Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3163, del 23 giugno 2014
Ambiente in genere.Legittimità diniego concessione demaniale marittima per la realizzazione di una “spiaggia libera attrezzata”

In sede di valutazione dell’interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), la Capitaneria può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione. Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico. L’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del bene demaniale (spiaggia marittima), discendente direttamente dall’art. 41 della Costituzione, del quale l’art. 36 del codice della navigazione costituisce applicazione. Tale norma pone, quale principio generale, la preminenza dell’uso pubblico rispetto a quello privato, che ha natura eccezionale in relazione all’intrinseca demanialità del bene. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 03163/2014REG.PROV.COLL.

N. 03505/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3505 del 2010, proposto da:
Luigi Inguscio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Scongiaforno in Roma, via Postumia, 3;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Capitaneria di Porto di Gallipoli), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione I, 28 gennaio 2010, n. 00349, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di concessione demaniale per spiaggia libera attrezzata.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14 gennaio 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avvocato Mormandi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, con istanza del 19 maggio 2005, ha richiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una “spiaggia libera attrezzata”, nel compendio demaniale sul versante Sud di Gallipoli.

2. La Capitaneria di Porto, con provvedimento del 14 luglio 2005, prot. 20042/DEM ha rigettato la domanda di concessione, ritenendo “che il pubblico interesse all’attualità è perseguibile lasciando al libero uso la spiaggia di che trattasi, non ravvisandosi alcuna proficua utilizzazione del bene demaniale con il rilascio della chiesta concessione”.

3. Con il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale l’interessato ha dedotto l’illogicità del provvedimento in quanto la “spiaggia libera attrezzata” non elide ma anzi preserva e potenzia il pubblico generale uso del tratto di demanio, e la concessione richiesta non intaccherebbe l’uso pubblico e gratuito dell’arenile, ma anzi lo potenzierebbe con l’offerta di servizi aggiuntivi di interesse pubblico, con la bonifica dei luoghi dalla presenza di rifiuti e con la preservazione dell’habitat naturale.

4. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., VI, 3 febbraio 2009, n. 572) secondo la quale in sede di valutazione dell’interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), “la Capitaneria può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione”; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, “deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione”.

Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico.

5. Ha proposto ricorso in appello il sig. Inguscio deducendo testualmente: “Con provvedimento del 14 luglio 2005, prot. n. 200042/DEM la Capitaneria di porto di Gallipoli rigettava l’istanza del 19 maggio 2005 sulla base di un duplice ordine di motivi:

- l’area demaniale richiesta in concessione risulta essere uno di pochi tratti di costa rimasta al libero uso;

- l’assentimento dell’istanza proposta, ancorché l’insediamento previsto rientri nella tipologia di spiaggia attrezzata, sottrarrebbe al libero uso un consistente tratto di costa pregiudicando, per tale motivo, l’interesse pubblico”.

6. Il ricorrente formula una serie di censure nei confronti della sentenza appellata.

7. È pacifico in giurisprudenza che “ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza” (Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2013, n. 4901).

8. Il collegio ritiene che il primo ordine di motivi, indicato dal medesimo ricorrente, era ragione di per sé autonoma e sufficiente per negare la concessione.

9. Contro tale parte del provvedimento impugnato non è stata formulata alcuna censura, cosicché il ricorso in appello non può trovare accoglimento.

10. In ogni caso la Sezione non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale: “L’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del bene demaniale, discendente direttamente dall’art. 41 della Costituzione, del quale l’art. 36 del codice della navigazione costituisce applicazione. Tale norma pone, quale principio generale, la preminenza dell’uso pubblico rispetto a quello privato, che ha natura eccezionale in relazione all’intrinseca demanialità del bene: ne deriva che, in quanto eccezione rispetto alla regola generale (della diretta fruizione pubblica inerente alla stessa definizione del demanio marittimo), di ciò si deve tener conto nel valutare la motivazione del provvedimento dell’amministrazione che intenda restituire all’uso pubblico il bene stesso” (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6518).

11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)