Consiglio di Stato Sez. V n. 4188 del 25 maggio 2026
Urbanistica. Abusi edilizi, mutamento di destinazione d'uso e vincoli paesaggistici
La trasformazione di un locale seminterrato, originariamente assentito come garage, in un organismo edilizio destinato a civile abitazione con incremento di superfici e volumi, integra una difformità totale rispetto al titolo edilizio, sanzionabile con l’ordine di demolizione e ripristino ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’esercizio del potere repressivo in materia edilizia ha natura vincolata e doverosa, rendendo irrilevanti sia l’inerzia protratta dell’amministrazione, sia i motivi soggettivi o asseritamente ritorsivi che hanno dato avvio al procedimento. In ambito paesaggistico, il vincolo relativo ai corsi d’acqua ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 ha carattere legale e oggettivo, persistendo indipendentemente dalla portata idrica del tratto interessato; ne consegue che la creazione di nuovi volumi o superfici in tali zone preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 del medesimo decreto. Infine, l'occupazione di suolo pubblico accertata mediante rilievo topografico costituisce presupposto idoneo per l'ordine di ripristino, a prescindere dalle finalità protettive dei manufatti installati.
Pubblicato il 25/05/2026
N. 04188/2026REG.PROV.COLL.
N. 02303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2024, proposto dalla signora Viviana Rongione, rappresentata e difesa dagli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Acquafondata, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Messore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione seconda, 30 novembre 2023, n. 827, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquafondata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 aprile 2026 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti l’avvocato Marrocco in dichiarata delega dell’avv. Messore, e gli avvocati Simone e Tozzoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
i) l’ordinanza n. 11 del 20 luglio 2023, prot. n. 1907, dell’Ufficio tecnico del Comune di Acquafondata (FR), recante ordine di demolizione del «bagno e del locale ad uso abitazione» insistenti sul fabbricato censito al foglio 3, particella 1509;
ii) la comunicazione di avvio del relativo procedimento prot. n. 2814 del 29 settembre 2021.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, quali emergono dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi, possono essere sintetizzati come segue.
2.1. La sig.ra Rongione è proprietaria di un immobile e di un appezzamento di terreno siti nel Comune di Acquafondata, frazione Casalcassinese, località Ponte, censiti in catasto al foglio 3, particelle 1509 e 1510.
2.2. In data 27 maggio 2004 la sig.ra Rongione ha presentato al Comune di Acquafondata una denuncia di inizio attività, prot. n. 1545, avente ad oggetto la «costruzione di un locale interrato al servizio del fabbricato esistente». La relazione tecnica descrittiva qualifica la nuova opera come «struttura adiacente all’esistente» e «adibita a garage», mentre la relazione sui materiali precisa che l’intervento consiste in un «locale seminterrato adibito a garage al servizio del fabbricato esistente». Nel modulo della DIA risulta inoltre barrata la sola voce «parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».
2.3. Il Comune non ha esercitato il potere inibitorio sulla DIA e ha dato corso agli adempimenti conseguenti in materia sismica. Il certificato di collaudo statico, sottoscritto dal tecnico in data 26 maggio 2008, attesta in particolare: i) il deposito sismico n. 88530/11966 del 28 giugno 2004 presso l’Area genio civile della Regione Lazio; ii) l’inizio dei lavori il 9 maggio 2007; iii) l’ultimazione delle opere strutturali, in data 6 febbraio 2008; iv) le caratteristiche dell’opera collaudata, costituita da un «locale interrato a servizio del fabbricato esistente».
2.4. In esito a sopralluogo eseguito il 21 settembre 2021, le cui risultanze sono recepite nell’ordinanza impugnata, il Comune ha accertato che: i) la strada comunale antistante il fabbricato non presenta più la larghezza originaria risultante dalla mappa catastale di impianto, essendo stati occupati 7 mq di sede stradale, mediante paletti e rete metallica; ii) la sig.ra Rongione ha realizzato, in difformità dalla DIA del 27 maggio 2004 e in assenza di permesso di costruire, «al posto del locale garage interrato previsto nella citata DIA, un bagno e un vano di abitazione fuori terra»; iii) le opere ricadono in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ex art. 134, comma 1, lett. b), e art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923 e della l.r. Lazio n. 53 del 1998.
2.5. Con nota prot. n. 2814 del 29 settembre 2021 il Comune ha comunicato alla sig.ra Rongione l’avvio del procedimento sanzionatorio per le riscontrate violazioni della disciplina urbanistico-edilizia.
2.6. Il procedimento si è concluso con l’ordinanza n. 11 del 20 luglio 2023, prot. n. 1907, notificata il 21 luglio 2023, con cui il Comune, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, ha ingiunto alla sig.ra Rongione:
i) la demolizione del bagno e del locale ad uso abitazione, ritenuti realizzati in assenza del prescritto permesso di costruire e privi delle autorizzazioni ambientali;
ii) la rimozione della recinzione, ritenuta usurpativa di suolo demaniale e restringitiva della sede viaria comunale;
iii) il ripristino dello stato originario dei luoghi entro il termine perentorio di novanta giorni.
2.7. Tra il 2 e il 18 ottobre 2023, prima della notifica del ricorso introduttivo, la sig.ra Rongione ha presentato al Comune di Acquafondata, tramite il geom. Carlo Agnoletti:
i) SCIA in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001;
ii) successiva richiesta di permesso di costruire in sanatoria, sempre ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001;
iii) istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004;
iv) istanza di nulla osta in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico.
2.8. Nella relazione tecnica allegata alle predette istanze le opere realizzate in difformità dalla DIA del 2004 sono espressamente qualificate come: «cambio della destinazione d’uso del locale ad uso garage a cucina»; «realizzazione ex novo del w.c.»; «diversa distribuzione degli spazi interni»; «mancata realizzazione della scala interna in c.a. e del torrino per l’accesso al terrazzo di copertura»; «modifica dei prospetti esterni». Lo stesso tecnico precisa che tali difformità hanno determinato un incremento di superficie pari a mq 5,90 e un incremento volumetrico pari a mc 14,75 e dichiara, sulla base di rilievo topografico, che «non vi è occupazione di suolo pubblico da parte del fabbricato oggetto di accertamento».
3. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2023, la sig.ra Rongione ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, gli atti repressivi dell’abuso, sopra indicati (v. § 1), articolando nove motivi:
i) «Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione di legge. Artt. 19 e 23 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990. Violazione delle regole di correttezza e buona fede nell’esercizio dei poteri autoritativi. Violazione del principio dell’affidamento del privato ingenerato dal comportamento della p.a.», sul rilievo che il locale uso garage era stato assentito con la DIA del 27 maggio 2004, mai annullata in autotutela, e che la successiva condotta del Comune, comprensiva di adempimenti formali in materia sismica e di collaudo, avrebbe consolidato un affidamento qualificato della parte privata;
ii) «Eccesso di potere per istruttoria lacunosa, insufficiente e perplessa. Travisamento dei presupposti di fatto. Il locale uso garage e la sua (presunta) trasformazione», sul rilievo che il Comune avrebbe desunto la trasformazione del garage in vano abitativo dalla sola documentazione catastale, senza compiere alcun accesso all’interno del manufatto;
iii) «Violazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001», sul rilievo che l’eventuale mutamento d’uso, in ipotesi avvenuto all’interno della medesima categoria residenziale e senza «salto di categoria», avrebbe al più imposto il ripristino della destinazione originaria a garage, non già la demolizione;
iv) «Violazione art. 34 d.P.R. n. 380/2001», sul rilievo che il bagno costituiva un corpo minimo, di superficie inferiore a 4 mq, riconducibile alla tolleranza di cantiere o, in subordine, qualificabile come pertinenza dell’immobile principale ante 1967;
v) «Violazione dell’art. 142, comma 1, lett. c), e comma 2, d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento di fatto e per manifesta ingiustizia e contraddittorietà», sul rilievo che l’immobile principale era stato edificato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina vincolistica, era ubicato in centro abitato e in zona urbanizzata, e che il torrente La Rava, nel tratto in esame, era ormai interrato o comunque fuori dal raggio dei centocinquanta metri, oltre alla denuncia di una prassi comunale difforme per gli altri immobili della frazione, di cui si chiedeva l’esibizione dei nulla osta;
vi) «Violazione di legge. Violazione regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l. n. 183/1989 e art. 10 l.r. Lazio n. 53/1998. Vincolo idrogeologico», sul rilievo che il Comune, ente delegato al rilascio del nulla osta idrogeologico ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), n. 5, della l.r. Lazio n. 53 del 1998, avrebbe dovuto eventualmente opporre il vincolo già in sede di DIA del 2004;
vii) «Eccesso di potere per travisamento di fatto. La presunta occupazione della strada comunale», sul rilievo che la rete metallica costituiva, da circa settant’anni, opera di protezione del salto di quota tra strada e tetto dell’immobile, in mancanza di qualunque appropriazione di suolo pubblico;
viii) «Eccesso di potere per sviamento», sul rilievo che l’azione repressiva era riconducibile a finalità ritorsive, in conseguenza dell’opposizione della ricorrente al progetto viario comunale di collegamento tra la frazione Casalcassinese e la strada Cassino-Venafro;
ix) in via subordinata, «Natura meramente formale degli ipotetici abusi edilizi», sul rilievo della sanabilità degli abusi e della conseguente necessità di sospensione dell’ordinanza in pendenza dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
4. Con sentenza n. 827 del 30 novembre 2023, il T.a.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. II, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
4.1. In particolare, il primo giudice:
i) ha ritenuto che la DIA del 27 maggio 2004 non fosse mai divenuta efficace per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico, ai sensi dell’art. 23, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001;
ii) ha osservato, in ogni caso, che la DIA prevedeva la realizzazione di un locale «interrato» da destinare a «parcheggio di pertinenza nel sottosuolo», mentre le opere contestate consistono nella realizzazione, in luogo del previsto garage, di locali destinati in parte a cucina e in parte a bagno, integranti un ampliamento della preesistente abitazione;
iii) ha evidenziato che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità costituisce inequivoca ammissione, quanto meno, del mutamento di destinazione d’uso, con la conseguenza che il Comune ha legittimamente disposto il ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
iv) ha rilevato che le affermazioni della ricorrente in ordine all’irrilevanza dei vincoli risultano sfornite di principio di prova e, anzi, contraddette dalla stessa presentazione, da parte della medesima, dell’istanza di compatibilità paesaggistica e di quella di nulla osta idrogeologico, soggiungendo che l’esistenza o meno dei vincoli non sarebbe comunque risultata decisiva ai fini della legittimità dell’atto impugnato;
v) ha rilevato che gli assunti della ricorrente circa l’assenza di occupazione della porzione di strada comunale sono privi di un principio di prova e che non risultavano specificamente contestati i dati posti dal Comune a base dell’accertamento topografico;
vi) ha infine qualificato l’intervento repressivo come atto vincolato e dovuto, in quanto tale non infirmato dalla risalenza degli abusi, dall’inerzia amministrativa o dall’eventuale tolleranza di abusi altrui.
5. Avverso la sentenza la sig.ra Rongione ha proposto appello, articolando otto motivi di gravame, ciascuno diretto a contestare il rigetto del corrispondente motivo di ricorso di primo grado (ad eccezione del nono motivo, non riproposto).
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Acquafondata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
7. Con istanza del 13 marzo 2026, l’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, in ragione della presentazione, il precedente 26 febbraio, di un’istanza ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla disciplina sopravvenuta recata dal c.d. “decreto Salva Casa” (d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito in l. 24 luglio 2024, n. 105).
8. All’udienza straordinaria del 15 aprile 2026, l’appellante ha insistito sulla richiesta di rinvio, valorizzando l’intervenuto avvio del procedimento ex art. 36-bis da parte del Comune. La causa è stata trattenuta in decisione, anche ai fini della valutazione collegiale della predetta istanza.
9. In via preliminare, va respinta l’istanza di rinvio formulata dall’appellante. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della discussione può essere disposto «solo per casi eccezionali», la cui ricorrenza è rimessa alla valutazione del giudice, nel necessario bilanciamento tra esigenze difensive e interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 654).
9.1. Nel caso di specie, la presentazione di una nuova domanda di accertamento di conformità ai sensi della disciplina di maggior favore introdotta dalla novella del 2024 al testo unico dell’edilizia non integra i requisiti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e non è, pertanto, idonea a giustificare il differimento della trattazione (in termini, Cons. Stato, sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9899).
9.2. La nuova istanza, infatti, non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, da apprezzarsi alla stregua del principio tempus regit actum (Cons Stato, sez. VII, 21 maggio 2025 n. 4379); parimenti, la trattazione dell’istanza da parte del Comune non è condizionata dalla definizione del presente giudizio, avente ad oggetto il solo provvedimento repressivo adottato nel 2023 (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9675).
10. Nel merito, l’appello è infondato e deve essere respinto.
11. Con il primo motivo, l’appellante deduce l’esistenza di un affidamento qualificato, fondato sul consolidamento della DIA del 2004 e sul successivo comportamento del Comune, ritenuto idoneo a ingenerare il convincimento sulla legittimità delle opere. Lamenta, altresì, che l’amministrazione abbia esercitato il potere repressivo senza previamente rimuovere in autotutela la predetta DIA.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Risulta dagli atti che la DIA prot. n. 1545 del 27 maggio 2004 aveva ad oggetto la «costruzione di un locale interrato al servizio del fabbricato esistente», descritto nella relazione tecnica come struttura «adiacente all’esistente» e «adibita a garage», e nella relazione sui materiali come «locale seminterrato adibito a garage al servizio del fabbricato esistente»; nello stesso senso depone il certificato di collaudo statico sottoscritto il 26 maggio 2008, che si riferisce parimenti a «un locale interrato a servizio del fabbricato esistente».
11.3. Gli atti di accertamento dell’abuso attestano, invece, un assetto edilizio del tutto diverso rispetto a quello assentito nel 2004, essendo stati realizzati «al posto del locale garage interrato previsto nella citata D.I.A, un bagno e un vano di abitazione fuori terra» (cfr. la relazione del 21 settembre 2021).
11.4. Anche le istanze di sanatoria del 2023 indicano quali opere realizzate in difformità il «cambio della destinazione d’uso del locale ad uso garage a cucina», la «realizzazione ex novo del w.c.», la «diversa distribuzione degli spazi interni», la «mancata realizzazione della scala interna in c.a. e del torrino per l’accesso al terrazzo di copertura» e la «modifica dei prospetti esterni»; gli elaborati grafici allegati alle medesime istanze rappresentano, nello stato attuale, ambienti denominati «pranzo», «camera», «dis.» e «w.c.».
11.5. Il punto decisivo della controversia non attiene, dunque, all’efficacia o meno della DIA del 2004, bensì alla sostanziale difformità tra il titolo originario e lo stato attuale del manufatto. In questa prospettiva, l’ordine demolitorio non presupponeva il previo annullamento d’ufficio della DIA, posto che esso non colpisce il titolo edilizio in sé considerato, ma le opere realizzate in difformità rispetto al titolo e dunque in nessun modo legittimate dallo stesso.
11.6. Sul piano dell’affidamento, non si rinviene alcuna condotta del Comune che abbia attestato la conformità dell’opera realizzata, ma soltanto adempimenti formali correlati al deposito sismico e al collaudo, riferiti al locale interrato assentito; sicché non è ravvisabile, in capo all’appellante, un affidamento qualificato sulla legittimità di un’opera che diverge, nei suoi tratti essenziali, da quella oggetto della DIA
12. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono, sotto diversi profili, la sussistenza dell’abuso contestato, avuto riguardo all’effettiva trasformazione del manufatto (che non potrebbe desumersi dalle istanze di sanatoria del 2023), alla rilevanza edilizia del dedotto mutamento di destinazione d’uso e alla qualificazione del bagno come opera pertinenziale o comunque riconducibile alla c.d. “tolleranza di cantiere”.
12.1. I motivi sono infondati.
12.2. Quanto all’effettività della trasformazione, non appare decisivo stabilire se la presentazione delle istanze di sanatoria del 2023 abbia, o meno, valore confessorio in senso stretto. Resta, in ogni caso, l’inconfutabile dato oggettivo costituito dalla non coincidenza tra il garage interrato assentito nel 2004 e l’organismo edilizio rappresentato dalla documentazione tecnica prodotta dall’appellante, comprendente ambienti destinati a sala da pranzo, camera, disimpegno e servizio igienico, e caratterizzato da un incremento di superficie pari a mq 5,90 e di volume pari a mc 14,75, oltre che dalla modifica dei prospetti esterni e dalla diversa distribuzione interna. La tesi della mera carenza istruttoria non può dunque essere condivisa. Le difformità contestate trovano, infatti, puntuale corrispondenza nella documentazione di parte e nel sopralluogo eseguito il 21 settembre 2021, mentre l’appellante non ha fornito elementi idonei a smentire tali risultanze.
12.3. Con riferimento alla qualificazione delle difformità sopra descritte, l’intervento non si esaurisce in un mero mutamento funzionale interno. Gli atti di causa rappresentano, infatti, una trasformazione complessiva del manufatto, comprensiva della modifica dei prospetti e dell’incremento di superficie e di volume. Tale trasformazione integra una difformità sostanziale rispetto al titolo del 2004 e fuoriesce dal perimetro della mera variazione di destinazione d’uso all’interno della medesima categoria funzionale. La pertinente disciplina sanzionatoria è dunque correttamente individuata nell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in conformità al consolidato indirizzo secondo cui, in presenza di opere eseguite in totale difformità dal titolo, si configura un abuso edilizio sanzionato con la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 906).
12.4. Quanto alla censura relativa al bagno, la qualificazione del locale non può essere isolata dal più ampio quadro di difformità descritto dalla stessa relazione tecnica di parte. Il servizio igienico non viene in rilievo quale corpo accessorio autonomamente apprezzabile, bensì quale elemento di un’unitaria trasformazione del manufatto, comprensiva della diversa distribuzione degli spazi interni e della modifica dei prospetti, incompatibile con il titolo originario.
12.5. Non sono, comunque, praticabili né la qualificazione in termini di tolleranza di cantiere, che presuppone modeste deviazioni esecutive rispetto al progetto assentito e non può legittimare la realizzazione di un ambiente autonomo, non previsto dal progetto originariamente approvato (Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603), né quella di pertinenza urbanistica, riservata a manufatti di entità minima e accessori a un’opera principale, e comunque non estensibile a opere che si connotano per autonomia funzionale e per incidenza sulla volumetria complessiva (Cons. Stato, sez. VII, 8 gennaio 2026, n. 178).
13. Il quinto e il sesto motivo, attinenti rispettivamente al vincolo paesaggistico e al vincolo idrogeologico, possono essere parimenti esaminati congiuntamente.
13.1. Va osservato, in primo luogo, che tali profili non assumono, nel caso di specie, valore dirimente, poiché l’ordinanza impugnata trova autonomo e sufficiente fondamento nella difformità sostanziale tra l’opera assentita con la DIA del 2004 e quella in concreto realizzata, di per sé idonea a sorreggere il provvedimento repressivo.
13.2. Nel merito, in ogni caso, la mancata inibizione della DIA del 2004 non può assumere rilievo quale precedente atto di assenso implicito. Da un lato, infatti, gli interventi allora rappresentati risultano difformi rispetto all’attuale stato dei luoghi; dall’altro, il rilascio dell’assenso paesaggistico e idrogeologico richiedono l’adozione di provvedimenti formali ed espressi, non surrogabili dal mero decorso del termine o dall’inerzia dell’amministrazione.
13.3. In punto di permanente operatività del vincolo, si osserva che le relazioni paesaggistiche allegate alle istanze di sanatoria del 2023 collocano espressamente l’immobile nella fascia di rispetto del torrente La Rava, bene paesaggistico ricondotto all’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004; la relazione idrogeologica afferma, a sua volta, che l’area ricade altresì nel vincolo idrogeologico. Coerentemente, la stessa parte privata ha presentato istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 e di nulla osta idrogeologico in sanatoria, in tal modo riconoscendo l’attuale esistenza dei vincoli sull’area.
13.4. Né coglie nel segno l’argomento secondo cui il letto del torrente La Rava risulterebbe ormai secco. Il vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 – dipendente dalla presenza di corsi d’acqua «iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» – ha carattere legale, oggettivo e ricognitivo. Esso prescinde, pertanto, sia dall’effettiva consistenza idrica del singolo tratto – l’intermittenza del flusso idrico essendo, peraltro, connaturata alla stessa nozione di torrente – sia dal concreto pregio dei luoghi, e permane sino al formale declassamento del corso d’acqua, nella specie non dedotto né documentato. La produzione fotografica di parte vale ad attestare, al più, una situazione idrologica contingente, non lo status giuridico del corso d’acqua.
13.5. Quanto alla dedotta preesistenza del fabbricato rispetto al 1967, la circostanza – comunque indimostrata – non assume rilievo risolutivo, posto che il provvedimento impugnato non investe il fabbricato storico asseritamente edificato negli anni ‘50, ma esclusivamente le opere realizzate in difformità dalla DIA del 2004, certamente successive all’entrata in vigore della disciplina vincolistica.
13.6. A ciò si aggiunga che la consistenza delle opere oggetto di accertamento, comprensiva di un incremento di superficie pari a mq 5,90 e di un incremento volumetrico pari a mc 14,75, non risulta comunque riconducibile alle ipotesi di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma. L’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 circoscrive infatti tale accertamento ai soli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2025, n. 7876).
13.7. Con riferimento, infine, alla denunciata prassi comunale adottata con riferimento ad altri immobili della frazione Casalcassinese – per i quali non sarebbe stato richiesto analogo nulla osta paesaggistico – e alla connessa istanza istruttoria di esibizione dei nulla osta rilasciati per interventi realizzati dopo il 1985, deve osservarsi che la tolleranza, anche prolungata, di eventuali altrui abusi non legittima l’abuso accertato in capo alla parte appellante, in coerenza con la natura vincolata del potere repressivo edilizio (Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9688). L’istanza istruttoria si rivela, pertanto, non rilevante ai fini del decidere.
14. Il settimo motivo lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto provata l’occupazione abusiva di 7 mq di sede stradale, ribadendo la funzione meramente protettiva della rete metallica rispetto al salto di quota.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. L’occupazione contestata risulta fondata su un sopralluogo eseguito con strumentazione topografica, dal quale il Comune ha desunto, in corrispondenza del fabbricato di proprietà dell’appellante, la mancata coincidenza tra la larghezza attuale della sede viaria e quella risultante dalla mappa catastale di impianto, quantificando in mq 7 la superficie abusivamente occupata. Tale accertamento, riferito a un dato metrico oggettivo e ricavato con strumentazione tecnica, costituisce un riscontro istruttorio specifico, non superato dalle generiche contestazioni dell’appellante.
14.3. La stessa appellante riconosce, del resto, la presenza della rete a margine della strada, contestando non già l’esistenza materiale dell’opera, ma solo che essa integri una indebita appropriazione di suolo pubblico o un effettivo restringimento della sede viaria; la rappresentazione che ne offre, in termini di mera funzione protettiva rispetto a un salto di quota, costituisce una qualificazione soggettiva che non incide sul dato metrico oggettivamente accertato.
15. Con l’ottavo motivo l’appellante lamenta, infine, l’omesso esame, da parte del primo giudice, della censura di sviamento di potere. Ribadisce, in particolare, che l’azione repressiva sarebbe stata determinata da finalità ritorsive nei suoi confronti, in conseguenza dell’opposizione manifestata a un progetto viario comunale.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. Va richiamata, in primo luogo, la natura vincolata del potere repressivo in materia edilizia. Ne discende l’irrilevanza degli eventuali motivi soggettivi che possano avere indotto l’amministrazione ad attivare il procedimento sanzionatorio, la cui legittimità dipende unicamente dalla ricorrenza dei relativi presupposti oggettivi (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 settembre 2025, n. 7455).
15.3. La prospettazione dello sviamento resta, nel caso di specie, affidata a una mera congettura. L’appellante non ha infatti dimostrato che il potere repressivo sia stato esercitato per un fine diverso da quello tipico; al contrario, l’ordinanza impugnata recepisce specifici accertamenti tecnici, riferiti tanto alla difformità edilizia quanto all’occupazione di suolo pubblico, idonei a integrare autonomamente i presupposti oggettivi del potere sanzionatorio, il cui esercizio era quindi doveroso.
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune appellato, mentre possono essere compensate – sussistendo giusti ed eccezionali motivi – nei confronti del Ministero della cultura.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Spese del grado di appello compensate nei confronti del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore




