Consiglio di Stato Sez. IV n. 778 del 29 gennaio 2026
Ambiente in genere.AIA, partecipazione degli enti locali e proroga ope legis per certificazione ISO 14001

In tema di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'obbligo di acquisire il parere degli enti locali di Regioni confinanti, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 152/2006, sussiste solo laddove siano accertati impatti ambientali negativi e significativi sul loro territorio. In assenza di tali presupposti, la partecipazione dell'ente locale alla Conferenza di Servizi può limitarsi alla facoltà di fornire apporti conoscitivi, senza che la sua posizione debba essere formalmente valutata ai fini del giudizio di prevalenza, non rientrando l'ente tra le amministrazioni competenti al rilascio di titoli abilitativi. Il raddoppio dell'efficacia dell'AIA a dodici anni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001 opera ope legis ed è ancorato esclusivamente al possesso del requisito al momento del rilascio del titolo, non rilevando né la mancata continuità della certificazione nel tempo, né l'eventuale sospensione cautelare o l'inattività temporanea dell'impianto. Tali vicende, infatti, non elidono l'esistenza del titolo autorizzatorio, il quale costituisce l'unico presupposto necessario per l'applicazione della proroga legale

Pubblicato il 29/01/2026

N. 00778/2026REG.PROV.COLL.

N. 09263/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9263 del 2024, proposto dal Comune di Trecchina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - A.S.P. di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C. Damiano Libonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la socieà Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Amalia Monci e Domenico Monci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Calabria, la Regione Basilicata, la Provincia di Cosenza, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, non costituite in giudizio.

nei confronti

del Comune di Tortora, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione prima) n. 01449/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento:

- del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo (ex art. 29 ter e 29 octies del d.lgs. n. 152/2006) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per l’impianto di “eliminazione rifiuti pericolosi e non”, sito nel Comune di Tortora (CS)”, emesso in data 19 ottobre 2023 in favore della ditta Co.Gi.Fe. Ambiente s.r.l. dal Commissario ad acta delegato, nominato con sentenza 1043/23, del T.a.r. per la Calabria, Calabria, Sez. I, a seguito della declaratoria d'illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Calabria sull'istanza presentata dalla stessa Co.Gi.Fe. Ambiente s.r.l.;

nonché:

• dei verbali della conferenza dei servizi del 12/10/2022, del 9/3/2023, del 27/2/2023, del 24/5/2023 e del 31/5/2023;

• dei pareri emessi ed in particolare: parere della Regione Calabria, favorevole con prescrizioni della STV; parere dell'ARPA Calabria – Dipartimento Provinciale di Cosenza – inviato con nota 234923 del 24 maggio 2023; parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, favorevole con condizioni, inviato con nota 15358 del 23 maggio 2023; Parere della Provincia di Cosenza, favorevole con condizioni, inviato con nota 230030715 del 5 giugno 2023; parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, tutti allegati al verbale della conferenza del 31 maggio 2023.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, dell’A.S.P. di Cosenza e delle Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la consigliera Silvia Martino:

Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado il Comune odierno appellante rappresentava quanto segue.

1.1. Con istanza del 10 dicembre 2001, la società WTS s.r.l. presentava richiesta di V.I.A. per l’impianto di eliminazione dei “rifiuti pericolosi e non”, sito nel comune di Tortora alla località San Sago, procedimento che si concludeva positivamente con D.D.G. n. 6630 del 26 aprile 2005, con il quale veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni.

1.2. Il 24 febbraio 2009 la Società Ecologia 2008 s.r.l., subentrata nella titolarità dell’impianto, otteneva con D.D.G. n. 1576 l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), abilitativa alla sua messa in esercizio. L’impianto, però, veniva sottoposto a sequestro preventivo penale in data 27.11.2013, e con DDG 17645 del 20.12.2013, veniva disposta la sospensione della validità e dell’efficacia dell’AIA, ritenendo che le contestazioni penali comportassero gravi situazioni di pericolo per l’ambiente.

1.3. Venuto meno il sequestro penale emergeva la necessità, prima della ripresa dell’attività, di effettuare la valutazione di incidenza ambientale, sollecitata dalla regione Basilicata e posta dalla Regione Calabria a condizione espressa del riavvio dell’attività con nota del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 3, del 10 gennaio 2018, n. 7868, e con nota del medesimo Dipartimento del 2 febbraio 2018, prot. gen. – SIAR n. 36979.

1.4. Avverso tali provvedimenti la Co.Gi.Fe. Ambiente s.r.l., subentrata nella titolarità dell’impianto, proponeva ricorso al T.a.r. per la Calabria, definito con la sentenza n. 1900/2018, nella quale veniva espressamente affermata la legittimità della decisione di subordinare a VINCA la ripresa dell’attività, decisione confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 5648 del 2020.

1.5. Nel frattempo, in data 25.8.2020, la Co.Gi.Fe. presentava istanza di riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA del 2009, alla Regione Calabria e il 27.11.2020 istanza di VINCA alla Regione Basilicata.

Con determina dirigenziale n. 23AB.2021/D.00370 del 23.04.2021 quest’ultima rilasciava parere favorevole di VINCA in fase di screening, non ritendendo di dover procedere alla valutazione di II livello.

1.6. La Regione Calabria con comunicazione prot. n. 312792 del 5 luglio 2022 convocava la Conferenza dei servizi decisoria relativa al provvedimento di riesame.

1.7. Il Comune ricorrente evidenziava che il proprio territorio, pur essendo allocato nella limitrofa Regione Basilicata, è posto ad una distanza di poco più di 200 metri dalla sede dell’impianto, circostanza che avrebbe imposto una sua convocazione alla Conferenza per rendere parere, quale ente locale interessato.

Esso, però, era stato ammesso come semplice uditore, su decisione assunta dall’Ente procedente nella prima seduta della Conferenza, tenutosi in data 12 ottobre 2022.

1.8. L’ultima seduta si svolgeva il 31 maggio 2023. Tuttavia la Regione non concludeva il procedimento.

Successivamente, il T.a.r. per la Calabria, con sentenza n. 1043 del 2023, accertava l’illegittimità del silenzio – rifiuto e nominava quale Commissario ad acta per la conclusione del procedimento il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero, individuato nel dirigente della Divisione “Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale”.

1.9. Il Commissario, ritenuta prevalente la posizione favorevole al rinnovo – essendovi l’unico parere negativo del Comune di Tortora - con provvedimento del 19 ottobre 2023 concludeva favorevolmente il procedimento di riesame.

1.10. Il ricorso di primo grado avverso tale provvedimento del Comune di Trecchina è stato affidato ai nove motivi (estesi da pag.9 a pag.31).

2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. L’appello del Comune, rimasto soccombente, è stato affidato ai seguenti motivi.

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO, CONTRADDITTORIETA’ DELLA DECISIONE, VIOLAZIONE DELL’ART 30 DEL DLGS 152/2006 E DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA LGGE 241/90.

Il territorio del Comune appellante, pur appartenendo alla Regione Basilicata, si trova a poche decine di metri dalla sede dell’impianto, come documentato dall’Ufficio tecnico comunale (all. 14 del fascicolo di primo grado).

Si tratta di circostanza pacifica come dimostrato dall’espletamento della VINCA da parte della Regione Basilicata, ove è ubicato il sito d’interesse comunitario “Valle del Noce”.

Il primo motivo del ricorso di primo grado riguarda la violazione dell’art 30 del d.lgs. n. 152 del 2076 che al secondo comma, prevede come obbligatoria l’acquisizione del parere degli enti locali territoriali posti in altra Regione, interessati dall’impatto ambientale prodotto dall’intervento.

Il T.a.r. ha rigettato il motivo di censura, prendendo come unico parametro di riferimento normativo quanto previsto dall’art 29 quater dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 che limita la legittimazione procedimentale necessaria alla partecipazione alla Conferenza dei servizi per il rilascio o il riesame dell’AIA, alle sole Pubbliche Amministrazioni tenute a rilasciare i titoli abilitativi occorrenti all’attivazione dell’impianto.

Tuttavia il successivo art. 30 impone di acquisire anche il parere dell’ente locale posto in altra Regione, solo in funzione di tale collocazione e dei possibili effetti sul suo territorio, a prescindere dalla sua competenza al rilascio di titoli abilitativi funzionali all’attivazione dell’impianto.

Il T.a.r., pertanto, non avrebbe delibato il motivo di censura specificamente diretto a contestare la violazione del predetto articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sarebbe stato quindi stato omesso un parere obbligatorio il quale avrebbe consentito di valutare l’incidenza dell’impianto sul nucleo rurale in località Mancosa, e sul villaggio di Piano dei Peri, posti a poche decine di metri, in violazione alle distanze minime previste dal Piano regionale dei rifiuti di cui alla DGR 570/19 della Regione Calabria (oggetto comunque di autonoma contestazione).

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO VIOLAZIONE DELL’ART 29 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006, DELL’ART 7 DEL DLGS 46/14, DELLA CIRCOLARE PROT. N. 22295 DEL 27 ottobre 2014.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune aveva contestato l’applicabilità al caso di specie del raddoppio del termine di efficacia dell’AIA, che la novella introdotta dal d.lgs. n. 46 del 2014 riservava unicamente ai titoli vigenti al momento della sua entrata in vigore, ovvero l’11 aprile 2014, come pure chiarito nella circolare 22295 del 27.10.14 del Ministero dell’Ambiente.

L’autorizzazione oggetto di riesame non poteva considerarsi vigente in quel momento, sia perché priva della VINCA per l’incidenza sul Sito d’interesse comunitario (SIC) Valle del Noce, sia perché sospesa, tanto nell’efficacia che nella validità, con provvedimento adottato dalla regione Calabria con DDG 17645 del 20 dicembre 2013 e ancora perché si era erroneamente considerata con efficacia di dodici anni, in quanto carente di una valida certificazione ISO.

Il Comune precisa che la VINCA è stata richiesta solo il 27 novembre 2020, con l’ottenimento del parere favorevole della Regione Basilicata solo il 23 aprile 2021, per cui sarebbe evidente che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina l’impianto in discussione fosse senz’altro privo di un titolo ambientale obbligatorio per la sua attivazione.

Tale circostanza sarebbe stata ignorata dal T.a.r. il quale avrebbe ricondotto la nascita di tale obbligo alla richiesta formulata dalla Regione Calabria alla controinteressata nel 2016.

L’obbligatorietà della VINCA discende in ogni caso dalla direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, disposizioni vigenti al momento del rilascio dell’AIA nel 2009 nonché applicabile a prescindere dalla richiesta formulata solo successivamente dalla Regione.

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 2014 sarebbe stato quindi privo di un titolo ambientale obbligatorio, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sopravvenute.

In tal senso deporrebbe la lettera i - quinquies dell’art 5 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La VINCA è condizione di validità dell’AIA, sicché i titoli eventualmente conseguiti in sua mancanza devono essere considerati invalidi (Cons. di Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4135).

A ciò si aggiunga, nel caso in esame, che l’AIA risultava sospesa a causa delle contestazioni di natura penale e del provvedimento assunto dalla regione con DDG 17645 del 20.12.2013, mai impugnato. L’appellante deduce poi che il certificato ISO non potrebbe rilevare solo al momento del rilascio dell’abilitazione.

L’istanza di rinnovo da parte del Gestore, presentata in data 24 agosto 2020, sarebbe comunque tardiva anche rispetto alla durata di 12 anni, in quanto il termine dovrebbe decorrere, non dalla data del decreto regionale di rilascio dell’autorizzazione (24 febbraio 2009), bensì dal 20 febbraio 2009, data di adozione della relativa determinazione dirigenziale.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 E SEGUENTI DEL DLGS 152/2006, DELL’ART 7 DEL DLGS 46/14.

A causa delle vicende sopra richiamate, non vi è stata la possibilità di un continuativo controllo degli esiti della gestione sull’ambiente.

A fronte dell’assenza di una effettiva attività dell’impianto a partire dal 2013, sarebbero “distorsivi della volontà normativa” sia il riconoscimento della maggiore durata, sia l’esito positivo del riesame effettuato per concedere il rinnovo del titolo, mancando completamente l’oggetto principale di tale riesame.

In tal senso, l’appellante richiama il parere della Sezione prima di questo Consiglio n. 1563 del 2019.

L’assenza di un dato storico sottrarrebbe al riesame il proprio oggetto, sviando in modo palese lo scopo stesso del procedimento.

IV. VIOLAZIONE DELL’ART 5, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELA CAUSA TIPICA.

Nel ricorso di primo grado si era, inoltre, contestata la presenza di una Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) valida ai fini del rinnovo dell’AIA, posto che quella rilasciata nel 2005, era stata superata da modifiche sostanziali.

Non rileverebbe il fatto che l’AIA, nel 2009, sia stata comunque rilasciata, perché – secondo la tesi dell’appellante – questa circostanza avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione in sede di riesame.

Le asserite carenze della VIA sarebbero contestabili come vizi propri dell’AIA, oggetto del procedimento di riesame.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE RIFIUTI DI CUI ALLA DGR 570/19.

In base a quanto previsto dal Piano regionale calabrese dei rifiuti di cui alla DGR 570/19 la distanza minima dai centri abitati deve essere almeno di 2 Km, dato questo alterato nell’istanza del Gestore, in cui si afferma una distanza di 5 Km, assolutamente non ricorrente nel caso di specie, se si fosse correttamente valutato anche il territorio della limitrofa regione Basilicata.

VI. VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI e 208 DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA.

In primo grado si era sollevata espressa censura in ordine al fabbisogno idrico dell’impianto, che in base a quanto dichiarato dal Gestore sarebbe di 1052/mc annui, mentre quello consentito in base alle autorizzazioni prodotte sarebbe inferiore, perché pari a 800/mc annui.

Non sarebbe sufficiente, come affermato dall’Ente procedente, che il rilascio dell’AIA non alteri le concessioni rilasciate, che dovrebbero essere comunque controllate e rispettate.

Pure rilevante sarebbe il mancato esame della presenza delle garanzie finanziarie durante il periodo di asserita vigenza dell’AIA del 2009, la cui costante presenza sarebbe una condizione espressa del provvedimento oggetto di rinnovo.

VII. VIOLAZIONE DELL’ART 29 DECIES E QUATTORDECIES DEL D.LGS. 152/06, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELL’ART. 5 DPR 8.9.97 n. 357, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO D’ISTRUTTORIA.

Almeno dal rilascio dell’AIA avvenuto (secondo l’appellante) il 20.2.2009, sino al sequestro penale del 2013, l’impianto è stato gestito senza VINCA richiesta solo dopo le citate pronunce giurisdizionali del 2021.

In base all’art. 29 decies, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, l’impianto avrebbe dovuto essere chiuso, perché condotto di fatto senza una valida autorizzazione.

Il rilascio postumo della VINCA non avrebbe alcuna rilevanza.

VIII. VIOLAZIONE DEGLIA ARTT 29 BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 152/06, VIOLAZIONE DEGLI ARTT 14 E SGUENTI DELLA LEGGE 241/90.

Ulteriore carenza della Conferenza dei servizi sarebbe costituita dalla mancata partecipazione della Soprintendenza territorialmente competente nonché dei Vigili del Fuoco.

IX. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 1766/27, DELLA LEGGE 168/17.

Pur essendo ancora in corso il procedimento per l’accertamento dell’esistenza di usi civici sull’area di cui trattasi, il T.a.r. ha ritenuto insussistente la necessità di sospendere il giudizio in attesa di tale accertamento. In ogni caso, non si è tenuto conto del fatto che la fase comunale del procedimento di accertamento dell’uso civico si era già positivamente conclusa.

4. Si sono costituiti per resistere il Mase, la società Cogife e l’Asp di Cosenza.

5. La società Co.Gi.Fe. e il Comune appellante hanno depositato ulteriori memorie.

6. L’appello, infine, è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2025.

7. È possibile prescindere dalle eccezioni preliminari in quanto l’appello è infondato nel merito e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

8. L’appello contesta anzitutto che il T.a.r. non si sarebbe espressamente pronunciato sulla dedotta violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui “Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti”.

Risulta tuttavia dallo stesso provvedimento impugnato (pag. 4) che, in esito alla pubblicazione degli atti del procedimento da parte degli Uffici regionali, il Comune appellante abbia comunque fatto pervenire le proprie osservazioni e che, anzi, (unitamente alla Regione Basilicata), esso sia stato invitato alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Sevizi.

In tal senso, nel provvedimento impugnato, il Commissario ad acta ha precisato che l’esclusione di tali Enti “dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell’autorità procedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi” (pag. 8).

Va altresì rilevato che la stessa Regione Basilicata (cfr. il verbale della 4^ seduta della Conferenza di servizi), ha limitato “le proprie valutazioni in termini di incidenza sul sito ZSC “Valle del Noce” e che in ogni caso gli aspetti critici sollevati dal Comune di Trecchina in materia di “distanza dai centri abitati” e “Verifica degli impatti olfattivi” sono stati espressamente affrontati dalla Conferenza anche con riferimento al territorio del Comune (cfr. sempre il verbale della IV^ seduta, pag. 6, nel quale si fa riferimento alla questione degli impatti olfattivi relativi alla località Piano dei Peri).

Non forma poi oggetto di specifica censura il rilievo del T.a.r. secondo cui “non è stata negata la possibilità per il Comune di Trecchina di fornire il proprio apporto di conoscenza (come traspare dalla stessa convocazione come uditore nonché dalla dialettica, anche con la ditta CO.GI.FE. che si è avuta in tale sede)” e che “Ciò che è stato negato al Comune ricorrente [...] è la legittimazione dello stesso Comune ad esprimere formale parere del quale tenere conto per la definizione del procedimento di riesame/rinnovo [...]”.

In sostanza – una volta esclusa la sussistenza di impatti “negativi e significativi” – ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi (ai sensi dell’art. 14 – ter, comma 7, della l. n. 241/90), non era necessario valutare anche la “posizione” del Comune di Trecchina, in quanto lo stesso non rientra nel novero delle Amministrazioni competenti a rilasciare titoli abilitativi ai fini del procedimento di cui trattasi o comunque in esso direttamente coinvolte (cfr. l’art. 29 – quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Va osservato, altresì, che il Comune appellante non ha nemmeno specificamene allegato quali siano gli “impatti negativi e significativi” che avrebbero richiesto il suo coinvolgimento diretto nella Conferenza di servizi attraverso l’espressione di un parere da valutare nell’ambito del giudizio di “prevalenza” svolto dall’Autorità procedente ai sensi della disciplina propria della Conferenza di servizi sopra richiamata.

9. Con il secondo motivo si ripropone la tesi secondo cui il raddoppio del termine di efficacia dell’AIA di cui al d.lgs. n. 46 del 2014 non si applicherebbe al caso di specie perché, pur essendo stata rilasciata nel 2009 (con termine di efficacia pari ad anni 6 – punto 4 del dispositivo), al momento in cui la norma è entrata in vigore, l’autorizzazione medesima:

- risultava sospesa in via cautelare a seguito dell’avvio di un procedimento penale;

- l’impianto era privo della VINCA;

- era venuta a scadenza anche la certificazione ISO 14001.

In ogni caso, la domanda di riesame sarebbe stata presentata tardivamente, dovendo farsi decorrere il termine di efficacia dalla data di adozione della determinazione dirigenziale e non dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione.

9.1. Il Collegio osserva che sono rimasti privi di specifica contestazione i rilievi del primo giudice il quale ha fatto osservare:

- che l’art. 9 del d.lgs. n. 59 del 2005 vigente ratione temporis (poi trasfuso nell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006), prevedeva chiaramente che l’estensione della durata (sei anni dal rilascio), in ragione del possesso di una certificazione ambientale era legata al mero fatto di essere in possesso di tale certificazione all’atto del rilascio del titolo, mentre nulla affermava in ordine alla necessità che la certificazione ambientale dovesse coprire, in termini di durata temporale, la durata del titolo autorizzatorio medesimo;

- che quindi correttamente il Commissario ad acta in sede di procedimento di riesame ha ritenuto non pertinente tale motivo ostativo osservando che “per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell’autorizzazione (…) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell’AIA”;

- che nel sistema introdotto dall’art. 29-octies, comma 3, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 7, d. lg. 4 marzo 2014 n. 46, a partire dall’11 aprile 2014, il raddoppio dell’efficacia dell’autorizzazione avviene ope legis;

- che la circostanza che al momento dell’entrata in vigore della novella l’AIA fosse sospesa, non ha fatto venire meno l’esistenza del titolo, presupposto sufficiente per ritenere applicabile il raddoppio del termine;

- che la situazione in esame non è paragonabile a quella oggetto del parere n. 1563 del 2019 della Sezione prima di questo Consiglio di Stato, relativo ad un impianto mai realizzato, in quanto rimasto allo stato di progetto;

- che l’applicabilità al titolo originario della proroga ope legis presuppone unicamente la sussistenza, al momento dell’entrata in vigore della novella, di un titolo autorizzatorio ma non anche il possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio della stessa attività.

9.2. Ad ulteriore conferma dei puntuali rilievi svolti dal T.a.r. si osserva che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i -quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006 (disposizione così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46) per “installazione esistente” ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda del codice dell’ambiente (e quindi anche ai fini dell’applicazione dell’art. 29 – octies, come modificato dal d.lgs. n. 46/2014) si intende “una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014 [...]”.

Nel caso in esame, l’impianto ha ottenuto il parere positivo di VIA ed è entrato in funzione prima del 6 gennaio 2014, dovendo pertanto considerarsi “esistente” alla stregua della definizione all’uopo introdotta dal d.lgs. n. 46 del 2014.

9.3. Relativamente al rilievo della certificazione ISO, dall’esegesi dell’art. 29 – octies comma 9 del d.l.gs n. 152 del 2006 (“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. [...]”, si desume che il legislatore ha attribuito rilievo dirimente al momento del rilascio dell’AIA, non essendovi alcun riferimento alla necessità di verificare la permanenza della certificazione per tutto il periodo di efficacia dell’autorizzazione medesima.

Allo stesso modo, la disposizione di proroga non ha attribuito alcun rilievo ad eventuali sospensioni del titolo autorizzativo ovvero alla temporanea inattività dell’impianto, profili che, in ogni caso, non elidono l’esistenza del titolo stesso.

9.4. Nel senso dell’infondatezza della tesi della necessità del possesso continuativo della certificazione depone anche un argomento di ordine logico, posto che il secondo periodo della disposizione testé richiamata, il quale fa riferimento all’ipotesi che la certificazione sia “successiva all’autorizzazione” (“Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”,) escludendo dunque il rapporto di necessaria e continuativa corrispondenza tra possesso della certificazione e titolarità dell’autorizzazione.

Conseguentemente, è da reputarsi corretto quanto affermato dal Commissario ad acta nel provvedimento impugnato nella parte in cui – nel rispondere alle omologhe obiezioni sollevate dal Comune di Tortora - ha fatto riferimento a quanto “già esaustivamente argomentato dall’autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi in cui si precisava che “si intende esteso il termine di validità dell’AIA (rilasciata con provvedimento 1576/2009 e successive integrazioni) a 12 anni trattandosi di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ragion per cui la predetta validità si intendeva estesa al 24/2/2021 – senza considerare la sospensione dell’autorizzazione a seguito delle intervenute vicende giudiziarie - e la domanda di riesame/rinnovo del 4/8/2020 si deve intendere legittimamente prodotta nei termini”; a supporto di tali considerazioni pare giusto il caso di rammentare che, per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell’autorizzazione (vedi art. 29.octies,comma 8, del D.Lgs. 152/06) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell’AIA, come asserito dal Comune in tale motivazione”.

9.5. Non è poi chiaro perché il termine di efficacia dell’AIA originaria dovrebbe farsi decorrere dalla data di adozione della determinazione dirigenziale, avente valenza meramente interna, e non già da quella di rilascio dell’autorizzazione, risultante dal Registro dei decreti della Regione Calabria (prot. n. 1576 del 24 febbraio 2009).

Peraltro, è proprio tale decreto che risulta ufficialmente comunicato, in data 10 marzo 2009, alla ditta richiedente (cfr. il doc. n. 2 depositato dalla Co.Gi.Fe, in primo grado, in data 22 maggio 2024).

10. Come già evidenziato, non trova poi riscontro nel diritto positivo l’affermazione contenuta nel terzo motivo di appello secondo cui l’applicazione della novella legislativa in materia di raddoppio della durata dell’autorizzazione sarebbe condizionata “al continuativo controllo degli esiti della gestione sull’ambiente, trasformando il procedimento da effettuarsi alla scadenza, da semplice rinnovo a riesame, in cui verificare quegli esiti”.

Il raddoppio del termine di efficacia opera infatti ope legis, sussistendo le condizioni prescritte, tra cui non figura la continuità dell’esercizio dell’attività autorizzata.

Come detto, inoltre, il caso in esame è del tutto diverso da quello oggetto del parere della Prima Sezione di questo Consiglio di Stato, invocato dall’appellante, attinente ad un progetto mai realizzato, laddove invece l’impianto di cui trattasi è stato costruito e l’attività è entrata regolarmente in esercizio.

11. Il quarto motivo pretende di far valere in sede di riesame eventuali vizi della VIA propedeutica all’AIA originaria del 2009. In tal senso, il Commissario ad acta ha correttamente evidenziato che “la rimostranza [...] si riferisce a “questioni ampiamente superate con il rilascio dell’AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli”, o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l’AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06)”.

In ogni caso, non vi era alcuna necessità di rinnovare la VIA perché non risulta che la società abbia chiesto, in sede di riesame, di realizzare anche modifiche c.d. sostanziali.

Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate successivamente al rilascio dell’AIA nel 2009, il Commissario ad acta le ha ritenute compatibili con il rinnovo dell’AIA, sulla base di una valutazione che risulta congruamente motivata e conforme a parametri di ragionevolezza.

Nel provvedimento impugnato è stato in particolare sottolineato, con riferimento agli omologhi rilievi svolti dal Comune di Tortora, che “non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un’installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell’impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell’esercizio unitamente all’adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell’ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata”; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell’ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l’incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l’obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all’entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell’installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l’esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell’AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all’esercizio; per l’intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica “ai fini VIA ovvero ai fini AIA”; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell’istanza, resterà in capo al gestore l’obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell’AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie”.

12. Il quinto motivo ripropone il vizio di violazione del Piano regionale dei rifiuti della Regione Calabria in materia di distanze.

In disparte il fatto che il Comune ricorrente è situato nella Regione Basilicata, le deduzioni svolte sono rimaste del tutto generiche, non essendo stato chiarito, ad esempio, se le distanze invocate si applichino anche agli impianti già esistenti e se si tratti di vere e proprie fasce di rispetto ovvero di fattori di attenzione progettuale.

Il Comune appellante, inoltre, non ha indicato quali sarebbero, in concreto, gli impatti negativi determinati dalla, asseritamente eccessiva, vicinanza dell’impianto.

Ad ogni buon conto, anche in questo caso, nel provvedimento impugnato è stato rimarcato, in relazione agli omologhi rilievi svolti dal Comune di Tortora, che “in sede di conferenza di servizi l’autorità competente ad esprimersi in merito al piano dei rifiuti, attraverso il rappresentante unico regionale, non ha rilevato la sussistenza del problema, come illustrato nel verbale della quarta riunione della Conferenza e che pertanto su tale tema la posizione prevalente sarebbe comunque quella della Regione (competente per materia) e non quella del Comune”.

Nel corso della quarta seduta della Conferenza di servizi, era stato fatto osservare che le prescrizioni del vigente Piano Rifiuti (come modificato con DGR n. 570 del 29.11.2019, in materia di “distanze di tutela integrale dal centro abitato [...] valgono per le nuove installazioni. Pur ammettendo quale principio di cautela la valutazione della distanza dall’esistente impianto Co.Gi.Fe. rispetto al centro abitato, in rapporto ai 2.000 metri indicati dalla citata DGR, per la stessa sono previste deroghe a seguito di adeguata analisi ambientale e modellistica tendente a dimostrare l’insussistenza di impatti sulle varie componenti ambientali [...] anche per l’adozione di misure di mitigazione specifiche. Con ciò confermando il carattere non inibitorio delle suddette misure”.

13. Il sesto motivo contesta che il fabbisogno idrico dell’impianto dichiarato dal gestore non risulta integralmente supportato dalle autorizzazioni prodotte.

Al riguardo, nel provvedimento impugnato, viene ricordato che l’AIA non sostituisce anche le concessioni di utilizzo delle acque, ragion per cui la concessione esistente “dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa”.

La circostanza stigmatizzata dall’appellante, pertanto, non costituisce di per sé una ragione ostativa al rilascio dell’AIA. Né, invero, il Comune ha dedotto e/o dimostrato che la società controinteressata non possa munirsi di ulteriori autorizzazioni, ove necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto.

13.1. Anche la circostanza che le garanzie finanziarie non siano state mantenute nei periodi di sospensione dell’attività dell’impianto, non risulta ostativa al rinnovo dell’AIA, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 208, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, le stesse “devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”.

14. Il settimo motivo stigmatizza l’effettuazione postuma della VINCA (rispetto all’AIA rilasciata nel 2009), senza considerare che il relativo procedimento si è concluso con il parere favorevole della Regione Basilicata.

Al riguardo, senza idonea contestazione da parte dell’appellante, il T.a.r. ha fatto osservare che “la censura quivi delibata mira, nella sostanza, a rimettere in discussione la legittimità dell’A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 (sull’assunto che già a tale tempo avrebbe dovuto essere espletata la V.INC.A.) ma ciò impatterebbe su un titolo oramai consolidato e che l’interessato avrebbe dovuto contestare a suo tempo”. Inoltre, “essendo stata espletata la V.INC.A., il riesame/rinnovo è [...] immune anche dalle deduzioni di mancato rispetto sulla valutazione d’incidenza ambientale”.

15. Non è poi chiaro – come si deduce nell’ottavo motivo – perché in un procedimento di riesame di un’AIA regionale, che non prevede nuovi interventi, avrebbero dovuto essere convocati anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Soprintendenza statale.

Le censure del Comune sono infatti rimaste del tutto generiche, non essendo stata allegata l’esistenza di nuove opere tali da configurare, rispetto all’impianto autorizzato nel 2009, modifiche c.d. “sostanziali”, secondo la definizione datane dall’art. 5, comma 1, lett. l-bis del d.lgs. n. 152 del 2006).

16. Il nono motivo riguarda la questione della pretesa esistenza di usi civici sui terreni per cui è causa (ricadenti, però, nel Comune di Tortora).

In disparte il fatto che tale censura, rispetto al Comune appellante, risulta priva di interesse, deve convenirsi con il primo giudice che, in base alla disciplina degli usi civici, gli atti comunali di ricognizione del vincolo rimangono privi di efficacia fino all’accertamento da svolgersi nella pertinente sede giurisdizionale.

L’accertamento del diritto rivendicato dal Comune di Tortora è infatti di competenza esclusiva del Commissario per gli usi civici della Calabria, davanti al quale pende il relativo giudizio.

Del resto, nel senso dell’attuale inefficacia degli atti adottati dal Comune di Tortora, si è espresso lo stesso Commissario per gli usi civici nell’udienza del 29 maggio 2023, il quale ha fatto presente che “alla luce dell’assetto normativo delineato dalla L.R. n. 18/2007 la Regione Calabria ha un ruolo tutt’altro che marginale nel procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione delle aree soggette a usi civici nel momento che la delibera di approvazione regionale è condizione di efficacia degli atti assunti dal comune” (cfr. doc. n. 25 Co.Gi.Fe, depositato in primo grado).

Anche sotto questo profilo, pertanto, non risultano motivi ostativi al rilascio del provvedimento di riesame, fermo restando che un eventuale futuro accertamento dell’esistenza di diritti del Comune di Tortora, unitamente all’incidenza sull’autorizzazione rilasciata, dovrà essere debitamente valutata dall’Autorità procedente.

17. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.

In ragione del carattere sensibile degli interessi coinvolti, e della complessità delle questioni, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere