Cass. Sez. III n. 23004 del 22 giugno 2026 (CC 11 giu 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Chiaro
Urbanistica. Ordine di demolizione: natura giuridica e test di proporzionalità

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio e non di pena, con la conseguenza che esso non è soggetto alla prescrizione delle pene ex art. 173 c.p., né a quella quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie. In sede esecutiva, il test di proporzionalità volto a bilanciare l'interesse statale al ripristino della legalità urbanistica con il diritto al domicilio (art. 8 CEDU) deve considerare la consapevolezza dell'illiceità da parte del reo e il tempo trascorso. Tale bilanciamento non può però premiare l'inerzia del condannato che, pur consapevole dell'irrevocabilità dell'ordine, non si sia attivato per anni (nella specie diciassette) nel reperire soluzioni abitative alternative. L'ordine non può essere sospeso per la pendenza di un'istanza di sanatoria qualora non ne sia plausibilmente prossimo l'accoglimento, escluso in radice in caso di violazione della normativa sismica.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 4 marzo 2026, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata da Chiaro Antonietta volta a ottenere la revoca, previa sospensione, dell’ordine di demolizione disposto con sentenza della medesima Corte del 29 giugno 2009, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2009, relativa a un manufatto abusivo su tre livelli sito nel Comune di Quarto.
    Avverso la predetta ordinanza, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ai seguenti motivi.

2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001, 173 c.p., 7 CEDU e 117 Cost., nonché travisamento della natura giuridica dell'ordine di demolizione. Si sostiene che l'ordine di demolizione, avendo natura sostanzialmente penale secondo i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sarebbe soggetto alla prescrizione della pena prevista dall’art. 173 c.p. e, in subordine, alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 della legge n. 689/1981.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del principio di proporzionalità. Si deduce che la demolizione dell'immobile, costituente unica dimora della ricorrente e del suo nucleo familiare, sarebbe sproporzionata, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso e dalla irrevocabilità della condanna, configurandosi un "abuso di necessità" meritevole di tutela.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la “violazione di legge” per inosservanza del d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione in relazione alla pendenza di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Si censura il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, fondata sulla presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria, sulla quale l'amministrazione comunale non si è ancora pronunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto articolato in motivi generici o manifestamente infondati.
1.Va, preliminarmente, ricordato che, l’art. 31 d.P.R. 380/01, al comma 9, dispone che " per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali". L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale se la stessa non sia stata altrimenti eseguita (dalla pubblica amministrazione ovvero dal diretto interessato) è una misura amministrativa di tipo ripristinatorio, alla stessa stregua di quella adottabile, ai sensi del medesimo articolo 31, dall'autorità amministrativa, come evidenziato nella ordinanza qui impugnata, non può far trascurare alcuni aspetti: da una parte, va evidenziato che l’applicazione della misura ripristinatoria in parola ad opera del giudice penale risente, in un’ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti, legittime determinazioni dell’autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, sia prima che dopo il passaggio in giudicato della sentenza (oltre che della eventuale seppur rara demolizione di iniziativa dell’interessato); dall'altra, deve sottolinearsi il dato essenziale che fonda e connota l'ordine in parola, ovvero l'intervenuta condanna per il reato ex art. 44 del DPR 380/01. In tale quadro generale, per cui l'ordine di demolizione adottato in sede penale interviene a seguito di regolare processo, che accerti l'abusività dell'opera, non può che rilevarsi, conseguentemente, che l'ordine di demolizione interviene a rigore dopo che si è assicurato un ampio contraddittorio nei confronti del responsabile dell'abuso, che come tale è stato posto nelle condizioni di potere adeguatamente difendersi. La natura poi amministrativa, di misura ripristinatoria del bene leso, (v. già Sez. Un., 20.11.1996, Luongo e cfr. sul punto anche la condivisibile opinione parzialmente dissenziente e parzialmente concordante, dei giudici Spano e Lemmens rispetto alla sentenza della Corte Edu nella causa Giem e altri c/ Italia), rivolta al ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso, priva di finalità ̀punitive e con carattere reale ed effetti sul soggetto che si trovi in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, riconosciuta ormai in maniera consolidata, sia dalla giurisprudenza di legittimità che convenzionale, impedisce ogni possibilità di configurare la demolizione quale pena così da non essere neppure oggetto di prescrizione (ex plurimis in ordine a tali ultimi profili, Sez. 3, n. 3979 del 21/002018, dep. 2019, Rv. 275850 - 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 - 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 - 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 - 01), ed esclude a rigore, da una parte, ogni possibilità di esaminare la stessa alla luce dell'art. 7 della Convenzione EDU, quale articolo la cui rubrica richiama il brocardo, fervido di valori, "nulla poena sine lege", come tale non riguardante a rigore interventi meramente ripristinatori e non sanzionatori quale quello in esame. Va, anche, precisato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati concernenti l'edilizia e l'urbanistica, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre la fattispecie in questione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3, n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336, nonché sez. 3, n. 40396 del 4/6/2019 richiamata dal ricorso). Quanto esposto rivela la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso, prospettante la prescrizione dell’ordine di demolizione.

    Generico e comunque manifestamente infondato risulta il secondo motivo del ricorso. Va, in primo luogo, osservato che il ricorso prospetta situazioni di fatto indimostrate (“l’unità abitativa rappresenta l’unica dimora della ricorrente”, “trattasi di abuso di necessità”) senza però fornire la prova di quanto allegato. Giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l’integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell’1/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723).

2.1 Ma ulteriori ragioni precludono che il motivo superi la soglia di ammissibilità. Questa Corte, recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria; 4/8/2020 - Kaminskas c. Lituania; 23/03/2021 - Ghailan ed altri c. Spagna; 11/4/2023, Simonova c. Bulgaria,) ha ripetutamente statuito che l’attuazione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l’“interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all’intervento abusivo, giustifichi, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall’ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Giacchini; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 – 01; Sez. 3, n. 27840 del 23/3/2016, PM in proc. Calvisi, Rv. 267055 – 01 in relazione all’uso per finalità terapeutiche dell’abitazione oggetto di sequestro preventivo disposto per violazione di leggi urbanistiche; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F., Rv. 285756).
2.1.1 Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, sia giustificato, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950 ); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l’impatto nella sfera del privato ( Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono).
2.2 A tali criteri la Corte d’appello si è attenuta nel confermare l’ordine di demolizione.
2.2.1 In ordine alle caratteristiche del manufatto, è stato rilevato che l’edificio è totalmente abusivo, ricade in zona agricola e, essendo un “grande immobile ad uso residenziale”, non “ha alcuna connessione con l’attività imprenditoriale agricola”. Si aggiunge che “la condannata, all’epoca dei fatti, non era imprenditore agricolo e non vi è prova che lo sia nemmeno adesso”.
2.2.2 La demolizione, ancora, disposta a seguito di un giudizio sulla cui regolarità nessuna obiezione risulta mossa dalla ricorrente, mira ad assicurare non solo l’interesse pubblico a garantire l’effettiva attuazione della disciplina edilizia ma anche la salvaguardia del territorio e dell’ambiente (tutelati dall’art. 9 della Costituzione). Non è a questo punto superfluo ricordare che nella giurisprudenza della Corte EDU ( Ivanova e Cherkezov c Bulgaria § 49; Kaminskas c. Lituania § 52; Simonova c. Bulgaria, 11/4/2023, §47; Ghailan e altri c. Spagna, 23/3/2021 §60) già solo “l’effettiva attuazione del requisito normativo secondo cui nessun edificio può essere costruito senza permesso di costruire” rappresenta uno scopo legittimo che giustifica l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto del proprio domicilio del privato, costituendo “un tentativo di ristabilire lo stato di diritto e, quindi, la prevenzione del disordine” e uno strumento di “promozione del benessere economico del paese”, finalità rientranti fra quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 8 della Convenzione. Non vi è, quindi, dubbio che, nella vicenda in esame, l’ “ingerenza” dello Stato nel diritto al rispetto del domicilio sia conforme alla legge e finalizzata al perseguimento di uno scopo legittimo.
2.2.3 Venendo al successivo passaggio imposto dalla giurisprudenza della Corte EDU, relativo alla verifica se “la demolizione sia necessaria in una società democratica”, va osservato che non è stato nemmeno prospettato che non siano state assicurate le garanzie procedurali che la Corte EDU ritiene indispensabili per permettere un’effettiva tutela del diritto al rispetto del domicilio.
2.2.4 La consapevolezza in capo all’istante della natura abusiva del manufatto è provata dalla sentenza di condanna, che ha individuato in Chiaro la responsabile dell’abuso. Può, quindi, concludersi che non vi è stato, da parte della ricorrente, alcun affidamento incolpevole meritevole di tutela nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.
2.2.5 La Corte territoriale, ancora, ha segnalato, riprendendo il parere contrario del PG, che si è in presenza di “un fabbricato su tre livelli, suddiviso in due unità immobiliari, una delle quali concessa in locazione a terzi della cubatura complessiva di mc. 1802,36”, per cui non ricorrevano gli estremi dell’abuso di necessità. È stato anche sottolineato, e il passo dell’ordinanza non è oggetto di specifiche e documentate censure, che la ricorrente non è in ristrettezze economiche.
2.2.6 Non risulta, ancora, che negli oltre diciassette anni trascorsi dal passaggio in giudicato della sentenza, Chiaro abbia fatto qualcosa per procurarsi una dimora alternativa, magari avvalendosi delle possibilità offerte dai bandi di edilizia residenziale pubblica o richiedendo l’assegnazione di sussidi in modo da mitigare il canone di locazione o, anche solamente, segnalando la propria condizione ai servizi di assistenza territoriali. Non può che concludersi che Chiaro, per diciassette anni, non soltanto non ha ottemperato all’ordine di demolizione ma non ha intrapreso neppure iniziative volte ad attenuare le conseguenze che lo sgombero e la successiva demolizione avrebbero potuto produrre nella sua sfera familiare. Giova a questo punto ribadire quanto esposto allorquando sono state sintetizzate le linee guida da applicare nel test di proporzionalità, ossia che “il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza…né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine” ( Sez. 3, 46199 del 17/10/2023, D’Antuono).
2.2.7 Il ricorso, inoltre, attraverso la valorizzazione della condizione della ricorrente, persegue la rinuncia sine die della pubblica amministrazione alla tutela degli interessi pubblici sopra delineati così da determinare una sanatoria in fatto dell’abuso. Tale finalità non appare in linea con la giurisprudenza della Corte EDU che valuta positivamente, ai fini del test di proporzionalità, la tutela delle esigenze particolari dei titolari del diritto al rispetto del domicilio ma, nei casi in cui sia stata accertata la necessità della demolizione, ritiene sufficiente l’adozione di misure volte ad attenuare gli effetti derivanti dalla perdita dell’abitazione, misure che l’istante nel corso degli anni non si è premurato di adottate (si segnalano: Simonova c. Bulgaria, in cui la violazione dell’art. 8 della Convenzione è stata fatta discendere non già dall’ordine di demolizione di un edificio non conforme alle norme edilizie pertinenti ma dal fatto che la sua esecuzione non era stata accompagnata “da misure volte ad alleviare adeguatamente le gravi difficoltà che ne derivavano per la ricorrente e i quattro figli minorenni”; Ghailan ed altri c. Spagna, in cui la Corte ha positivamente apprezzato, al fine della ritenuta proporzionalità dell’ingerenza, il differimento dell’esecuzione dello sfratto al termine dell’anno scolastico al fine di ridurne gli effetti sui figli minorenni; Kaminskas c. Lituania, in cui la Corte, nell’escludere la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ha valorizzato le “misure miranti a offrire al ricorrente [di cui era stata in precedenza rilevata “l’età avanzata”, la “salute malferma” e il “basso reddito”] la possibilità di migliorare la sua situazione”, costituite dalla proroga del temine stabilito per la demolizione concessa dall’autorità amministrativa, dalle sospensioni del procedimento per consentire la sanatoria del manufatto e dalla fissazione di un termine per la demolizione che evitasse le difficoltà che il ricorrente avrebbe potuto incontrare “nella cattiva stagione“ disposte dai Tribunale). Il motivo, quindi, oltre che aspecifico risulta privo di qualsivoglia fondamento giuridico.

    Generico, infine, risulta anche il motivo che lamenta l’omessa considerazione della procedura di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 avviata dalla ricorrente. La Corte d’appello, in proposito, ha rilevato che la ricorrente, non possedendo il titolo di imprenditore agricolo, non avrebbe potuto ottenere la sanatoria dell’edificio e ha quindi ritenuto irrilevante l’istanza, anche se non ancora esaminata dall’ente territoriale. Con tale passaggio dell’ordinanza, prospettante l’infondatezza dell’istanza di sanatoria, il ricorrente non si confronta così condannando il motivo all’oblio. In tema di reati edilizi, infatti, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763 – 01; Sez. 3, n. 16897 del 11/2/2026, Biancofiore). Va, anche ricordato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 d.P.R. citato, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il dirigente o il responsabile dell’ufficio tecnico comunale devono pronunciarsi entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Come osservato anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo; Sez. 3, n. 17954 del 26/02/2008, Termini, Rv. 240233 - 01) si tratta di silenzio rifiuto al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Né, ancora, è dato comprendere come l’istante possa confidare nel rilascio della sanatoria in esame, essendo stata condannata anche per la violazione della disciplina antisismica e di quella in tema di opere in conglomerato cementizio armato. In tema di reati edilizi, infatti, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 – 01Aez. 3, n. 2932 del 14/1/2026, Gargiulo, che richiama Sez. 3, n. 29179 del 05/07/2023, Carceo; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024,Erbasecca).
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 11/6/2026