Cass. Sez. III n. 22972 del 22 giugno 2026 (CC 25 marzo 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Badas Ric. Giannantonio
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione ad opere accessorie e successive

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere reale con finalità ripristinatoria, ha ad oggetto l'edificio nel suo complesso. Esso comprende non solo le opere originariamente oggetto di condanna, ma anche tutte le aggiunte, modifiche o superfetazioni accessorie e complementari realizzate successivamente, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. Poiché qualsiasi intervento su un immobile abusivo integra una prosecuzione dell'attività criminosa, l'obbligo di "restitutio in integrum" impone l'esecuzione dell'ordine sull'immobile considerato nella sua interezza. Tale estensione opera anche qualora le opere successive siano state oggetto di distinti procedimenti penali conclusi con declaratoria di prescrizione, stante l'assenza di effetti sananti di tale pronuncia.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 27 ottobre 2025 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Giuseppe Giannantonio avente ad oggetto la declaratoria di incompetenza della Corte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione e, in subordine, la richiesta di perimetrazione dell'ordine di demolizione, disposto con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 27 ottobre 2014, riformata, in parte, dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 26 settembre 2017, irrevocabile l'8 marzo 2019, alle sole opere oggetto di giudicato, con esclusione degli ulteriori ampliamenti.

    Giuseppe Giannantonio, tramite il suo difensore Avv. Ipolito Matrone, ha proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi di seguito enunciati. 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione degli articoli 666 e 669 cod. proc. pen., 111 Cost., e il correlato vizio di motivazione in relazione al rigetto della questione preliminare relativa alla eccepita incompetenza, quale giudice dell'esecuzione, della Corte d'appello di Napoli, in favore del Tribunale di Torre Annunziata. Si deduce che, con la sentenza di condanna, la Corte d'appello di Napoli, nel riqualificare fatto nella fattispecie di cui all'art. 181, comma 1, nel d.lgs n. 42 del 2004, si sarebbe limitata a una mera applicazione del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016 avente efficacia ex tunc, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, senza effettuare alcuna valutazione nel merito, di talché, trattandosi di una modifica quod poenam, quali quelle possibili anche in sede di esecuzione, la competenza in sede esecutiva andava incardinata innanzi al Giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo, articolato motivo deduce violazione degli artt. 666 e segg. cod. proc. pen., e 8 CEDU e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo posto a base dell'incidente di esecuzione ed avente ad oggetto la perimetrazione dei corpi di fabbrica da demolire, resasi necessaria a seguito della declaratoria di improcedibilità della SCIA da parte del Comune di Boscoreale, che aveva bloccato l'esecuzione dei lavori di autodemolizione, al fine di escludere gli ulteriori ampliamenti non contemplati dal giudicato e strutturalmente autonomi rispetto ai primi manufatti. In sintesi sostiene la difesa che l'ordinanza sia viziata in quanto sposa acriticamente le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo il quale l'opera di demolizione dovrebbe riguardare anche i corpi di fabbrica non oggetto del giudicato, mentre non spiega per quali ragioni non fossero accoglibili le conclusioni del consulente tecnico di parte, che ha evidenziato l'autonomia strutturale delle nuove opere rispetto al corpo di fabbrica di 90 m quadri oggetto della sentenza definitiva; dato quest'ultimo che si trae altresì dalla circostanza che con riferimento all'ampliamento sia stato incardinato un nuovo procedimento penale, definito con decreto di archiviazione, nell'ambito del quale il precedente corpo di fabbrica abusivo non risulta minimamente citato né contemplato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 4 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché affidato a motivi sia specifici che manifestamente infondati. Secondo il PG, sotto il primo profilo i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già disattese dalla Corte d'appello, in difetto di un confronto con le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato; sotto il secondo profilo è esclusa qualsiasi violazione di legge e vizio motivazionale, in tema di determinazione della competenza così come in relazione alle ragioni per le quali è stato disatteso il contenuto della relazione del consulente tecnico di parte, la Corte avendo risposto con argomentazioni giuridicamente corrette, logiche ed esaurienti, dunque scevre da vizi rilevabili in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile.

    Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. Va rilevato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, richiamato anche dalla Corte di merito, in applicazione del disposto dell'art. dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 26692 del 23/05/2013, Rv. 256047 - 01). Detta norma prevede appunto che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado"; in tal modo la competenza del giudice dell'esecuzione viene fissata in base al contenuto della decisione assunta nel grado d'impugnazione se di conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero di riforma limitata alla sola pena, nel senso che, quando ricorrono queste condizioni, la competenza resta in capo al giudice di primo. Si radica, invece, in capo al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di secondo grado operi una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore anche quanto esso abbia incidenza sulla misura della pena, prodotta non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez. 1, n. 18850 del 25/05/2020, Rv. 279330 - 01; sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833; sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, confl. comp. in proc. Comandi, Rv. 196548, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti; sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, confl. comp. in proc. Calì, Rv. 188801; sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, oppure di applicazione della continuazione tra più reati sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Pg in proc. Morelli, Rv. 270833; sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pm in proc. Leo, Rv. 264541; in tema di comparazione tra circostanze eterogenee sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320). La competenza in executivis del giudice d'appello è stata da ultimo affermata anche in relazione all'ipotesi in cui abbia diversamente qualificato una circostanza aggravante, riconosciuta nella sentenza di primo grado, pur avendo in dispositivo confermato integralmente la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 18850 del 25/05/2020, Rv. 279330 - 01) 2.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, considerato che nel caso in esame la rideterminazione della pena, è intervenuta a seguito della diversa qualificazione di uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna nel primo grado del giudizio, restando irrilevante la circostanza che tale riqualificazione sia correlata all'intervento del giudice delle leggi, posto che comunque ha importato la rielaborazione del giudizio e l'individuazione della disposizione di legge da applicare al caso specifico. Non sottaciuto che, in ogni caso, la tesi difensiva in merito all'asserito automatismo e all'assenza di attività valutativa, ulteriore e diversa rispetto alla mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio, appare affidata a una valutazione del contenuto della sentenza della Corte d'appello non allegata al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

    Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. 3.1. La Corte di merito ha motivato il rigetto dell'istanza di delimitazione dell'ordine di esecuzione alle sole opere oggetto di giudicato in ragione della abusività delle ulteriori opere realizzate in ampliamento dell'originario manufatto abusivo, costituite da un'estensione del corpo di fabbrica nella misura di ulteriori 80 m quadri, nonché di vari patii costruiti in adiacenza, opere tutte strutturalmente e funzionalmente collegate al primo manufatto di cui rappresentano un completamento e una prosecuzione. Si è evidenziato altresì che, con pregressa ordinanza del 6 novembre 2023, la Corte aveva già respinto l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi; che l'autorizzazione all'autodemolizione successivamente rilasciata dalla Procura Generale il 6 marzo 2024, contemplava la demolizione dell'opera abusiva nelle condizioni in cui la stessa si trovava e dunque anche delle opere ulteriormente realizzate, giacché nella stessa era precisato che doveva eseguirsi osservando il progetto di abbattimento precedentemente redatto dal consulente tecnico d'ufficio, anche incaricato della vigilanza sui lavori, progetto redatto a seguito di un accurato sopralluogo che aveva distinto gli ampliamenti e gli aumenti volumetrici dell'abuso originario dagli ulteriori volumi abusivi edificati in altra zona del medesimo fondo, questi ultimi funzionalmente e strutturalmente indipendenti dal manufatto; che era irrilevante la circostanza che in relazione all'abusivo ampliamento di 80 m quadri realizzato in aderenza al corpo di fabbrica abusivo oggetto di giudicato fosse stata invece disposta l'archiviazione per essersi i reati estinti per prescrizione. 3.2. La decisione, ampiamente e coerentemente argomentata in fatto e in diritto, è corretta e in linea con la giurisprudenza di legittimità. L'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «Per le opere abusive di cui al presente articolo ...», cioè per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, «... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita». L'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «pena» nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl, Rv. 275850). Ha poi a oggetto l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, Rv. 286887 - 01; Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831- 01; di recente, si v. anche Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023, La Menza, non massimata). E' stato ripetutamente affermato che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Si veda da ultimo Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025 Rv. 287658 - 01, che ha ritenuto l'ordine di demolizione debba essere esteso all'intero manufatto abusivo ancorché il giudicato si riferisca alla sola sopraelevazione di una costruzione anch'essa realizzata “sine titulo”; nonché Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349). Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 - 01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, Comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la 3.3. Nelle sentenze gemelle n. 869, 870 e 871 del 14/12/2023, dep. 2024, di cui solo la prima massimata con Rv. 285733-01, questa Sezione, dopo aver ricostruito la disciplina, dato conto degli approdi della giurisprudenza amministrativa, e preso motivatamente le distanze da un unico precedente rimasto isolato Sez. 3, n. 19424 del 09/01/2023, Sorrentino, non massimato, ha affermato il seguente principio di diritto, peraltro già consolidato nella giurisprudenza: «L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza». Tale impostazione ha avuto ulteriore seguito nelle successive sentenze di questa Sezione, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo, non mass. e n. 690 del 11/10/2023, dep. 2024, Favicchio, non mass. In definitiva, l'abuso prescritto non è parificato all'abuso sanato né l'intervenuta sentenza di prescrizione, con la relativa revoca dell'ordine giudiziale di demolizione, determina la formazione di un giudicato favorevole all'imputato e da questi utilmente spendibile (da ultimo, la già richiamata Sez. 3, Sentenza n. 37245 del 17/04/2024, Rv. 286887 - 01) 3.4. La prospettazione difensiva di una evocata intangibilità, in quanto estranee al giudicato in esecuzione e oggetto di autonomo procedimento conclusosi con un decreto di archiviazione a seguito di maturata prescrizione, delle opere di completamento, quali individuate dalla Corte di merito alla luce dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, incontestata la loro abusiva realizzazione e la stessa natura di ampliamento dell'immobile abusivo - le censure difensive, peraltro tutte in fatto, risultando palesemente eccentriche giacché attinenti alla diversa prospettiva della fattibilità tecnica della demolizione dei soli manufatti oggetto del giudicato - si pone pertanto in aperta antitesi con l'insegnamento ormai consolidato di questa Corte, da cui la manifesta infondatezza del motivo.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 
Così deciso il 25 marzo 2026.