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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Urbanistica.Varianti per il recupero dei nuclei edilizi abusivi

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 01 Dicembre 2020
Visite: 5844

Consiglio di Stato Sez. II n. 6762 del 2 novembre 2020
Urbanistica.Varianti per il recupero dei nuclei edilizi abusivi

Anche le varianti per il recupero dei nuclei edilizi abusivi rientrano nell’ampia discrezionalità immanente nell’esercizio del potere pianificatorio urbanistico comunale; con la conseguenza che non può essere predicato il carattere di obbligatorietà, quanto alla redazione di varianti per il recupero degli insediamenti abusivi (che discende, infatti, dall’art. 29 della legge n. 47 del 1985; laddove la perimetrazione dei nuclei abusivi, così come la successiva approvazione della variante rientrano nel potere pianificatorio discrezionale del Consiglio comunale, che esercita in tal caso la discrezionalità in funzione del recupero di una situazione creatasi in via di fatto, ma che tenga conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale). La ratio di tali norme non è, infatti, quella di imporre alle amministrazioni comunali l'obbligo di considerare gli insediamenti abusivi a fini del recupero; bensì quella di introdurre una additiva – e speciale – tipologia di variante accanto a quelle già contemplate dall'ordinamento urbanistico; con la conseguenza che le amministrazioni interessate hanno una mera facoltà – e non un obbligo – di contemplare all'interno delle varianti generali gli insediamenti abusivi.

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Urbanistica.Lottizzazione e prescrizione del reato

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 30 Novembre 2020
Visite: 3196

Cass. Pen. Sez. III n. 31182 del 9 novembre 2020 (Up. 16 set. 2020)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric.Galli
Urbanistica.Lottizzazione e prescrizione del reato
 
In tema di lottizzazione abusiva, in caso di impugnazione del PG contro una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado per intervenuta prescrizione ma che abbia accertato la sussistenza del reato esclusivamente sotto il profilo oggettivo, motivando erroneamente circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, omettendo di disporre la confisca, la Corte di Cassazione - ove la prosecuzione del giudizio di primo grado sia stata determinata dalla necessità di accertare un reato diverso dell'illecito lottizzatorio (nella specie, il delitto di abuso d'ufficio) e il reato edilizio sia dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado ma non eccepita tempestivamente dall'imputato -, nel rilevare che tanto il giudice di appello quanto quello di primo grado non abbiano motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico, deve disporre l'annullamento con rinvio, al fine di consentire al giudice di appello di pronunciarsi sulla confisca in base all'art. 578-bis, c.p.p., non potendo disporre la revoca della statuizione ablatoria.

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Beni ambientali.Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 30 Novembre 2020
Visite: 4388

Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6300 del 19 ottobre 2020
Beni ambientali.Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica

Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato

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Rifiuti.Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il formulario d’identificazione per il trasporto dopo le modifiche del dlgs 116/2020

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 27 Novembre 2020
Visite: 5786

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il formulario d’identificazione per il trasporto  dopo le modifiche del dlgs 116/2020 (Parte I)

di Bernardino ALBERTAZZI

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Beni Ambientali.Sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 27 Novembre 2020
Visite: 3855

Consiglio di Stato Sez. II n. 6678 del 30 ottobre 2020
Beni Ambientali.Sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera

L’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che peraltro non consente la cd. sanatoria paesaggistica tramite il pagamento di una somma pecuniaria in caso di opere che comportano aumenti di volumetria) prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata "al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e, in base all’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004 , le somme “sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate”. Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre la natura ripristinatoria le rende trasmissibili agli eredi come già affermato per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia sostitutive di interventi di carattere ripristinatorio

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Nucleare.Stabilimenti termali

Dettagli
Categoria principale: Nucleare
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 26 Novembre 2020
Visite: 2517

Cass. Pen. Sez. III n. 31513 del 11 novembre 2020 (Up. 29 set. 2020)
Pres. Rosi Est. Reynaud Ric.Ciorra
Nucleare.Stabilimenti termali

Con riguardo alla violazione degli obblighi dell’esercente uno stabilimento termale di effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di radon nell’aria al fine di valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, vi sia continuità normativa tra la contravvenzione prevista dall’art. 142 bis d.lgs. 230/1995 e quella prevista dall’art. 205, comma 1, d.lgs. 101/2020, quest’ultima, peraltro, più severamente punita – e facente riferimento ad un livello il valore medio annuo di concentrazione di  attività  di  radon in aria per i luoghi di lavoro inferiore - con conseguente necessità di fare applicazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

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  • Rifiuti.Obblighi di bonifica
  • Rifiuti.Trasmissibilità mortis causa degli obblighi di bonifica
  • Urbanistica.Apertura e coltivazione di cava e reato urbanistico
  • Beni ambientali.I piani paesaggistici devono essere predisposti congiuntamente fra Regioni e Stato, in base al principio di leale cooperazione
  • Urbanistica.Vicinitas ed interesse ad agire
  • Rifiuti.Trasporto illecito e terzo proprietario del bene in sequestro
  • Urbanistica.Potere di annullamento della Regione
  • Urbanistica.Poteri del giudice amministrativo a fronte di una condotta oggettivamente ostativa alla realizzazione dell’assetto deciso nella convenzione urbanistica
  • Beni Culturali.Pubbliche piazze vie strade e altri spazi urbani
  • Urbanistica.Annullamento in autotutela del titolo edilizio

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