Beni ambientali.Opere eseguite in aree vincolate
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Consiglio di Stato Sez. V n. 8451 del 30 ottobre 2025
Beni ambientali.Opere eseguite in aree vincolate
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige il principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso sia stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico, indipendentemente dalla tipologia di abuso compiuto e dal titolo edilizio che la normativa richiede per realizzare l'intervento. Ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera denuncia di inizio attività, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica
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Urbanistica.Elemento soggettivo del reato
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Cass. Sez. III n. 35952 del 5 novembre 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. Locatelli
Urbanistica.Elemento soggettivo del reato
Deve ritenersi non sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, appellarsi ad un mero interessato suggerimento di un soggetto privato privo di ogni autorevolezza sul punto, per giunta non pertinente rispetto al tipo di opera realizzata e altresì comprensivo di un chiarimento quale la necessaria natura oggettiva della "precarietà" dell'opera, in grado di confermare la rilevanza penale del manufatto.
Urbanistica.Condono edilizio e onere della prova circa l'effettiva ultimazione delle opere
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 8491 del 31 ottobre 2025
Urbanistica.Condono edilizio e onere della prova circa l'effettiva ultimazione delle opere
In materia di condono edilizio, l'onere della prova circa l'effettiva ultimazione delle opere entro la data utile prevista dalla legge grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Non può il richiedente il condono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'Amministrazione. In definitiva, sul richiedente un condono edilizio grava l'onere della prova, "pieno", di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l'ammissibilità dell'istanza di condono
Rifiuti.Natura permanente del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti
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Cass. Sez. III n. 35925 del 4 novembre 2025 (UP 2 ott 2025)
Pres. Di Nicola Est. Galanti Ric. Borgese
Rifiuti.Natura permanente del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti
Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all' art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto
Urbanistica.Esclusione della natura sanante alle forme di fiscalizzazione edilizia
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 8904 del 13 novembre 2025
Urbanistica.Esclusione della natura sanante alle forme di fiscalizzazione edilizia
Va escluso che l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva alla demolizione abbia effetto sanante sul piano della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile realizzato in assenza di titolo in assenza di una previsione espressa di legge. La sanatoria si fonda infatti su un accertamento che non è ricavabile dalla fiscalizzazione dell’abuso, ovvero dal suo mantenimento previo pagamento di una sanzione pecuniaria sostitutiva di quella ripristinatoria (segnalazione Ing. Carlo Pagliai).
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Beni ambientali.Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
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Consiglio di Stato Sez. V n. 8432 del 3' ottobre 2025
Beni ambientali.Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
Le opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica sono solo ed esclusivamente quelle di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, cioè, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili; il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, conservazione. Per tutte le altre opere è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, come confermato dall’art. 146, comma 4, (secondo cui l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, quali appunto la d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a) e dal successivo art. 167, comma 4, (secondo cui, in caso di assenza della autorizzazione paesaggistica, è possibile la successiva sanatoria solo per quegli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di quelli legittimamente realizzati, per l’impiego di materiali in difformità o per lavori di mera manutenzione ordinaria o straordinaria) della legge n. 42 del 2004. Il regolamento n. 31 del 2017, che è fonte subordinata rispetto al d.lgs. n. 42 del 2004, non può alterare tale sistema (l’art. 146 autorizza l’adozione di un regolamento per disciplinare procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità e non per introdurre deroghe o modifiche del d.lgs. n. 42 del 2004).
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