Consiglio di Stato Sez. VII n. 1610 del 2 marzo 2026
Ambiente in genere.Decadenza dalla concessione demaniale per preposizionamento di attrezzature balneari.

Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sulle spiagge libere con servizi risponde alla finalità di garantire la libera fruizione degli arenili, impedendo che l'occupazione preventiva limiti l'uso pubblico del bene. La dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione demaniale marittima, qualora la violazione di tale divieto sia reiterata per tre volte nell'arco di un quinquennio, si configura come un provvedimento vincolato per l'amministrazione, escludendo ogni valutazione discrezionale circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione commessa. Tale condotta, consistente nell'apposizione preventiva di ombrelloni e lettini offerti a noleggio, integra la fattispecie di occupazione abusiva del demanio marittimo, a nulla rilevando la rimozione giornaliera delle attrezzature o l'adempimento di altri obblighi concessori. Sotto il profilo procedurale, il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria o sollecitatoria, sicché il suo superamento non inficia la legittimità dell'atto finale.


Pubblicato il 02/03/2026
N. 01610 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01416/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
I N  N O M E  D E L  P O P O L O  I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2025, proposto da Rossi Loredana in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del Chiosco Snoopy, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ferrara Andrea in proprio e quale legale rappresentante del Chiosco Paradise Beach, non costituiti in giudizio;
Comune di Sabaudia in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 34
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 759/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Piero Sandulli e Annalisa Di Giovanni
FATTO e DIRITTO

    Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con cui è stata pronunciata la decadenza dall’autorizzazione n° 17 del 22 aprile 2009 all’istallazione di un manufatto di facile rimozione a carattere temporaneo di supporto alla balneazione, ubicato sulla piazzola di sosta della strada Lungomare Pontino Km. 25+900, da adibire a chiosco - ristoro, laboratorio, servizi igienici e tettoia/area tavolini/zone d’ombra.

Con distinto provvedimento n. 17 bis dell’8 settembre 2009 parte ricorrente era stata altresì autorizzata “ad esercitare la fornitura di noleggio su richiesta (dalle ore 8,00 alle ore 19,00) di ombrelloni, sedie e sdraio e lettini, presso il manufatto logistico di supporto alla balneazione ubicato nella piazzola di sosta corrispondente al tratto di arenile di ml 100 di fronte mare da presidiarsi.
Con il provvedimento impugnato il Responsabile del Settore V del Comune di Sabaudia ha disposto la decadenza dell’Autorizzazione n. 17 del 22 aprile 2009 e di tutti gli atti collegati, con immediata interruzione di ogni attività correlata all’esercizio del titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) del vigente “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con D.C.C. n. 10 del 12 aprile 2021.
In sintesi, l’Amministrazione, contestava la reiterata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul Pubblico Demanio marittimo, in quanto la sua attività è stata sottoposta ad alcuni sopralluoghi di controllo che hanno generato n. 3 verbali, di seguito elencati:

    verbale n. 6/2018 dell’11 agosto 2018 per il montaggio di alcune suppellettili balneari su P.D.M. prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente;
    verbale n° 22/2021 del 27 agosto 2021 per il montaggio di n. 20 attrezzature balneari su P.D.M. prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente;
    verbale n. 10/2022 del 25 luglio 2022, per il montaggio di n. 48 basi per attrezzature balneari su P.D.M. prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente.

Quanto rilevato, comporta la violazione dell’art. 2 del Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 376 del 01 agosto 2002 “Approvazione Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 per l’approvazione del Piano di Utilizzazione dell’arenile (PUA) predisposto dal Comune di Sabaudia (LT)”, dell’art.5 comma 8, del Regolamento regionale n°19/2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, delle pertinenti Ordinanze Balneari comunali, del punto 17 delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione n. 17/CH/2009, nonché di fatto una violazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) con il venir meno della fiducia negoziale riposto nel concessionario.

    Con riguardo al primo motivo, con cui si contesta l’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento, il Tar ha ritenuto che “in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio; il suo superamento non determina, perciò, l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante, poiché non esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere: se tale conclusione vale con riferimento ad una norma di legge, è tanto più valida laddove, come nella fattispecie in esame, il termine finale sia stato previsto dalla stessa Amministrazione procedente”.

Peraltro il Tar ha osservato che il tempo impiegato per la conclusione del procedimento è dovuto anche alle reiterate e, in parte strumentali, richieste di accesso a documenti da parte della ricorrente che, per quanto possibile, risultano tutte essere state soddisfatte dall’Amministrazione.
Il Tar ha respinto la censura relativa alla mancata ostensione dei pareri allegati al D.P.G.R. n. 376 del 1° agosto 2002, di approvazione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto il P.U.A..
Il Tar ha richiamato il regolamento Regione Lazio n. 19/2016 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) che, nell’abrogare il precedente regolamento n. 11/2009 (invocato dal ricorrente) all’art. 5 (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi) comma 8 stabilisce che “Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione”.
E, all’articolo 6 (“Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere”) comma 2 ribadisce che “nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell’amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile”.
Il Tar ha pertanto osservato che il provvedimento impugnato è un atto vincolato che il dirigente era tenuto ad adottare a seguito della trasmissione della ivi richiamata nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 41222 dell’11 ottobre 2022 (avente per oggetto “trasmissione elenco titolari chioschi su suolo pubblico autorizzati al noleggio di attrezzature balneari sul pubblico demanio marittimo con recidiva alla violazione di preposizionamento nell’arco degli ultimi 5 anni - Attuazione del Regolamento Regionale Lazio del 12 agosto 2016 n.19”), con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Delegazione di Spiaggia Sabaudia, ha trasmesso l’elenco aggiornato dei chioschi “...responsabili della reiterata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul pubblico demanio marittimo negli ultimi 5 (cinque) anni…” in cui sono richiamati n. 3 verbali sopra citati.
Il principio deriva dall’art. 1161 del cod. nav., per cui posizionare sulla spiaggia libera aste da ombrelloni e lettini, offerti a noleggio, costituisce occupazione abusiva del demanio marittimo. A nulla vale la circostanza della loro rimozione a fine giornata.
Pertanto il Tar ha ritenuto che parte ricorrente si è resa reiteratamente responsabile di tale condotta come risulta dai verbali sopra citati, e tanto ha costituito violazione delle disposizioni dinanzi richiamate.
Il Tar ha infine osservato quanto segue:

    le norme violate sono state ben indicate nell’atto impugnato;
    il divieto di preposizionamento è un principio generale applicabile anche alle spiagge libere attrezzate;
    l’opposizione alla sanzione amministrativa e l’orario dell’avvenuto accertamento dell’infrazione non si riflettono sul fatto contestato nel verbale di accertamento, atto presupposto a quello impugnato;
    la presentazione della Scia nelle more della definizione del procedimento di decadenza è irrilevante;
    non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità essendo la decadenza provvedimento vincolato al verificarsi (come nel caso di specie) del presupposto di almeno tre violazioni del divieto di preposizionamento;
    infine, nella specie, la decadenza espressamente colpisce sia la prima autorizzazione che tutte quelle collegate (denominate come “bis”).

La reiezione della domanda di annullamento ha determinato anche il rigetto della domanda risarcitoria.

    Secondo parte appellante una prima ragione di illegittimità attiene al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissato in trenta giorni dall’art. 2 della legge n. 7 agosto 1990, n.241.

Nella specie il predetto termine risulterebbe violato, considerato che tra la data di avvio e quella di conclusione del procedimento, definito con il provvedimento di decadenza è decorso un lasso di tempo pari a un anno e trentasei giorni.
La vigente normativa (artt. 7 e 8 L. 241/1990) non prevederebbe la possibilità che l’amministrazione invii al diretto interessato una "comunicazione di riavvio dei termini per la presentazione delle memorie difensive’’, dovendo invece considerarsi che, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, "il procedimento deve essere in ogni caso concluso entro e non oltre il termine di trenta giorni con provvedimento espresso" e che, in base al disposto dell’art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, i termini possono essere sospesi ’’per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni’’.
Parte appellante lamenta che il provvedimento in data 15 aprile 2024, prot. n. 13744, come già prima la comunicazione di avvio in data 10 marzo 2023, prot. n. 10051, sarebbe confuso per quel che attiene ai presupposti normativi, ponendosi pertanto in contrasto con l’art. 3 L. n. 241/1990.
Ed infatti, risulta richiamato l’art. 13, comma 1, lett a), del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, approvato con D.C.C. n. 10 del 12 aprile 2021 (fra l’altro ampiamente successiva alla costituzione del rapporto de quo e al rilascio delle due autorizzazioni), ancorché le violazioni nella sostanza contestate sembrino invece afferire al regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016.
L’Amministrazione non avrebbe indicato con sufficiente chiarezza il presupposto della decadenza.
Parte appellante osserva che il regolamento regionale n. 19/2016 prevede che, in caso di accertata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari per almeno tre volte, venga dichiarata la decadenza dalla concessione rilasciata per la “spiaggia libera con servizio”.
Tale disposizione del regolamento de quo, che stabilisce la decadenza, non sarebbe tuttavia applicabile all’interessata sia per ragioni temporali che per motivi di natura sostanziale.
Ed infatti il regolamento regionale risulta adottato il 12 agosto 2016, e cioè in data ampiamente successiva rispetto al rilascio delle due autorizzazioni, che sono antecedenti rispetto al regolamento.
L’arenile antistante il chiosco gestito dalla ricorrente non sarebbe una spiaggia libera con servizi, bensì una spiaggia libera attrezzata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale Lazio n. 11 del 15 luglio 2009; di talché gli atti impugnati sarebbero anche inficiati da travisamento dei fatti.
Le spiagge libere con servizi sarebbero espressamente caratterizzate (v. l’art. 5, comma 1, lett. a, del Regolamento regionale n. 19/2016) dal noleggio delle attrezzature, mentre invece nelle spiagge libere attrezzate ai sensi dell’art. 5 Regolamento regionale n. 11/2009 non è espressamente previsto il noleggio delle attrezzature, essendo piuttosto contemplati "servizi di assistenza, servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, servizi di pulizia e di salvataggio per la cui realizzazione è consentita l’installazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione’: nonché "un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all’ombra per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili.
Ritiene che una prescrizione espressamente dettata per le spiagge libere con servizi ai sensi del Regolamento regionale n. 19/2016 non possa essere estesa ad una spiaggia libera attrezzata ai sensi del Regolamento regionale n. 11/2009.
Parte appellante fa presente di avere ottemperato le prescrizioni in tema di raccolta dei rifiuti, predisposizione di idonei servizi igienici, predisposizione e manutenzione di recinzioni a tutela della duna, predisposizione di idonea illuminazione, mantenimento di efficienza e funzionalità della passerella di accesso al mare, custodia della cassetta di pronto soccorso, assistenza alla balneazione, predisposizione di un pattino di salvataggio, presenza di una persona titolare del brevetto di salvamento, presenza delle dotazioni previste dalle ordinanze balneari, pulizia e cura del tratto di arenile antistante il chiosco, assistenza a terra per il razionale posizionamento degli ombrelloni, segnalazione di zone di mare ritenute non sicure, apposizione della bandiera rossa in caso di condizioni meteo-marine avverse.
Parte appellante lamenta l’errato richiamo operato dal Tar all’art. 1161 del cod. della navigazione che riguarda l’occupazione arbitraria dei beni demaniali che non ricorrerebbe nel caso di specie.
Secondo parte appellante il Comune avrebbe dovuto considerare che la violazione del divieto di preposizionamento sarebbe insussistente, in quanto nessun verbale risulta elevato alle ore 8,00 del mattino (o comunque in orario prossimo alle 8,00), allorquando l’attività della ricorrente viene usualmente avviata, secondo quanto previsto dalle autorizzazioni.
Senonché i verbali risultano tutti elevati nella mattinata inoltrata, e cioè allorquando alcuni clienti del chiosco si erano già allontanati dall’arenile.
Fa riferimento al fenomeno in base al quale, per motivi di salute, le famiglie con bambini in tenera età ovvero anche gli anziani usufruiscono della spiaggia nelle primissime ore del mattino, per poi abbandonarla non appena il sole diventa caldo.
Altri clienti del chiosco, poi, al momento del verbale si erano momentaneamente allontanati dalla spiaggia, portando con sé i propri effetti personali per recarsi al bar, ove consumare uno snack di metà mattinata ovvero per acquistare bevande.
Ritiene che le autorizzazioni rilasciate non prevedono che la ricorrente debba procedere al continuo monitoraggio della spiaggia ovvero alla immediata rimozione delle attrezzature balneari che restino via via inutilizzate, disponendo ben diversamente che le attrezzature vengano rimosse fine giornata, e cioè alle ore 19,00.
La contraddittorietà emergerebbe altresì dal rilievo che la stagione balneare 2023 si è svolta normalmente e che durante la stessa ha avuto regolare corso il rapporto di collaborazione con il Comune.
Analogamente parte appellante fa riferimento all’annualità 2024, precisando che in data 29.03.2024 è stata presentata al SUAP la SCIA per la riapertura del chiosco.
Parte appellante osserva altresì che è titolare di n. 2 autorizzazioni, una delle quali relativa all’attività di "fornitura a noleggio su richiesta (dalle ore 8.00 alle ore 19.00) di ombrelloni, sedie e sdraio e lettini, presso il manufatto logistico di supporto alla balneazione ... "e contenente altresì prescrizioni in materia di "assistenza a terra per il razionale posizionamento degli ombrelloni" e pulizia e cura del "tratto di arenile oggetto della presente autorizzazione’ e l’altra ad oggetto "un manufatto di facile rimozione a carattere temporaneo di supporto alla balneazione, ubicato sulla piazzola di sosta della strada Lungomare Pontino Km. 28+200 del Comune di Sabaudia, da adibire a chiosco - ristoro, laboratorio, servizi igienici e zone d’ombra".
Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto illegittimo e violativo del principio di proporzionalità, poiché la decadenza, motivata in ragione di violazioni riguardanti l’attività di noleggio delle attrezzature, è stata pronunciata in relazione alla autorizzazione (e atti successivi) che inerisce alla gestione del chiosco. Secondo parte appellante il Comune avrebbe al più potuto pronunciare la decadenza in riferimento alla sola autorizzazione relativa alla fornitura a noleggio degli ombrelloni.
Parte appellante propone altresì domanda risarcitoria.

    Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
    Il collegio prescinde dall’esame delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione, aventi ad oggetto:
    l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla mancata impugnazione dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Sabaudia del 2025 con il quale sono state assegnate a terzi le piazzole, tra cui quella già gestita dall’appellante;
    l’inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse in relazione alla mancata impugnazione dei verbali di accertamento delle condotte riscontrate e delle relative sanzioni pecuniarie con la conseguenza che i fatti oggetto dell’accertamento non possono essere contestati.

Infatti l’appello è comunque infondato nel merito.
È infondata la censura di violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
In difetto di specifica previsione del termine come perentorio, il termine di conclusione del procedimento amministrativo ha natura ordinatoria o sollecitatoria, con la conseguenza che il superamento del termine non determina l’illegittimità del provvedimento (così Consiglio di Stato II, n° 9415 del 1° dicembre 2025).
D’altro canto il tempo intercorso dall’avvio del procedimento amministrativo si è reso necessario al fine di riscontrare le istanze di accesso documentale formulate da parte appellante, come sottolineato con la sentenza appellata.
Ne consegue che il decorso del tempo non potrebbe essere considerato come fattore di perplessità dell’azione amministrativa.
I presupposti della pronuncia di decadenza sono stati correttamente evidenziati nel provvedimento impugnato in primo grado.
Infatti parte appellante si è resa responsabile della reiterata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul Pubblico Demanio marittimo, in quanto la sua attività è stata sottoposta ad alcuni sopralluoghi di controllo che hanno generato n. 3 verbali, di seguito elencati:
“-verbale n. 06/2018 del 11-08-2018 per il montaggio di alcune suppellettili balneari su pubblico demanio marittimo prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente;

    verbale n. 22/2021 del 27-08-2021 per il montaggio di n. 20 attrezzature balneari su P.D.M. prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente;
    verbale n. 10/2022 del 25-07-2022 per il montaggio di n. 48 basi per attrezzature balneari su P.D.M. prima della stipula del noleggio delle predette attrezzature da parte del cliente.”

Il Tar ha correttamente osservato che il regolamento Regione Lazio n. 19/2016 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative), nell’abrogare il precedente regolamento n. 11/2009 (invocato dal ricorrente) all’art. 5 (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi) comma 8 stabilisce che “Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l. r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione”.
E, all’articolo 6 (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere) comma 2 ribadisce che “nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell’amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile”.
Il provvedimento impugnato quindi, è un atto vincolato ai sensi delle disposizioni dinanzi richiamate.
Il Tar ha poi correttamente affermato che la presentazione della SCIA nelle more della definizione del procedimento di decadenza è irrilevante e che non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità essendo la decadenza provvedimento vincolato al verificarsi (come nel caso di specie) del presupposto di almeno tre violazioni del divieto di preposizionamento.
Non risultano corretti i riferimenti di parte appellante al regolamento n° 11/2009. Questo infatti è stato abrogato dall’art. 21 del regolamento n° 19/2016 (ad esclusione degli articoli 8 e 9).
Né risulta ostativa alla pronuncia di decadenza la circostanza che il regolamento regionale risulta adottato il 12 agosto 2016, e cioè in data successiva rispetto alle autorizzazioni rilasciate.
Infatti il punto 17 delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dispone “... 17) presso il manufatto di supporto, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, è consentita la fornitura giornaliera a noleggio di ombrelloni ai bagnanti, che potranno collocarli in naturalità, secondo le proprie esigenze e rispettando quelle dei presenti, sull’arenile libero circostante. Gli ombrelloni devono normalmente essere rimossi a fine giornata e custoditi nelle strutture collocate sopra le piazzole.
Trattasi dunque di reiterato inadempimento delle obbligazioni contenute nella concessione.
La previsione regolamentare di cu si contesta la violazione stabilisce che l’accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l. r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione”. Trattasi dunque di previsione che non contraddice il contenuto della concessione, anzi prevedendo strumenti di rispetto della concessione che l’Amministrazione era abilitata ad usare a prescindere dalla previsione regolamentare.
L’illecita condotta di preposizionamento degli ombrelloni ha costituito violazione:

    dell’art. 2 del Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 376 del 1° agosto 2022 “Approvazione Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n° 267/2000 per l’approvazione del Piano di Utilizzazione dell’arenile (PUA) predisposto dal Comune di Sabaudia (LT)”;
    del disposto contenuto nell’art. 5 comma 8 del regolamento regionale n. 19/2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
    del disposto contenuto nelle pertinenti ordinanze balneari comunali;
    del disposto di cui al punto 17 delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione”.

Risulta inconferente la questione, posta da parte appellante, relativa al corretto richiamo da parte del Tar dell’art. 1161 del cod. della navigazione attinente al reato di abusiva occupazione di spazio demaniale.
Non vi è infatti contraddizione rispetto al contenuto dei provvedimenti impugnati, considerando che l’accertato comportamento di occupazione dell’arenile a mezzo della preventiva apposizione di ombrelloni costituisce condotta vietata così come è vietata l’occupazione abusiva di spazi demaniali.
È infondata la censura che fa riferimento alla circostanza che l’attività di controllo non è stata svolta alle ore 8 del mattino all’avvio dell’attività giornaliera.
Il collegio osserva che i fatti accertati nel verbale, quale il preposizionamento degli ombrelloni, non possono essere smentiti, facendo i verbali fede fino a querela di falso e tali verbali non sono stati impugnati.
Comunque, come osservato dal Tar, l’orario dell’avvenuto accertamento dell’infrazione non si riflette sul fatto contestato nel verbale di accertamento atto presupposto a quello impugnato, che è consistito nel preposizionamento dinanzi il chiosco di lettini (2018) e lettini e basi di ombrelloni (2021 e 2022).
L’avvenuto accertamento di specifiche ripetute condotte vietate non può essere controbilanciato dall’adempimento degli altri obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
Nemmeno giova a parte appellante la censura secondo cui la decadenza sarebbe stata pronunciata in relazione alla autorizzazione che inerisce alla gestione del chiosco e non in relazione all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio ombrelloni.
Infatti, come correttamente motivato dal Tar, la decadenza ha espressamente ad oggetto sia l’autorizzazione all’istallazione del chiosco sia l’autorizzazione collegata avente ad oggetto l’attività di noleggio ombrelloni.
L’infondatezza dell’azione impugnatoria determina altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La complessa articolazione del procedimento amministrativo induce tuttavia il collegio a compensare le spese dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore