Urbanistica.Criteri di priorità nella esecuzione delle demolizioni
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Cass. Sez. III n. 30614 del 3 agosto 2022 (CC 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Varrone
Urbanistica.Criteri di priorità nella esecuzione delle demolizioni
Che il pubblico ministero debba seguire criteri di priorità nell’esecuzione degli ordini di demolizione è fatto tutt’altro che notorio, alcuna legge li prevede e di certo la violazione di tali criteri (ove mai esistenti e redatti in base a protocolli o intese interne agli uffici requirenti o convenzioni tra questi ultimi ed enti pubblici), in disparte l’eventuale rilevanza disciplinare interna (espressamente prevista dal cd. d.d.l. Falanga, presentato nel corso della nella XVII legislatura ma mai approvato), non rende di per sé illegittimo l’ordine di demolizione dell’immobile, quand’anche di scarso impatto ambientale, incidendo l’ordine di priorità sul quando dell’esecuzione, non di certo sull’an
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Rifiuti.Contaminazioni storiche
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 776 del 2 agosto 2022
Rifiuti.Contaminazioni storiche
In ipotesi di condotte lesive del bene ambiente antecedenti all'entrata in vigore del c.d. codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, trovano comunque applicazione le norme in materia di obblighi di bonifica, di cui alla Parte IV del codice medesimo e, in particolare, gli artt. 244 e 242, che, peraltro, menziona espressamente i casi di “contaminazioni storiche”: ciò, in quanto tali norme non sanzionano ora per allora la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono un attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verificazione della contaminazione è del tutto indifferente
Polizia giudiziaria.Ambito di competenza della polizia municipale
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Cass. Sez. III n. 31930 del 30 agosto 2022 (CC 7 giu 2022)
Pres. Sarno Est. Corno Ric. Munao
Polizia giudiziaria.Ambito di competenza della polizia municipale
Dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale
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Rifiuti.Abbandono e individuazione dei responsabili
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TAR Marche Sez. I n. 459 del 2 agosto 2022
Rifiuti.Abbandono e individuazione dei responsabili
L’individuazione dei responsabili ai sensi dell’art. 192 T.U.A. è finalizzata ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti, ma non a stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi. Infatti l’art. 192, comma 3, prevede al riguardo la responsabilità solidale di tutti i soggetti individuati, il che, in base ai principi del diritto delle obbligazioni, vuol dire che il creditore può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori del debitore che ha eseguito la prestazione (art. 1299 c.c.).
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Rifiuti.Nozione di intermediario
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Cass. Sez. III n. 30582 del 3 agosto 2022 (PU 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Zonca
Rifiuti.Nozione di intermediario
L’attività di colui il quale si adoperi per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi possiede un impianto idoneo a smaltirli è qualificabile come “intermediazione senza detenzione” ai sensi dell’183 lettera L del D. Lgs. 152/2006; di conseguenza, il soggetto sarà sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sarà suo onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.
Urbanistica.Attività edilizia incidente sui balconi
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 7024 del 9 agosto 2022
Urbanistica.Attività edilizia incidente sui balconi
Ai fini della corretta qualificazione dell’attività edilizia incidente sui balconi, occorre, dunque, distinguere, a seconda che l’intervento concretamente eseguito:
- si sia tradotto in opere di mero arredo di spazi aperti, deputate a realizzare sole esigenze di miglior godimento dell'immobile senza incidere significativamente su di esso, in tale modo lasciandone inalterate le caratteristiche tipologiche (in specie, architettoniche e funzionali, suscettibili di consentire la qualificazione dell’organismo in base alle tipologie edilizie), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica) e strutturali (concernenti la composizione della struttura dell’organismo edilizio), in specie attraverso la conservazione del preesistente utilizzo esterno del balcone, che continua ad essere caratterizzato dall’apertura su almeno due lati; ovvero
- abbia determinato la trasformazione dell’organismo edilizio, consentendo la chiusura integrale del balcone o di una sua parte, al fine di soddisfare esigenze non temporanee, a prescindere dai materiali impiegati o dalla loro facile amovibilità.
In tale ultima ipotesi, emergerebbe un intervento di trasformazione dell’organismo edilizio che, anziché migliorare la fruizione temporanea di uno spazio che rimane esterno rispetto all'unità a cui accede, dà vita ad una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale viene eseguito. Ciò, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati, realizzandosi, comunque, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie
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