Consiglio di Stato Sez. II n. 655 del 26 gennaio 2026
Urbanistica.Inammissibilità della SCIA in sanatoria e inconfigurabilità del silenzio-assenso per falsa rappresentazione dei luoghi
È inconfigurabile la formazione del silenzio-assenso (ovvero il consolidamento di una SCIA) a fronte di istanze edilizie basate su una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché tali domande sono radicalmente estranee al modello legale e inidonee a innescare meccanismi di silenzio significativo. La qualificazione di un intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione" — qualora comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto all'immobile demolito — se accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere contestata mediante la presentazione di una SCIA in sanatoria. In presenza di attestazioni non veritiere, l'Amministrazione conserva il potere di dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo anche oltre i termini ordinari, operando la decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000. La presentazione di una SCIA effettuata non spontaneamente, ma al solo fine di eludere un ordine di demolizione, ne conferma l'inammissibilità
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00655/2026REG.PROV.COLL.
N. 06682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6682 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dall’avvocato -OMISSIS-con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentate e difese dall’avvocato -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione Prima, n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e delle sig.re -OMISSIS-
Visto l’appello incidentale proposto dalle sig.re -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Paolo Gaballo, Adriano Tolomeo e Luigi Canale, quest’ultimo per la parte appellante avvocato -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente -OMISSIS- è proprietaria dell’immobile sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- identificato nel catasto fabbricati al foglio 214 part. 771 sub 8, in virtù di atto notarile di compravendita del 13 giugno 2018, per frazionamento del più ampio fabbricato di proprietà Vecchio-Di Brindisi.
Con pratica edilizia n. 70/2020 la sig.ra-OMISSIS- chiedeva il rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato con demolizione e ricostruzione di quello esistente.
Con permesso di costruire n. 88 del 6 agosto 2020 l’Amministrazione comunale autorizzava la ricorrente alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
In data 26 marzo 2021 la sig.ra-OMISSIS- presentava all’Ufficio Tecnico Comunale la pratica edilizia n. 101 prot. 12859 con richiesta di rilascio di nuovo permesso di costruire per ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione in variante essenziale rispetto a quello già rilasciato (e pertanto sostitutivo del permesso di costruire n. 88/2020).
In data 15 ottobre 2021 il dirigente dell’U.T.C. rilasciava il parere favorevole.
Tuttavia, non veniva adottato un formale titolo edilizio.
Successivamente con determinazione n. 93 del 2 febbraio 2022 il dirigente dell’U.T.C. annullava il permesso di costruire n. 88/2020 relativo all’“intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione” del fabbricato di proprietà della ricorrente, sulla scorta dell’accertata falsa/errata rappresentazione dello stato dei luoghi ante opera commessa dal tecnico progettista e riportata nella “pianta piano terra esistente” allegata alla pratica edilizia, per aver rappresentato il tecnico una chiostrina separata da muro divisorio, anziché l’originario cortile.
La predetta determinazione n. 93/2022 veniva impugnata dalla sig.-OMISSIS- dapprima dinnanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce che con sentenza n. -OMISSIS- respingeva il ricorso proposto e poi, in sede di appello, innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 2043 del 1° marzo 2024 confermava la sentenza di primo grado.
In data 2 aprile 2024 il dirigente dell’U.T.C., a lavori ancora in corso, notificava alla sig.-OMISSIS- l’ordinanza n. 87 del 12 marzo 2024 con la quale ordinava la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso detta ordinanza veniva proposto dalla sig.ra-OMISSIS- altro ricorso dinanzi al T.a.r. Lecce che con sentenza n. -OMISSIS- lo dichiarava inammissibile. Con sentenza n. 2144 del 17 marzo 2025 il Consiglio di Stato respingeva l’appello r.g. n. 5848/2024 proposto avverso la pronuncia di primo grado.
Nel frattempo, essendo l’intervento edilizio ancora in corso di esecuzione, la sig.ra-OMISSIS- presentava in data 25 luglio 2024 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria n. 102/2024 prot. n. 0036951 tardiva ex art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001.
Con nota del 29 luglio 2024 il dirigente dell’U.T.C. comunicava la sospensione della SCIA n. 102/2024 del 25 luglio 2024 con la seguente motivazione:
«… Considerato il decreto del Consiglio di Stato n. 02775/2024 REG.PROV.CAU del 18.07.2024 con il quale “[…] accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e per effetto sospende provvisoriamente l’esecutività della sentenza impugnata […] Fissa per la discussione la camera di consiglio del 27 agosto 2024[…]”, con la presente, quest’Ufficio comunica la sospensione della S.C.I.A. n. 102/2024 prot. 0036951 del 25.07.2024, in attesa delle determinazioni che il C.d.S. dovrà assumere. …».
Con successiva nota del 5 settembre 2024 il dirigente dell’U.T.C. invitava i controinteressati a partecipare al procedimento amministrativo.
In data 16 settembre 2024 pervenivano all’U.T.C. le osservazioni dell’avv. -OMISSIS- formulate in nome e per conto delle sig.re -OMISSIS-
L’U.T.C. faceva proprie dette osservazioni e con la censurata determinazione n. 993 del 20 settembre 2024 dichiarava nulla ed improcedibile la SCIA n. 102/2024.
2. - La sig.ra -OMISSIS- agiva dinanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce per l’annullamento della citata determinazione dirigenziale n. 993 del 20 settembre 2024, con cui il Comune di -OMISSIS- dichiarava “… nulla e improcedibile la Scia in sanatoria n. 102/2024 prot. n. 0036951 del 25.07.2024 presentata dall’Avv. -OMISSIS- relativamente ai lavori eseguiti sull’immobile di proprietà della stessa …”, sul presupposto che “… l’intervento oggetto di sanatoria deve essere qualificato come “Nuova Costruzione”, circostanza, peraltro, accertata in sede penale e amministrativa; - è quindi necessaria l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, non prevedendo l’ordinamento la presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria; - si devono considerare nulle e prive di effetti le istanze patentemente inammissibili, onde evitare che l’inerzia del tempo possa artatamente determinare vantaggi illeciti; - la dichiarazione di nullità ed improcedibilità è atto vincolato per l’Amministrazione di fronte ad un’istanza priva dei requisiti minimi per poter essere valutata; - le ragioni innanzi esposte, unitamente a quelle spiegate nelle suddette osservazioni, il cui contenuto è da intendersi qui trascritto e richiamato, sono impeditive della sanatoria dei lavori realizzati dall’Avv. -OMISSIS- con la SCIA prodotta …”.
L’interessata deduceva le seguenti doglianze:
«1) Violazione e falsa applicazione dell’art 2 comma 8 bis della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 22 n. 1 d.p.r. 380/2001 con riferimento all’art. 19 l. 241/1990, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 23 n. 6 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 36 bis n. 6 d.p.r. 380/2001. Inefficacia dell’atto impugnato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
2) Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l. 241/1990 nonché dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
3) Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10 bis l. 241/1990 nonché dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt.: 3 comma 1 lett. d) e lett e.6), 22 n. 1 lett. c), 23 n. 1 lett. a), e 37 comma 5 d.p.r. 380/2001. Violazione del giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.».
3. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale. Si costituivano, altresì, le controinteressate -OMISSIS- che a loro volta proponevano ricorso incidentale “… perché codesto on.le TAR voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso indicato in epigrafe previo occorrendo l’accoglimento del ricorso incidentale spiegato col presente atto, e per l’effetto: - ordinare all’AC di -OMISSIS- di avviare il procedimento di autotutela sulla SCIA 25/07/24 dell’Avv. -OMISSIS-anche con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertata insanabilità dell’intervento; - annullare i provvedimenti impugnati in via incidentale”.
4. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso principale, ritenendo infondate le censure sollevate, e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale.
5. - Con rituale atto di appello la sig.ra-OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«1) Error in iudicando: illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.: 3 comma 1 lett. d) d.p.r. 380/2001.
2) Error in iudicando: illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.: 34 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio di dispositivo. Vizio di ultra petizione.
3) Error in iudicando: erroneità della sentenza sotto altro profilo. Riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati.».
6. - Resistevano al gravame il Comune di -OMISSIS- e le controinteressate -OMISSIS- chiedendone il rigetto.
7. - Le medesime sig.re -OMISSIS- spiegavano, altresì, appello incidentale, con cui:
«… si insiste perché codesto on.le TAR voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso indicato in epigrafe previo occorrendo l’accoglimento del ricorso incidentale spiegato col presente atto, e per l’effetto: - ordinare all’AC di -OMISSIS- di avviare il procedimento di autotutela sulla SCIA 25/07/24 dell’Avv. -OMISSIS-anche con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertata insanabilità dell’intervento - annullare i provvedimenti impugnati in via incidentale.” Anche per tali motivi si chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di voler dichiarare inammissibile o comunque rigettare l’appello indicato in epigrafe, previo occorrendo l’accoglimento dell’appello incidentale che col presente atto si spiega e per l’effetto: - ordinare all’AC di -OMISSIS- di avviare il procedimento di autotutela sulla SCIA 25/07/24 dell’Avv. -OMISSIS-anche con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertata insanabilità dell’intervento; - annullare i provvedimenti impugnati in via incidentale in primo grado. …».
8. - All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
9. - L’appello principale della sig.ra-OMISSIS- è infondato e va, conseguentemente, respinto, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari delle parti resistenti.
9.1. - Al contrario, va in primis respinta l’eccezione, formulata dalla difesa della sig.ra-OMISSIS- nella memoria del 13 dicembre 2025, di inammissibilità della produzione nel presente giudizio della determinazione comunale n. 1371 dell’11 novembre 2025, effettuata dalla difesa delle sig.re -OMISSIS- in quanto atto asseritamente estraneo al ricorso, il cui contenuto non potrebbe essere in alcun modo integrativo della determinazione odiernamente impugnata.
Evidenzia questo Giudice che si tratta di un provvedimento avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e improcedibilità della “… SCIA in sanatoria n. 154/2025 acquisita al prot. n. 51617 del 13/10/2025, presentata da--OMISSIS- (CPNVTR67D51D761W), con la quale è stata presentata istanza in sanatoria ex art. 36 bis del DPR n. 380/2001 per un intervento di demolizione e ricostruzione come da Relazione Tecnica allegata a firma del Geom. -OMISSIS-, relativamente all’immobile di proprietà della stessa, sito alla -OMISSIS- di questo comune ed in catasto censito al foglio 214 particella 771 sub. 8”, quindi utilizzabile nel presente giudizio, non già al fine di integrare il contenuto della determinazione impugnata in questa sede, bensì al fine di valutare il comportamento complessivo della sig.ra-OMISSIS- nella vicenda per cui è causa.
Nella stessa memoria del 13 dicembre 2025 la sig.ra-OMISSIS- chiede rinviarsi l’udienza di discussione del 13 gennaio 2026 sul presupposto che “… Questo Ecc.mo Collegio che, in seguito a denuncia querela per falso in atto pubblico presentata dalla ricorrente nei confronti del CTP della Procura: arch. -OMISSIS- è stata fissata udienza camerale ex art. 127 c.p.p. al 05.02.2026 d’innanzi al GIP dott.ssa -OMISSIS-per decidere l’eventuale imputazione dell’indagata, tal che, qualora anche Questo Ecc.mo Collegio dovesse ritenere dirimente ai fini della decisione il predetto elaborato peritale, sarebbe certamente auspicabile il rinvio della discussione a data successiva al 5 febbraio prossimo al fine di valutare gli esiti del predetto procedimento penale. ...”.
Detta istanza di rinvio non può trovare accoglimento poiché non si è in presenza di un giudizio pregiudiziale ed inoltre non si ravvisano ragioni “eccezionali”, le sole che possono giustificare il rinvio dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm.
9.2. - Passando all’esame dei motivi di appello principale si evidenzia quanto segue.
9.2.1. - Con il primo motivo la sig.-OMISSIS- sostiene che alcuna valenza probatoria possa essere riconosciuta alla consulenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ed alla sentenza penale di condanna del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi n. 89 del 21 maggio 2024 resa all’esito del procedimento penale a carico della odierna ricorrente (quale proprietaria dell’immobile e committente dei lavori) e del sig. -OMISSIS- (quest’ultimo in qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori) per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., e 20, comma 13, e 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, sentenza relativa agli stessi abusi edilizi oggetto del presente contenzioso.
Il motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere valenza probatoria alla consulenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi svolta nel parallelo procedimento penale r.g.n.r. n. 1957/2022.
E ciò non solo in quanto gli accertamenti in sede penale sono richiamati nell’atto impugnato in primo grado (i.e. determina n. 993/2024) e già prodotti nel giudizio di appello r.g. n. 3831/2022 definito dal giudicato n. 2043/2024, ma anche perché le operazioni del perito della Procura sono state svolte in contraddittorio con l’appellante ed anche con il suo tecnico di fiducia, geom. Fanigliulo (cfr. verbali sopralluoghi pag. 95 e 96) e, in ogni caso, riguardano gli stessi fatti e questioni giuridiche per cui è causa.
In particolare il tecnico incaricato dalla Procura ha accertato, in maniera inequivoca, l’“illegittimità” del titolo edilizio annullato dalla P.A. “… per violazione dell’art. 41 del regolamento edilizio comunale …”, “… la trasformazione da cortile a chiostrina non ammissibile a norma dell’art. 41 e non solo …”, “… la grave lesione dei diritti …” arrecati al “… fabbricato di -OMISSIS- …” ed anche la “… non sanabilità ex art. 36 …”, né ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’intervento della ricorrente e la totale difformità dell’intervento edilizio rilevato dal CTU rispetto al permesso di costruire n. 88/2020 (cfr. conclusioni alle pagg. da 53 a 61 della consulenza della Procura).
Pertanto, è evidente come detta consulenza possa fornire rilevanti accertamenti in fatto e argomenti di prova utilizzabili nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1542 secondo cui: “… secondo principi consolidati, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, è ben possibile trarre argomenti di prova da altri giudizi civili e penali per comprovare i fatti di causa … tutti gli accertamenti in fatto condotti in quella sede e le prove acquisite per comprovare la responsabilità penale del legale rappresentate rappresentano materiale probatorio certamente rilevante ed utilizzabile anche nel presente giudizio ai fini del convincimento del giudice, quali argomenti di prova idonei a verificare ex post la attendibilità delle valutazioni espresse in sede amministrativa ...”).
Anche la verificazione disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1571 del 15 febbraio 2023 nell’ambito del giudizio r.g. n. 3831/2022 (espressamente richiamata e posta a fondamento della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2043/2024 e, quindi, della determina n. 993/2024 impugnata in questa sede, dove si legge: “… permesso di costruire n. 88/2020 annullato da questo comune con determinazione dirigenziale n. 93/2022, la cui legittimità è stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2043/2024 …”; “… l’intervento oggetto di sanatoria deve essere qualificato come “Nuova Costruzione”, circostanza, peraltro, accertata in sede penale e amministrativa …”; “… si devono considerare nulle e prive di effetti le istanze patentemente inammissibili, onde evitare che l’inerzia del tempo possa artatamente determinare vantaggi illeciti …”) costituisce, in uno alla menzionata consulenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, strumento probatorio utilizzabile in questa sede.
Di contro, sono irrilevanti le circostanze (richiamate dalla appellante) della proposizione dell’appello avverso la sentenza penale di condanna n. 89/2024 e della presentazione di denunce - querela nei confronti della consulente della Procura e del verificatore incaricato dal Consiglio di Stato, posto che ad oggi alcuna delle azioni intentate dalla ricorrente ha condotto ad esiti differenti dalle decisioni già assunte dalla magistratura amministrativa - in via definitiva - e penale.
In ogni caso le doglianze contenute alle pagg. da 9 a 19 dell’atto di appello non possono essere accolte, atteso che con le stesse la ricorrente tenta di riproporre questioni giuridiche (nello specifico qualificazione e conseguente eventuale assentibilità del suo intervento come “ristrutturazione edilizia” in luogo di “nuova costruzione”, con consequenziale assoggettamento al regime SCIA in luogo del permesso di costruire) già definite dal giudicato del Consiglio di Stato n. 2043/2024.
Infatti, che l’opera da sanare sia una “nuova costruzione” è una questione già decisa con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024 (avente ad oggetto la legittimità della determinazione n. 93/2022 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 88/2020), sulla quale si è formato il giudicato ove si legge: “… alla luce di quanto accertato dal verificatore, risulta che la tipologia di intervento realizzato dall’appellante è differente rispetto a quello rappresentata nell’istanza di permesso di costruire, in quanto sono state attuate opere che hanno trasformato l’originario cortile in chiostrina con conseguente legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela…”; “… il permesso di costruire è stato annullato a fronte della documentata falsa rappresentazione dei luoghi, della trasformazione dell’ampio cortile in chiostrina e della conseguente violazione dell’art. 41 R.E.C. …”.
Nella verificazione su cui si fonda la stessa sentenza di appello n. 2043/2024 il tecnico incaricato evidenzia (cfr. pag. 20) che «… l’intervento voleva delinearsi quale ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione … poiché la nuova fabbrica non rispetta le “distanze legittimamente preesistenti” e non è possibile legittimare la presenza di un muro divisorio nel cortile attestante un originario minor distacco tra i fabbricati, è evidente che l’intervento non può qualificarsi come “ristrutturazione edilizia” …».
A pag. 57 della consulenza della Procura si legge: “… -OMISSIS- e il geom. -OMISSIS- qualificavano falsamente l’intervento come “ristrutturazione”, mentre era nuova costruzione, come si è dimostrato …”.
Si tratta di circostanza che ha costituito il presupposto per il rigetto con sentenza n. 2043/2024 dell’appello proposto avverso la pronuncia del T.a.r. Lecce n. 493/2022, sicché la stessa è ormai irretrattabile.
9.2.1.1. - In ogni caso, indipendentemente dalla questione relativa alla formazione del giudicato, è evidente che gli interventi di cui alla SCIA n. 102/2024 danno luogo ad una “trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito” e quindi non già a una mera ristrutturazione edilizia, bensì ad una vera e propria “nuova costruzione” necessitante di permesso di costruire. D’altra parte non è un caso che inizialmente dette opere erano state autorizzate con permesso di costruire n. 88/2020 (successivamente annullato in autotutela).
Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia n. 2043/2024 (le cui conclusioni sono comunque condivise nel merito da questo Collegio):
«… Il verificatore ha accertato che:
a) lo stato dei luoghi non è riconducibile alla tavola di progetto allegata al permesso di costruire n. 88/2020, bensì alla rappresentazione grafica riportata nella tavola allegata alla richiesta di variante in corso d’opera al P.d.C. n. 88/2020, presentata con prot. n. 12859 del 26/03/2021, per cui non è stata rilasciata formale istanza autorizzativa da parte dell’ufficio tecnico competente;
b) Il perimetro della nuova fabbrica segue l’allineamento con i fabbricati adiacenti in corrispondenza della via pubblica ed il limite della proprietà relativamente al fronte posteriore del fabbricato, erigendosi sul confine con l’unità immobiliare di proprietà Vecchio/Di Brindisi (fg. 214 p.lla 771 sub. 9), e occupando volumetricamente l’area scoperta indicata nell’attuale planimetria catastale come “chiostrina”, scaturita dal frazionamento dell’originario “cortile”, come citato nell’atto di compravendita del 2018;
c) l’intervento edilizio ha mutato l’originario assetto dell’area scoperta sulla quale presentano affacciano le unità immobiliari fg. 214 p.lla 771 sub. 8 (proprietà-OMISSIS-), sub. 9 (proprietà Brindisi/Vecchio), sub. 10 (proprietà -OMISSIS-) e sub. 11 (proprietà -OMISSIS-);
d) il fabbricato, nella sua nuova conformazione plano-volumetrica, ha determinato una riduzione delle luci libere tra murature perimetrali finestrate, rendendo di fatto “non abitabili” i vani che si affacciano sull’area scoperta;
e) la distanza tra i fabbricati è minore di 8,00 m e ciò implica la classificazione dell’area scoperta in “chiostrina” e non più in “cortile”, così come riportato nelle planimetrie catastali scaturite dalla variazione del 28/05/2018 Pratica n. BR0035060 in atti;
f) non vi è riscontro di presenza di istanze urbanistiche a supporto di tale variazione catastale;
g) la mancanza di legittima istanza urbanistica a sostegno della variazione catastale ha determinato una non formale rispondenza al vero dello “stato dei luoghi”, con particolare riferimento alla trasformazione dell’originario cortile in chiostrina, trasformazione non conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale “Capitolo 2 - Norme Igieniche - art. 41 - Uso dei distacchi tra gli edifici”.
Alla luce di quanto accertato dal verificatore, risulta che la tipologia di intervento realizzato dall’appellante è differente rispetto a quello rappresentata nell’istanza di permesso di costruire, in quanto sono state attuate opere che hanno trasformato l’originario cortile in chiostrina con conseguente legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela. …».
Infatti, come recentemente statuito, a tal riguardo, da Cons. Stato, Sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542, “… dall’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia si ricava che il volume dell’edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, perché si stabilisce che gli incrementi di volumetria sono ammissibili «nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali» (sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4005 ha chiarito che «a differenza della fattispecie della ricostruzione con diversa sagoma e sedime, le modifiche e gli ampliamenti volumetrici di manufatti edilizi continuano ad integrare, di regola, interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e. 1 D.P.R. n. 380/2001), sicché, ai sensi del richiamato art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, l’incremento volumetrico eccezionalmente (art. 14 disp. prel. cod. civ.) conseguibile con un intervento di ristrutturazione edilizia è soltanto quello specificamente ammesso una tantum dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali per tale tipo di intervento edilizio e non quello (eventualmente) maggiore connesso all’indice edificatorio previsto per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica»). Tale limite, letto in un’ottica sistematica, comporta che devono ritenersi escluse - meglio, conducono a qualificare l’intervento come “nuova costruzione” - tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. …”.
9.2.2. - Con il secondo motivo l’appellante contesta la parte della sentenza secondo cui “… la presentazione della Scia “tardiva” del 25.7.2024 non può considerarsi “spontaneamente effettuata”, come richiesto dell’art. 37, comma 5, TU Edilizia, avendo fatto seguito alla predetta sentenza n. 2043/2024 dell’1.3.2024, con cui il Consiglio di Stato aveva accertato la difformità urbanistica dell’intervento (confermando l’annullamento dell’originario pdc), e alla ordinanza di demolizione del 12.3.2024 (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2144/2025) …”, limitandosi a dedurre che il T.a.r., in parte qua, sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione.
Il motivo va disatteso.
Infatti, la sig.ra-OMISSIS- non contesta il fatto (da ritenersi quindi provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.) che, come acclarato dal T.a.r., detta SCIA non veniva presentata spontaneamente, bensì in conseguenza e per elidere l’ordine di demolizione del 12 marzo 2024.
Dalla mancata contestazione di tale circostanza, decisiva, poiché posta espressamente a base della sentenza appellata, deriva la definitività delle suesposte parti della medesima pronuncia e, quindi, della sentenza nella sua interezza.
Ciò in quanto anche l’eventuale fondatezza dei motivi di appello non potrebbe in ogni caso giustificare la riforma della sentenza, che ben potrebbe basarsi anche su un solo motivo.
In altre parole, l’appellante, non avendo contestato il presupposto fattuale di accertamento, da parte del T.a.r., della SCIA n. 102/2024 conseguente all’ordine di demolizione, rende definitiva la statuizione, che, tra le altre, ha portato al rigetto del ricorso.
Ne discende la reiezione del motivo di appello.
In ogni caso, non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, poiché il T.a.r. si è limitato a rigettare, motivando, le censure del ricorso di violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere.
9.2.3. - Con il terzo motivo la sig.ra-OMISSIS- sostiene che l’atto impugnato (i.e. determinazione n. 993 del 20 settembre 2024) sarebbe intervenuto oltre il termine di legge di 30 giorni e senza il previo esercizio del potere di autotutela della SCIA n. 102 del 25 luglio 2024, che si sarebbe, conseguentemente, perfezionata.
Il motivo va respinto.
In primis, va rimarcato che l’atto gravato è intervenuto nel termine di legge.
Invero, con nota del 29 luglio 2024 l’Amministrazione comunale disponeva “la sospensione della SCIA n. 102/2024 prot. n. 0036951 del 25 luglio 2024, in attesa delle determinazioni che il C.d.S. dovrà assumere”, determinazioni che intervenivano il seguente 29 agosto 2024 con l’ordinanza n. 3094 (resa nell’ambito del giudizio di appello r.g. n. 5848/2024 conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2144/2025 di conferma della decisione del T.a.r. Lecce n. 841/2024 che dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra-OMISSIS- avverso l’ordinanza di demolizione n. 87 del 12 marzo 2024).
Sicché la contestata determinazione n. 993 del 20 settembre 2024 è intervenuta dopo 26 giorni complessivi dalla SCIA n. 102 del 25 luglio 2024: esattamente 4 giorni (dalla SCIA del 25 luglio 2024 alla nota di sospensione della SCIA del 29 luglio 2024) più 22 giorni dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 29 agosto 2024 alla determina del 20 settembre 2024.
A tal riguardo va osservato che il provvedimento del 29 luglio 2024 di sospensione della SCIA n. 102/2024 costituisce il primo atto di esercizio del potere amministrativo repressivo in relazione alla suddetta SCIA. Pertanto detto provvedimento sospensivo non possiede un effetto meramente dilatorio di un termine non disponibile per la P.A., avendo fondamento normativo - come verrà meglio precisato al successivo par. 9.2.3.2 - nella previsione di cui all’art. 19, comma 3, terzo periodo, della legge n. 241/1990 (secondo cui “Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa”) e più in generale nell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 in tema di sospensione di lavori in presenza di violazioni di norme disciplinanti l’attività urbanistico - edilizia.
9.2.3.1. - In ogni caso non può ritenersi maturato alcun silenzio assenso, né un eventuale perfezionamento della SCIA in esame.
Ciò in quanto la SCIA in sanatoria n. 102/2024 ha ad oggetto lo stesso intervento (erroneamente qualificato come “ristrutturazione edilizia”, anziché “nuova costruzione”) di cui al permesso di costruire n. 88/2020 annullato in autotutela (cfr. pagg. 7, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36 e 37 della SCIA n. 102/2024).
Si è già rilevato che la circostanza relativa alla natura di “nuova costruzione” dell’opera da sanare è una questione su cui si è ormai formato il giudicato con la sentenza Consiglio di Stato n. 2043/2024.
Ciò nonostante, l’appellante insiste nella produzione di istanze basate su presupposti non veritieri (come la nuova SCIA in sanatoria n. 154/2025 acquisita al prot. n. 51617 del 13 ottobre 2025, contenente istanza in sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativa allo stesso intervento di demolizione e ricostruzione), considerato che il titolo che dovrebbe consentire la possibilità di presentare la SCIA di cui si discute è, a detta della stessa, il permesso di costruire in variante al permesso di costruire n. 88/2020, a suo tempo presentato per sanare i vizi dell’originario permesso di costruire n. 88/2020, che si sarebbe formato per silenzio assenso.
Sicché, secondo l’argomentare dell’appellante, lo stralcio catastale ed edilizio (con la C.I.L.A. dichiarata irricevibile ed, oggi, riprodotta nella SCIA n. 102/2024) dovrebbe rendere “autonoma” la porzione di fabbricato sanata con il permesso di costruire in variante formatosi per silenzio, quasi che la C.I.L.A. possa essere una variante a tale presunto titolo.
È evidente che tale ragionamento si pone in contrasto con i principi che regolano l’edilizia ed i relativi procedimenti.
Non è, infatti, possibile affermare la sussistenza di un titolo favorevole a chi ha riprodotto, con una SCIA in sanatoria, la medesima falsa rappresentazione che ha portato ad annullare il primo permesso di costruire n. 88/2020.
Del resto, nessun silenzio assenso può essersi formato su una pratica edilizia volta a sanare l’abuso rilevato nella determinazione n. 93/2022 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 88/2020.
A ciò si aggiunge la statuizione di Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622 (relativa alla inconfigurabilità del silenzio assenso a fronte di una falsa rappresentazione contenuta nell’istanza di permesso di costruire) secondo cui:
«… A tal riguardo, si richiamano altresì Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072 e Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2025, n. 2974 che delineano con chiarezza il concetto di “inconfigurabilità” inteso nel senso di inidoneità della domanda di condono ad innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, in quanto travalicante totalmente i confini del regime giuridico assegnato all’attività cui si riferisce e non aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, a fronte nel caso in esame di una falsa rappresentazione relativamente alla datazione dell’opera abusiva.
Anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio si è in presenza di una radicale “inammissibilità / inconfigurabilità” giuridica dell’istanza di condono ex lege n. 724/1994 (con conseguente impossibilità della formazione del silenzio-assenso), stante l’accertata non ricorrenza della condizione oggettiva ed essenziale rappresentata dall’ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993 e l’altrettanto accertata falsità dolosa dell’istanza stessa (quanto alla datazione dell’abuso). …».
La stessa sig.-OMISSIS-, con il sesto motivo del ricorso al T.a.r., tentando inammissibilmente di riproporre questioni già coperte dal giudicato del Consiglio di Stato n. 20243/2024 (e cioè che nel caso in esame viene in rilievo una ristrutturazione, e non una nuova costruzione), riconosce che la SCIA n. 102/2024 ha ad oggetto la sanatoria dello stesso intervento edilizio dichiarato illegittimo dal Giudice amministrativo e da quello penale, ovvero quella rappresentazione grafica e quelle asseverazioni che il Consiglio di Sato ha riconosciuto essere non veritiere, con la conseguente impossibilità che le stesse possano costituire presupposto per il conseguimento di un titolo, anche per silenzio: “… l’intervento edilizio di cui in atti non è annoverabile tra quelli di nuova costruzione …” (cfr. pag. 22 del ricorso al T.a.r.).
Peraltro a pag. 20-21 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la sig.ra-OMISSIS- sostiene: “… la definizione urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato quale “ristrutturazione edilizia” è ormai coperta dal giudicato giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024, nella quale a pag. 2 si legge: “Con istanza acquisita al prot. n. 0021463 del 01.06.2020 (pratica edilizia n. 70/2020), la signora-OMISSIS- ha chiesto al Responsabile del settore urbanistica del Comune di -OMISSIS- il rilascio di titolo abilitativo edilizio per il necessario intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato, previa demolizione e ricostruzione di quello esistente, con diversa sagoma ed edificazione sull’intero perimetro del lotto fino al confine con la proprietà del venditore, in corrispondenza dello spazio scoperto appartenente a quest’ultimo”. …”.
Tuttavia, detta argomentazione non è condivisibile, poiché la parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024 riportata dalla ricorrente riguarda la descrizione in punto di “fatto” della vicenda, mentre nella parte in “diritto” la ricostruzione - operata dal medesimo Consiglio di Stato in via definitiva e su cui si è formato il giudicato - riguarda appunto la riconducibilità dell’ipotesi per cui è causa alla fattispecie della “nuova costruzione”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra-OMISSIS-, il caso di specie è ben diverso da quello della formazione del silenzio assenso anche nel caso di istanza non conforme alla normativa di riferimento ed è, invece, sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che determina la decadenza “… dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera …”.
Anche l’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dalla appellante principale, prevede che “in caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445” (cfr. comma 3).
Pertanto l’attuale stato del fabbricato della sig.ra-OMISSIS- è abusivo, poiché totalmente difforme dal permesso di costruire n. 88/2020, essendo stato realizzato secondo una variante non autorizzata; sicché risulta “non sanabile ex art. 36”, né ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. conclusioni alle pagg. da 53 a 61 della consulenza della Procura).
In conclusione la SCIA n. 102/2024 è stata correttamente dichiarata nulla e priva di effetti.
9.2.3.2. - Alle pagg. 22, 23 e 24 dell’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- insiste nel sostenere che il provvedimento comunale del 29 luglio 2024 (di sospensione della SCIA n. 102/2024 del 25 luglio 2024) non avrebbe sospeso il termine di legge di trenta giorni e sarebbe illegittimo poiché non conterrebbe il termine di durata della sospensione.
La censura non può essere apprezzata positivamente, atteso che detto provvedimento non è stato impugnato.
Non si tratta di un atto endoprocedimentale, bensì di un provvedimento avente natura lesiva rispetto alla specifica posizione ed interesse ai lavori vantati dall’appellante.
Del resto, la stessa-OMISSIS-, avendone contestato l’adozione “in violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi” (cfr. pag. 12 del ricorso al T.a.r.), ne ha riconosciuto la natura immediatamente lesiva e la conseguente necessità di impugnarlo nei termini di legge (cosa, tuttavia, non avvenuta).
È noto, poi, che la formula “ogni altro comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale” (contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), valorizzata dalla difesa della sig.ra-OMISSIS-, non vale a radicare alcuna impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 291: “… E’ pacifico in giurisprudenza che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto dell’impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte. …”).
La censura è comunque infondata.
E ciò in quanto detto provvedimento comunale del 29 luglio 2024 contiene, diversamente da quanto sostenuto dalla sig.ra-OMISSIS-, l’indicazione del termine di durata della sospensione, disponendo la sospensione della SCIA n. 102/2024 sino ad un momento ben preciso e cioè le “… determinazioni che il C.d.S. dovrà assumere …”.
In ogni caso la sospensione (per attestazioni evidentemente non veritiere ai sensi dell’art. 19, comma 3, terzo periodo, della legge n. 241/1990) nel caso in esame aveva ad oggetto una SCIA (n. 102/2024) che aveva falsamente dichiarato una ristrutturazione edilizia in luogo di una nuova costruzione e quindi conteneva attestazioni non veritiere, secondo quanto ormai accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 2043/2024.
9.2.3.3. - Alle pagg. 24 e 25 dell’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- sostiene che con il provvedimento del 5 settembre 2024 l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito ai controinteressati-OMISSIS- di partecipare al procedimento.
La censura va parimenti disattesa, non essendo detta nota oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
In ogni caso va rimarcato che la P.A. ha correttamente consentito ai sig.ri-OMISSIS- di partecipare al procedimento amministrativo, avendo gli stessi “… già manifestato il proprio dissenso, sia in sede amministrativa, che in sede giudiziaria, che sono parti del giudizio al Consiglio di Stato r.g. n. 5848/2024 e sono stati (la sig.ra -OMISSIS-) qualificati controinteressati dalla sentenza del T.a.r. Lecce n. 841/2024 …” (cfr. nota prot. 42209 del 5 settembre 2024).
L’assunto di pag. 24 dell’atto di appello, secondo cui nessuna delle vicine sarebbe titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale”, è, tuttavia, smentito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 2144/2025, che ha confermato l’inammissibilità del ricorso della sig.ra-OMISSIS- proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 87 del 12 marzo 2024 proprio per mancata notifica alla controinteressata -OMISSIS-“quale proprietaria di due immobili confinanti”, nonché da quanto accertato dal verificatore secondo cui “… L’intervento edilizio ha mutato l’originario assetto dell’area scoperta sulla quale presentano affacciano le unità immobiliari fg. 214 p.lla 771 sub. 8 (proprietà-OMISSIS-), sub. 9 (proprietà Brindisi/Vecchio), sub. 10 (proprietà -OMISSIS-) e sub. 11 (proprietà -OMISSIS-). (All. 27) Il fabbricato, nella sua nuova conformazione plano-volumetrica, ha determinato una riduzione delle luci libere tra murature perimetrali finestrate, rendendo di fatto “non abitabili” i vani che si affacciano sull’area scoperta. … la nuova classificazione dello spazio esterno scoperto (tramutandosi da cortile a chiostrina, a seguito dell’edificazione in corrispondenza del confine) ne compromette la destinazione d’uso e l’autonomia degli ambienti. Dall’analisi dell’unità immobiliare residenziale, di proprietà --OMISSIS- censita al catasto al fg. 214 p.lla 771 sub. 10 graffata alla p.lla 772 sub. 8 si evince come anch’essa presenti affaccio di taluni ambienti sull’area scoperta retrostante, immediatamente confinante con la proprietà-OMISSIS- e la proprietà -OMISSIS-. In particolare, dal sopralluogo effettuato presso l’unità immobiliare di proprietà -OMISSIS-, si conferma come presentino affaccio sull’area scoperta retrostante un ambiente la cui destinazione d’uso è quella di vano letto. …” (cfr. pagg. 16 e ss. della relazione di verificazione disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1571 del 15 febbraio 2023 nell’ambito del giudizio r.g. n. 3831/2022 espressamente richiamata e posta a fondamento della richiamata sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2043/2024) e dal consulente della Procura (cfr. pag. 59), secondo cui “… La trasformazione da cortile a chiostrina non era ammissibile a norma dell’art. 41, e non solo. A norma degli articoli 27 e 40 del regolamento edilizio nel cortile possono affacciare locali con funzioni abitative, nella chiostrina possono affacciare solo disimpegni servizi e igienici. Ne consegue che l’abitazione di -OMISSIS-, a seguito della costruzione di--OMISSIS-, assentita con PdC 88/2020, successivamente revocato in autotutela, può avere sulla chiostrina solo servizi igienici e disimpegni. La questione rileva per la grave lesione dei diritti di terzi, tra l’altro preesistenti l’edificazione del fabbricato di--OMISSIS-, che si procedeva a compromettere irrimediabilmente. Palesemente per il caso in esame non valgono le regole sulla prevenzione in tema di distanza perché, tra l’altro, il fabbricato di -OMISSIS-preesisteva alla edificazione di--OMISSIS-. L’ufficio tecnico non poteva rilasciare il PdC 88/2020 che anche sotto tale profilo è illegittimo ...”.
9.2.3.4. - A pag. 25 dell’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- sostiene che “… decorso ( come nel caso di specie) inutilmente il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, qualora la S.C.I.A., nel mentre consolidatasi, risulti illegittima, residuano in capo all’Amministrazione solo gli ordinari poteri di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge e pertanto solo alle condizioni cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della SCIA ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo. …”.
L’argomentazione non può essere condivisa, posto che - come evidenziato in precedenza - la contestata determinazione n. 993 del 20 settembre 2024 è intervenuta dopo 26 giorni complessivi dalla SCIA n. 102 del 25 luglio 2024: esattamente 4 giorni (dalla SCIA del 25 luglio 2024 alla nota di sospensione della SCIA del 29 luglio 2024) più 22 giorni dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 29 agosto 2024 alla determina del 20 settembre 2024.
Quanto alla affermazione secondo cui la determinazione n. 993 del 20 settembre 2024 non sarebbe stata preceduta dalla notifica di alcun preavviso di annullamento, va comunque evidenziato che la stessa è stata anticipata dalla nota del 3 settembre 2024 (che comunicava la sospensione SCIA del 29 luglio 2024) e dalla nota del 5 settembre 2024 ove si evidenziava il dissenso delle sig.re -OMISSIS-.
9.2.3.5. - A pag. 26 dell’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- sostiene che la SCIA n. 102/2024 sarebbe perfettamente conforme al modello legale, non ricorrendo una ipotesi di “inconfigurabilità” che impedirebbe la formazione del silenzio assenso.
Il motivo va disatteso, dovendosi richiamare la statuizione di Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622 relativa alla inconfigurabilità del silenzio assenso a fronte di una falsa rappresentazione contenuta nell’istanza di permesso di costruire.
9.2.3.6. - A pag. 27 dell’atto di appello la sig.ra-OMISSIS- ribadisce che “… Assume erroneamente l’U.T.C. che l’intervento oggetto della S.C.I.A. n. 102/2024 ex art. 37 c.5 D.P.R. 380/2001 “deve essere qualificato come nuova costruzione”, così come accertato in sede penale ed amministrativa e che pertanto necessiterebbe dell’“istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001”. …”.
Sul punto è sufficiente richiamare il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024 che ha ormai accertato l’esistenza di una “nuova costruzione” correttamente rilevata dall’Amministrazione comunale nella censurata determina n. 993/2024.
9.2.4. - Da ultimo per quanto concerne le “eccezioni preliminari di primo grado” di cui a pag. 28 e ss. dell’atto di appello, va osservato che le stesse si limitano a reiterare i motivi di appello in precedenza esaminati.
Ne consegue che non è possibile discostarsi dalle conclusioni cui si è precedentemente giunti, tenuto altresì conto che l’inconfigurabilità di una SCIA in sanatoria e di qualsivoglia ipotesi di silenzio assenso (a fronte di un abuso edilizio realizzato sulla base di un permesso di costruire annullato in autotutela per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi ormai irretrattabilmente accertato dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato) non poteva che comportare l’esito cui è pervenuta l’Amministrazione con l’impugnata determina n. 993/2024.
10. - Dalle considerazioni che precedono discende dunque il rigetto dell’appello principale azionato dalla sig.ra-OMISSIS-. Alla reiezione dell’appello principale consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge l’appello principale;
2) dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante principale -OMISSIS- al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna l’appellante principale -OMISSIS- al pagamento in favore delle sig.re -OMISSIS- in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore


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