 del consiglio comunale: la preordinazione dell’atto in questione all’espropriazione dei beni in questione avrebbe dovuto indurre la p.a. all’invio della comunicazione di avvio a tutti i soggetti interessati dai lavori.

In proposito il collegio nota che già la sentenza 7.4.2006, n. 347 ha statuito in merito, rilevando la natura ricognitoria dell’atto comunale, che ha preso atto di un effetto già prodottosi per l’opera di una legge, sì che a tale stregua non sembra esservi spazio per argomentare nel senso dell’illegittimità dell’omesso invio di una comunicazione di avvio.

In ogni caso la sentenza citata e la difesa comunale in questo giudizio allegano con fondamento che l’amministrazione adottò la variante al PUC per sanzionare con un procedimento partecipato gli effetti già prodottisi. La parte fu pertanto posta in grado di esporre il proprio convincimento con la lettura di un avviso pubblico apparso su un diffuso quotidiano locale, ma essa non ritenne di intervenire nel procedimento.

La censura è pertanto infondata e va respinta.

Con il motivo rubricato 6.6. la ricorrente lamenta l’irragionevolezza del vincolo imposto all’area di proprietà, che risulta edificata con edifici legittimi da punto di vista urbanistico, compatibili con il piano, e di valore tale per cui la relativa ablazione sarebbe assai onerosa per la p.a., avuto riguardo alla possibilità di modificare il progetto, individuando più ad est la nuova sede ferroviaria.

Il collegio rileva la natura di merito dei vizi denunciati, e per la parte in cui viene censurata l’illogicità dell’azione amministrativa si nota che la realizzazione di un’opera del costo stimato in centinaia di milioni di euro può sopportare un esborso maggiore, ove tale onere sia conseguente all’adozione di un tracciato più consono all’interesse pubblico.

La doglianza non può pertanto trovare accoglimento.

Con il successivo motivo (6.7) si censura l’imposizione disposta a carico del bene di proprietà dell’interessata di non procedere a modificazione alcuna, così da ammettere solo interventi di manutenzione senza cambio d’uso, frazionamenti ed accorpamenti.

Va condivisa al riguardo la difesa comunale nella parte in cui osserva la diretta applicabilità alla specie dell’art. 3 comma 7 del d.lvo 190 del 2002, che prevede appunto che l’approvazione della delibera del CIPE ha l’effetto di vincolare il bene interessato alla pratica immodificazione.

Anche questo motivo è pertanto infondato e va respinto.

L’ulteriore doglianza (6.8) riguarda l’illegittimità delle note del ministero dell’ambiente che hanno dichiarato che la VIA necessaria per la progettazione in questione era di livello regionale.

Il collegio deve solo ribadire a questo proposito quanto già asserito a proposito del precedente punto 6.1, conseguendone l’infondatezza del motivo.

Ancora, con il motivo 6.9 la ricorrente denuncia l’illegittimità della variante del PUC approvata perché fu omessa la necessaria comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia in materia il collegio si è già pronunciato (punto 6.5), e non può che ribadire quanto osservato a tale riguardo, conseguendone la reiezione del motivo.

La censura rubricata con 6.10 lamenta il medesimo vizio denunciato con la censura sub 6.6., che riguarda il vizio di violazione dell’economicità dell’azione amministrativa da parte della p.a., derivante dalla prevista ubicazione dei binari.

Non v’è perciò nulla da aggiungere a quanto osservato a tale riguardo, con la conseguente dichiarazione di infondatezza del motivo.

Anche la doglianza 6.11 ripercorre dichiaratamente i vizi denunciati con il motivo 6.7., sì che il collegio non può che richiamare quanto osservato a tale riguardo.

E così la censura 6.12. è articolata sulla falsariga del motivo con cui era stata denunciata l’illegittimità delle doglianze dedotte per l’annullamento della deliberazione del CIPE, nella parte in cui aveva imposto sull’area la misura di salvaguardia consistente nell’inibire ogni opera eccedente la manutenzione.

Consegue da ciò che le argomentazioni svolte in sede di esame del motivo 6.6 appaiono applicabili in questa sede, risultandone l’infondatezza del motivo.

Vanno ora esaminati i motivi dedotti con la memoria notificata il 21.4.2007.

Con il primo motivo (7) si denuncia l’illegittimità dell’atto comunale in questione, per le violazioni dedotte con i motivi 1, 2,3,4,5,6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 del ricorso introduttivo del giudizio.

Essi sono già stati disattesi dal collegio, per cui in questa sede non può che dichiararsi l’infondatezza della doglianza.

Con il secondo motivo (8) si denuncia l’illegittimità che sarebbe derivata dall’approvazione del progetto definitivo dell’intervento per cui è causa, notandosi che il nuovo documento si discosta in ampia parte da quello preliminare, con che il licenziamento dell’atto successivo avrebbe dovuto essere adottato previa l’adozione di taluni atti endoprocedimentali omessi. In particolare le modifiche apportate all’elaborato avrebbero comportato la necessità di dar corso almeno ad una nuova VIA.

In ordine alla differenze riscontrabili tra il progetto preliminare e quello definitivo il collegio ha richiesto chiarimenti alle amministrazioni statali con l’ordinanza 15.11.2007, n. 212: per tutti il ministero delle infrastrutture ha riscontrato la richiesta con la nota allegata alla comunicazione 10.1.2008, n. 332 UDCGAB del 11.1.2008.

Da tale atto si deriva condivisibilmente che tra i due elaborati menzionati nella censura si rinviene una differenza nella parte in cui la progettazione definitiva ha raccolto i suggerimenti emersi nel corso della conferenza dei servizi. Si tratta di una innovazione che le norme (artt. 18 e 25 del dpr 21.12.1999, n. 554) considerano fisiologica, atteso che non avrebbe avuto significato la previsione di distinti momenti progettuali, ove fosse stato possibile prevedere sin dall’inizio tutta la conformazione dell’opera.

Più in particolare il progetto definitivo ha apportato significative specificazioni al progetto preliminare, ma sempre nel senso di raccogliere le indicazioni emerse in sede di conferenza dei servizi. Tale momento procedimentale è previsto proprio per dar modo ai diversi interessi di individuare un punto di sintesi, sì che le osservazioni o raccomandazioni emerse in quel contesto non possono essere intese come modificazioni.

In ogni caso le emende apportate appaiono relative a zone geografiche distanti decine di chilometri dall’immobile per cui è lite, sì che appare dubbio l’interesse alla deduzione delle censure in rassegna.

In ogni caso il motivo non enuncia la ragione per cui l’impatto ambientale della diversa utilizzazione – ma sempre ferroviaria – dell’area di Terralba dovrebbe modificare l’impatto ambientale dell’opera nel suo complesso, così come non è neppure adombrata la ragione per cui tale effetto potrebbe derivare dall’allestimento per parte diverso della stazione Brignole.

Del resto la regione Liguria ha adottato la deliberazione 722 del 2005 con cui ha dato l’assenso al progetto definitivo, ritenendo con ciò ultronea una nuova procedura di VIA regionale.

Tutti questi elementi inducono a considerare che la modificazione intervenuta nel progetto non ha stravolto l’elaborato preliminare al punto da imporre la riapertura del procedimento, con che la censura è infondata e va respinta.

Ulteriormente la ricorrente (9) denuncia che la modificazione occorsa nella pianificazione dei lavori da eseguire, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, avrebbe dovuto comportare una verifica della compatibilità urbanistica delle opere da realizzare, mancando la quale si evidenziano le illegittimità dedotte.

Il tribunale deve richiamare a questo proposito quanto già rilevato in sede di cognizione della precedente censura, laddove si è asserito che le innovazioni occorse sono state la diretta conseguenza dello svolgimento del procedimento, e non hanno modificato in modo tale il progetto, da richiedere nuove verifiche anche ai fini urbanistici.

Va dichiarato inoltre che si tratta comunque della modificazione dei medesimi immobili, che permangono con immutata destinazione d’uso, sì che anche sotto tale profilo la doglianza è infondata e va disattesa.

Con un ulteriore motivo (10) la ricorrente denuncia l’illegittimità del verbale 14.7.2005 della conferenza dei servizi, in quanto il progetto relativo alla nuova stazione ferroviaria di Genova-Voltri prefigura l’utilizzo di aree di proprietà del demanio marittimo, per cui avrebbe dovuto essere sentita l’autorità portuale. Tale ente ha titolo ad intervenire anche perché la ferrovia in corso di realizzazione avrebbe connessioni con la movimentazione delle merci in mare, dal che sorge un ulteriore profilo che avrebbe dovuto comportare una più incisiva partecipazione al procedimento da parte dell’autorità portuale.

Il collegio osserva in proposito che l’interessata impugna nell’aprile 2007 il verbale di una conferenza dei servizi che si era tenuta dal luglio al settembre 2005, ed i cui esiti le erano per certo conosciuti, come si ricava dalla narrativa stessa dell’atto introduttivo del giudizio.

Inoltre non sembra che l’indicata autorità sia stata evocata in giudizio, dal che un ulteriore profilo che rende dubbia la possibilità del collegio di prendere validamente in esame il motivo.

In ogni caso, nel merito, la lettura del verbale di che si tratta evidenzia che l’autorità portuale non si oppose al progetto, ma che avanzò delle osservazioni relative soprattutto alle priorità dei diversi interventi.

Consegue da ciò che anche questo motivo è infondato e va respinto.

Ulteriormente la ricorrente denuncia (11) sotto distinto profilo la questione della competenza regionale a disporre in merito VIA per le opere approvate.

Il tribunale non può che richiamare quanto già rilevato a proposito dei motivi 6.1. e 6.8, ai quali va pertanto operato un integrale rinvio, con la conseguenza che anche questo motivo non può trovare favorevole considerazione.

Con il successivo motivo (12) la ricorrente denuncia l’illegittimità della relazione generale degli espropri del progetto preliminare della regione Liguria, che avrebbe sottostimato la consistenza ed il valore dei beni di pertinenza, che saranno incisi dalla realizzazione della nuova ferrovia a Voltri. In particolare sarebbero errate le superfici utili dell’immobile, così come sarebbe improprio l’apprezzamento del bene in funzione della stima del suo valore: tali imprecisioni comporterebbero la dichiarazione di illegittimità dell’atto impugnato, in quanto basato su una previsione di stima errata, che deriva dagli errori indicati.

In proposto il collegio osserva che la valutazione operata contiene una considerazione di massima del fabbricato in questione, che sarà suscettibile di maggiori approfondimenti nelle fasi successive del procedimento. Ne consegue che allo stato, non appare possibile ritenere che la maggiore spesa che la ricorrente allega dovrà essere sostenuta per l’ablazione dell’immobile di pertinenza vizi il progetto approvato: infatti il piano finanziario potrà e dovrà essere rivisto alla luce dei maggiori dettagli che saranno acquisiti in prosieguo.

Anche questo motivo è pertanto infondato e va respinto.

Con il successivo motivo (13) si denuncia la carenza evidenziabile nella stima del valore del bene, perché non si sarebbe tenuto conto della maggiorazione dovuta per il ristoro delle attività commerciali svolte.

Il collegio rileva che la cognizione della censura (art. 53 del dpr 8.6.2001, n. 327) è di competenza del tar adito solo nel caso in cui la si intenda rivolta a denunciare l’illegittimità del piano finanziario allegato al progetto in questione, dovendosi altrimenti ritenere che la domanda vada proposta alla corte d’appello di Genova.

Posta tale precisazione si osserva innanzitutto che non v’è, allo stato, prova delle asserzioni che fondano la censura, e che la natura preliminare della relazione di stima redatta esime dalla precisione che richiederebbe l’interessata. Anche questo motivo è pertanto infondato e va respinto.

Con il successivo motivo (14) l’interessata lamenta la violazione dell’art. 8 lett. p) dell’allegato tecnico al d.lvo 20.8.2002, n. 190, perché tra gli elaborati prodotti dalle amministrazioni risulterebbero mancanti lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto.

Osserva correttamente al riguardo la difesa di RFI che la prescrizione in questione è stata introdotta dall’art. 1 del d.lvo 17.8.2005, n. 189, per cui essa non riguarda il presente procedimento, che era stato introdotto in precedenza, sì che la sua regolamentazione va attinta dalle norme previgenti. Consegue l’infondatezza del motivo.

Con il motivo n. 15 la ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto il comune di Genova e la Regione Liguria non avrebbero prestato ottemperanza a quanto asserito in precedenza, circa il rilievo che avrebbero avuto nell’attività amministrativa gli immobili destinati al commercio, quale è quello di che si tratta.

Il collegio osserva che la doglianza appare generica, in quanto non evidenzia quali siano i motivi da cui si potrebbe argomentare in termini di mancata adesione degli enti indicati alla precedente asserzione.

In ogni caso lo stadio preliminare dell’attività ablatoria induce a ritenere che non si possa, allo stato, asserire che si è verificata la situazione di contraddittorietà dell’azione amministrativa che è denunciata con il motivo in esame, che va pertanto respinto.

Vanno ora esaminati i motivi aggiunti proposti con la memoria notificata il 10.7.2007.

Con il primo di essi (16) si denuncia nuovamente l’illegittimità delle modificazioni che il progetto definitivo avrebbe apportato al piano dei lavori esposto nel progetto preliminare, atteso che proprio la natura di quest’ultimo ha effetti rilevanti nel procedimento, quali la valutazione della compatibilità ambientale. La censura si fonda sulla rilevanza delle innovazioni apportate dal nuovo documento di lavoro, cosa che escluderebbe la possibilità di ritenere che i cambiamenti siano dei semplici aggiornamenti, e non già delle vere e proprie modificazioni.

Senza considerare la tempestività della doglianza, il collegio deve richiamare quanto osservato a proposito della censura n. 9, allorché venne dichiarata la natura di normale evoluzione rispetto al pregresso rivestita dal progetto definitivo di che si tratta. Deriva anche in questo caso l’infondatezza del motivo.

Con il motivo rubricato con il numero 17 la ricorrente denuncia la sottovalutazione del valore dell’immobile di proprietà, di cui illustra i pregi che dovranno rilevare ai fini della sua valutazione in sede di esproprio.

Anche in questo caso il collegio rileva quanto già dichiarato in sede di esame dei motivi 12 e 13, posto che il concreto apprezzamento dell’indennizzo dovrà eventualmente essere accertato dalla corte d’appello; invece il dedotto divario tra il valore stimato e quello effettivo non potrà incidere sul progetto approvato, rendendone illegittimo il piano finanziario, atteso l’importo di spesa complessivamente previsto (centinaia di milioni di euro) in rapporto al divario allegato.

Anche questa censura è infondata e va disattesa.

Con il motivo n. 18 viene denunciata la contraddittorietà tra i documenti impugnati, nella parte in cui si prevede l’espropriazione a fini di demolizione del fabbricato commerciale di proprietà dell’interessata, senza che sia fatta menzione di una sua parte che è destinata ad abitazione di civile abitazione.

Il collegio osserva che la narrativa citata dalla stessa ricorrente attribuisce al bene un uso promiscuo, potendosi con ciò ricomprendere anche il bene destinato ad abitazione. In ogni caso la rilevata natura preliminare dell’attività compiuta per la ricognizione dei beni interessati dall’intervento porta ad escludere che l’omissione denunciata, quand’anche sussistente, possa inficiare il progetto definitivo impugnato.

In conclusione il ricorso non merita favorevole considerazione e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della lite e dell’attività processuale che ciascuna delle parti resistenti ha dovuto sopportare per difendersi dalle domande della ricorrente.

P.Q.M.
Respinge il ricorso

Condanna la srl Magri Gaspare al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, che liquida come di seguito:

RFI spa euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad iva e cpa

Amministrazione dello Stato euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad iva e cpa

Regione Liguria euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad iva e cpa

Comune di Genova euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad iva e cpa

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l\'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
 

 

L\'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO