Consiglio di Stato Sez. IV n. 4048 del 12 maggio 2025
Ambiente in genere.Verifica di assoggettabilità a VIA
La fase di “screening” del procedimento di v.i.a. svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla v.i.a. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto — l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente — ma su un piano di diverso approfondimento. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione.
N. 04048/2025REG.PROV.COLL.
N. 04459/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4459 del 2023, proposto da Takler s.r.l., Meridiana Agri s.r.l., Lokhen s.r.l., Daken s.p.a., Dileo Pietro s.p.a., Atv Design s.r.l. (già Attivissimo s.r.l.), Tecnoblend s.r.l., Keoma Italia s.r.l., Mec.Line s.r.l., Domar s.p.a., Soluzioni Tessili s.r.l., Svevia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessia Strada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Altamura, Sportello Unico Attività Produttive Associato del Sistema Murgiano – Murgia Sviluppo Scarl, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Rinnova s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Martellotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1529/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Bari e della società Rinnova s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Le società appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso introduttivo del giudizio in parte irricevibile, per tardività, e in parte inammissibile, per difetto di interesse, e, comunque, in parte improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti, proposto dalla società Rinnova s.r.l. e, comunque, lo ha respinto nel merito.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. In data 26 agosto 2009, la società Rinnova s.r.l. presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Altamura un’istanza per ottenere l’autorizzazione a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, della potenza nominale di 1 MW, in località “Jesce”, qualificata urbanisticamente come zona “D1” del P.R.G. del Comune di Altamura, destinata all’insediamento di opifici artigianali e industriali di grandi dimensioni, previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi; la predetta area era inclusa nel settore “B” del piano di lottizzazione in zona industriale e artigianale “D1”, approvato definitivamente con deliberazione consiliare del Comune di Altamura n. 76 del 16 maggio 1996, con la suddivisione della complessiva area di intervento in tre settori, identificati con le lettere “A”, “B” e “C”; con atto a rogito notaio Vincenzo Ianaro rep. n. 2137 del 9 maggio 2000, veniva sottoscritta apposita convenzione urbanistica tra il Comune di Altamura e i soli proprietari delle aree ricadenti nei settori “A” e “B” del succitato piano di lottizzazione.
2.2. Con nota del 27 agosto 2009, la società Rinnova s.r.l. presentava istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto in questione; il procedimento di screening si concludeva con la determinazione dirigenziale n. 668 del 13 ottobre 2010 della Provincia di Bari (ora, Città metropolitana di Bari), con esclusione dalle procedure di V.I.A., con prescrizioni.
2.3. Con istanza del 18 aprile 2013, la società Rinnova s.r.l. richiedeva al Comune di Altamura l’autorizzazione alla esecuzione di un intervento a stralcio del predetto piano.
2.4. Con deliberazione n. 121 del 16 ottobre 2014, la Giunta del Comune di Altamura prendeva atto dell’intervenuta decadenza della convenzione urbanistica del 9 maggio 2000, relativa al piano di lottizzazione in località “Jesce”, per le aree ricadenti nei settori “A” e “B”; confermava la validità del piano di lottizzazione in zona industriale “D1”, località “Jesce”, del Comune di Altamura, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 56/1980; autorizzava l’attuazione dell’intervento proposto dalla società Rinnova, con l’istanza del 18 aprile 2013.
2.5. Con determinazione del 26 ottobre 2015 n. 6125, la Città metropolitana di Bari disponeva la proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.
2.6. Con provvedimento prot. n. 3214/2015, il Comune di Altamura, constatata la declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni normative dell’art. 3 della legge regionale della Puglia n. 31/2008 (sentenza Corte costituzionale n. 119/2010), ingiungeva alla società Rinnova s.r.l. di proseguire l’iter mediante procedimento di autorizzazione unica innanzi alla Regione Puglia; la società istante impugnava tale provvedimento - e gli atti connessi davanti al T.a.r. Puglia (il relativo giudizio, tuttavia, veniva definito con decreto presidenziale n. 82/2021 del 24 marzo 2021, che dichiarava perento il ricorso, in relazione alla mancata presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza).
2.7. Con successiva istanza del 13 agosto 2016, la società Rinnova s.r.l. presentava al Comune di Altamura il progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica a biomasse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 (procedura abilitativa semplificata - P.A.S.), con potenza elettrica 0,999 Mwe e potenza termica 2.999 Mwt;
2.8. Con verbale del 27 febbraio 2017, conclusivo della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 - bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Comune di Altamura concludeva il procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011, subordinando la formazione del titolo abilitativo alla stipula di una convenzione urbanistica, secondo lo schema approvato dalla Conferenza dei servizi.
2.9. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 22 magio 2017 e depositato in giudizio il 5 giugno 2017, assumendo di ricevere un pregiudizio dalla iniziativa imprenditoriale avviata dalla società Rinnova s.r.l. (l’area dell’intervento proposto dalla predetta società si troverebbe a poche centinaia di metri da quella sulla quale insistono le attività produttive da esse gestite), le ricorrenti (odierne appellanti) hanno chiesto:
a) l’accertamento della inesistenza dei presupposti per il perfezionamento del procedimento di autorizzazione semplificata (P.A.S.), di cui all’art. 6 d.lgs. 28/2011;
b) l’annullamento del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, del verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 27 febbraio 2017, della determinazione dirigenziale n. 668/AR del 13 ottobre 2010, con cui la Provincia di Bari ha escluso la necessità del ricorso alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché del provvedimento di proroga di cui alla determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Bari del 26 ottobre 2015 n. 6125.
2.10. Nel corso del giudizio, la società Rinnova s.r.l. ha proposto ricorso incidentale avverso la deliberazione consiliare n. 52/2020 del 14 luglio 2020, con la quale il Comune di Altamura ha preso atto della decadenza della convezione di lottizzazione stipulata il 9 maggio 2000 in località “Jesce” e dell’esecuzione solo parziale degli oneri di urbanizzazione in essa previsti nonché della circostanza che l’intervento urbanistico a stralcio proposto dalla Rinnova s.r.l. non ha avuto alcuna efficacia in ragione della mancata sottoscrizione della relativa convenzione.
Con ricorso per motivi aggiunti, la società Rinnova s.r.l. ha impugnato anche la nota prot. n. 010573 del 28 dicembre 2021, con cui il Comune di Altamura, in riscontro all’atto di diffida della società, ha confermato quanto disposto nella deliberazione consiliare n. 52/2020 sopra richiamata.
2.11. Come sopra evidenziato, con la sentenza impugnata il T.a.r. Puglia ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile, per tardività, in parte inammissibile, per difetto di interesse, e comunque in parte improcedibile; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato, nel merito, il ricorso incidentale (integrato dai motivi aggiunti), proposto dalla società Rinnova s.r.l.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 668 del 13 ottobre 2010 della Provincia di Bari (di esclusione della procedura di VIA) e del provvedimento di proroga dell’esclusione dalla procedura di v.i.a. (di cui alla determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Bari del 26 ottobre 2015 n. 6125), sul presupposto che detti provvedimenti non erano stati gravati entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla loro pubblicazione sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia).
Inoltre, con riguardo al provvedimento di proroga dell’esclusione dalla procedura di v.i.a. (di cui alla determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2015 n. 6125), il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso in parte qua improcedibile, in ragione dell’intervenuta adozione nel corso del giudizio della determinazione dirigenziale n. 4978 del 19 ottobre 2020, rimasta inoppugnata, con cui la Città metropolitana di Bari ha prorogato ulteriormente di ulteriori cinque anni l’efficacia della determinazione dirigenziale n. 668/2010 e della precedente proroga del 26 ottobre 2015 n. 6125.
Il ricorso, infine, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, con riferimento all’impugnazione del verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 27 febbraio 2017, in quanto l’iter autorizzativo non si sarebbe perfezionato, essendo stata la formazione del titolo abilitativo espressamente subordinata alla condizione della previa stipula della convenzione urbanistica, non intervenuta.
3. Tanto premesso, le odierne appellanti hanno contestato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.
4. Si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Bari, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. Si è costituita la società Rinnova s.r.l. (controinteressata), evidenziando nella memoria depositata in data 24 gennaio 2025 che non è stato impugnato il capo n. 5 della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, con riguardo alla impugnazione del verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 27 febbraio 2017, che ha subordinato la formazione del titolo abilitativo alla preventiva stipula della convenzione urbanistica, che nel caso di specie non ha avuto luogo.
Ha contestato, nel merito, la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti.
6. Con memorie di replica depositate in data 6 febbraio 2025, la Città metropolitana di Bari e la società Rinnova s.r.l. hanno ribadito sostanzialmente le rispettive prospettazioni difensive.
7. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. L’oggetto del giudizio concerne gli atti relativi alla procedura di rilascio della autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, della potenza nominale di 1 MW, in località “Jesce”, qualificata urbanisticamente come zona “D1” del P.R.G. del Comune di Altamura.
9. In via preliminare, il Collegio deve rilevare che, come eccepito dalla società Rinnova s.r.l. nella memoria depositata in data 24 gennaio 2025, le appellanti non hanno censurato il capo n. 5 della sentenza impugnata (pagg. 14 e 15), con il quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, con riguardo alla impugnazione del verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 27 febbraio 2017, che ha subordinato la formazione del titolo abilitativo alla preventiva stipula della convenzione urbanistica (che, nel caso di specie, non avrebbe avuto luogo).
Il Collegio rileva altresì che, come evidenziato dalle appellanti nella memoria depositata in data 27 gennaio 2025, non sono stati impugnati dalla società Rinnova s.r.l. i capi della sentenza di primo grado con i quali il T.a.r. Puglia ha dichiarato inammissibile e comunque ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla predetta società.
Le relative statuizioni hanno acquisito quindi efficacia di giudicato interno, per omessa impugnazione.
10. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono error in judicando: violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 152/2006; violazione del d.m. 20 marzo 2015; eccesso di potere sotto diversi profili (travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione).
Il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 668 del 13 ottobre 2020 (di esclusione dalla procedura di VIA) nonché del provvedimento di proroga, di cui alla determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2015 n. 6125, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 16, co. 11, l.r. 11/2001, che, in materia di procedure di verifica nell’ambito di valutazione dell’impatto ambientale, recita: “L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione”.
Le appellanti ritengono che siano stati violati gli obblighi di pubblicità legale e di garanzia di partecipazione procedimentale previsti dalla normativa di riferimento.
Evidenziano che l’art. 16 l.r. 11/2001 si limita a disciplinare la “procedura di verifica”, senza tuttavia tener conto degli obblighi di pubblicità legale nell’ambito di progetti aventi impianti ambientali interregionali, alla cui categoria sarebbe ascrivibile quello oggetto della presente controversia.
Richiamano l’art. 20 d.lgs. 152/2006, sostenendo che la predetta norma nel testo vigente ratione temporis avrebbe disposto che “l’avviso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i progetti di rispettiva competenza;
- nel Bollettino Ufficiale della Regione, per i progetti di rispettiva competenza;
- sull’albo pretorio dei comuni interessati” (ricorso in appello, pagg. 9 e 10).
Richiamano inoltre l’art. 30, co. 2, d.lgs. 152/2006 e sostengono che, a loro giudizio, non sarebbe rilevante il fatto che la norma si riferisca a “procedimenti di competenza regionale” e faccia riferimento ai “progetti sottoposti a VIA” e non anche a quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Ritengono infatti che, per effetto del decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 marzo 2015, per i progetti che comportino “impatti ambientali interregionali” debbano essere rispettate le procedure di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. n. 152/2006.
A loro giudizio, quindi, l’art. 30 d.lgs. 152/2006 deve trovare applicazione anche nei c.d. procedimenti di screening di v.i.a.
Nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna pubblicità nei confronti dei soggetti operanti al di là del confine comunale e regionale, nonostante l’intervento ricada a poche centinaia di metri di distanza da detto confine.
L’omessa pubblicazione della delibera di esclusione da VIA presso l’Albo pretorio del Comune di Matera non avrebbe consentito la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati e le forme di pubblicità poste in essere non sarebbero state idonee a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. L’Amministrazione ha sottoposto l’intervento al procedimento di screening di VIA, che si è concluso con la determinazione dirigenziale n. 668 del 13 ottobre 2010 della Provincia di Bari (ora, Città metropolitana di Bari), con esclusione dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni.
L’efficacia del predetto provvedimento è stata prorogata con determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Bari del 26 ottobre 2015 n. 6125.
10.3. Tanto premesso, il Collegio rileva che l’art. 20 d.lgs. n. 152/2006 (“Verifica di assoggettabilità”), nel testo vigente al momento della adozione degli atti impugnati, disponeva quanto segue:
“1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente”.
Le forme di pubblicità poste in essere dalla Amministrazione risultano quindi coerenti con quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006.
10.4. Le appellanti invocano l’applicazione dell’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, a norma del quale:
“2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti”.
Le appellanti sostengono che l’intervento in questione, comportando effetti ambientali negativi su regioni confinanti avrebbe dovuto essere oggetto di idonea pubblicità presso gli enti territoriali interessati (in particolar modo, presso il Comune di Matera).
Sennonché, in primo luogo, la norma sopra richiamata si riferisce a progetti sottoposti a v.a.s. (valutazione ambientale strategica) e a progetti soggetti a v.i.a. di competenza regionale che “possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti”, in secondo luogo, il presupposto su cui si fonda la tesi delle appellanti (ossia, la esistenza di effetti ambientali negativi in ambito interregionale, che si estenderebbero anche all’area sulla quale insistono le attività produttive delle odierne appellanti) è del tutto indimostrato.
Debbono conseguentemente ritenersi congrue le forme di pubblicità poste in essere dalla Amministrazione procedente e non suscettibile di riforma il capo di sentenza impugnato (che ha dichiarato irricevibili, per tardività, le relative censure).
11. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti deducono error in judicando: violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Evidenziano di aver dedotto in primo grado che la valutazione effettuata dall’Amministrazione provinciale, al fine di pervenire all’esclusione dell’intervento dal procedimento di v.i.a., risulti inadeguata rispetto ai parametri di legge e gravemente lacunosa, in quanto condotta senza tener presenti i parametri di cui all’Allegato V, d.lgs. 152/2006 (richiamato dall’art. 20, con particolare riferimento ai c.d. “effetti cumulativi”).
Contestano le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui “…l’istruttoria svolta dal Comitato tecnico provinciale per la V.I.A. sulla documentazione tecnica acquisita agli atti del procedimento non ha evidenziato la presenza di potenziali impatti sulle aree confinanti o la potenziale migrazione di inquinanti su aree limitrofe, né sono emersi profili prospettici di impatti negativi o significativi sull’ambiente (si veda sul punto la relazione del servizio “Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente”, depositata in giudizio il 20 ottobre 2021)...”.
Nella relazione depositata in giudizio dalla Città metropolitana di Bari e nei pareri del Comitato tecnico provinciale di v.i.a. non vi sarebbe traccia dell’esame di valutazioni afferenti i potenziali impatti su aree confinanti, tantomeno rapportate a valutazioni degli impatti cumulativi dell’intervento, in violazione dei criteri prescritti dall’Allegato V al d.lgs. 152/2006.
Nel caso di specie, detti criteri di valutazione sarebbero stati del tutto disattesi.
Lo studio di impatto ambientale condotto dalla Rinnova s.r.l., infatti, ometterebbe di considerare i c.d. “effetti cumulativi” e non terrebbe conto delle conseguenze impattanti sul territorio lucano limitrofo derivanti dall’insediamento dei diversi stabilimenti già autorizzati e di quelli in corso di autorizzazione.
La violazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa di riferimento determinerebbe l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla VIA.
11.1. Ferma restando l’irricevibilità delle censure, non essendo superato dalle deduzioni delle appellanti il profilo di tardività rilevato dal giudice di primo grado, il Collegio ritiene il motivo infondato nel merito.
11.2. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, recentemente ribaditi da questa Sezione, la fase di “screening” del procedimento di v.i.a. svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2024 n. 7314; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379).
La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla v.i.a. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto — l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente — ma su un piano di diverso approfondimento (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379).
11.3. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379).
11.4. Come evidenziato dal giudice di primo grado, l’istruttoria effettuata dalla Amministrazione “…non ha evidenziato la presenza di potenziali impatti sulle aree confinanti o la potenziale migrazione di inquinanti su aree limitrofe, né sono emersi profili prospettici di impatti negativi o significativi sull’ambiente...”.
Le conclusioni dell’Amministrazione non sono infirmate dalle generiche deduzioni delle parti appellanti, che lamentano conseguenze impattanti sul territorio lucano derivanti dalla nuova attività industriale, senza fornire alcun principio di prova a sostegno della propria tesi.
12. Con il terzo motivo di gravame, le appellanti deducono error in judicando: eccesso di potere, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Evidenziano di aver denunciato nel giudizio di primo grado l’illegittimità della determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2015, con cui la Città metropolitana di Bari ha concesso la proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA, evidenziando che la richiesta era intervenuta quando la determinazione dirigenziale n. 688/2010 aveva già cessato di produrre effetto (essendo scaduta il 13 ottobre 2013).
Il giudice di primo grado ha dichiarato la domanda di annullamento della predetta determinazione irricevibile, per tardività, e comunque, improcedibile, in ragione della omessa impugnazione della determinazione dirigenziale n. 4978 del 19 ottobre 2020, con cui la Città metropolitana di Bari ha prorogato di ulteriori cinque anni la durata dell’efficacia delle det.ne dirigenziale n. 668/2010 e la precedente proroga del 26 ottobre 2015 n. 6125.
Evidenziano che la seconda proroga (ossia, quella intervenuta nel 2020) trova nella precedente proroga (quella del 2015) il suo presupposto immediato, diretto e necessario e, conseguentemente, l’annullamento della prima proroga produrrebbe anche la caducazione della seconda proroga (non impugnata).
12.1. Le doglianze delle appellanti non sono suscettibili di positiva valutazione.
12.2. In primo luogo, il Collegio ribadisce la irricevibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati, per tardività, che non è superata dalle deduzioni formulate nell’atto di appello.
12.3. In disparte la improcedibilità della domanda azionata, per effetto della mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto, il Collegio ritiene che il fatto che la Città metropolitana di Bari, con determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2015 n. 6125, abbia prorogato la validità del provvedimento di esclusione dalla VIA (di cui alla determinazione dirigenziale n. 688/2010), quando l’atto prorogato era scaduto, non è elemento idoneo ad infirmare la legittimità dell’atto di proroga, recando l’atto di proroga anche una rinnovazione delle valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni di esonero dalla procedura di v.i.a.
Nella determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2015 si dà atto della presentazione di una perizia giurata asseverata del 9 ottobre 2015 da parte della società Rinnova s.r.l. nella quale si evidenzia che non sono intervenute modifiche normative o dello stato dei luoghi rispetto al precedente provvedimento; nel caso di specie, non vi è stata quindi una semplice proroga del termine di validità del precedente provvedimento di esenzione dalla procedura di v.i.a., ma una rinnovata valutazione delle permanere, sotto il profilo fattuale e giuridico, delle condizioni di esenzione del progetto dalla procedura di v.i.a.
13. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico delle parti appellanti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna (in solido) le parti appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti costituite in appello (Città metropolitana di Bari; Rinnova s.r.l.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere