Consiglio di Stato Sez. VII n. 798 del 29 gennaio 2026
Urbanistica.Responsabilità per depositi abusivi e natura degli ordini di ripristino
La realizzazione di depositi di materiali che comportino una trasformazione permanente del suolo inedificato configura un intervento di "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.7) del d.P.R. n. 380/2001, richiedendo il necessario titolo abilitativo. L’ordine di rimessione in pristino ha natura oggettiva e finalità ripristinatoria dell’assetto urbanistico, prescindendo dall’accertamento del dolo o della colpa del responsabile. Ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, il committente e il direttore dei lavori sono gravati da una responsabilità presunta per la conformità delle opere alla normativa urbanistica. Tale responsabilità non è esclusa né dalla stipula di contratti di subappalto, né dall'approvazione di un Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, che rileva solo sul piano ambientale e non urbanistico. Per fornire la prova liberatoria, i suddetti soggetti devono dimostrare non solo la propria estraneità materiale all'abuso, ma anche di aver adottato iniziative idonee e tempestive per impedire l'attività illecita o per costringere l'esecutore materiale al ripristino dello stato dei luoghi.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00798/2026REG.PROV.COLL.
N. 01875/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, n. 205;
contro
Comune di Malesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Massimo Andreis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri, n. 40;
nei confronti
Fallimento Fondamenta Costruzioni Generali S.r.l., Fallimento Melezzo Calcestruzzi S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Malesco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’ingegner -OMISSIS- e la -OMISSIS- (quale ex socia dell’ormai estinta ricorrente in primo grado-OMISSIS-) appellano la sentenza in epigrafe, con la quale l’adito TAR del Piemonte ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Malesco, Ufficio Tecnico, n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, in particolare, il non conosciuto rapporto amministrativo del Corpo dei carabinieri forestali di Santa Maria Maggiore, -OMISSIS-, di conseguenza condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del Comune di Marasco nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge.
2.- Il ricorso lamentava:
1) Violazione di legge – Violazione dell’artt. 29 e 31 DPR 380/2001 – Violazione dell’art. 181 D.Lgs. 42/2004 – Violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 – Violazione dell’art. 96 R.D. 523/194 – Violazione del dm 161/2012 – Falsa applicazione – Eccesso di Potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti - Contraddittorietà – Arbitrarietà – Irragionevolezza – Illogicità.
La responsabilità per interventi edilizi illegittimi non potrebbe che essere ravvisata in capo a coloro che hanno effettuato quel preciso intervento ed eventualmente diretto – nello specifico – i relativi lavori. Eventuali adempimenti successivi ai lavori, come quelli inerenti la gestione ed utilizzo del materiale da scavo o dei rifiuti, devono essere valutati autonomamente, alla luce della specifica disciplina che regola tali attività e con riferimento a coloro che nella loro autonomia queste attività – distinte, si ribadisce, dalla realizzazione dell’opera principale – hanno svolto.
2) Violazione di legge – Violazione dell’artt. 29 e 31 DPR 380/2001 – Violazione dell’art. 181 D.Lgs. 42/2004 – Violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 – Violazione dell’art. 96 R.D. 523/194 – Falsa applicazione – Eccesso di Potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti - Contraddittorietà – Arbitrarietà – Irragionevolezza – Illogicità.
L’ordinanza comunale sarebbe illegittima, inoltre, sotto gli ulteriori profili dell’eccesso di potere. In particolare, sotto un primo profilo, non risulterebbe rispettato il dovere di completezza istruttoria, che avrebbe imposto una ben più attenta verifica della situazione di fatto, con distinzione dei ruoli dei soggetti che sono intervenuti nella realizzazione dell’impianto idroelettrico e di coloro che si sono occupati dello smaltimento del materiale di risulta dallo scavo della galleria di derivazione.
La determinazione dell’Amministrazione comunale apparirebbe conseguentemente del tutto arbitraria e illogica, in quanto indirizzata nei confronti di soggetti che non hanno preso parte alla realizzazione di alcun deposito non autorizzato. Più nel dettaglio, i ricorrenti avrebbero agito solo in relazione alla realizzazione della centralina idroelettrica. Sarebbero invece state le società controinteressate a gestire il deposito temporaneo o definitivo del materiale da scavo, in vista del suo riutilizzo, e questo nel pieno esercizio delle loro attività imprenditoriali.
3) Violazione di legge – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione dell’art. 10, l. 241/1990 – Eccesso di Potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti - Contraddittorietà – Arbitrarietà – Irragionevolezza – Illogicità.
L’ordinanza adottata dal Comune di Malesco sarebbe illegittima anche laddove ha disatteso il principio del giusto procedimento e il disposto di cui all’art. 10 l. 241/1990, che imporrebbero alla Pubblica amministrazione di motivare, nel provvedimento amministrativo, il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato in sede partecipativa.
3.- La sentenza impugnata ha partitamente esaminato e respinto tutte le censure prospettate, di conseguenza condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in epigrafe.
4.- Secondo gli appellanti, la suddetta decisione sarebbe errata sotto plurimi profili. Essa, infatti, pur premettendo come «i provvedimenti aventi carattere ripristinatorio, quali quello di cui si controvertere, sono legittimi se notificati […] a coloro che siano qualificati come responsabili dell’abuso stesso», giunge comunque a ritenere responsabili dell’illegittimo deposito del materiale anche l’ing. -OMISSIS- e-OMISSIS-.
E tutto questo sull’ulteriore erroneo presupposto della sostanziale irrilevanza del Piano di Utilizzo di cui al dm. 161/2012.
In particolare, nessuna responsabilità, nemmeno di tipo oggettivo, potrebbe essere imputata al committente e direttore lavori per attività e opere svolte da terzi, al di fuori dell’area oggetto di intervento e del tutto successivamente, nell’ambito delle loro attività imprenditoriali.
La sentenza risulterebbe erronea anche sotto un ulteriore e diverso profilo, laddove cioè ha ritenuto che dagli elementi probatori dimessi in giudizio non emergeva la prova liberatoria in merito all’insussistenza di una responsabilità in capo ai ricorrenti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, inoltre, non risulterebbe nemmeno rispettato dall’Amministrazione comunale il dovere di completezza istruttoria, che avrebbe imposto una ben più attenta verifica della situazione di fatto, con distinzione, appunto, dei ruoli dei soggetti che sono intervenuti nella realizzazione dell’impianto idroelettrico e di coloro che si sono occupati dello smaltimento del materiale di risulta dallo scavo della galleria di derivazione.
Anche nell’attività vincolata, infatti, è necessario che venga data piena motivazione degli accertamenti di fatto, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati e dei motivi per il quale vengono disposte, a carico di determinati soggetti, misure pregiudizievoli della loro situazione giuridica.
L’omessa motivazione sembra appunto ancora più ingiustificata ove rapportata alle difese svolte dagli appellanti nell’ambito del procedimento.
5.- Ha resistito il comune appellato.
6.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
7.- Alla udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
8.- L’appello è infondato.
9.- In fatto, la vicenda è chiara.
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con determinazione n. -OMISSIS- autorizzava, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 387/2003,-OMISSIS- alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nei Comuni di Falmenta, Gurro e Cavaglio Spoccia.
Il progetto prevedeva la realizzazione di una galleria di derivazione della lunghezza di oltre 2 km, con portale di presa preso l’opera di presa a Gurro, località Ponte Gurro, e portale di valle a Falmenta, località Lunecco. Il progetto prevedeva che il materiale di risulta dello scavo della galleria, da gestire come sottoprodotto e non come rifiuto, fosse destinato tra l’altro alla ditta Comm. Giacomini presso Piedimulera, e ciò senza l’adozione di un apposito piano di utilizzo del materiale da scavo, in quanto non richiesto dal quadro normativo dell’epoca.
-OMISSIS- affidava a Eva Energia Valsabbia S.p.a. il ruolo di EPC Contractor (Engineering, Procurement & Construction) per la realizzazione dell’impianto idroelettrico, comprendente lo svolgimento dei servizi di ingegneria, di approvvigionamento dei materiali e di realizzazione dell’opera. Eva Energia Valsabbia S.p.a. appaltava i lavori tra l’altro a Fondamenta costruzioni generali S.r.l., quale impresa incaricata anche dello scavo e realizzazione della galleria di derivazione e della gestione e utilizzo del materiale di risulta dagli scavi della galleria stessa L’oggetto del contratto d’appalto alla ditta Fondamenta costruzioni generali S.r.l. comprendeva l’attività di «pulizia e lo sgombero del cantiere, lo smarino compreso lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento finale […]».
Con successiva determina -OMISSIS-, veniva approvata una variante al progetto, comprensiva di un Piano di gestione e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, presentato ai sensi dell’art. 186, d.lgs. 152/2006 e DGR Piemonte n. 23- 13302/2010 (tutti i pareri e gli atti inerenti il procedimento unico erano stati resi prima dell’entrata in vigore del d.m. 161/2012), avente a oggetto le terre derivanti dallo scavo presso il sito di realizzazione della centralina a Lunecco, ma non la galleria.
Con ulteriore determinazione -OMISSIS- era autorizzata una seconda variante al progetto, inerente in particolare la galleria, comprendente il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo predisposto da-OMISSIS- ai sensi del d.m. 161/2012, composto da: - RD.01.GE.02 Piano di utilizzo del materiale da scavo – Decreto 10 agosto 2012, n.161; - RD.01.GE.03 Piano di utilizzo del materiale da scavo – Decreto 10 agosto 2012, n.161 – Integrazione Spontanea.
-OMISSIS- con nota del -OMISSIS- trasmetteva poi alla Provincia un aggiornamento del Piano di utilizzo del materiale da scavo (elaborati RD.01.GE.04 – doc. 4 e RD.01.GE.05). In particolare: - erano aggiornati gli esecutori del piano, individuati nella (a) Melezzo Calcestruzzi S.r.l. e (b) Fondamenta Costruzioni Generali S.r.l.; - era individuata, quale ulteriore area di stoccaggio temporaneo, l’area della Melezzo Calcestruzzi S.r.l. in Malesco via per Re SS 337 n. 38 (catastalmente indicata al foglio 7, mappali 323, 324, 325, 438 e 439); - era individuato, quale nuovo sito di destinazione, sempre l’area presso la Melezzo Calcestruzzi S.r.l. in Malesco via per Re SS 337 n. 38, sostanzialmente in sostituzione del conferimento presso la ditta Giacomini.
Entrambe le aziende esecutrici, Fondamenta Costruzioni Generali srl e Melezzo Calcestruzzi srl sottoscrivevano il piano e si impegnavano a eseguirlo nel pieno rispetto della normativa vigente, come da impegni contrattuali, sotto la loro esclusiva responsabilità ai sensi dell’art. 9, d.m. 161/2012. La realizzazione della galleria di derivazione e opera di presa e la relativa gestione e utilizzo del materiale di risulta dagli scavi, in particolare, era appaltata alla Fondamenta Costruzioni Generali S.r.l., che indicava quale impresa poi effettivamente responsabile per l’esecuzione materiale del Piano di utilizzo del materiale da scavo la Melezzo Calcestruzzi S.r.l., con la quale stipulava un apposito contratto di subappalto.
A seguito di richiesta di integrazioni da parte dell’Amministrazione provinciale,-OMISSIS- chiariva, con apposite integrazioni al Piano, come il materiale da scavo sarebbe stato portato presso lo stabilimento di Melezzo Calcestruzzi per la realizzazione di inerti e come una parte sarebbe stata riutilizzata durante i lavori, mentre l’altra metà depositata in attesa di utilizzo.
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con determinazione n. -OMISSIS-, approvava l’aggiornamento del Piano.
Con l’avvio dei lavori, Melezzo Calcestruzzi iniziava a trasportare il materiale di risulta degli scavi dal cantiere presso il proprio stabilimento a Malesco, in Via per Re n. 38, ove veniva direttamente conferito quale deposito finale. Dopo che la SP75 si ammalorava in alcuni punti, non potendo utilizzare mezzi da 36t e non disponendo di mezzi da 12t, Fondamenta Costruzioni si avvaleva di trasportatori, in particolare di TRA.SCAV S.r.l., con cui stipulava un contratto di noleggio a caldo il 22 settembre 2015.
Il materiale da scavo destinato alla Melezzo Calcestruzzi veniva trasportato a Malesco, in Via per Re n. 38, in aderenza al Piano di Utilizzo approvato con Determinazione Dirigenziale n° -OMISSIS-.
Nel corso dei lavori era poi approvato, con Determinazione n. -OMISSIS-, un altro aggiornamento del Piano di utilizzo del materiale da scavo, indicante ulteriori depositi temporanei e definitivi, nonché lo stato di consistenza tra l’altro del materiale già depositato in via definitiva presso la Melezzo Calcestruzzi S.r.l. a Malesco.
Successivamente, nel corso della prima metà del 2018, i ricorrenti venivano messi a parte del fatto che, presso aree adiacenti quelle di proprietà della Melezzo Calcestruzzi e non comprese nel Piano utilizzo, risultavano depositate terre da scavo provenienti dai lavori di realizzazione della galleria di derivazione.
In particolare, il -OMISSIS-, i ricorrenti ricevevano dal Comune di Malesco «comunicazione di avvio del procedimento per presunte violazione di norme in materia urbanistica/edilizia», con riferimento «a terreni di proprietà comunale fg. 7 -OMISSIS-», «il tutto relativamente all’attività di deposito di materiale proveniente dall’escavazione sulle suindicate particelle per una superficie di mq. 2662 per un quantitativo di 13.000 tonnellate». Veniva così comunicato che presso aree adiacenti al deposito della Melezzo Calcestruzzi, non indicate nel Piano di utilizzo, risultava depositata una parte del materiale da scavo. Ciò in presunta violazione «al D.Lgs. 42/2004 per esecuzione di interventi eseguiti in assenza di Autorizzazione Paesaggistica», «della Legge Regionale n. 45/1989 s.mi per esecuzione di interventi eseguiti in assenza di Autorizzazione idrogeologica» e «al D.P.R. 380/01 s.m.i per esecuzione di interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire».
Nonostante le osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti in sede procedimentale, il Comune di Malesco con ordinanza n. -OMISSIS-, «ritenuto che le motivazione addotte nelle memorie difensive della società -OMISSIS- e del tecnico Ing. -OMISSIS- non siano idonee ad escludere la responsabilità […]», ordinava ai sensi dell’art. 31, comma 2, dpr 380/2001 ai medesimi, oltre che a Fondamenta Costruzioni Generali, la rimessione in pristino entro 90 giorni delle aree.
Nel frattempo, Fondamenta Costruzioni Generali Srl e Melezzo Calcestruzzi Srl venivano assoggettate a procedura fallimentare.
10.- L’ordinanza impugnata, della quale si chiede l’annullamento, è stata adottata dal Comune di Malesco a seguito di un verbale della Regione Carabinieri Forestali “Piemonte” Stazione di Santa Maria Maggiore, in data -OMISSIS- che ha segnalato la violazione del disposto del dpr n. 380 del 2001, con riferimento ad un deposito privo di autorizzazione realizzato nel Comune di Malesco e avente ad oggetto materiale proveniente dall’escavazione di una galleria di derivazione acque superficiali connessa alle opera di realizzazione dell’impianto idroelettrico dal Torrente Cannobino. Il verbale individuava come responsabili del fatto gli odierni ricorrenti e l’impresa che aveva effettivamente eseguito i lavori.
Al verbale era allegata una documentazione fotografica, che mostrava la poderosa quantità del materiale depositato, che il verbale individuava in 13.000 tonnellate, con copertura di una superficie stimata pari a 2.662 mq..
Con successivo rapporto in data -OMISSIS-, l’ufficio di Polizia locale -OMISSIS- del Comune di Malesco comunicava che il deposito non solo era ancora presente, ma che risultavano depositati ulteriori cumuli di materiale.
La società esecutrice dei lavori, nel frattempo in liquidazione, proponeva anch’essa ricorso al medesimo Tribunale (v. sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 339).
11.- Il primo motivo di appello è infondato.
L'art. 3, comma 1, lettera e.7) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) include espressamente tra gli interventi di nuova costruzione “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la qualificazione di un deposito come nuova costruzione dipende dalla presenza di specifici elementi che ne attestino la permanenza e la stabilità.
Nel caso esame, tali requisiti senz’altro sussistono, attesa la rilevante quantità di materiale inerte depositato: il primo verbale alla base dell’ordinanza impugnata individuava infatti in 13.000 tonnellate, con copertura di una superficie stimata pari a 2.662 mq., la quantità totale stimata, mentre il successivo rapporto comunale in data -OMISSIS-, rilevava che il deposito non solo era ancora presente, ma che risultavano anzi depositati ulteriori cumuli di materiale.
La demolizione edilizia e la rimozione di materiali, pur potendo coincidere materialmente nell'attività da svolgere, si distinguono per le loro finalità giuridiche: la demolizione edilizia mira al ripristino dell'assetto urbanistico del territorio violato dall'abuso, come stabilito dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, mentre la rimozione di materiali può avere diverse finalità: ambientale (rimozione di rifiuti), di sicurezza (rimozione di materiali pericolosi), o di ripristino della legalità urbanistica quando i materiali costituiscono deposito abusivo.
Nel caso all’esame, è quest’ultima la finalità perseguita dall’amministrazione comunale. Essendo quindi esclusa la finalità punitiva, ed essendo di converso presente solamente la finalità generale di ordinato assetto del territorio, l’ordine di ripulire il fondo va disposto indipendentemente dal dolo, dalla colpa o dalla buona fede del proprietario o del committente.
Per escludere la responsabilità del proprietario o del committente, questi deve dimostrare non solo di essere estraneo all’attività, ma di avere assunto iniziative idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574, Sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882). Il medesimo tipo di responsabilità sussiste per il direttore dei lavori.
Ai fini urbanistici è irrilevante che il materiale sia stato individuato e trasportato nell’ambito di un progetto finalizzato alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, tale fatto potendo rilevare sul piano della responsabilità per inquinamento ambientale.
Nel caso all’esame, il Comune non ha contestato ai ricorrenti la violazione della disciplina ambientale, bensì quella, si ripete, della disciplina urbanistica. Peraltro, il proponente il piano di utilizzazione delle terre e rocce da scavo è comunque responsabile del deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo, secondo quanto dispone l’art. 14 del decreto del Ministro dell’Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (all’epoca vigente e mantenuto in vita per quell’attività dall’art. 27 del d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120). Il proponente infatti è colui che deve aggiornare il piano circa il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo.
Come si è poc’anzi illustrato, infatti, le aziende esecutrici sottoscrivevano il piano e si impegnavano a eseguirlo ai sensi dell’art. 9, d.m. 161/2012, ma un conto sono gli impegni contrattuali con i terzi, un altro conto sono le responsabilità nei confronti dell’Amministrazione. La riprova di ciò è che a seguito di richiesta di integrazioni da parte dell’Amministrazione provinciale,-OMISSIS- chiariva, con apposite integrazioni al Piano, come il materiale da scavo sarebbe stato portato presso lo stabilimento di Melezzo Calcestruzzi per la realizzazione di inerti e come una parte sarebbe stata riutilizzata durante i lavori, mentre l’altra metà depositata in attesa di utilizzo.
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con determinazione n. -OMISSIS-, approvava l’aggiornamento del Piano.
Ciò dimostra la assunzione di responsabilità e la non delegabilità del nucleo fondamentale oggetto dell’approvazione del piano in via amministrativa.
È dunque corretta la motivazione del TAR nella parte in cui si afferma:
a) ai fini di circoscrivere l’ambito di applicazione dei poteri di vigilanza e sanzionatori l’art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 riconosce in capo al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore la responsabilità amministrativa della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (in quest’ultimo caso riconoscendo come responsabile anche il direttore dei lavori). La norma prevede inoltre che gli stessi siano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. La norma prevede una ipotesi di responsabilità presunta e dai tratti oggettivi, non annoverando tra i relativi presupposti l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo ai soggetti di cui all’art. 29, in ragione del ruolo rivestito nell’attività edilizia. Tale presunzione è peraltro relativa giacché la parte interessata ha la possibilità e l’onere di dimostrare l’esclusione della propria responsabilità e del proprio coinvolgimento diretto o indiretto nella realizzazione dell’abuso;
b) l’accettazione delle condizioni del piano non è in grado di fornire la necessaria prova liberatoria in grado di demolire il regime presuntivo di cui all’art. 29 citato. L’approvazione di un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006) è funzionale a garantire che i materiali di risulta delle escavazioni possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
c) l’art. 9 del DM dispone che il soggetto proponente (nel caso di specie la -OMISSIS-) debba indicare il soggetto esecutore del piano e ne è responsabile. Nessuna disposizione del citato decreto ministeriale prevede che il committente venga esonerato dagli ordinari obblighi e dalle responsabilità previste dall’ordinamento in ragione della esecuzione dei lavori. In altri termini l’adozione del piano di utilizzo, la sua accettazione e la sua corretta esecuzione hanno l’esclusivo effetto giuridico di qualificare come sottoprodotti i materiali di risulta delle escavazioni, ma non alterano il regime di responsabilità nell’ambito dei rapporti giuridici derivanti dal contratto di appalto che lega committente ed appaltatore;
d) la rimessione in pristino ha sempre carattere oggettivo, mentre le altre misure (incluse le sanzioni pecuniarie nonché l’esecuzione in danno delle opere di cui agli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) hanno natura punitiva e afflittiva, e dunque non possono essere applicate senza una verifica del contributo offerto da ciascun soggetto nella commissione dell’abuso;
e) la normativa edilizia consente legittimamente di ingiungere ordini ripristinatori a soggetti che, pur non avendo commesso materialmente l’abuso, in ragione della loro posizione (titolare del permesso a costruire, società committente ed esecutrice e direttore dei lavori) e della possibilità che gli stessi hanno di intervenire (anche indirettamente e mediante i propri poteri di vigilanza sulle imprese esecutrici) sull’abuso, possano solidalmente contribuire alla rimessione in pristino dei luoghi.
12.- Altrettanto infondato è il secondo motivo con cui appellanti censurano la sentenza per non aver ritenuto sussistente, sulla base degli elementi probatori emersi in giudizio, la prova liberatoria in merito all’assenza della loro responsabilità.
In particolare, secondo gli appellanti, ciò deriverebbe dal piano di utilizzo del materiale da scavo, da cui emergerebbe che la gestione del materiale era di competenza esclusiva delle società esecutrici; dai contratti di appalto, da cui si evincerebbe che la committente e il direttore lavori delle opere superficiali non avevano alcun ruolo nella predetta attività; dalla sentenza del Tribunale di Verbania che, in sede penale, ha confermato la loro totale estraneità rispetto all’illegittimo scarico del materiale. Quanto all’irrilevanza ai fini dell’esclusione di responsabilità del Piano di Utilizzo, già si è detto. Quanto all’esistenza di contratti di subappalto, essi non valgono ad escludere la responsabilità del committente e del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 380 del 2001. Tale disposizione, infatti, configura una responsabilità solidale tra il titolare del permesso di costruire, il committente e il direttore dei lavori per la conformità delle opere edilizie alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, indipendentemente dai rapporti interni di natura contrattuale intercorrenti tra questi soggetti e gli eventuali esecutori materiali dei lavori. Il ricorso al subappalto, quale modalità organizzativa dell’attività edilizia, non comporta alcuna esenzione o attenuazione di tale responsabilità, la quale permane in capo al committente e al direttore dei lavori in quanto garanti della legittimità dell’intervento e del rispetto delle prescrizioni normative.
13.- Si appalesa di conseguenza infondato anche il terzo motivo, che impinge sul dovere di completezza dell’istruttoria, che avrebbe imposto, in tesi, una ben più attenta verifica della situazione di fatto ed una distinzione dei diversi ruoli dei soggetti che sono intervenuti nella realizzazione dell’impianto idroelettrico e di coloro che si sono occupati dello smaltimento del materiale di risulta dallo scavo della galleria di derivazione.
L’ordinanza impugnata è stata adottata dall’Amministrazione a seguito di un documentato rapporto amministrativo, redatto ai sensi dell’art. 27, co. 4 d.P.R. 380/2001, della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”, Stazione di Santa Maria Maggiore (doc. 2 di primo grado), che in data 6 aprile 2018 rilevava la violazione di normative edilizie a seguito dell’accertamento dei luoghi e delle successive verifiche documentali relative ai lavori eseguiti sui terreni di proprietà del Comune di Malesco e di privati. L’Amministrazione notificava quindi ai ricorrenti (rispettivamente committente e direttore dei lavori) e alla impresa esecutrice la comunicazione di avvio del procedimento.
Le osservazioni presentate dai ricorrenti sono state valutate dall’amministrazione in sede procedimentale, ma non sono state ritenute sufficienti a mitigare la gravità di quanto verificatosi, alla luce delle chiare previsioni recate dagli artt. 29 e 31 DPR n. 380/2001. Infatti, colui che effettua una escavazione e vuole poi utilizzare i materiali di risulta come materie prime secondarie è tenuto a rispettare sia la disciplina ambientale relativa al riuso, sia la disciplina urbanistica relativa alla rilocalizzazione. Nel caso di specie non viene in questione la disciplina ambientale relativa al riuso, bensì quella, edilizia e urbanistica, relativa alla rilocalizzazione, in forza della quale sono responsabili in proprio il committente dell’attività di escavazione, il direttore che gestisce l’esito dell’escavazione e cioè i materiali di superficie e il soggetto che trasporta e smaltisce i materiali stessi.
Nessun’altro accertamento avrebbe dovuto compiere perciò l’Amministrazione, di modo che l’istruttoria posta a base del provvedimento impugnato si appalesa legittima, con conseguente legittimità dell’atto finale adottato, qui impugnato.
14.- Infine infondato è il quarto motivo, con cui si censura l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della congruità e completezza della motivazione dell’ordinanza n.-OMISSIS-. L’attività di vigilanza e accertamento delle violazioni urbanistiche costituisce infatti attività vincolata, che la legge determina nell’an e nel quomodo. La stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto che la giurisprudenza non ritiene necessaria nemmeno la comunicazione di avvio del procedimento.
In ogni modo, quanto alla ricostruzione dei fatti, il provvedimento impugnato risulta circostanziato e corredato da un dettagliato rapporto tecnico amministrativo e da ampia documentazione fotografica.
15.- In definitiva, l’appello va respinto.
16.- Le spese del giudizio si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna gli appellanti, in solido, a rifondere in favore del comune appellato le spese del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere


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