Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 1200 del 6 febbraio 2024
Elettrosmog.Limiti alla installazione degli impianti
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
Profili applicativi della fiscalizzazione degli abusi edilizi. Nota a Consiglio di Stato, Sez. II, 25 ottobre 2023, n. 9243
di Rocco PARISI
TAR Lazio Sez. II-quater n. 2261 del 6 febbraio 2024
Urbanistica.Realizzazione scala in ferro per accedere ad un terrazzo
La realizzazione di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituisce intervento per il quale non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire. Infatti, tale opera, finalizzata a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configura piuttosto come mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico (fattispecie relativa ad una scala costituita da una struttura mobile, ossia priva di un collegamento strutturale con l’abitazione, inidonea a modificarne la sagoma e il prospetto, e, in ragione della sua conformazione, destinata ad essere agevolmente spostata, essendo ancorata ad una pedana dotata di ruote)
Divieto di produzione di carne colturale in Italia: profili critici della legge n. 172 del 1 dicembre 2023
di Dario MORGANTE
Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 7 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste»
TAR Campania (SA) Sez. II n. 363 del 5 febbraio 2024
Urbanistica.Strumento urbanistico e osservazioni dei privati
Tra la fase dell'adozione e quella dell'approvazione dello strumento urbanistico, il potere pianificatorio non è vincolato o necessariamente conformato dalle osservazioni dei privati, le quali non costituiscono proposte di provvedimento amministrativo che possano essere solo accettate o respinte, ma non modificate. Esse costituiscono, piuttosto, l'occasione per un ripensamento della disciplina urbanistica di un determinato ambito, che rimane discrezionale, e può quindi assumere anche un contenuto diverso da quello originariamente adottato e da quello auspicato dai privati. Peraltro, il rigetto o l'accoglimento delle osservazioni dei privati non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che queste siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali alla base dello strumento pianificatorio. In questo senso, le osservazioni non sono rimedi giuridici ma apporti procedimentali di un interesse privato che, come tutti gli apporti esterni coinvolti nella pianificazione urbanistica, sono in essa inseriti e con essa vanno contemperati. Nell'ambito di un procedimento urbanistico, pertanto, le osservazioni costituiscono lo strumento per perseguire - compatibilmente con l'articolato delle scelte urbanistiche da effettuare - l'interesse pubblico con un minore sacrificio di quello privato
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