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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 06 Settembre 2023
Visite: 3292

TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1879 del 18 luglio 2023
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione

L'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, co. 2, d.lgs. 152/2006 né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso. L'identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244 cod. amb. costituisce, infatti, un'attività doverosa posta a presidio del principio "chi inquina paga" e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, co. 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione.

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Ambiente in genere.Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 05 Settembre 2023
Visite: 3175

Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane

di Alberto GALANTI

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Rifiuti.Assimilazione a discarica di un intervento di messa in sicurezza permanente

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 05 Settembre 2023
Visite: 2065

TAR Sardegna Sez. I  n. 548 del 18 luglio 2023
Rifiuti.Assimilazione a discarica di un intervento di messa in sicurezza permanente

L’art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, così come modificato dalla novella del 2021, nell’affermare, ai fini dell’interpretazione autentica dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, l’equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle “…matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione…” non può trovare applicazione all’ipotesi, quale il caso di specie, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come “riporto” ma come residuo di attività produttive, identificabile in modo separato e distinto (appunto come rifiuto). Invero l’art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006 definisce la messa in sicurezza permanente come “… l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente …”, precisando che “… in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici …”. L’art. 239, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 specifica, poi, che quanto disposto al Titolo V non si applica “ … all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto …”, precisando che in tale ipotesi “… qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo …”. Dunque, nell’ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la volontà del legislatore è quella di voler assoggettare in tale evenienza la messa in sicurezza al regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti.

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Ambiente in genere.Il principio di precauzione: una importante sentenza del Consiglio di Stato

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 04 Settembre 2023
Visite: 4294

Il principio di precauzione: una importante sentenza del Consiglio di Stato

di Gianfranco AMENDOLA

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Urbanistica.impugnazione di provvedimenti abilitativi in materia edilizia

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 04 Settembre 2023
Visite: 2192

TAR Campania (NA) Sez. VI n. 4027 del 6 luglio 2023
Urbanistica.impugnazione di provvedimenti abilitativi in materia edilizia

In tema di impugnazione di provvedimenti abilitativi in materia edilizia, per i quali non è richiesta la notificazione individuale ai “vicini”, si deve tener conto dell’art. 20, comma 6, del testo unico sull’edilizia, per il quale “dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”. Nel caso di permesso in sanatoria a titolo di condono ovviamente non vi è stata a suo tempo l’affissione del cartello per le opere, quando non siano stati rilasciati titoli abilitativi, ma secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 6, deve esservi anche in tal caso la pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio del Comune e con tale pubblicazione comunque si verifica la presunzione
di conoscenza, dal momento che la legge prevede tale formalità, l’unica concreta possibile nel caso di rilascio del titolo in sanatoria.

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Beni ambientali.Tutela del paesaggio e divergenza di opinioni

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 01 Settembre 2023
Visite: 2335

Consiglio di Stato Sez. VII n. 6578 del luglio 2023
Beni ambientali.Tutela del paesaggio e divergenza di opinioni

Qualora nella particolare materia della tutela del paesaggio, si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. In quest’ultimo caso, non si tratta di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe contrastante con il principio del giusto processo), ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione. Invero, a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa»), nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica»), difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. Pertanto, ove l’interessato non ottemperi all’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione.

Leggi tutto: Beni ambientali.Tutela del paesaggio e divergenza di opinioni

  • Urbanistica.Convenzioni urbanistiche
  • Urbanistica.Attività ediliza libera
  • Urbanistica.Classificazione degli interventi
  • Rifiuti.Obbligo di bonifica e messa in sicurezza
  • Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi
  • Ambiente in genere.Potere di ordinanza
  • Beni culturali.Locali storici
  • Ambiente in genere.Siti di interesse comunitario
  • Rifiuti.Conglomerato bituminoso
  • Ambiente in genere.Accesso agli atti

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