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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti.Bonifica e principi comunitari

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 21 Aprile 2025
Visite: 917

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2186 del 17 marzo 2025  
Rifiuti.Bonifica e principi comunitari

La natura meramente ripristinatoria e non punitiva-sanzionatoria della bonifica esclude l’applicabilità dell’art. 7 CEDU, mentre la tutela della proprietà di cui all’art 1 prot. 1 CEDU non esime dall’obbligo di riparazione del danno ambientale cagionato nello svolgimento dell’attività economica, secondo l’ordinario criterio di imputazione previsto dagli artt. 2043 e 2050 c.c.; il principio “chi inquina paga” impone di addossare a chi esercita un’attività economica inquinante le esternalità negative della medesima, trasformando il danno ambientale cagionato in un costo per l’impresa (non immediatamente traslabile sul prezzo finale) e incentivandone, per tale via, il contenimento o l’eliminazione. La ratio del principio verrebbe, all’evidenza, frustrata se l’esternalità negativa rimanesse a carico della collettività in contrasto con l’art. 191 TFUE e con la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dall’appellante; i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto - da valutarsi alla luce del criterio dell’operatore prudente e accorto - non possono esimere l’operatore professionale che svolge un’attività ad alto rischio di contaminazione, quale la trivellazione per la ricerca di idrocarburi, di porre rimedio alla contaminazione ambientale cagionata dall’omessa adozione delle necessarie cautele.

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Ambiente in genere.Concessioni demaniali

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 18 Aprile 2025
Visite: 1339

Cass. Sez. III n. 13576 del 8 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Magni
Ambiente in genere.Concessioni demaniali

In tema di concessioni demaniali: ricorre il reato di «occupazione arbitraria» di suolo demaniale nel caso di «variazioni sostanziali» rispetto al contenuto della concessione (ossia che riguardano l’estensione della zona concessa, le opere concesse, o le modalità di esercizio), per le quali è necessaria una concessione «suppletiva» (arg. ex art. 24 reg. esec. cod. nav.), mentre nel caso di variazioni «non sostanziali» (ossia che non apportano «alterazione sostanziale» al complesso della concessione e non comportano modifiche nell’estensione della zona demaniale concessa) ricorrerà il reato di realizzazione di «innovazioni arbitrarie», non vertendosi nel caso di attività svolta “sine titulo”, potendo l’irregolarità essere sanata con una mera variante al titolo già esistente; la valutazione circa la natura «sostanziale» o meno della innovazione è questione di fatto che, ove sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, è insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità e, certamente, sfugge al perimetro di valutazione imposto dall’articolo 325 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari reali;  la realizzazione di innovazioni non autorizzate può integrare gli estremi dell’occupazione arbitraria nel caso in cui le opere realizzate sottraggano una porzione di area al godimento della collettività; il reato di innovazione arbitraria di cui all’articolo 1161 cod. nav., normalmente istantaneo, assume i caratteri dell’illecito permanente nel caso in cui le innovazioni comportino variazioni essenziali alla concessione ovvero sottraggano una porzione di area al godimento della collettività.

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Ambiente in genere.Assenza di potestà regolamentare del Comune

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 18 Aprile 2025
Visite: 922

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2232 del 18 marzo 2025 
Ambiente in genere.Assenza di potestà regolamentare del Comune

La materia della tutela dell’ambiente e quella dei materiali esplosivi sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, per il principio del parallelismo, la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma – in ogni caso – non spetta ai Comuni, i quali, secondo l’art. 117, comma 6, Cost., “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. L’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, non delinea alcuna potestà regolamentare del Comune, ma si limita a stabilire che “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private” (fattispecie relativa al Regolamento per la qualità dell’aria adottato dal Comune di Milano)

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Rifiuti.Veicoli fuori uso quali rifiuti pericolosi

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 17 Aprile 2025
Visite: 1550

Cass. Sez. III n. 13282 del 7 aprile 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Ndaw
Rifiuti.Veicoli fuori uso quali rifiuti pericolosi

I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia ai sensi del d. lgs. n. 22 del 1997 che del vigente d. lgs. 152 del 2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti. Peraltro, vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER/EER 16.01.06. In generale, un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche. Una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.

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Rifiuti.Attività di recupero

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 17 Aprile 2025
Visite: 964

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2350 del 21 marzo 2025
Rifiuti.Attività di recupero

L’attività di recupero dei rifiuti deve esercitarsi su un’area urbanisticamente conforme. In particolare, la compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dall’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, in effetti, non può non costituire un presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area. Del resto, tale conclusione è l’unica che consente di rendere coerente la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e ss., del d.lgs. n. 152/2006, con quella ordinaria di cui al precedente art. 208, nel quale si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto) alla “normativa urbanistica” ed alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e territoriali

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Alimenti. Detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione insudiciati e in stato di alterazione 

Dettagli
Categoria principale: Alimenti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 16 Aprile 2025
Visite: 1501

Cass. Sez. III n. 13826 del 9 aprile 2025 (UP 6 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Calandini
Alimenti. Detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione insudiciati e in stato di alterazione 

Il reato dell’art. 5 lett. b) e d), legge n. 283 del 1962 tutela il cosiddetto ordine alimentare e prescinde dalla specifica produzione di un danno alla salute per cui basta il pericolo di un danno o il deterioramento dell'alimento, perché è necessario che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. Integra il reato anche l’assenza di tracciabilità dei prodotti ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni normative o delle regole di comune esperienza. 

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  • Rifiuti.Autorizzazione unica regionale
  • Rifiuti.Materiali provenienti da demolizion
  • Urbanistica.Attività edilizia libera
  • Urbanistica.Il certificato di destinazione urbanistica non è impugnabile
  • Urbanistica.Piscina quale nuova costruzione
  • Rumore.Aerogeneratori
  • Ambiente in genere.Brevi considerazioni sulla giurisdizione in materia di tutela climatica 
  • Urbanistica.Sanatoria opere abusive ed onere della prova al privato
  • Urbanistica.Dehors normativa e giurisprudenza. Il caso di Roma 
  • Urbanistica.Articolo 34 TU edilizia

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