Cass. Sez. III n. 4233 del 02 febbraio 2026 (CC 14 gennaio 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Ferrara
Urbanistica.Poteri del giudice dell'esecuzione e sindacato di legittimità sul condono edilizio

In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito di un'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione a seguito del rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria, ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo. Tale controllo non può limitarsi a una mera presa d'atto dell'esistenza del titolo, ma deve estendersi alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, con particolare riferimento al rispetto del requisito temporale per l'accesso al condono edilizio. Ne consegue che l'ordine di demolizione non può essere revocato qualora venga accertato che le opere sono state ultimate oltre i termini perentori fissati dalla normativa (nel caso di specie, il 31 marzo 2003), restando irrilevante la successiva presentazione di una SCIA finalizzata a ricondurre successivamente l'immobile entro i limiti della condonabilità

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell’11/07/2025 ha rigettato l’istanza di Ferrara Maria per la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (piano seminterrato composto da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq) di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2017, definitiva il 20 aprile 2007.
2. Ferrara Maria ha proposto ricorso in cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 665 cod.proc.pen. La Corte di appello di Napoli non avrebbe valutato il novum costituito dalle sommarie informazioni testimoniali dell’ing. Montella, il quale, sentito in data 30/01/2021 dal Procuratore generale di Napoli, ha dichiarato di non essere in grado di indicare la data delle modifiche accertate nel sopralluogo del giugno 2020, se prima o dopo il rilascio del titolo in sanatoria n. 99/2008, da cui il legittimo rilascio del condono con conseguente revoca dell’ordine di demolizione con esso incompatibile.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, in parte anche versato in fatto là dove chiede una rivalutazione delle sommarie informazioni testimoniali, è inammissibile per manifesta infondatezza. Va anzitutto rammentato che la revoca/sospensione dell’ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), può essere disposto dal giudice dell’esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv 266763). Nel caso di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva-, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972 – 01; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679 – 01). Quanto al controllo demandato al Giudice, esso deve inteso nel senso che la verifica non deve essere limitata alla presa d’atto dell’esistenza del provvedimento in sanatoria, ma deve estendersi alla verifica dei presupposti formali e sostanziali del provvedimento e del corretto esercizio del potere di rilascio da parte della pubblica amministrazione. Solo in tale ipotesi si determina una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva (Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, P.G. in proc. Ciavarella, Rv. 224346 – 01).
5. L'ordinanza impugnata evidenzia che l'istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze già rigettate con ordinanza del 19 luglio 2013 e 15 marzo 2018, su cui è già intervenuta la Corte di cassazione con le sentenze n. 36289 del 2019 e n. 35495 del 2021 (in quest'ultimo caso anche con dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione presentato da Ferrara Maria) e che, come accertato in occasione dei precedenti citati, le opere abusive erano state realizzate in epoca successiva al 31/03/2023, e, pertanto non condonabili per mancanza del requisito temporale, da cui l’illegittimità del provvedimento di condono e che tale accertamento non poteva essere superato dall’avvenuta presentazione di una Scia per l’esecuzione dei lavori volta a ricondurre l’immobile nei limiti della condonabilità. L'ordinanza impugnata ha analizzato con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità tutti gli aspetti della vicenda, rilevando, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come le opere erano state completate dopo il termine perentorio (del 31 marzo 2003) previsto dall'art. 32 della legge 362 del 2003, e che tale accertamento può essere messo in discussione sulla base delle dichiarazioni rese dall’ing. Montella, le cui dichiarazioni perplesse non valgono a scalfire l’accertamento sull’epoca temporale, più volte ribadito in sede giurisdizionale, circa la data del completamento dei lavori; né il requisito del dato temporale delle opere può essere superato dalla realizzazione di lavori, ancorchè autorizzati da SCIA, per ricondurre le opere abusive nei limiti della condonabilità.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2026