Cass. Sez. III n. 16894 del 11 maggio 2026 (UP 16 apr 2026)
Pres. Liberati Rel. Giorgianni Ric. PG Reggio Calabria e ENPA
Caccia e animali. Maltrattamento di animali e responsabilità per carenza di risorse finanziarie
In tema di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), la condotta che sottopone l'animale a comportamenti o condizioni insopportabili per le sue caratteristiche etologiche integra il reato sotto il profilo del dolo generico, senza che la carenza di risorse finanziarie dovuta a inadempienze contrattuali degli Enti Locali possa integrare lo stato di necessità o escludere l'antigiuridicità del fatto. Non è infatti configurabile l’esimente della non esigibilità di una condotta diversa al di fuori delle cause di giustificazione espressamente codificate, né le difficoltà economiche giustificano il mantenimento di animali in ambienti inadatti, in sovrannumero o privi delle necessarie cure e igiene. Qualora il giudice d'appello intenda riformare una sentenza assolutoria basata su tali motivazioni, ha l'onere di una motivazione rafforzata che confuti puntualmente gli elementi probatori e logici valorizzati nel primo grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Locri del 29 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello della parte civile Associazione Comitato Nazionale U.G.D.A. Odv ed ha pronunciato l’assoluzione degli imputati Tedesco Leonzio, Giugno Giuseppe Rocco, Tedesco Giorgia, Spadaro Santi, Mediati Francesco, Macrì Beniamino e Scarfò Pasquale, per i reati loro ascritti al capo 2) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai capi 1), 4), 5) e 10) per insussistenza del fatto e per il reato di cui al capo 8) perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha rideterminato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena inflitta a Tedesco Leonzio per i residui reati a lui ascritti ai capi 12) e 13), revocando le pene accessorie, le statuizioni civili e la confisca, con restituzione dei beni agli aventi diritto.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria in relazione all’assoluzione degli imputati Tedesco Leonzio, Giugno Giuseppe Rocco, Tedesco Giorgia, Spadaro Santi, Mediati Francesco, Macrì Beniamino e Scarfò Pasquale per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett a), cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale, pur non escludendo la sussistenza di maltrattamenti, li ha giustificati alla luce della mancata erogazione di adeguate risorse finanziarie da parte degli Enti Locali. A parere del Procuratore Generale, le mere difficoltà economiche non sarebbero tuttavia idonee ad integrare quello stato di necessità tale da giustificare l’uccisione o il maltrattamento dell’animale e quindi ad escludere l’antigiuridicità del fatto, che si verifica invece allorquando le condotte vengano poste in essere per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni e l’agente ritenga tale danno non altrimenti evitabile. Secondo le valutazioni della Procura ricorrente, le pur rilevate difficoltà economiche non avrebbero precluso comunque agli imputati di adottare quel minimo di condotte diligenti volte ad alleviare la sofferenza degli animali, mentre sarebbero risultate accertate carenze strutturali del canile che ne fanno ritenere la sua inidoneità ad operare ab origine. Peraltro, osserva la Procura, la mancanza di adeguate risorse finanziarie non può essere richiamata al fine di escludere l’elemento soggettivo, dal momento che per la configurabilità del reato in parola è richiesto il solo dolo generico, e cioè la consapevolezza e volontà di porre in essere una oggettiva situazione di afflizione per gli animali omettendo di realizzare quelle condotte che invece tale afflizione avrebbero potuto evitare o alleviare.
2.2. Con il secondo motivo, la Procura lamenta violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla posizione dell’imputato Giuseppe Rocco Giugno. Deduce la Procura che la motivazione con cui la Corte ha mandato assolto tale imputato sia del tutto insufficiente, essendosi limitata ad affermare che lo stesso avrebbe emesso i provvedimenti essenziali per fronteggiare l’emergenza e disposto i controlli necessari, senza ulteriore specificazione e senza confrontarsi con l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di condanna di primo grado, che aveva valorizzato l’esistenza di plurimi atti amministrativi con i quali il dott. Giugno, in qualità di dirigente responsabile dell’Area C) del servizio veterinario dell’ASP di Reggio Calabria, omettendo la dovuta vigilanza, ha consentito la perdurante operatività del canile pur in difetto dei necessari requisiti.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto altresì ricorso, tramite l’avv. Claudia Ricci, la parte civile E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV.
3.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’illegittima revoca delle statuizioni civili. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello abbia disposto la revoca delle statuizioni civili in favore delle parti civili, ivi compresa E.N.P.A. OdV, senza fornire alcuna motivazione specifica sulle conseguenze civili dei reati residui, né sul nesso causale fra condotta illecita e danno morale e patrimoniale arrecato all’associazione ricorrente, che si era costituita parte civile anche per i capi di imputazione nn. 12 e 13 a carico di Tedesco Leonzio, come riportato nell’atto di costituzione di parte civile. Di conseguenza la revoca delle statuizioni civili nei confronti di tale associazione, che ha investito risorse economiche e l’attività dei propri volontari per sopperire alle carenze del canile come confermato dal Curatore Alessandro Calabrò, sarebbe del tutto illegittima e ultra petita.
3.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 576 cod. proc. pen. per erronea esclusione della legittimazione della parte civile E.N.P.A. ed inammissibile travolgimento delle relative statuizioni civili. Sostiene la ricorrente che ove la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l’appello della diversa parte civile (Comitato Nazionale U.G.D.A. OdV), abbia erroneamente esteso gli effetti di tale pronuncia anche alla posizione dell’altra parte civile E.N.P.A. OdV, non destinataria di alcuna declaratoria di inammissibilità e parte non impugnante, la revoca delle statuizioni civili nei confronti di E.N.P.A. sarebbe stata disposta ultra petita e in violazione del principio di intangibilità delle statuizioni civili non specificamente censurate nonché del principio del contraddittorio processuale.
3.3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta vizio di omessa motivazione in ordine al pregiudizio morale e collettivo riconosciuto all’ente esponenziale. La Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia valutazione circa il danno morale, collettivo e d’immagine scaturito dai fatti oggetto di imputazione nei confronti di E.N.P.A., cui la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di maltrattamento o uccisione di animali, quale ente esponenziale portatore di interessi diffusi alla tutela degli animali e dell’ambiente.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Claudia Ricci, difensore della parte civile E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV, che ha insistito sull’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Maria Morena Suarìa, difensore della parte civile A.N.P.A.N.A. Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale e dalla parte civile E.N.P.A.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Maria Morena Suarìa, difensore della parte civile N.O.G.E.Z. nucleo operativo guardie ecozoofile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Generale e dalla parte civile E.N.P.A.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Nicola Enzo Crimeni, difensore della parte civile Comune di Monasterace, che, nel ribadire la sussistenza delle condotte contestate agli imputati, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguenti statuizioni di legge.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Alessio Cugini Borgese, difensore della parte civile Associazione Anima Randagia ETS, che, nel puntualizzare l’errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata e nel ribadire la sussistenza delle condotte contestate agli imputati, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni di legge, anche in relazione alle spese legali.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Giuseppe Sgambellone, difensore di fiducia di Giuseppe Rocco Giugno, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo l’infondatezza dei motivi.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Daniela Borgese, difensore di fiducia di Pasquale Scarfò, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della Procura generale, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché la insussistenza di una posizione di garanzia in capo all’assistito e, in ogni caso, la mancanza della prova del nesso causale tra l’omissione contestatagli e l’evento lesivo. Ha ancora eccepito l’insussistenza dell’elemento soggettivo e la inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Domenico Albanese, difensore di fiducia di Santi Spadaro, che ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, per carenza di interesse e, comunque, per genericità assoluta, del primo motivo del ricorso del Procuratore generale. Ha, inoltre, contestato la fondatezza del predetto motivo di ricorso e sostenuto la insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all’assistito, ribadendo la logicità e la coerenza della sentenza impugnata.
E’ pervenuta memoria dell’avv. Francesco Commisso, difensore di fiducia di Giorgia Tedesco, con la quale si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza impugnata e si chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla parte civile E.N.P.A. – Ente nazionale protezione animali odv. è inammissibile. Il Tribunale di Locri, infatti, alla pagina 94 della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della legittimazione attiva in capo a varie parti civili, tra cui l’E.N.P.A., per assenza del necessario collegamento territoriale tra l’associazione e il luogo in cui si era verificata la lesione dell’interesse protetto, avendo il predetto ente sede in Roma e nessuna delle sei sezioni presenti nella regione Calabria era preesistente alla commissione dei fatti oggetto di giudizio. Conseguentemente, il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall’E.N.P.A. Avverso la sentenza di primo grado, l’E.N.P.A. non ha proposto appello, sicchè la statuizione concernente la mancanza di legittimazione ad agire del predetto ente e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’azione civile proposta è divenuta definitiva.
Il ricorso del Procuratore generale è fondato per le ragioni che seguono. Occorre premettere che il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., contestato agli imputati, è integrato dal fatto di cagionare, per crudeltà o senza necessità, una lesione ad un animale ovvero di sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la previsione di un aumento di pena ove dalle indicate situazioni derivi la morte dell'animale. Il delitto in questione mira a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenze, lesioni o morte e si è precisato che la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica, comunque, la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013, Prota, Rv. 255910). Si è ulteriormente chiarito che configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica (Sez. 3, n. 22579 del 15/01/2019, Cazzato, Rv. 275992). Sez. 3, n. 34087 del 19/05/2021, D’Amore, non mass., spiega che, accanto ad una condotta tipizzata in ragione della sua incidenza eziologica rispetto alla produzione di lesioni, la disposizione contempla un'altra forma di condotta, parimenti rilevante sul piano penale, atta a compromettere il benessere dell'animale in relazione alle caratteristiche etologiche, attraverso comportamenti incompatibili con le sue esigenze naturali, che vanno inscindibilmente salvaguardate. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che «la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie nei termini richiesti dal legislatore» (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014, Muccini, Rv. 260295). Se, tradizionalmente, nelle norme in materia di tutela degli animali, l’oggetto di tutela era il sentimento di pietà e compassione che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze, e lo scopo dell’incriminazione era quindi di impedire manifestazioni di violenza tali da divenire scuola di insensibilità delle altrui sofferenze, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi (Sez. 3, n. 46291 del 16/10/2003, Lo Sinno, Rv. 226558; nello stesso senso Sez. 3, n. 24330 del 04/05/2004, Brao, Rv. 229429; Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778, dove si è affermata la rilevanza penale delle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale; più di recente, Sez. 3, n. 39600 del 03/10/2024, De Lucia, non mass.). In ripetute occasioni questa Corte ha poi affermato il principio secondo il quale la situazione di necessità che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) comprende non soltanto la necessità di cui all'art. 54 cod. pen. ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Spadafora, Rv. 285111; Sez. 2, n. 47322 dell’11/11/2010, Calzoni, Rv. 248999; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238456; Sez. 2, n. 8820 del 15/02/2006, Saddi, Rv. 234743; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 20195 del 13/05/2025, El Hassini, non mass.).
2.1. Tanto premesso, quanto al primo motivo, la decisione della Corte territoriale, oltre che manifestamente illogica, è contraria ai consolidati principi predicati in sede di legittimità, in quanto afferma che i comportamenti descritti in imputazione fossero stati compiuti per necessità o, stando alla lettera della norma, che non fossero stati compiuti senza necessità, trascurando di considerare che, come già affermato da questa Sezione, «nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche» (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013, Prota, Rv. 255911), fattispecie queste ultime per le quali l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, anche nella forma eventuale (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014, cit.); né, conseguentemente, è configurabile l’esimente dello stato di necessità, in forza delle denunciate difficoltà finanziarie, non essendo consentito collocare il principio della non esigibilità di una condotta diversa al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultra-legali di esclusione della punibilità attraverso l’analogia juris (Sez. 3, n. 38593 del 23/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833; Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 194384). Per cui, sotto tale profilo, le conclusioni della Corte territoriale, avuto riguardo alle condizioni ambientali, descritte nelle sentenze di merito, in particolare e diffusamente nella sentenza di primo grado, in cui gli animali erano costretti a vivere, incompatibili con la tendenziale situazione di benessere, risultano manifestamente illogiche e contrarie ai richiamati principi affermati in sede di legittimità. Per altro verso, la decisione della Corte di appello, nella parte in cui afferma che anche le condotte evidenziate nel ricorso del Procuratore generale territoriale, quali somministrazione del cibo previa pulizia delle gabbie, migliore distribuzione dell’acqua, pulizia e sgambatura degli animali, soprattutto non accoglimento di animali in sovrannumero rispetto alla capienza consentita dalla struttura, tenuto anche conto delle riscontrate carenze strutturali e delle difformità rispetto alla vigente normativa, dettagliatamente indicate alle pagine da 18 a 22 della sentenza di primo grado, in ragione del dolo generico richiesto dalla fattispecie contestata, sarebbero state conseguenza di mancanza di risorse finanziarie dovute alle inadempienze contrattuali degli enti locali, non soddisfa l’onere di motivazione rafforzata, cui il giudice di appello è comunque tenuto nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, dovendosi compiutamente indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
2.2. Quanto al secondo motivo, il Procuratore ricorrente ha segnalato in ricorso una serie di elementi probatori, segnatamente i plurimi accessi compiuti dal personale dell’ASP di Reggio Calabria e, soprattutto, l’esistenza da gran tempo delle condizioni all’interno del canile come riscontrate attraverso le telecamere e i sopralluoghi del maggio 2020, diversamente valorizzati dal Tribunale, con i quali la Corte territoriale, invero, non ha operato un adeguato confronto, così non confutando in modo persuasivo gli argomenti posti a fondamento della sentenza di primo grado. E' infatti necessario che il giudice di appello fornisca una spiegazione della insostenibilità delle conclusioni del primo giudice, rilevando le prove eventualmente ignorate o travisate o gli errori di valutazione del compendio probatorio intervenuti. Nel caso in esame, non si riscontra un esame completo dell’apparato argomentativo posto a base della sentenza di primo grado, essendosi la decisione impugnata limitata a sovrapporre la propria convinzione a quella del Tribunale, senza però spiegare in modo conforme ai principi di legittimità affermati in materia la - ritenuta - insostenibilità logica della ricostruzione svolta e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi semplicemente una altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; nello stesso senso, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, cit.).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Tedesco Leonzio, Giugno Giuseppe Rocco, Tedesco Giorgia, Spadaro Santi, Mediati Francesco, Macrì Beniamino, Scarfò Pasquale, limitatamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. Il ricorso di E.N.P.A. deve invece essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’ente ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Tedesco Leonzio, Giugno Giuseppe Rocco, Tedesco Giorgia, Spadaro Santi, Mediati Francesco, Macrì Beniamino, Scarfò Pasquale, limitatamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso di ENPA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/04/2026




