Cass. Sez. III n. 23744 del 26 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Carbone
Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per assenza di doppia conformità sismica
Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/01 è precluso qualora le opere siano state realizzate in violazione della disciplina antisismica senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile. Il requisito della "doppia conformità" deve infatti riguardare non solo la disciplina urbanistica ma l'intera "disciplina edilizia", comprensiva delle norme tecniche e di sicurezza (artt. 64, 65, 94 d.P.R. 380/01). Poiché l'ordinamento non ammette una "sanatoria sismica" postuma, la mancanza dell'autorizzazione preventiva rende l'abuso insanabile, confermando la legittimità dell'ordine di demolizione. Inoltre, l'istanza ex art. 37 d.P.R. 380/01 (CILA/SCIA in sanatoria) non è equiparabile al permesso di costruire in sanatoria e non interrompe i termini per l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. 380/01. La disciplina speciale dell'art. 98 d.P.R. 380/01, che consente al giudice di impartire prescrizioni per la conformità sismica, ha carattere settoriale e non neutralizza l'obbligo di demolizione derivante dalla violazione delle norme urbanistico-edilizie generali.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 20/03/2026, il tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 13.2.2012, divenuta irrevocabile il 27.12.2015, del Tribunale di Nola, ha rigettato la domanda.
Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per Cassazione Carbone Maria Luisa, deducendo un unico motivo di impugnazione.
Deduce il vizio di motivazione. Si afferma la legittimazione ad agire della ricorrente, in assenza di acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale, per le ragioni esposte in ricorso (proposizione di istanza di sanatoria prima del decorso di 90 giorni dalla ordinanza comunale di demolizione) e si rappresenta che il giudice non avrebbe dovuto ritenere l'istante non più legittimata a proporre richiesta di permesso in sanatoria. Non osterebbe la circostanza per cui l'istanza sarebbe stata proposta ai sensi dell'art. 37 piuttosto che 36 del DPR 380/01. Si aggiunge che sussisterebbe il requisito della doppia conformità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Plurime sono le ragioni. Il provvedimento rilasciato a fronte di una domanda ex art. 37 del DPR 380/01 integrerebbe non il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, astrattamente necessario a fini sananti in presenza del tipo di opere da demolire e per cui è sentenza (di cui è richiesto il permesso di costruire), ma solo un provvedimento ex art. 37, riguardante opere di tipo diverso, peraltro non inerente il pozzo interrato. Lo stesso provvedimento sarebbe stato rilasciato a favore di chi aveva perso la titolarità dell'opera, in ragione della sopravvenuta acquisizione della stessa in favore del Comune. Rispetto a tale congrua motivazione del giudice, del tutto infondata è la tesi della assenza di intervenuta acquisizione al patrimonio per l'intervenuta domanda di rilascio del provvedimento ex art. 37 citato. Ciò non solo per la mancata allegazione di elementi dimostrativi della tempistica asserita dalla difesa, circa l'inoltro della domanda prima di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione comunale, in dispregio del principio di autosufficienza del ricorso, e a fronte, peraltro, del dato per cui, in base alla ordinanza impugnata, il provvedimento comunale di demolizione sarebbe stato emesso nel febbraio del 2009, e la istanza predetta sarebbe invece del 13.2.2017, così che, nella asserita prospettiva difensiva si dovrebbe dimostrare che la notifica sarebbe intervenuta solo nei primi mesi del 2017; ma anche perché la richiesta ex art. 37 non interrompe il decorso dei termini per l'acquisizione al patrimonio ex art. 31 del DPR 380/01, per cui la tesi difensiva elaborata per sostenere la persistente titolarità dell'opera in capo alla ricorrente è destituita di fondamento, anche sotto tale aspetto, e quindi anche sotto tale profilo la valorizzazione del permesso ottenuto ex art. 37 è irrilevante per superare la determinazione del giudice circa l'assenza di legittimazione dell'istante. Invero, il legislatore ha previsto solo per le opere sanabili ex art. 36 citato la possibilità di sospensione per 60 giorni dalla domanda, ma solo con riguardo all'azione penale, oltre a sancire il maturare del cd. silenzio rigetto al decorso inutile del sessantesimo giorno dalla istanza medesima (cfr. artt. 36 e 45 del DPR 380/01), mentre, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 380/01 comma 6, sulla richiesta di permesso in sanatoria di cui al predetto articolo (limitato agli accertamenti di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Nulla dunque, lo si ribadisce, si dispone nel senso evocato dalla difesa per l'art. 37 citato. Per completezza e alla luce delle circostanze in cui sono state realizzate le opere abusive, va ricordato che la sanatoria ex art. 36 citato, unica astrattamente ipotizzabile in ordine alle opere abusive accertate, è inconfigurabile non solo in aree vincolate paesaggisticamente - per la mancata previsione, in rapporto all'art. 36, di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi sopravvenuta - ma anche in zone di rilevanza sismica. Infatti, da una parte, (cfr. Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023 Cc. (dep. 10/02/2023 ) Rv. 284314 - 01), in tema di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato; dall'altra, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso anche nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01). Sul punto si è più di recente precisato quanto segue (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 12734 del 25/03/2026, Pnnt, Rv. 289772 - 01): il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, non mass.; Sez. 3, n. 11999 del 06/03/2024, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, non mass.). Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della "disciplina edilizia" vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso che a quello della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria. Ciò per due motivi: (a) quanto alle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica, perché i reati di cui agli artt. 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 non sono, al pari di quelli che sanzionano l'abusiva realizzazione delle opere in zone sismiche, in alcun modo sanabili (Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Rv. 274212 - 01, che ha escluso che il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali estingua la contravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l'omesso deposito preventivo degli stessi; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rv. 270792 - 01; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Rv. 261099 - 01; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Rv. 246462 - 01); (b) perché, più in generale, la doppia conformità imposta dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anche quella edilizia, dovendosi intendere per "disciplina edilizia" l'insieme delle norme tecniche comprese nella parte seconda del d.P.R. n. 380 del 2001, quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 4 d.P.R. n. 380 del 2001 (che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le norme di fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente, l'attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001), imponendo l'acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei «documenti previsti dalla parte II» del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche della dichiarazione del progettista abilitato «che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica» (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380, cit.). Per queste ragioni, il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 se non ricorrono le medesime condizioni che avrebbero consentito il rilascio del permesso di costruire a titolo originario; altrimenti ragionando, limitando cioè la verifica della "doppia conformità" alla sola disciplina urbanistica e negligendo la "conformità edilizia", l'abuso edilizio si imporrebbe come fatto compiuto assurdamente premiante nella parte in cui esclude dalla sua legittimazione la compiuta verifica della conformità dell'opera all'intera disciplina edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria. Si tratta di indirizzo seguito anche in sede giurisdizionale amministrativa, ove si è sostenuto che in materia edilizia, la sanzione demolitoria è legittimamente irrogata per opere realizzate in zona sismica prive della preventiva autorizzazione del Genio Civile, atteso che l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della "sanatoria sismica" postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo ex artt. 94 e 98 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza di nullaosta sismico rende l'abuso insanabile e giustifica l'ordine di rimozione, indipendentemente dalla astratta riconducibilità dell'intervento al regime della DIA o della sanzione pecuniaria (TAR Lazio (LT) Sez. I n. 199 del 6 marzo 2026). Decisione, quest'ultima, con cui si è ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale anche amministrativo, secondo cui: 1) "l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n. 3981/2024); 2) "nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001, non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnico regionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore" (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 376/2020). Da quest'ultimo quadro giuridico emerge con evidenza il carattere meramente marginale, estraneo al consolidato indirizzo sopra esposto, e privo di adeguati fondamenti giustificativi, della decisione della sezione IV di questa Corte (in motivazione Sez. 4 - , n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025 ) Rv. 287665 - 01), secondo la quale la considerazione che effettivamente il cd. reato sismico non prevede sanatoria e che non è possibile nessun effetto estintivo, derivandone da ciò l'impossibilità di ritenere sussistente il requisito della doppia conformità, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 1981, n. 380, in caso di violazioni della disciplina sismica, non consentirebbe di ritenere automatica l'emissione dell'ordine di abbattimento dell'immobile. Ciò perché l'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dedica espressamente una disciplina speciale del procedimento penale per i reati in materia di disciplina edilizia antisismica prevedendo in particolare, per ogni giudice, che in caso di condanna "ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.". Tale ultima previsione, secondo il predetto indirizzo, sancirebbe un'alternativa all'ordine di demolizione di un immobile realizzato senza preventiva autorizzazione sismica ove venisse accertata ex post la sua conformità ai parametri imposti dalla normativa antisismica, sempre che venga garantita la stabilità e la sicurezza dell'opera, e consentendo eventualmente anche interventi successivi finalizzati a ricondurre l'immobile ad una conformità antisismica postuma. In tal modo, in particolare, la disposizione dell'art. 98 del DPR 380/01 prima sintetizzata sarebbe applicabile anche in sede di esecuzione, e obbligherebbe il giudice ad una valutazione discrezionale tra due diversi esiti processuali: l'ordine anche parziale di demolizione, "ovvero" il dettare le necessarie prescrizioni per conformare le opere entro un certo termine. Da ciò la affermazione per cui in materia di violazioni della normativa antisismica ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il giudice nel caso in cui ritenga l'assenza di doppia conformità non potrebbe emettere automaticamente l'ordine di demolizione ma sarebbe tenuto a valutare se, previe acquisizioni tecniche che non siano già agli atti, sia tecnicamente possibile conformare le opere alle prescrizioni antisismiche ed eventualmente deve indicare con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se già non realizzati. Si tratta, invero, di una tesi fuori sistema, atteso che innanzitutto essa non tiene conto del carattere estremamente circoscritto al piano sismico della previsione dell'art. 98 citato comma 3, secondo cui "con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine". In altri termini, il predetto comma 3 delimita esclusivamente l'ordine di demolizione conseguente ad opere realizzate "in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83" che, quindi, potrebbero essere in contrasto solo con la disciplina sismica e non con quella edilizia, implicando in tale caso un ordine di demolizione inerente il settore "sismico" ovvero "prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine". Al contrario, in caso di sussistenza anche della violazione della disciplina edilizia e urbanistica in senso stretto, si impone ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01 comma 9 l'ordine di demolizione in ordine al distinto reato ex art. 44 del medesimo DPR: "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Consegue, quindi, che in caso di opere abusive in rapporto non solo a profili sismici ma anche a quelli edilizi e urbanistici, la assenza "ontologica" di "doppia conformità" in relazione al settore della disciplina anti-sismica oltre che del conglomerato cementizio a struttura metallica, come in precedenza evidenziato, determina non solo la inconfigurabilità della sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01 ma anche la necessaria operatività della demolizione ex art. 31 del DPR 380/01. Senza che la peculiare, circoscritta e settoriale disciplina ex art. 98 citato, della demolizione inerente al profilo sismico, possa porre nel nulla la suddetta disposizione di demolizione, che il giudice deve adottare ai sensi degli artt. 31 e 44 del DPR 380/01.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11/06/2026




