Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7876 del 8 ottobre 2025
Beni ambientali.Limiti all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica
Ai sensi del disposto dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, l’autorità amministrativa può accertare la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Ai sensi di tale disposizione gli interventi che non determinano creazione di superfici utili o di volumi sono gli unici per i quali è possibile l’accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia. L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ex artt. 146, comma 3, e 167, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o di cubatura, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato, indipendentemente da qualunque ulteriore valutazione del comune, anche di tipo urbanistico-edilizio, che, laddove pure compiuta, risulterebbe ininfluente. Tutti gli interventi, eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali - che comportano aumenti di cubatura in area vincolata - sono, infatti, inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001, il che priva di rilevanza ogni valutazione relativa alla consistenza dell'incremento volumetrico realizzato.
Cass. Sez. III n. 33796 del 15 ottobre 2025 (CC 14 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. Gugliuzza
Urbanistica.Sanatoria condizionata
E' illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lettera b), del dPR n: 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7572 del 29 settembre 2025
Elettrosmog.Illegittimità di divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base
L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di «siti idonei» essendo al più ammessa la previsione di «siti preferenziali» senza alcun carattere di esclusività e, in ogni caso, qualsiasi diversa localizzazione non potrebbe essere inibita «salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale»
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 23 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità »
End of Waste e le sfide interpretative: quando l’obiettivo europeo di trasformare il rifiuto in bene si scontra con la complessità giuridica
di Alessandro AMATO e Ilaria Alessia RUTIGLIANO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7601 del 30 settembre 2025
Beni ambientali.Realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e tutela del paesaggio
Per la realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, con particolare riferimento al versante vincolistico e paesaggistico, sul piano procedurale, il legislatore ha previsto l’unificazione dei vari iter amministrativi e l'acquisizione delle posizioni degli enti preposti in un'unica sede, quella della conferenza di servizi. Anche in questo contesto può menzionarsi un ulteriore accentramento geografico delle valutazioni paesaggistiche: l’art. 29 d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, ha difatti istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR, presso il Ministero della cultura, per esercitare – in luogo degli uffici decentrati della ordinaria Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio – le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il tutto al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi medesimi; ebbene, è detta Soprintendenza, allocata a livello centrale, a essere competente a giudicare la compatibilità paesaggistica delle varie infrastrutture di rete funzionali all'attuazione del Piano Italia 5G, incluso nel PNRR. Sul fronte pianificatorio, si deve evitare che la tutela del paesaggio trasmodi in generalizzate preclusioni alla realizzazione delle infrastrutture sui territori comunali; pertanto, la fissazione di vincoli paesaggistici deve essere incasellata negli strumenti ordinari di pianificazione e non nei regolamenti comunali di insediamento degli impianti di comunicazione (cfr. art. 8, comma 6, l. 36/2001).Il rispetto degli ambiti di tutela paesaggistica emerge altresì dallo stesso dato normativo. Infatti, lo stesso art. 43, comma 5 d.lgs. 259 cit. fa salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42 cit.; da ciò si desume che il favor assicurato alla diffusione delle infrastrutture di rete per la comunicazione, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai comuni, non consente di derogare alla disciplina posta a tutela di interessi differenziati, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, dovendo l'autorità preposta ad essi verificare, secondo il regime dell'eventuale vincolo e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono essere comunque preservati nonostante la realizzazione dell'opera, eventualmente sottoposta a particolari prescrizioni. Di conseguenza, è errato leggere l'impianto normativo nel senso che le infrastrutture di telecomunicazione siano oramai una componente necessaria del paesaggio e non possano essere più percepibili come un disturbo alla sua fruizione estetica: queste affermazioni, infatti, priverebbero l'autorità preposta al paesaggio del potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto l'incidenza dell'intervento sui valori tutelati, tenendo conto delle caratteristiche specifiche sia dell'opera che del contesto in cui questa si inserisce.
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