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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Sviluppo sostenibile. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto in zona ove per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile

Dettagli
Categoria principale: Sviluppo sostenibile
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 26 Febbraio 2020
Visite: 2740

Consiglio di Stato Sez. V n. 377 del 15 gennaio 2020
Sviluppo sostenibile. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto in zona ove per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile

L'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto anche in presenza di parere negativo del Comune, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata, giusta quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato...".Secondo la prescrizione dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, alla conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica regionale, partecipano tutte le "Amministrazioni interessate", ivi compresa, per la tutela dell'assetto urbanistico, il Comune nel quale l'impianto dovrà essere realizzato.

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Urbanistica. Vincoli di piano regolatore

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 26 Febbraio 2020
Visite: 2702

Consiglio di Stato Sez. II n. 342 del 14 gennaio 2020
Urbanistica. Vincoli di piano regolatore

I vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportano l'inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio. Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica, quale nella specie relativa alla realizzazione o conservazione di parco urbano o di quartiere, non configura un vincolo preordinato all'espropriazione né comporta l'inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia e quindi, costituente esercizio di potestà conformativa che sfugge al ricordato limite temporale

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Urbanistica. Vincolo cimiteriale e responsabilità del direttore dei lavori e progettista per il reato di lottizzazione abusiva

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 25 Febbraio 2020
Visite: 2712

Cass. Sez. III n. 5507 del 12 febbraio 2020 (UP  13 set 2019)
Pres. Izzo Est. Andronio Ric. Coscarella
Urbanistica. Vincolo cimiteriale e responsabilità del direttore dei lavori e progettista per il reato di lottizzazione abusiva

1. Poiché il vincolo cimiteriale di cui all’art. all’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 attiene al governo del territorio e opera indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi, la sua violazione è da sola sufficiente a configurare il reato di lottizzazione abusiva, pur in presenza di un’attività edificatoria formalmente autorizzata. Quanto, poi, alla fascia di rispetto cimiteriale, la stessa va misurata a partire non dal centro, ma dal muro di cinta esterno del cimitero.
2. Il direttore dei lavori e progettista è comunque responsabile per il reato di lottizzazione abusiva, in quanto arrechi un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso, diretto a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale, non potendosi dunque limitare la sua responsabilità alla verifica della formale conformità delle opere al permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

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Urbanistica.Scelte urbanistiche

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 25 Febbraio 2020
Visite: 1896

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 27 del 17 gennaio 2020
Urbanistica.Scelte urbanistiche

Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà. Le scelte di politica urbanistica operate dagli amministratori nell'esercizio dell'attività politica di governo del territorio non necessitano di specifica ed articolata motivazione, essendo sufficiente che dallo strumento pianificatorio emergano i criteri generali ai quali esso si ispira e gli obiettivi che lo stesso intende realizzare.

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Urbanistica. Annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 25 Febbraio 2020
Visite: 2350

Consiglio di Stato Sez. II n. 338 del 14 gennaio 2020
Urbanistica. Annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria

L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine 'ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro; che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi); che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

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Acque.Principio di precauzione

Dettagli
Categoria principale: Acque
Categoria: Cassazione Civile
Pubblicato: 24 Febbraio 2020
Visite: 3202

Cass. civile Sezioni Unite n. 22502 del 4 febbraio 2020 (Ud.17 dicembre 2019)
Pres. Mammone Est. De Stefano Ric. Cave Pedogna s.p.a.
Acque.Principio di precauzione

Poichè in materia ambientale vige il principio, di immediata derivazione Eurounitaria, c.d. di precauzione e comunque l'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali in base anche alla Direttiva 2000/60/CE (ed al suo art. 4, comma 1, lett. i), come richiamata nelle premesse del D.M. 28 luglio 2004, previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 22, comma 4), anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale, ovvero le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate - atteso il valore preminente dell'interesse tutelato - nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, sicchè le une e le altre, quali norme secondarie integrative del precetto primario, non possono violare quel principio consentendone un'applicazione deteriore, nemmeno ed a maggior ragione quale sanatoria o salvezza di precedenti atti basati su interpretazioni meno restrittive; pertanto, ai fini dell'interpretazione applicativa del criterio del cosiddetto 2L (in base alla quale per l'ubicazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, fatta esclusione di quelli del tipo ad acqua fluente, deve essere mantenuto esente da derivazioni un tratto di alveo posto a monte dell'opera di presa e un tratto di alveo posto a valle dell'opera di restituzione degli impianti esistenti, di lunghezza pari almeno al doppio del tratto di alveo compreso tra l'opera di presa e l'opera di restituzione degli impianti predetti), occorre tener conto pure delle confluenze nonostante eventuali differenti pareri resi in data anteriore all'adozione delle norme secondarie esplicita in tal senso

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  • Urbanistica.Ordinanza di demolizione e motivazione
  • Urbanistica.La prevalenza del Piano Territoriale Paesistico rispetto al Piano Casa in Campania
  • Urbanistica.Presupposti per la qualifica di pertinenza urbanistica.
  • Acque.Scarico da autolavaggio
  • Urbanistica.Datazione lavori e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  • Beni ambientali.Delitto paesaggistico e computo volumetrie
  • Urbanistica.Presupposti emissione ordinanza di demolizione
  • Urbanistica.Decreto sviluppo e modifica destinazione d’uso
  • Rifiuti.Spedizioni di rifiuti
  • Urbanistica.Conseguenze dell’acquisizone gratuita

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