Viva l’economia circolare in Italia

di Massimo MEDUGNO

Il “vivace” confronto in ordine alle considerazioni di G. Amendola in ”Viva l’allegra via italiana all’economia circolare” 1 impone alcune brevi riflessioni che meritano attenzione in ottica costruttiva e non già per amor di polemica.

Dal confronto, emerge un dato incontrovertibile che è certamente “ la pessima qualità delle nostre leggi e della conseguente, estrema difficoltà ” per un addetto ai lavori (piuttosto che per un “non addetto ai lavori”, come sostiene G. Amendola) “ di capire talvolta anche solo quale sia la norma applicabile 2 .

In questo quadro, è doveroso prestare considerazione, anzi, attenzione a coloro che approfittano del generale “ stato confusionale della normativa”, ma è altrettanto doveroso considerare che molti dei soggetti chiamati ad occuparsi della gestione dei rifiuti sono posti nella impossibilità oggettiva di individuare una soluzione operativa chiara; così rischiando quotidianamente di errare nella applicazione del dettato normativo.

Tale incertezza operativa costringe molte imprese a munirsi - sostenendone i relativi ingenti costi - di consulenti, professionisti, portali informativi e quant’altro, nell’unico disperato tentativo di colmare le lacune di un sistema normativo incapace di dettare regole chiare.

Un simile cotesto ostacola la crescita del Paese in termini di tutela dell’ambiente, ma anche in termini di competitività economica; laddove, l’operatore, che intende agire nella legalità, è arginato in un pregiudizio di sistema che non può giustificare le proprie lacune (seppur “benevole”) con una presunta “ estrema difficoltà per un non addetto ai lavori di capire talvolta anche solo quale sia la norma applicabile” ; perché l’ambiente non è soltanto un tema etico e morale, ma è anche un tema economico sul quale si gioca la differenza competitiva tra le aziende.

In ogni caso, l’eventuale intento di alcuni operatori (definiti “ Partito degli inquinatori”) di sottrarsi agli obblighi e doveri connessi con la gestione dei rifiuti, non dovrebbe investire di una valutazione complessivamente negativa tutti i soggetti coinvolti ed i traguardi assegnati al nostro Paese in termini di riciclo.

Né è condivisibile che un diverso punto di vista venga ascritto ad una presunta mancata condivisione alle considerazioni negative sul "partito del non rifiuto” (come si legge nel secondo articolo) , per le ragioni anzidette.

Qualche perplessità, inoltre, sul richiamo alle note sentenze della Corte di Giustizia per discutere la portata del DM 5 febbraio 98, anche a causa della molteplicità delle elaborazioni e degli approfondimenti concettuali registrati negli ultimi vent’anni, da parte della giurisprudenza, nazionale e comunitaria.

Indubbiamente il DM 5.2.1998 ha tanti difetti, forse il maggiore è quello di avere vent’anni e, quindi, la sua vetustà; esso, però, ha avuto il pregio di costituire una “norma generale del recupero”. Non possiamo fare la controprova, ma se non lo avessimo avuto la situazione sarebbe, certamente, peggiore. Peraltro il DM 5.2.1998 sopravvive anche alle modifiche del 2006, in gran parte richieste dalla Commissione Europea.

E’ probabile che tale apprezzamento al DM 5.2.1998 potrebbe farci arruolare al “partito del non rifiuto”, ma siamo disposti a correre il rischio.

D’altronde, che nel 2018, si voglia asserire che “ l’unico, incrollabile obiettivo: (sia quello di) sottrarre rifiuti alla regolamentazione comunitaria ed italiana ci fa perdere di vista quanto sarebbe necessario fare.

Innanzi tutto perché EoW e sottoprodotti sono previsti ormai dal 2008 (il sottoprodotto, che interviene sulla definizione di rifiuto, addirittura da una precedente comunicazione del 2007 sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia). Si rischia, quindi, tornare a questioni superate dallo stesso legislatore comunitario, che ha posto un punto fermo, in ordine al noto dualismo tra “rifiuto” e “non rifiuto”, disponendo che, a certe condizioni, le operazioni di recupero conducono alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla contestuale nascita di un “prodotto”.

Il tema, invece, è quello di prevenire la produzione dei rifiuti e, poi, una volta prodotti, di come avviarli al recupero.

Oltre alla prevenzione, è necessario assicurare le necessarie capacità impiantistiche di recupero, per rispondere alla emergenza rifiuti.

A questo si deve aggiungere una condizione o regolazione (quando necessario) del mercato che favorisca lo sbocco dei materiali recuperati, per assicurarne l’utilizzo e per non mancare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio fissati in ambito europeo.

I dati Ispra 2018 mostrano chiaramente che l’Italia fa molto in termini di recupero e riciclo, ma manca ancora di una impiantistica adeguata, con indubbie differenze tra Centro Sud e Nord.

Sempre secondo Ispra, Austria e Germania collocano, solo l’1-2% in discarica, ma hanno molti più impianti.

Certo manca la normativa tecnica. Il DM 5.2.1998 “sopravvive” anche per questo (!?). Ma meglio avere uno strumento perfettibile che non averlo. D’altro canto non dev’essere un compito proprio facile, se a livello europeo i regolamenti che dispongono i criteri EOW sono inferiori alle dita di una mano.

E’ quindi condivisa la necessità di emanare decreti attuativi per EOW , ma se si vuole accelerare è necessario avere un quadro normativo che vada in questa direzione mutuando i principi sanciti dalle direttive comunitarie. Facendo un’incursione nell’attualità legislativa ci si domanda, leggendo alcune proposte in sede parlamentare, se avere una norma quadro sull’EoW e una linea guida (una di esse “ancorate” – guardate un pò - ai vincoli normativi del DM 5.2.1998) possa essere funzionale all’economia circolare e all’avere rapidamente dei criteri EoW.

Sui codici a specchio si ritiene condivisibile richiedere “una adeguata caratterizzazione del rifiuto e non anche la ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che esso potrebbe astrattamente contenere” . Altrimenti addio all’economia circolare (e non solo, si permetta battuta)

In conclusione, dovremmo cercare di rifuggire in tutti i modi dal meccanismo “guardie e ladri”.

Ciò non vuol dire “meno controlli” ma controlli migliori che “guardino” anche agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Significa, inoltre, avere norme adeguate e fare gli impianti per ampliare il mercato del recupero dei rifiuti. Trovare un impianto per recuperare i rifiuti non dev’essere difficile e complicato e non deve obbligarci, come Paese, a fare ricorso in maniera strutturale agli impianti dei vicini Stati europei.

Concludere con un “viva l’economia circolare in Italia” mi sembrerebbe giusto e appropriato.

Ma è difficile poterci riuscire.

Viene da riprendere le ultime notizie, secondo cui il Ministro dell’Ambiente ritiene che “Uno degli "elementi cardine è trasformare il concetto di rifiuti in materia prima seconda (…) l'end of waste sul quale molto probabilmente non è ancora stata trovata la quadra parlamentare per pronunciarsi in termini legislativi" (Ansa, 24 gennaio 2019).

Intanto, in carenza di adeguata impiantistica e in assenza di una disciplina chiara sull’EoW, dal 1 ° gennaio 2019 sono aumentate le tasse per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Gli aumenti già previsti, era stati bloccati dalle precedenti Leggi di Stabilità.

Ma l’ultima Legge di Stabilità non ha riproposto il divieto di elevare i tributi locali.

Peccato che alle poche discariche esistenti, ci siano davvero poche alternative: con “buona pace” dell’economia circolare!