Urbanistica.Regime giuridico della SCIA e del permesso di costruire
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TAR Lombardia (MI) Sez.II n.1303 del 9 luglio 2020
Urbanistica.Regime giuridico della SCIA e del permesso di costruire
La d.i.a. (oggi s.c.i.a.) è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all’esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia non può esplicare alcun effetto. La natura privata della d.i.a. genera una differenziazione del trattamento giuridico della stessa rispetto ad un atto amministrativo, qual è il permesso di costruire – si veda la posizione deteriore dei terzi lesi dall’intervento effettuato con d.i.a. o s.c.i.a. rispetto a quelli effettuati con il permesso di costruire – da cui necessariamente discende una parziale divergenza di regime; in tal senso, vanno richiamate le previsioni del Testo unico dell’edilizia che hanno previsto per l’interessato la facoltà di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi effettuabili con s.c.i.a. (art. 22, comma 7) o viceversa di avvalersi della s.c.i.a. in alternativa al permesso di costruire (art. 23), in modo da consentire al privato, a prescindere dalla tipologia di intervento programmato, di scegliersi un regime giuridico più formalistico ma più garantito, oppure più snello ma con maggiori oneri e responsabilità a proprio carico.
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Urbanistica.Difformità totale e difformità parziale
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1295 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Difformità totale e difformità parziale
Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria
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Urbanistica.Impianti sportivi gestiti in modo imprenditoriale
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TAR Marche Sez. I n. 424 del 8 luglio 2020
Urbanistica.Impianti sportivi gestiti in modo imprenditoriale
Il D.P.R. n. 160/2010, così come il previgente D.P.R. n. 447/1998, si applica a tutte le attività produttive ed a quelle di prestazione di servizi, a prescindere dal fatto che esse debbano essere allocate in zone già classificate D dallo strumento urbanistico (art. 2 del D.P.R. n. 160/2010). Anche gli impianti sportivi, i quali dal punto di vista urbanistico sono normalmente insediabili solo nelle zone F, se gestiti in modo imprenditoriale sono qualificabili come attività produttive ai fini dell’applicazione della procedura S.U.A.P.
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Nucleare.LEGGE 23 luglio 2020, n. 97
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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Sostanze pericolose. LEGGE 17 luglio 2020, n. 91
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
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Urbanistica.Ambiente e pianificazione urbanistica
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1291 del 7 luglio 2020
Urbanistica.Ambiente e pianificazione urbanistica
All’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. E ciò in quanto l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’art. 9 della Costituzione
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