Cass.Sez. III n. 19026 del 2 maggio 2013 (Ud 20 dic 2012)
Pres.Gentile Est.Andronio Ric.Natali Tanci
Alimenti. Alimenti insudiciati contenuti all'interno di distributori automatici di sostanze alimentari 
Risponde della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) legge n. 30 aprile 1962, n. 283 il legale rappresentante della società produttrice di distributori automatici di sostanze alimentari qualora queste risultino insudiciate, essendo egli tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario ad evitare detto insudiciamento. (Fattispecie relativa a "the" venuto a contatto con escrementi di topi, il cui ingresso nel macchinario non era stato impedito).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. GENTILE   Mario            - Presidente  - del 20/12/2012
 Dott. SAVINO    Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 3276
 Dott. ANDREAZZA Gastone          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro  - rel. Consigliere - N. 21181/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 NATALI TANCI AIMO N. IL 07/06/1972;
 avverso la sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di PESARO, del 12/04/2011;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri,  che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. - Con sentenza del 12 aprile 2011, il Tribunale di Pesaro ha  condannato l'imputato all'ammenda di Euro 10.000 in relazione al  reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), perché, in  qualità di legale rappresentante di una società, distribuiva, per  il consumo alimentare, mediante un distributore automatico collocato  presso altra ditta, del tè insudiciato da escrementi di topo, che,  presenti anche all'interno del distributore automatico, finivano nei  bicchieri, rendendo la bevanda pericolosa per la salute umana.  2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il  difensore, impugnazione qualificata come appello. Con un unico motivo  di gravame, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la manifesta  illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In essa, in  particolare, non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche  oggettive del distributore automatico di bevande, acquistato da una  delle più importanti aziende del settore e rispetto al quale la  società distributrice dei prodotti non avrebbe l'obbligo di  individuare eventuali carenze progettuali. In particolare, nel  manuale d'uso relativo alla pulizia, si afferma che l'operatore del  distributore automatico è responsabile dell'igiene dei circuiti, per  prevenire la formazione dei batteri, e della manutenzione. In  relazione al primo di tali obblighi, il manuale stabilisce che, al  momento dell'installazione, si provvede alla completa disinfezione  dei circuiti idraulici e delle parti in contatto con gli elementi,  per eliminare eventuali batteri formatisi durante lo stoccaggio, ma  null'altro indica in ordine al mantenimento delle condizioni  igieniche ottimali, ne' tantomeno contiene suggerimenti volti ad  evitare che piccoli animali si introducano nel vano interno del  distributore. Il distributore in questione, del resto, è molto  compatto e presenta unicamente l'apertura dello sportello per le  bevande e la griglia di estrazione dei fumi caratterizzata da fessure  di circa mezzo centimetro. A ciò la difesa aggiunge che il  distributore era soggetto a controlli con cadenza settimanale, come  previsto dallo stesso manuale d'uso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. - L'impugnazione proposta - che deve essere riqualificata come  ricorso per cassazione, perché diretta avverso una sentenza di  condanna alla pena della sola ammenda, inappellabile, ai sensi  dell'art. 593 c.p.p., comma 3 - è infondata.
 Il Tribunale ha infatti fornito, circa la sussistenza della  responsabilità penale dell'imputato, una motivazione che, seppure  sintetica, deve essere ritenuta pienamente sufficiente e logicamente  coerente.
 Deve premettersi, in punto di diritto, che la disposizione  incriminatrice della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), punisce  tutti coloro che concorrono nell'immissione sul mercato di prodotti  destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-  sanitarie, ovvero sia ai fabbricatori sia ai rivenditori. Questi  ultimi possono essere riconosciuti esenti da responsabilità solo  qualora dimostrino che non avevano avuto la possibilità di  controllare la qualità e la condizione del prodotto posto in  vendita. A tal fine non rileva, però, la circostanza che la  detenzione della cosa sia stata materialmente affidata ad altri,  sussistendo comunque in capo al rivenditore un obbligo di vigilanza.  Ne deriva che, nel caso in cui la vendita degli alimenti avvenga  tramite distributori automatici esposti al pubblico, il soggetto  tenuto alla manutenzione deve adottare tutti gli accorgimenti  necessari, in relazione alle caratteristiche costruttive e di  funzionamento dei distributori stessi, ad evitare che gli alimenti in  questione siano insudiciati o infestati.
 Il Tribunale ha, quanto al caso di specie, fatto corretta  applicazione di tali principi, perché ha rilevato la presenza di  escrementi di topo nel distributore e ne ha fatto logicamente  conseguire la colpa del proprietario del macchinario, perché questo  non è stato in grado di impedire l'ingresso degli animali; ingresso  prevedibile ed evitabile. Correttamente, poi, lo stesso Tribunale  desume un più specifico profilo di colpa in capo all'imputato dalla  circostanza che l'azienda proprietaria del distributore non aveva  provveduto ad effettuare un preventivo controllo prima di consentire  all'impiego del distributore stesso, essendo stato eseguito l'ultimo  controllo due settimane prima del fatto e, dunque, in violazione  della prescrizione contenuta nel manuale d'uso del macchinario e  richiamata dalla difesa, secondo cui i controlli devono essere  settimanali.
 4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del  ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
 Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2013
                    



