Cass. Sez. III n. 23007 del 22 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Lombardi e altro
Urbanistica. Abuso edilizio e interruzione della prescrizione

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il principio di "immanenza" dell'abuso comporta che l'illiceità di un'opera permanga sulla struttura in modo persistente e ininterrotto, anche dopo la cessazione della consumazione del reato originario. Di conseguenza, qualsiasi attività edilizia sopravvenuta su un manufatto abusivo non sanato — ancorché materialmente "lieve" o qualificabile come mera "manutenzione" — costituisce prosecuzione dell'opera illecita e integra un'autonoma condotta abusiva. Tale intervento dà inizio a un nuovo corso della prescrizione, rendendo ininfluente l'eventuale maturazione del termine prescrizionale riguardante l'attività edificatoria iniziale

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, pronunciando in funzione di giudice d'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso il decreto di dissequestro emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 30/05/2025. Per l'effetto, ha disposto il sequestro preventivo della porzione della "terrazza a mare" della struttura ricettiva "Miramare a Castello" non sovrapponibile a quella riportata nei grafici allegati al Nulla Osta della Soprintendenza n. 2623 del 10/06/1964, nonché dell'ampliamento del "braccio a mare" rispetto a quanto previsto nei medesimi grafici.

Le opere erano state ritenute abusive dall'accusa in quanto realizzate in difformità dalla concessione demaniale marittima n. 21/2011 e in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, integrando i reati di cui agli artt. 54 e 1161 del cod. nav. e 181, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Il Tribunale del Riesame, riformando la decisione del primo giudice, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione alle modifiche permanenti di sagoma e dimensioni della "terrazza a mare" e all'ampliamento del "braccio a mare", opere che non sarebbero coperte dai titoli autorizzativi originari e per le quali non era mai stata rilasciata una concessione demaniale suppletiva né una nuova autorizzazione paesaggistica. Ha altresì ravvisato il periculum in mora nella necessità di impedire la protrazione dei reati e l'aggravamento delle loro conseguenze tramite il riutilizzo delle opere abusive.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, per il tramite dei loro difensori, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deducono la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per "omessa motivazione basata su travisamento di fatti e documenti", "per l'indeterminatezza del disposto sequestro" nonché l'"illogicità manifesta e il "travisamento del fatto". Lamentano che l'ordinanza impugnata fondi il sequestro sulla comparazione con un provvedimento inesistente, indicato nel dispositivo come "Nulla Osta della Soprintendenza ai monumenti della Campania n.2363 del 10.6.2024", data palesemente erronea. Sostengono, inoltre, che il Tribunale abbia omesso di considerare la pluralità di titoli concessori e autorizzativi succedutisi nel tempo, a partire dal 1966, che avrebbero legittimato l'attuale consistenza delle opere, la cui superficie complessiva sarebbe addirittura inferiore a quella assentita (mq 750). Viene, in particolare, richiamata la concessione rep. n. 2512 n. 66/88 della Capitaneria di Porto che prevedeva una superficie complessiva di mq. 750, di cui mq. 388 di terrazza a mare e mq. 70 di banchina in cemento di difesa. Si richiama, quindi, la richiesta di variazione ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del cod. nav. prot. 10336 del 26/2/2024 con cui è stato chiesto di adeguare i provvedimenti di concessione "alla diversa allocazione dello spazio di godimento secondo la diversa disposizione della scogliera". Si precisa, infatti, che il diverso piano di calpestio del braccio di mare è relativo all' "agglomerato che unisce gli scogli rifioriti come parte morfologica diversa". Si deduce ancora che:
le opere, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., sono ormai divenute di proprietà pubblica;
la consistenza attuale delle opere fisse trova conferma nell'autorizzazione n. 4 del 2/4/2019 e nell'ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Ischia n. 88/2020;
le "costruzioni nelle acque del demanio" non necessitano di concessione edilizia né di autorizzazione paesaggistica;
la nota n. 19136 del 18/4/2024 con cui il Comune di Ischia ha comunicato il rigetto della domanda di condono è fondata su un presupposto, ossia che lo "specchio acqueo" nel quale sono state realizzate le barriere oggetto della richiesta di regolarizzazione faccia parte del demanio marittimo, palesemente erroneo non rientrando gli specchi acquei nell'elenco di cui all'art. 28 cod. nav.;
le modifiche della sagoma della terrazza a mare risale all'anno di realizzazione, ossia il 1964/1965.
Si aggiunge che non era configurabile alcuna esigenza cautelare.
Si sarebbe, quindi, in presenza di un "travisamento anche del fatto oltre che dei provvedimenti concessori ed autorizzativi".
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, per illogicità manifesta e travisamento del fatto. Si denuncia, in primo luogo, la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione di una precedente sentenza di assoluzione del 2001, passata in giudicato, relativa sì alle opere amovibili ma che comunque aveva "scrutinato la regolarità e legittimità della concessione demaniale nonché il puntuale rispetto della stessa". In secondo luogo, si eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato paesaggistico, trattandosi di opere realizzate in epoca risalente (a partire dal 1964), la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e non si protrae per la sola esistenza del manufatto. Si critica la tesi del Tribunale sulla reviviscenza della permanenza a seguito di nuovi interventi, sostenendo che questi ultimi, ove avvenuti, concernevano opere precarie e autorizzate, peraltro già rimosse.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando articolato in censure non consentite in sede di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.

È opportuno, preliminarmente, ricordare la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01).

1.1 Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1 c.p.p. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentis, Rv. 285189 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso).

Tanto premesso, va osservato che il primo motivo del ricorso, già nella rubrica, che richiama la lett. e dell'art. 606 c.p.p. e lamenta il travisamento del fatto e dei documenti, disvela che le censure difensive esulano dal controllo che l'art. 325 c.p.p. riserva al giudice di legittimità.

2.1 Le censure relative al travisamento dei fatti e delle prove documentali, con cui i ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale circa la portata dei titoli concessori e autorizzativi succedutisi nel tempo e l'effettiva consistenza delle superfici occupate, si risolvono in una palese richiesta di rivisitazione del compendio fattuale contestando la valutazione riportata nell'ordinanza contestata. I ricorrenti, in sostanza, non denunciano la mancanza di una motivazione o l'omessa risposta a una questione, sollevata dinanzi al Tribunale del Riesame avente valore decisivo, ma si lamentano della logicità della motivazione e della rispondenza della medesima al materiale probatorio acquisito, di cui, in sostanza, si richiede una diversa e più favorevole interpretazione.
2.2 Il Tribunale del Riesame, con motivazione tutt'altro che apparente, ha individuato il parametro di legittimità delle opere fisse nel nulla osta della soprintendenza n. 2623 del 10 giugno 1964, ritenendo che le successive modifiche di sagoma e dimensioni della "terrazza a mare" e del "braccio a mare" costituissero un'"alterazione sostanziale della concessione" che avrebbe reso necessari un atto suppletivo, mai rilasciato, e una nuova autorizzazione paesaggistica. Nonostante la difformità delle opere, tuttavia, ha ritenuto di non sequestrare integralmente i manufatti abusivi, come l'unitarietà delle strutture e il vincolo paesaggistico gravante sull'area avrebbe imposto, vincolando solo le parti difformi.
Tale percorso argomentativo, che i ricorrenti contestano nel merito, richiamando atti successivi dal Tribunale valutati e ritenuti non significativi, non presenta alcuna anomalia riconducibile alla nozione di violazione di legge.
Irrilevante risulta, ancora, l'errore, cui è incorso il Tribunale nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, in ordine alla data del nulla osta della Soprintendenza ("10.6.2024" anziché "10.6.1964"), risultando dalla lettura complessiva della motivazione dell'ordinanza che il Tribunale ha inteso fare riferimento al titolo originario del 1964, citato correttamente più volte nel corpo del testo.
2.3 Si impongono, tuttavia, alcune precisazioni, in punto di diritto, volte a confutare alcune delle censure mosse dai ricorsi all'ordinanza.
Le impugnazioni, con una certa incoerenza, dapprima deducono che le opere in sequestro ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 49 del cod. della nav., che riguarda "le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale", per poi, però, negare, ai fini della disciplina sul condono, che il braccio di mare e la terrazza a mare insistano sul demanio marittimo.
Orbene, anche a voler ritenere che le aree sulla quale insistono le opere in sequestro non facciano parte del demanio marittimo, in ogni caso a esse si estenderebbe la relativa disciplina, in quanto compatibile, poiché il mare territoriale, benché non rientri nell'elenco dell'art. 28 cod. nav., costituisce comunque una res communis omnium (Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2735, Rv. 642419 - 02). L'incidenza di tale disciplina sulla sanabilità delle opere è, però, nell'argomentazione difensiva, del tutto ignorata.
In materia edilizia, ancora, questa Corte ha precisato che "per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia l'autorizzazione demaniale che il permesso di costruire, assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire all'ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013, dep. 2014, Caldaroni, Rv. 258692 - 01).
Anche in relazione a interventi eseguiti nel "mare prospiciente la costa", le opere realizzate, se comunque incidenti sull'esigenza di tutela paesaggistica, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dep. 2023, Montinaro, Rv. 284059 – 02 relativa alla realizzazione, sul fondale marino sabbioso, di una gradinata per l'accesso dal mare alla pedana di uno stabilimento balneare).
Non sono, quindi, condivisibili i risultati interpretativi che il ricorso attribuisce alla decisione del Tribunale di Trieste del 4/2/2000).
2.4 Venendo al tema del periculum, l'esigenza cautelare è stata dal Tribunale individuata nella "protrazione della commissione dei reati" e nell'ulteriore aggravamento degli stessi per effetto di "condotte di riutilizzo (anche per il tramite di opere stagionali) di opere non rimovibili di rilevante impatto demaniale e paesaggistico".
È noto che in relazione ai reati paesaggistici, "il sequestro impeditivo mira ad impedire che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo, sicchè l'incidenza degli abusi, anche in caso di ultimazione delle opere vietate, deve essere valutata in relazione all'impatto sulle diverse matrici ambientali ovvero sulle zone oggetto di particolare tutela (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi, Rv. 272071-01, nonché Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477-01, e Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011-01, e, ancora, da ultimo Sez. 3, n. 43604 del 04/10/2022, De Vita, non massimata)" (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dep. 2023, Montinaro).
Inoltre, si è precisato che, in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Sciortino, Rv. 275181-01; Sez. 3, n. 11160 del 15/12/2023, dep. 204, Di Gioia).
A tali coordinate ermeneutiche risulta essersi attenuta l'ordinanza la quale ha rilevato che l'attribuzione al privato del tratto di demanio illecitamente occupato comporterebbe il protrarsi degli effetti del reato di occupazione abusiva e che l'utilizzo delle parti della terrazza a mare e dell'ampliamento del braccio realizzati in difformità del nulla osta potrebbe arrecare ulteriori conseguenze negative all'equilibrio di quel tratto di mare, incidendo le opere abusive sull'arenile e sul fondale marino.
L'ordinanza, pertanto, delinea l'esigenza cautelare alla cui tutela il sequestro è finalizzato per cui le censure difensive, incentrate sulla necessità che il provvedimento di sequestro sia motivato anche in relazione al periculum, sono destituite di fondamento.
Né maggior valenza assume il secondo degli argomenti difensivi che, rivendicando la legittimità delle "opere autorizzate e…smontate nei peridi invernali", conferma che le porzioni del braccio a mare e della terrazza panoramica che si ritengono abusivi erano periodicamente interessati da interventi che ne permettevano lo sfruttamento a fini imprenditoriali, così da giustificare il rischio di aggravamento delle conseguenze dei reati espressi dal Tribunale.

Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem, così venendo al secondo motivo del ricorso, è sufficiente osservare che, sulla base di quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, la sentenza di assoluzione del 2001 fu pronunciata nei confronti di un diverso soggetto. Manca, dunque, il presupposto della eadem persona, essenziale per l'operatività del divieto di un secondo giudizio. Inoltre, le attuali imputazioni provvisorie concernono, secondo la stessa allegazione difensiva, condotte e opere diverse da quelle che costituirono oggetto del precedente giudizio, avendo avuto il giudicato a oggetto le opere amovibili e non quella colpite dal sequestro. Anche tale risultanza milita contro il rilevo dato nei ricorsi alla decisione (Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020, Napoletano, Rv. 279357 - 01).

3.1 manifestamente infondata è, infine, l'eccezione di prescrizione del reato paesaggistico. Il Tribunale del Riesame, nel richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati edilizi e paesaggistici, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo, anche a distanza di tempo e dopo che sia eventualmente maturata la prescrizione per la condotta originaria, integra una nuova, autonoma condotta illecita che dà inizio a un nuovo corso della prescrizione, ha rilevato che le opere abusive erano state oggetto di "recenti interventi…in forza di SCIA 4986 e 10255 del 2019".
Tale passaggio dell'ordinanza è dal ricorrente contestato in maniera del tutto generica, sostenendo che il Tribunale aveva fatto riferimento a "opere precarie", già rimosse, realizzate con giusti titoli edilizi. Sennonché, nella motivazione del Tribunale viene valorizzato il fatto che i manufatti abusivi sono stati di recente interessati da ulteriori interventi, senza che venga dato rilievo alla natura lecita o illecita delle modifiche apportate.
Anche tale passaggio dell'ordinanza si sottrae alle censure difensive. Il principio di "immanenza" dell'abuso edilizio significa che l'abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in maniera persistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, con la conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva, ancorché materialmente "lieve" e persino se astrattamente integrante una mera "manutenzione", incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccome nelle more neppure legalmente "sanata", si traduce anche essa in una condotta abusiva, tanto da integrare la "prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato (Sez. 3, n. 12730 del 25/03/2026, Deiana; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Amitrano, Rv. 265161 - 01).

I ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P Q M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 11/6/2026