Cons. Stato Sez. V sent. 1142 del 26 febraio 2010
 Ambiente in genere. V.ia. (progetto "sensibilmente diverso")
 
 Il co. 4 dell’art. 42 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede, in tema  di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, che  “Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello  preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali  coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso,  l’autorità competente adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento  dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione  dello stesso, anche ai fini dell’invio di osservazioni da parte dei  soggetti pubblici e privati interessati”. In altri termini, anche in  caso di progetto “sensibilmente diverso”, la norma impone la  rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA; a maggior  ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi  sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di  variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto  “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su  quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità  ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul  progetto variato in sede di conferenza di servizi.
 
N. 01142/2010 REG.DEC.
 N. 05498/2008 REG.RIC.
 N. 05713/2008 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 DECISIONE
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 5498 del 2008, proposto da:
 Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con  domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via Poli n. 29;
 
 
 contro
 
 
 Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi,  Giuseppe Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio  Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7;
 
 nei confronti di
 
 Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carbone,  con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza B.  Cairoli n. 6;
 Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di Caserta 2, Agenzia  regionale per l’ambiente per la Regione Campania;
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2008, proposto da:
 Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carbone,  con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza  Benedetto Cairoli n. 6;
 
 
 contro
 
 
 Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi,  Giuseppe Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio  Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7;
 
 nei confronti di
 
 Regione Campania, Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di  Caserta 2, Agenzia regionale per l’ambiente per la Regione Campania;
 
 entrambi per la riforma
 
 della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione I n. 01664/2008, resa  tra le parti, concernente AUTORIZZ. A IMPIANTO DI STOCCAGGIO E  TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
 
 
 Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pastorano e di  Esogest Ambiente s.r.l.;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive  difese;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons.  Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Panariello, per  delega di Lacatena, Troisi e Carbone;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
 FATTO
 
 
 Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, il Comune di  Pastorano impugnava il decreto dirigenziale 20 luglio 2007, n. 86,  della Regione Campania, di autorizzazione alla Esogest Ambiente s.r.l.  alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di stoccaggio e  trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi in  Pastorano, nonché il decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, recante  parere favorevole di compatibilità ambientale, e le risultanze della  conferenza di servizi tenutasi nelle sedute dell’11 aprile, 8 e 22  giugno 2007. Con sentenza 31 marzo 2008, n. 1664, della sezione prima,  resa in forma semplificata, dichiarata inammissibile la costituzione  della Regione Campania per difetto di procura, gli atti impugnati sono  stati annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle  amministrazioni interessate, in accoglimento del primo motivo di ricorso  di violazione della normativa in materia di valutazione di impatto  ambientale (VIA), nonché eccesso di potere per travisamento e difetto di  istruttoria, stante la diversità di carattere sostanziale del progetto  autorizzato (comprensivo di trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi in  apposito impianto biologico e chimico/fisico) rispetto a quello  originario esaminato dalla commissione VIA (in cui era previsto il solo  stoccaggio provvisorio di detti rifiuti, in attesa del loro invio ad  altri centri di trattamento). Di qui l’appello proposto dalla Regione  Campania, articolato nei seguenti motivi:
 
 1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, 6 r.d.  n. 642 del 1907, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 182 c.p.c.,  illogicità ed insufficienza della motivazione, errori in procedendo e  iudicando, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della propria  costituzione in giudizio mediante procura generale notarile.
 
 2.- Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della  legge n. 1034 del 1971, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti,  tardività del gravame introduttivo, error in iudicando, in relazione  alla reiezione dell’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del  verbale adottato dalla conferenza di servizi, costituente atto  effettivamente lesivo e direttamente impugnabile.
 
 3.- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle  DGRC n. 5880/02 e 778/07, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti,  insufficienza ed illogicità della motivazione, error in iudicando, con  riguardo alla ritenuta illegittimità della VIA.
 
 Il Comune di Pastorano si è costituito in giudizio ed ha svolto  eccezioni e controdeduzioni con memorie del 29 luglio 2008 e 30 novembre  2009. Infine, in data 20 novembre 2009 la Esogest Ambiente si è  costituita formalmente in giudizio.
 
 Anche quest’ultima ha proposto autonomo appello avverso la stessa  sentenza, all’uopo deducendo:
 
 1.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21  della legge n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 208, co. 6, del  d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla reiezione da parte del TAR  della sollevata eccezione di tardività rispetto alla determinazione  conclusiva della conferenza di servizi, nei cui confronti il decreto  dirigenziale gravato si atteggerebbe come atto sostanzialmente  dichiarativo e, comunque, alla conoscenza sin dal mese di settembre 2007  del contenuto di detto decreto dirigenziale, la cui copia è stata  trasmessa all’Ente in esecuzione del dispositivo dello stesso  provvedimento.
 
 2.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21  della legge n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 100 c.p.c., in  relazione alla reiezione dell’ulteriore eccezione di inammissibilità del  gravame per difetto di interesse ad agire del Comune ricorrente per  acquiescenza prestata in sede di conferenza di servizi e, in ogni caso,  in assenza di atto di autotutela da parte del competente organo in  ordine alla volontà cristallizzata in quella sede.
 
 3.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12  aprile 1996 in tema di valutazione di impatto ambientale, in relazione  all’accoglimento della censura predetta.
 
 4.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006,  violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto  erroneamente è stata annullata anche la pronuncia di compatibilità  ambientale, non censurata, anziché della sola autorizzazione regionale  in parte qua.
 
 5.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006,  violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006: non vi era  necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA poiché la  quantità di rifiuti da trattare risultava inferiore alle 100  t/giornaliere.
 
 Il 29 luglio 2008 Comune di Pastorano si è costituito in giudizio, ha  svolto eccezioni e difese ed ha riproposto i motivi del proprio gravame  assorbiti dal TAR.
 
 Respinta con ordinanza n. 4365/08 la domanda cautelare avanzata in  appello, l’appellante ne ha chiesto la revocazione. La relativa istanza è  stata parzialmente accolta con ordinanza 5610/08 di cui, sua, volta il  Comune di Pastorano ha chiesto la revocazione; alla camera di consiglio  del 25 agosto 2009 quest’ultima istanza è stata rinviata al merito.
 
 Con memoria del 9 ottobre 2009 l’appellante, chiesta preliminarmente la  riunione del presente giudizio ad altri tre concernenti lo stesso  decreto dirigenziale n. 86 del 2007, ed eccepita la carenza di  legittimazione dell’Ente ad impugnare il decreto regionale di cui si  discorre anche in mancanza di dimostrazione di effettivo pregiudizio, ha  ulteriormente illustrato quanto dedotto.
 
 Infine, con memorie del 30 novembre 2009 entrambe le parti hanno  insistito nelle rispettive tesi e richieste; il Comune ha altresì  eccepito l’inammissibilità della relazione tecnica depositata  dall’appellante il 20 novembre 2009 e l’improcedibilità dell’appello per  sopravvenuta carenza di interesse in relazione al subappalto della  gestione dell’attività da parte della Esogest, gestione che peraltro non  potrebbe essere proseguita in mancanza della prescritta autorizzazione.
 
 Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2009 entrambi gli appelli sono  stati discussi, ed il collegio se ne è riservata la decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dei due  appelli in esame la stessa sentenza n. 1664/08 del TAR per la Campania,  sede di Napoli, sezione prima, sicché i medesimi appelli devono essere  riuniti per essere definiti contestualmente.
 
 2.- Non è condivisibile il primo motivo dell’appello della Regione  Campania, diretto a contestare, in ragione della sede camerale in cui la  gravata pronuncia è stata assunta in “forma semplificata” ai sensi  dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971 (come modificato  dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), il capo della stessa pronuncia  col quale è stata dichiarata l’inammissibilità della costituzione in  giudizio della medesima Regione in quanto avvenuta mediante deposito di  procura generale alle liti e non anche della deliberazione di  autorizzazione a resistere e mandato speciale. In sintesi, si sostiene  che quanto meno in sede di discussione in camera di consiglio  dell’istanza cautelare, dunque nel rito sommario, acceleratorio e  semplificatorio, propriamente alternativo all’ordinario ed autonomamente  disciplinato, sia operante per la parte resistente non il principio  speciale circa la forma dello ius postulandi dell’amministrazione di cui  all’art. 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, bensì il principio generale  di cui all’art. 83 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in  mancanza nel cit. art. 26 di ogni riferimento alla forma degli atti  della stessa parte.
 
 La censura è destituita di fondamento e deve essere disattesa. In vero,  l’art. 19, co. 1, della menzionata legge TAR prevede che, fino  all’intervento di apposita legge di procedura, le norme di procedura  dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si  applichino “nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi”. Non v’è  dubbio, perciò, che la norma relativa alla necessità di mandato  speciale, da sempre applicata non solo all’atto introduttivo del  giudizio ma anche alla costituzione in giudizio dell’amministrazione  resistente, operi per tutti i giudizi in questione, ivi compreso,  ovviamente, quello che dà luogo a sentenza in forma semplificata; e ciò  anche e proprio per la mancanza di alcuna deroga al riguardo contenuta  nella relativa disciplina. Né evidentemente possono aver oggettivo  rilievo le difficoltà organizzative per le dimensioni dell’Ente  resistente prospettate nella specie.
 
 Sotto altro aspetto, l’appellante non assume di (né risulta) aver  chiesto termine per la produzione del mandato speciale e della  deliberazione di resistenza, pur essendo stata preavvertita dell’intento  del Collegio di procedere ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge  TAR, limitandosi ad esporre di essersi opposta a tale intento Senza  motivarne le ragioni e rappresentare la impossibilità di difesa.
 
 3.0.- Con i motivi d’appello secondo e terzo la Esogest reitera in  questa sede le varie eccezioni in rito sollevate in primo grado e  disattese dal TAR. A sua volta, col secondo motivo la Regione sostiene  la tardività del ricorso di primo grado rispetto al verbale conclusivo  della conferenza di servizi.
 
 Nessuna delle rispettive censure coglie nel segno, dovendo essere  condivise le conclusioni alle quali è al riguardo pervenuto il primo  giudice.
 
 3.1.- Quanto alla tempestività del ricorso rispetto al decreto  dirigenziale n. 86 del 2007, gravato, va notato come Esogest, nel  richiamarsi alla determinazione ivi contenuta di inviarne copia al  Sindaco di Pastorano, non abbia però adempiuto al proprio onere di  comprovarne l’effettivo invio e tanto meno l’avvenuta ricezione.
 
 3.2.- Quanto al verbale in data 22 giugno 2006, conclusivo della  conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3  aprile 2006, n. 88, si osserva che, a norma del co.4, lett. d) dello  stesso art. 208, la convocata, apposita conferenza di servizi “trasmette  le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”; in caso di  valutazione positiva, il co. 6 dispone che, entro trenta giorni dal  ricevimento delle dette conclusioni e sulla base delle relative  risultanze, la regione “approva il progetto ed autorizza la  realizzazione e la gestione dell’impianto”. Non diversamente dall’art.  14 ter, co. 9, della legge n. 241 del 1990 ss.ii.mm., lo stesso co. 6  prosegue statuendo che “ L’approvazione sostituisce ad ogni effetto  visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,  provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo  strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,  urgenza ed indifferibilità dei lavori”. E’ dunque solo tale  approvazione, nella specie recata dal predetto decreto dirigenziale  regionale n. 86/07, che si configura come provvedimento finale del  procedimento autorizzativo, costitutivo dei previsti effetti esterni,  perciò esso solo idoneo ad incidere su posizioni giuridiche soggettive;  conseguentemente, come bene ritenuto dal TAR, il relativo termine  iniziale di impugnativa non può che coincidere con la notifica o  l’acquisizione della piena conoscenza di tale provvedimento.
 
 3.3.- Quanto all’assunta acquiescenza prestata dall’Ente ricorrente in  sede di conferenza di servizi mediante l’assenso ivi espresso, va  rilevato che si tratta di assenso (con prescrizioni sulle distanze dai  confini di proprietà) espressamente limitato al profilo  urbanistico-edilizio, peraltro in linea col disposto del co. 6 del cit.  art. 14 ter della legge n. 241/90, secondo cui l’avviso vincolante reso  dal rappresentante di un’amministrazione riguarda “tutte le decisioni di  competenza della stessa”, restando ovviamente riservate, diversamente  da quanto argomentato dall’appellante Regione, le questioni inerenti gli  aspetti sanitari e ambientali all’A.R.P.A.C. ed all’Azienda USL di  Caserta, pure chiamate a far parte della conferenza, ed alla stessa  Regione. Deve ritenersi pertanto che il Comune abbia conservato  legittimazione ad opporsi in sede giurisdizionale all’autorizzazione se  non altro per aspetti diversi e, segnatamente, procedimentali, i quali  ultimi indubbiamente si riflettono anch’essi sul suo stesso ruolo  nell’ambito della medesima conferenza. Conseguentemente, priva di  rilevanza è la mancanza di un dissenso successivo da parte dell’organo  che aveva espresso l’assenso in sede di conferenza, non trattandosi di  disvolere quanto a suo tempo confluito in quell’ambito.
 
 4.0.- Pervenendo ora alla questione di merito, affrontata dalla Regione  Campania col terzo ed ultimo motivo della Regione e dalla Esogest col  terzo, va ricordato che col primo motivo il Comune di Pastorano deduceva  eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore di fatto,  violazione delle norme in materia di VIA e difetto di istruttoria in  relazione alla circostanza che, mentre la pronuncia di compatibilità  ambientale è avvenuta su un determinato progetto di solo trattamento di  rifiuti solidi, le conclusioni della conferenza di servizi ed il decreto  autorizzativo finale sono stati resi su progetto sostanzialmente  diverso, in quanto quello originario dotato di VIA è stato poi  integrato, durante l’esame istruttorio davanti alla conferenza, con una  linea di trattamento biologico e fisico-chimico di rifiuti liquidi e  fangosi, dei quali era anteriormente previsto il solo stoccaggio  temporaneo all’interno di contenitori utilizzati anche per il relativo  trasporto presso altri impianti siti altrove. Il primo giudice ha  ritenuto che la fase aggiunta, stante la sua pervasività, sia capace di  incidere in maniera profonda sul sistema di smaltimento dei rifiuti  originario e dante luogo ad un’ipotesi progettuale complessivamente  diversa da quella vagliata in sede di VIA, mentre sia il d.P.R. 12  aprile 1996, sia l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 “esigono che vi  sia sostanziale coincidenza tra il progetto sottoposto a giudizio di  compatibilità ambientale e quello recepito nell’autorizzazione”  regionale.
 
 4.1.- Al riguardo, si osserva che sta di fatto, in ordine all’addotta  non necessità di VIA, che il giudizio di compatibilità ambientale ai  sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 “in quanto esso (l’impianto: n.d.e.)  rientra nella categoria di cui all’elenco A dell’allegato III alla parte  seconda del citato decreto” è stato richiesto dalla stessa Esogest e,  quanto all’addotta mancanza di contenuto normativo di natura e valore  immediatamente vincolante e precettivo dell’atto di indirizzo e  coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, tale giudizio è stato  reso, su conforme parere della commissione VIA, dalla Giunta regionale  con decreto 15 marzo 2007, n. 102, in applicazione, tra l’altro, del  detto d.P.R., espressamente richiamato e anche circa il quale si afferma  che “nelle more della predisposizione di organica legge regionale in  materia, con DD.G.R. nn. 374/98, 2190/98, 7636/98, 955/00, 5793/00,  6010/00, 616/01. 1216/01 e 5249/02, sono state recepite tutte le sopra  citate norme”.
 
 4.2.- D’altra parte, il co. 4 dell’art. 42 del cit. d.lgs. 3 aprile  2006, n. 152, prevede, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede  regionale o provinciale, che “Qualora si accerti che il progetto  definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate  oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da  esso sensibilmente diverso, l’autorità competente adotta i provvedimenti  relativi all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone  la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’invio di  osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati”. In  altri termini, anche in caso di progetto “sensibilmente diverso”, la  norma impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della  VIA; a maggior ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non  può che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto,  sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad  un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita  nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di  compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria  compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.
 
 Tanto è in linea con quanto già affermato da questo Consiglio di Stato  con la pronuncia richiamata dal primo giudice, secondo cui “Costituisce  principio pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio di  compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali  determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso  da quello già esaminato. Nel caso di un’autorizzazione alla  realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una valutazione  dell’impatto ambientale se nel corso della seconda fase (e, quindi,  anche in sede di variante) il progetto può avere un impatto ambientale  importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua  ubicazione (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 2694/2006; principio  conforme a Corte Giust., 4 maggio 2006, C-290/2003)” (cfr. Cons. St.,  Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370). Il principio predetto ha  sostanzialmente trovato anche recentemente ulteriore conferma, laddove è  stata affermata, sia pure in diversa fattispecie concernente la  sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la necessità che la  valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera nel suo  complesso allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale,  pena altrimenti l’elusione delle finalità perseguite dalla legge  attraverso la stessa VIA (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n.  3849).
 
 Nella specie, diversamente dalle prospettazioni delle appellanti, appare  certo al Collegio che le menzionate integrazioni (riguardanti, giova  sottolineare, il trattamento “biologico e chimico-fisico” di ben  centomila tonnellate annue di percolato, poi ridotte a  settantacinquemila in sede di conferenza di servizi nella seduta  conclusiva del 22 giugno 2007) apportate al progetto della Esogest  oggetto del decreto assessorile n. 15 marzo 2007, n. 102, non consistano  in un “dettaglio progettuale”, ossia in modifiche marginali ed  irrilevanti ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, non  foss’altro perché tale giudizio si era positivamente concluso sulla base  della relazione istruttoria in cui si affermava espressamente che “per i  rifiuti liquidi e fangosi non sono previste fasi di trattamento”, con  la conseguenza che, nell’ipotesi di previsione di tali fasi, il giudizio  stesso ben avrebbe potuto essere difforme o, comunque, atteggiarsi in  modo diverso.
 
 5.- Col quarto motivo d’appello la Esogest si duole dell’avvenuto  annullamento anche del ripetuto decreto assessorile 15 marzo 2007, n.  102, ancorché non censurato. Ma, una volta consolidato – per quanto  innanzi – l’annullamento pronunciato dal TAR dell’autorizzazione  regionale n. 86 del 2007 alla realizzazione e gestione dell’impianto,  non si vede quale interesse sorregga la domanda di riforma parziale per  questo aspetto della sentenza appellata, dal momento che il primitivo  progetto non è realizzabile poiché manca di tale autorizzazione ed il  progetto integrato necessita di risottoposizione a VIA.
 
 6.- Con l’ultimo motivo la Esogest rileva ancora che non v’era necessità  di sottoposizione del progetto a procedura di VIA, questa volta ai  sensi dell’allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996 in quanto la quantità dei  rifiuti da trattare risultava indicata in misura inferiore alle 100  tonnellate giornaliere.
 
 Si è già detto che era stata la stessa appellante a richiedere il  giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dello “elenco A  dell’allegato III alla parte seconda del citato” d.P.R. n. 152 del 2006.  Qui basta aggiungere che col decreto n. 86 del 2007 si consente lo  smaltimento o il recupero di 1.705.960 t/a di rifiuti. Ma anche solo  considerando le settantacinquemila tonnellate annue del rifiuto codice  CER 190703, ossia il percolato di cui all’integrazione progettuale di  cui si è discusso innanzi, la quantità giornaliera di tale rifiuto  trattabile dall’impianto è pari a 205,47 tonnellate giornaliere.
 
 7.- In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti, senza  che occorra trattare le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità  degli stessi appelli, sollevate dal Comune appellato con riguardo sia a  circostanze sopravvenute, sia all’avvio di altro procedimento.
 
 Tuttavia, nella particolarità della vicenda si ravvisano ragioni  affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese  del grado.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,  definitivamente pronunziando sui ricorsi meglio indicati in epigrafe,  riunisce i ricorsi e respinge gli appelli riuniti.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre  2009 con l'intervento dei Signori:
 
 Stenio Riccio, Presidente
 Vito Poli, Consigliere
 Eugenio Mele, Consigliere
 Adolfo Metro, Consigliere
 Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
 
 IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 26/02/2010
                    



