Riduzione Buco Ozono – ODS. Riscaldamento Globale
Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

di Cinzia SILVESTRI

Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione confluita nel testo del nuovo Regolamento del 5.4.2022: testo che è stato a sua volta integrato e modificato con emendamenti del 30.3.2023. La proposta di revisione è in evoluzione ma il testo del 2022 è ormai la base di lavoro e utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

La proposta di Regolamento del 2022 riporta:

  1. la Relazione che spiega le ragioni della necessaria riscrittura del Regolamento n. 1005/2009,

  2. riscrive completamente i “Considerando” del Regolamento (42 “Considerando” rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009)

  3. mantiene quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022)

  4. modifica gli allegati (sempre VIII) nel loro contenuto

Il testo della proposta del 2022 nella parte della Relazione ricorda:

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS – Ozone Depletive Substances) sono sostanze chimiche prodotte dall'uomo che, dopo l'emissione, di frequente raggiungono l'atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge la superficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto "buco dell'ozono" con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

Il testo preliminare della proposta del 2022 (ODS) è intriso di richiami importanti a parole che hanno assunto il significato di “principio” ispiratore. Il Green Deal, ad esempio, ovvero il programma europeo sul cambiamento climatico; il principio di “non arrecare una danno significativo” (DNSH – Do Not Significant Harm): “..È inoltre pienamente in linea con il principio "non arrecare un danno significativo poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima…” (cfr. proposta di Regolamento 5.4.2022).

Si notano, nel nuovo testo del 2022, come emendato nel 2023, l’utilizzo della parola “stoccaggio”, della specificazione della parola “uso“con “impiego” e la sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione”. Si evidenzia il richiamo al Regolamento sui Gas Fluorurati n. 517/2014 (HFC) e alla necessaria armonizzazione con il Regolamento ODS (n. 1005/2009) oggi in lettura.

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

In calce si offre lettura dello schema comparativo che mantiene la numerazione di riferimento delle modifiche proposte nel 2022 e nel 2023 rispetto al testo oggi ancora vigente (Reg. n. 1005/2009).

In particolare:

  1. Il nuovo testo riduce il numero delle definizioni – 30 definizioni nel Reg. n. 1005/2009 ridotte a 15/17 nella nuova stesura comprensiva degli emendamenti del 2023 - in attuazione della necessità di semplificazione e di espungere ciò che non esiste più o non è più utile.

  2. Le prime tre definizioni (parte, protocollo, stato non parte del protocollo) vengono espunte in quanto non più necessarie. Il riferimento al protocollo di Montreal del 1987 è implicito e richiamato già in ogni parte del testo.

  3. Vengono espunte (abrogate) anche le definizioni di sostanze controllate e nuove (punto 4,6 del testo, che rinviavano agli allegati I e II) che vengono sostituite in tutto il testo con la locuzione di “sostanza che riduce lo strato di ozono” - dizione che ritorna negli allegati I e II della nuova stesura (ma con riferimento all’art. 2 del nuovo testo).

  4. I nuovi allegati permettono anche l’abrogazione del punto 5 dell’art. 3 che elencava 5 sostanze (definendole), ad esempio, il bromuro di metile quale sostanza controllata dell’allegato I.

I primi 10 punti (definizioni) dell’art. 3 vengono dunque abrogati/espunti dal testo perché già inclusi, ridondanti, non necessari alla luce della lettura complessiva del nuovo testo. Non è necessario precisare se si tratta di sostanza nuova o controllata, ad esempio, perché sono tutte sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, a prescindere.

  1. Il Regolamento mantiene le definizioni di “materia prima” e “agenti di fabbricazione” sostituendo però il riferimento alle sostanze controllate e nuove con la nuova dizione “sostanze che producono lo strato di ozono”

  2. Si assiste invece a diversa collocazione delle definizioni di produttore e produzione che il Regolamento n. 1005/2009 precisava, forse troppo puntualmente, e causava l’erroneo tentativo di includere o escludere determinate categorie. Così il punto 13 del Regolamento 1005/2009 dapprima viene espunto, salvo poi comparire negli emendamenti del 30.3.2023 nel punto 6-bis. Il confronto tra il vigente e il nuovo si distingue di poco. Ciò che rileva è che il Regolamento nuovo del 2022 ha sentito l’esigenza di richiamare comunque la definizione generica di “produttore” come “colui che produce sostanze che riducono lo strato di ozono”..

  3. La definizione di produzione (punto 14 Reg. 1005/2009) che introduceva vari distinguo tra i quali la esclusione per sottoprodotti distrutti durante la produzione è stata espunta dal testo delle definizioni ma inserita nell’allegato VI punto 1, relativo alle “comunicazioni dei dati di cui all’art. 24”. Nel nuovo Regolamento ricompare la dizione sottoprodotto, associata alla distruzione nel corso della produzione, ma solo per la sostanza del trifluormetano.

  4. Anche i punti 15 – potenziale di riduzione dell’ozono,16 – livello calcolato,17 – razionalizzazione industriale, del Reg. 1005/2009 vengono abrogati. Utile ad esempio richiamare il considerando n. 7 con riferimento alla definizione n. 15 sulla potenziale riduzione dello strato di ozono che viene travalicata, ma non dimenticata, dal concetto di “potenziale riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono”. Il Regolamento precisa che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono anche corresponsabili del riscaldamento globale. Recita il considerando n. 7: Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente Regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale. Si consideri che il considerando n. 7 viene emendato nella proposta del 30.3.20231.

  5. Importazione. Il Nuovo Regolamento 2022 modifica la definizione di “importazione” di cui al punto 18 (Reg. 1005/2009) con alcune precisazioni. Utile la lettura del considerando n. 8, di nuovo conio, che precisa il rapporto tra il “protocollo” del 1987 Montreal e il Regolamento n. 1005/2009/CE e la precedente normativa dell’Unione che si presenta più restrittiva. Questo il motivo del richiamo alla normativa dell’Unione. Recita il nuovo considerando 8: Il Regolamento (CE) n. 1005/2009 e la precedente normativa dell'Unione hanno stabilito misure di controllo più rigorose rispetto a quelle previste dal protocollo, imponendo norme di importazione ed esportazione più restrittive.

  6. L’esegesi della nuova definizione di “importazione” (punto 3 nuovo Regolamento 2022) e del riferimento alla “custodia temporanea” è rinvenibile nel considerando n. 20 che recita: Per evitare il commercio illecito di sostanze e prodotti vietati soggetti al presente Regolamento, i divieti stabiliti in questa sede così come gli obblighi di licenza per il commercio non dovrebbero riguardare soltanto l'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione, ma anche la custodia temporanea e tutte le altre procedure doganali stabilite dal diritto doganale dell'Unione. Dovrebbero essere consentite agevolazioni per la concessione di licenze per le merci in custodia temporanea, al fine di evitare oneri inutili per operatori e autorità doganali.

  7. Stessa sorte subisce la definizione di “esportazione” (punto 19 reg. 1005/2009 e punto 4 nuovo Regolamento) che viene semplificata e ribadisce il concetto di “territorio doganale dell’unione (nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987…).

  8. In ogni caso rimane fermo l’oggetto della importazione ed esportazione che riguarda: sostanze, apparecchiature e prodotti.

  9. Immissione sul mercato. Definizione cardine del Regolamento che stabilisce le norme in materia di “immissione sul mercato” (art. 1) e oggetto di divieto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento. E’ vietata la produzione, importazione, immissione sul mercato, uso e commercializzazione di ODS (cfr. Capo II della proposta Regolamento 2022). Il testo della definizione vigente nel Reg. 1005/2009 è stato riscritto e ripensato con le modifiche del testo del 2023. L’"immissione sul mercato", recita la proposta del nuovo testo, si concreta nella “… fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e l'uso (l’impiego) di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio; (per fini propri). Si sottolinea l’uso attento delle parole ed il suggerimento di sostituire le parole “uso” e “uso proprio” con parole meglio specificanti di “impiego” e per fini propri”. E ciò anche in considerazione della definizione di “uso”, come impiego, indicata al punto 6 della proposta del 2022. Il termine “Uso” si presenta generico e richiede maggiore specificazione: impiego (utilizzo) di sostanze prodotte .... per fini propri…”.

  10. USO. Uso come impiego, usare come impiegare. Definizione di “uso” che mantiene la specificazione di “impiegare”, si ribadisce, “sostanze che riducono lo strato di ozono”; viene modificato anche l’ultimo inciso che apre, genericamente a “altre attività di cui al presente Regolamento” (non più il riferimento ai processi”).

  11. Abrogata invece la definizione di “pompa di calore” non più necessaria

  12. Anche le definizioni di recupero, riciclo e rigenerazione di cui ai punti 7,8,9 del testo proposto nel 2022, vengono precisate. Espunta la parola “magazzinaggio” per essere sostituita dalla parola “stoccaggio”, nella definizione di recupero. Tutto il nuovo testo tende a precisare lo stoccaggio e dunque a chiamare con il nome corretto il “deposito”. Interessante invece la specificazione, nella definizione di riciclo, della precisazione dei processi di depurazione di base quali filtrazione e essicazione.

  13. Il punto 10 del nuovo testo (2022) semplifica la definizione di “impresa” con lo stesso metodo usato per la semplificazione di produttore/produzione. Espunta la definizione di impresa che si articolava in vari distinguo che hanno sempre il demerito di creare “interpretazioni” o limiti, difficili da correggere nella applicazione della norma. Recita il punto 10 della nuova proposta, semplicemente: "impresa": la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente Regolamento.

  14. Compare il punto 10-bis e la definizione di “contenitore”, nell’emendamento del 30.3.2023 che sente l’esigenza di definire tale oggetto “..: un contenitore quale definito all’articolo (2 punto 12) del Regolamento (517/2014) Regolamento sui gas fluorurati - HFC). Si riporta la definizione dell’art. 2 punto 12 del Reg. 517/2014: 12)  «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;” Il richiamo al Regolamento sui gas fluorurati (HFC) è esplicito nell’emendamento del 30.3.2023 ma è implicito in molte revisioni del testo oggi analizzate. La lettura del Regolamento HFC contiene molti contenuti utili a comprendere l’evoluzione del testo dedicato alle ODS (Ozone Depleting Substances). Proprio il testo del 2022, precisa alla pagina 2 introduttiva (Relazione), la necessaria coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo: Il Regolamento proposto (così come l'attuale Regolamento ODS) presenta numerose somiglianze con il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Regolamento sui gas fluorurati), che è in fase di riesame parallelo. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l'Unione rispetti i suoi obblighi in materia di ODS e idrofluorocarburi (HCF) ai sensi del protocollo. Sebbene i due riesami non abbiano un impatto diretto l'uno sull'altro, incidono sui portatori di interessi e su settori analoghi, nonché su attività analoghe (commercio, uso di apparecchiature, ecc.) e utilizzano misure di controllo analoghe, compreso un sistema di concessione di licenze commerciali come richiesto dal protocollo. Di conseguenza tanto l'industria quanto le autorità hanno chiesto che le loro norme pertinenti siano strettamente allineate (ad esempio per quanto riguarda i controlli doganali, le norme sulle fughe, le definizioni, ecc.).

  15. Abrogate anche le definizioni contenute ai punti 27 - applicazioni di quarantena, 28 - «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», 29 - «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate “del Regolamento n. 1005/2009

  16. La definizione di “prodotti e apparecchiature” (art. 3 n. 31 Reg. 1005/2009) viene rielaborata al nuovo punto 11, nel senso di precisare che sono comprese anche le parti delle apparecchiature/prodotti; ritorna la precisazione sulla parola impiegare al posto dell’utilizzo/uso. Precisazione, quest’ultima, inserita con l’emendamento del 30.3.2023. Così recita il nuovo punto (11): "prodotti e apparecchiature": tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati (impiegati) per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

  17. Poco cambia per la definizione delle “sostanze vergini" di cui al nuovo punto 12 del testo del 2022: “..le sostanze che non sono state usate in precedenza;”.

Il nuovo testo del 2022 (Proposta), come emendato nel 2023, rielabora le 30 definizioni riducendole a 15 (salvo numerazioni bis). L’intento è quello di semplificare, rileggere la norma, chiarire alcuni termini anche ripescando definizioni già contenute nel Regolamento HFC (n. 517/2014).

Vero è che il testo del 2022 aggiunge altre 3 definizioni o meglio esplicita concetti e parole già presenti nel testo ma non precisate, attingendo proprio dal Regolamento HFC n. 517/2014. In particolare:

22) Il punto 13 delle definizioni del nuovo testo 2022 si occupa dello “smantellamento”. Si nota che il nuovo testo usa tale termine solo in questo contesto e indica la “...l'interruzione del funzionamento o dell'uso di un prodotto o di un'apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un’installazione.”. L’inserimento di questa definizione risponde alla esigenza di allineare, armonizzare il testo ODS del 2022 a quanto precisato già dal Reg. 517/2014 che, all’art. 2 punto 18), contiene proprio la definizione di smantellamento2 quasi replicata nel testo ODS del 2022.

23) Compare anche la definizione di “distruzione” (punto n. 14 del testo del 2022) che risponde alla medesima necessità di armonizzare e precisare concetti espressi ma non facili da comprendere. Il Reg. n. 517/2014 sui gas fluorurati all’art. 2 punto 173 definiva già il concetto di distruzione che viene sostanzialmente trasposto nell’ambito delle ODS: (14) "distruzione": il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è permanentemente trasformata o decomposta completamente, per quanto possibile, in una o più sostanze stabili che non riducono lo strato di ozono”. In ogni caso il concetto di “distruzione” pare avvicinarsi e richiamare il concetto di smaltimento utilizzato per i rifiuti e richiamare dunque una quantità di sostanza da “distruggere”. La sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione” è indicata anche nel considerando n. 23 come modificato dall’emendamento del 30.3.2023. Il processo di distruzione, le modalità, sono indicate nell’allegato VII del Reg. 1005/2009 oggi vigente (tecnologie di distruzione di cui all’art. 22, paragrafo 1); allegato VII che però non compare più nel Regolamento del 2022. Il punto merita approfondimento.

23) L’elenco delle definizioni si chiude con il punto 15) relativo a: "stabilimento nell'Unione": per una persona fisica, la residenza abituale nell'Unione; per una persona giuridica, la stabile organizzazione nell'Unione di cui all'articolo 5, punto 32), del Regolamento (UE) n. 952/2013. 32)  "stabile organizzazione": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;

Si allega prospetto di confronto:

Testo ancora vigente del

Reg. n. 1005/2009

Testo della Proposta PE e CE di modifica Reg. 1005/2009 del 5.4.2022 e di emendamenti del 30.3.2023 (in blu)

Articolo 3

Articolo 3

Definizioni

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;

(abrogato)

2) «parte», ogni parte del protocollo;

(abrogato)

3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applica­ bili a tale sostanza;

(abrogato)

4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

(abrogato)

5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

  1. «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

  2. «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I;

  3. «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I;

  4. «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

(abrogati)

10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

(abrogato)

11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

(1) "materia prima", ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata (e le cui emissioni sono trascurabili)

12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;

(2) "agenti di fabbricazione", le sostanze che riducono lo strato di ozono usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato III;

13) «produttore», a persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità;

(abrogato) v. però emendamento del 30.3.2023 che introduce punto 6-bis

14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente Regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;

allegato VI (comunicazione dei dati di cui all’art. 24)

Ai fini del presente allegato, la produzione comprende la quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte intenzionalmente o inavvertitamente, anche come sottoprodotto, salvo se distrutto nell'ambito del processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata conformemente al presente Regolamento e alla legislazione dell'Unione e nazionale sui rifiuti, ma non comprende le quantità riciclate o rigenerate.

15) «potenziale di riduzione dell’ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d’ozono;

(abrogato)

16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell’ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori ottenuti;

(abrogato)

17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

(abrogato)

18) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente Regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente Regolamento;

(3) "importazione": l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente Regolamento nel territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del Regolamento (UE) n. 952/2013;

19) «esportazione», l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente Regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente Regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente Regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;

(4) "esportazione": l'uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l’immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel Regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta;

(5) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione e l'uso (l’impiego) di sostanze prodotte o di prodotti o apparecchiature fabbricati per uso proprio; (per fini propri)

21) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la carica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;

(6) "uso", l'impiego di sostanze che riducono lo strato di ozono nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività di cui al presente Regolamento;

*13) «produttore», a persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità;

6-bis “produttore” la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all’interno dell’Unione

22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore;

(abrogato)

23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;

(7) "recupero": la raccolta e lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento del prodotto, dell'apparecchiatura o del contenitore;

24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;

(8) "riciclo": il riutilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate previa effettuazione di processi di depurazione di base, quali filtrazione e essiccazione;

25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;

(9) "rigenerazione": il ritrattamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto della destinazione d'uso;

26) «impresa», la persona fisica o giuridica che:

a) produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;

b) importa tali sostanze;

  1. esporta tali sostanze;

  2. immette sul mercato tali sostanze; o

e) gestisce apparecchiature di refrigerazione e condiziona­ mento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;

(10) "impresa": la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente Regolamento;

10-bis “contenitore”: un contenitore quale definito all’articolo (X) del Regolamento (Xxxx) Regolamento sui gas fluorurati)4

27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il con­ trollo ufficiale, intendendo per:

- controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell’ambiente o alla sanità,

- parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;

(abrogato)

28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;

(abrogato)

29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate;

(abrogato)

31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.

(11) "prodotti e apparecchiature": tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati (impiegati) per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;

(12) "sostanze vergini": le sostanze che non sono state usate in precedenza;

(13) "smantellamento": l'interruzione del funzionamento o dell'uso di un prodotto o di un'apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un'installazione;

(14) "distruzione": il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è permanentemente trasformata o decomposta completamente, per quanto possibile, in una o più sostanze stabili che non riducono lo strato di ozono;

(15) "stabilimento nell'Unione": per una persona fisica, la residenza abituale nell'Unione; per una persona giuridica, la stabile organizzazione nell'Unione di cui all'articolo 5, punto 32), del Regolamento (UE) n. 952/2013.

1 Considerando n. 7 emendato 30.3.2023: (7) Al fine di aumentare la consapevolezza sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell'ozono di tali sostanze, nel presente Regolamento, come pure sulle etichette dei contenitori di tali sostanze, dovrebbe essere elencato e trattato anche il rispettivo potenziale di riscaldamento globale. Se disponibili, tali informazioni dovrebbero comprendere il potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e 20 anni, al fine di aumentare la consapevolezza sull'elevato potenziale di riscaldamento globale a breve termine di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono.

2 18) «smantellamento», la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;

3 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato a effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;

4 Così, senza riferimenti normativi, nel testo degli emendamenti PE del 30.3.2023