Consiglio di Stato Sez. IV n. 2022 del 12 marzo 2026
Rifiuti.Responsabilità della curatela per la gestione post-operativa di discarica

Gli obblighi di gestione post-operativa, messa in sicurezza e ripristino ambientale di una discarica già facente capo a una società fallita gravano sulla curatela fallimentare, la quale assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure al momento della dichiarazione di fallimento. Tale responsabilità di diritto pubblico non viene meno in forza della rinuncia alla liquidazione del bene ai sensi dell’art. 104-ter l.f. (cosiddetta derelizione), trattandosi di un atto di natura meramente privatistica inidoneo a dismettere gli oneri ambientali volti al recupero materiale del sito e alla prevenzione di pericoli per l'incolumità pubblica. Ne consegue che la curatela, in quanto custode della fonte di potenziale inquinamento, è legittima destinataria delle ordinanze sindacali e provinciali di asporto del percolato e messa in sicurezza, a prescindere dall'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa o dall'imputabilità soggettiva della contaminazione alla procedura medesima

Pubblicato il 12/03/2026

N. 02022/2026REG.PROV.COLL.

N. 06355/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6355 del 2024, proposto dal Fallimento Co.Rsea - Consorzio Rifiuti Speciali e Assimilabili, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Antonini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Balzani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Cappella in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;
il Comune di Sarcedo, il Sindaco del Comune di Sarcedo quale Ufficiale di Governo e la Regione Veneto, non costituiti in giudizio;

nei confronti

del signor Franco Vicentini, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della società F.Lli Marchiori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Luisa Parisi e Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 184 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, del signor Franco Vicentini e della società F.Lli Marchiori S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il Fallimento Co.Rsea - Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili ha impugnato la sentenza n. 184 del 2024 del T.a.r. per il Veneto, che ha respinto i ricorsi riuniti R.G. n. 415 del 2017, R.G. n. 417 del 2017 e R.G. n. 873 del 2017, proposti davanti all’anzidetto T.a.r. a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per il cui tramite il Fallimento aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti della Provincia di Vicenza e del Comune di Sarcedo, meglio individuati nel prosieguo, recanti l’ordine alla Curatela fallimentare di riprendere la gestione della discarica sita nell’anzidetto Comune, in località Quartieri, già autorizzata in capo al Consorzio in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

2. In punto di fatto, occorre premettere che il Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili in bonis ha gestito la discarica del Comune di Sarcedo dal 1989 fino alla sua chiusura intervenuta nel 2008 e, inoltre, dopo tale chiusura, è stato autorizzato alla gestione post mortem con termine finale, ai sensi degli artt. 9 e 14 del d.lgs. n. 36 del 2003, sino al 2 maggio 2038, curando, in particolare, la gestione ordinaria della tenuta del capping, l’asportazione del percolato e la produzione di biogas.

La Provincia di Vicenza, con provvedimento n. 151 del 13 dicembre 2012, seguito dai successivi provvedimenti n. 31 del 28 marzo 2013 e n. 11 del 22 gennaio 2015, ha imposto al Consorzio di eseguire dei lavori in considerazione di alcuni cedimenti della scarpata sul fronte sud, al fine di evitare compromissioni ambientali. Tuttavia, il Consorzio, con nota del 23 novembre 2014, ha comunicato di non poter dare inizio ai lavori e ha depositato, in data 22 dicembre 2014, istanza di fallimento in proprio presso il Tribunale di Vicenza.

Con la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 38 del 2015, il Consorzio è stato dichiarato fallito e, in considerazione dello stato di abbandono della discarica e della pericolosità ambientale dello sversamento del percolato, la Curatela si è attivata per dar corso agli atti ritenuti urgenti e indifferibili volti all’asporto del percolato che continuava a fuoriuscire dal sito; successivamente, è stato esperito un infruttuoso tentativo di vendita del complesso aziendale ed è stata presentata istanza di autorizzazione all’abbandono del sito medesimo ai sensi dell’art. 104-ter, comma 8, l.f., poi autorizzato con decreto del 5 agosto 2016 e, in data 24 agosto 2016, ha avuto luogo la riconsegna della discarica al Presidente del Consorzio, Ing. Franco Vicentini.

Successivamente, con il provvedimento prot. n. 170 del 7 settembre 2016, la Provincia di Vicenza ha diffidato la Curatela del Fallimento Co.Rsea e il Presidente del Consorzio, Ing. Franco Vicentini, ordinando l’immediata ripresa della gestione della discarica in conformità con le disposizioni normative e le condizioni riportate nel provvedimento prot. n. 152 del 30 luglio 2009, di autorizzazione all’esercizio della fase di gestione post operativa e nella d.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 ed ordinando altresì di garantire il livello di percolato prescritto dalla citata d.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile.

Il Comune di Sarcedo, a sua volta, con l’ordinanza sindacale n. 35 del 22 settembre 2016, ha ulteriormente diffidato il Fallimento, il Presidente del Co.Rsea e la S.I.G. S.r.l. ad assumere le medesime iniziative già prescritte dalla nota della Provincia prot. n. 170 del 7 settembre 2016.

Con il provvedimento n. 186 del 21 ottobre 2016, la Provincia di Vicenza ha nuovamente diffidato il Fallimento, il Co.Rsea e la S.I.G. S.r.l. ad attuare le misure di prevenzione dirette a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali e, in particolare, a provvedere alla rimozione del percolato, prendendo in considerazione anche la riattivazione dell’esistente impianto di trattamento.

Infine, a seguito del sopralluogo del 24 novembre 2016 da cui era emerso un trafilamento di percolato dalla discarica verso la cava gestita dalla S.I.G. S.r.l., la Provincia ha adottato il provvedimento prot. n. 224 del 28 dicembre 2016, recante un ulteriore diffida rivolta alla Curatela del Fallimento Co.Rsea, al Presidente del Consorzio e alla S.I.G. S.r.l., con l’ordine di attuare entro il 3 gennaio 2017 le misure di prevenzione volte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali, proseguendo nell’attività di rimozione del percolato; inoltre, il Fallimento e il Presidente del Co.Rsea sono stati diffidati a effettuare un’indagine intesa a verificare se la fuoriuscita del percolato verso l’adiacente cava gestita dalla società S.I.G. S.r.l. avesse comportato contaminazioni alle anzidette matrici ambientali.

3. A fronte dell’adozione di tali provvedimenti, la Curatela del Fallimento Co.Rsea ha proposto tre ricorsi straordinari al Capo dello Stato, poi trasposti in sede giurisdizionale davanti al T.a.r. per il Veneto. Inoltre, i medesimi provvedimenti sono stati autonomamente impugnati anche dal Presidente del Co.Rsea e dalla S.I.G. S.r.l. e tali ricorsi, previa loro riunione, sono stati accolti dal T.a.r. Veneto con la sentenza n. 1401 del 2021, passata in giudicato, con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alle posizioni dei soli ricorrenti, con esclusione, quindi, della Curatela.

4. Con la sentenza n. 184 del 2024, il T.a.r., dopo aver riunito i ricorsi proposti dal Fallimento, ha respinto, trattandole congiuntamente, le censure per il cui tramite la Curatela aveva sostenuto la propria estraneità alla fase post operativa della discarica e aveva negato la responsabilità del Fallimento in ordine all’inquinamento, sul presupposto che il Fallimento medesimo fosse un soggetto incolpevole e comunque insuscettibile di essere considerato possessore o detentore della fonte dell’inquinamento, essendo quest’ultima ritornata nella disponibilità del soggetto fallito a seguito dell’intervenuta derelizione ai sensi dell’art. 104-ter l.f..

Sotto un diverso profilo, il T.a.r. ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’amministrazione provinciale avrebbe illegittimamente reiterato le diffide già in precedenza adottate nei confronti del Consorzio, violando l’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, senza attivare i poteri sostitutivi.

In particolare, il giudice di primo grado ha richiamato la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”, fermo restando, in ogni caso, che, secondo il Tribunale, il Fallimento, in quanto detentore della fonte del potenziale inquinamento, avrebbe proseguito fino al 31 luglio 2016 nell’attività di gestione post operativa della discarica stessa mediante l’inserimento del sito nell’inventario dei beni del fallito, assumendo su di sé i conseguenti oneri legati all’attività gestoria, come confermato dallo stesso ricorrente, posto che il Fallimento aveva dato atto di aver compiuto atti di gestione indefettibili e urgenti. Per tale ragione, la Curatela non avrebbe potuto né interrompere improvvisamente l’attività necessaria al fine di evitare danni alle matrici ambientali né, tantomeno, liberarsi unilateralmente dagli obblighi ambientali attraverso il ricorso all’art. 104-ter l.f..

Il T.a.r. ha poi ritenuto che lo stato di abbandono in cui si trova la discarica fosse sufficiente a integrare il presupposto di fatto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto connesso alla necessità di prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l’incolumità pubblica, trattandosi di percolato tossico che penetrando nelle falde acquifere avrebbe potuto contaminare i pozzi del Comune di Montecchio Precalcino e quelli del Comune di Dueville, che riforniscono di acqua potabile oltre ai Comuni più prossimi, anche le città di Vicenza e Padova.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Fallimento Co.Rsea, formulando quattro motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto corretta l’individuazione del Fallimento quale destinatario degli obblighi imposti con i provvedimenti impugnati, in ragione della qualifica di detentore dei beni del fallito asseritamente riferibile allo stesso.

Per contro, secondo l’appellante, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2021, richiamata dal T.a.r., in quanto relativa all’ordine di rimozione dei rifiuti, non sarebbe riferibile alla diversa questione dell’obbligo di proseguire nella gestione post mortem della discarica, ovvero nell’attuazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, l’imposizione di tali obblighi a carico del Fallimento sarebbe comunque intervenuta in un momento in cui esso non aveva più la materiale detenzione della discarica, essendo già intervenuta la riconsegna dei beni al Presidente del Co.Rsea, sicché la Curatela non avrebbe più alcun potere gestorio su tale bene, in conseguenza della derelizione autorizzata dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 104-ter l.f..

Più precisamente, poiché il Fallimento non è stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 l.f., esso non sarebbe mai subentrato nella gestione della discarica, essendosi limitato ai soli interventi indifferibili e urgenti, sicché la sentenza impugnata sarebbe sul punto erronea poiché avrebbe “sterilizzato” gli effetti della derelizione di cui all’art. 104-ter l.f., facendo discendere l’obbligo di proseguire la gestione della discarica dall’inserimento del bene in questione nell’attivo fallimentare e dal compimento di atti urgenti, con effetti del tutto eccentrici rispetto a quelli tipici derivanti dall’applicazione delle norme fallimentari.

In altri termini, ad avviso dell’appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato in modo adeguato gli elementi di fatto da cui lo stesso ha tratto la conclusione che la Curatela abbia provveduto ad assumere la gestione della discarica, dal momento che la Curatela medesima, dopo aver constatato la critica situazione ambientale della discarica, si sarebbe “fatta parte diligente e proattiva” partecipando ad incontri “con i vari interlocutori istituzionali appunto al fine di ricreare le condizioni minime di sicurezza del sito in vista di una sua possibile valorizzazione”, ma senza alcuna volontà di assumere la gestione della discarica per trent’anni. Pertanto, anche la presentazione, in data 12 ottobre 2015, del progetto di modifica delle condizioni di gestione post - operativa della discarica andrebbe collocata in siffatto contesto.

Con riferimento agli atti di gestione compiuti dal Fallimento, secondo la Curatela, vi sarebbe “un’evidente asimmetria” nell’ambito dell’impostazione del T.a.r., il quale, da un lato, avrebbe negato ogni rilevanza all’istituto della derelizione sulla sua presupposta natura “meramente privatistica”, invocando, dall’altro lato, l’applicazione di un istituto civilistico quale la negotiorum gestio, per negare la possibilità di abdicare a un obbligo spontaneamente assunto.

Per quanto concerne, poi, l’inserimento del sito della discarica nell’inventario del Fallimento, secondo la Curatela si tratterebbe di un adempimento del tutto irrilevante, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati in un momento successivo non solo alla derelizione ai sensi dell’art. 104-ter l.f. ma anche all’effettiva riconsegna dei beni in questione al Presidente del Co.Rsea.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla questione dell’imposizione al Fallimento dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione di cui alle ordinanze provinciali impugnate, sul presupposto che i relativi obblighi discenderebbero dalla posizione di detentore/custode ravvisabile in capo al medesimo rispetto alla discarica per effetto dell’inserimento di quest’ultima nell’inventario dell’attivo fallimentare e per il preteso compimento di atti tipici della gestione post mortem della discarica, a prescindere dalla “pacifica (perché mai contestata dalle Amministrazione e riconosciuta anche dal TAR) non imputabilità della contaminazione alla Procedura”.

Sul punto, l’appellante ha sostenuto che il T.a.r. avrebbe dato dirimente rilievo all’inserimento del sito nell’inventario dei beni fallimentari, quale presupposto fondante la responsabilità della Curatela, salvo poi disconoscere qualsivoglia rilevanza al suo “contrarius actus”, ossia alla derelizione.

In ogni caso, sarebbe inequivocabile il fatto che la riconsegna del sito della discarica e delle strutture e impianti insistenti sullo stesso sia effettivamente avvenuta e che, dunque, all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati, il Fallimento non aveva più la materiale detenzione di tali beni.

Sotto un ulteriore profilo, l’appellante ha richiamato il difetto di istruttoria in relazione ai provvedimenti impugnati, che non sarebbero stati preceduti da alcuna verifica in ordine alla riconducibilità della contaminazione al Fallimento, il quale, anzi – pur nella ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili e a fronte della mancata attivazione delle amministrazioni competenti – si era prodigato per creare le condizioni minime di sicurezza del sito ed evitare ogni possibile rischio di danno ambientale asportando il percolato e conferendo l’incarico di redigere un progetto per la modifica delle condizioni operative della discarica al fine di renderla più appetibile sul mercato, promuovendo anche incontri tra le parti interessate. Per contro, sarebbe proprio la Provincia a essere stata inadempiente, essendo rimasta inerte pur a fronte dell’escussione della garanzia prestata dal Consorzio, nonostante gli artt. 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 impongano all’amministrazione di eseguire gli interventi necessari quando il responsabile non sia individuabile o non vi provveda e non vi provveda neppure il proprietario dell’area.

5.3. Con il terzo motivo di appello, il Fallimento ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha affermato l’irrilevanza della derelizione dei beni autorizzata dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 104-ter l.f., sul presupposto che tali atti di dismissione avrebbero natura meramente privatistica e, sul punto, ha sostenuto che in tal modo si svuoterebbe di ogni significato l’istituto della derelizione.

Sotto un diverso profilo, inoltre, secondo l’appellante, addossare i costi in questione alla Curatela significherebbe porli a carico dei creditori determinando un’illegittima applicazione del principio “chi inquina paga”, mentre la valorizzazione del legame funzionale tra il patrimonio del fallito e la massa fallimentare potrebbe condurre esclusivamente all’ammissione al passivo delle spese necessarie al ripristino ambientale, senza alcuna imposizione di obblighi di facere.

5.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha contestato il rigetto della censura con cui il Fallimento ricorrente aveva rilevato che la Provincia di Vicenza, con le impugnate ordinanze n. 170, n. 186 e n. 224 del 2016, avrebbe illegittimamente riesercitato il potere di ordinanza di cui all’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, secondo la Curatela, il potere in questione sarebbe stato già esercitato posto che l’anzidetta disposizione pone in capo all’amministrazione l’obbligo di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e dell’adozione della conseguente ordinanza di diffida e, nel caso di specie, il responsabile della contaminazione era già stato individuato fin dal 2012 nel Consorzio in bonis, essendo già stata constatata la mancata attuazione di tali interventi, tanto che la Provincia di Vicenza aveva proceduto all’escussione della fideiussione prestata, senza adottare poi gli interventi sostitutivi ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 e lasciando che la discarica versasse in situazione di abbandono, salvo poi reiterare le medesime ordinanze nei confronti del Fallimento.

Infine, l’ordinanza del Sindaco di Sarcedo n. 35 del 2016 risulterebbe carente sotto il profilo della motivazione, dell’istruttoria e dell’individuazione dei presupposti di urgenza, nonché adottata da un soggetto ritenuto incompetente.

6. Si è costituita in giudizio la Provincia di Vicenza, chiedendo il rigetto dell’appello e richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1883 del 2025, ritenuta relativa a una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.

7. Si è del pari costituito in giudizio l’Ingegner Franco Vicentini, che ha chiesto il rigetto dell’appello e, in via preliminare, ha sostenuto di non poter essere considerato responsabile – né in proprio, né in quanto ex Presidente del Co.Rsea – della gestione della discarica oggetto dei provvedimenti impugnati e, in proposito, ha richiamato la sopra menzionata sentenza del T.a.r. Veneto n. 1401 del 2021, passata in giudicato.

8. Si è costituita, infine, anche la società Fratelli Marchiori S.r.l., già S.I.G. S.r.l., che ha chiesto il rigetto dell’appello evidenziando la propria estraneità a qualsiasi onere, non essendo proprietaria dell’area della discarica e non avendo partecipato in alcun modo alla gestione della discarica stessa; infine, ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui in capo al Curatore fallimentare rilevano “gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico, con la conseguenza che eventuali atti di dismissione dei beni, anche se legittimamente adottati in base all’art. 104-ter della legge fallimentare, andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico” (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763), sicché “la Curatela non può ritenersi liberata dagli obblighi ed adempimenti connessi con la discarica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidarla” (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4383).

9. Con le successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.

10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 5 febbraio 2026 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.

10.1. Ad avviso del Collegio, i primi tre motivi di appello – che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono infondati, anche a prescindere dal riferimento compiuto dal T.a.r. all’art. 2028 c.c., in quanto la tesi sostenuta dal Fallimento per negare la possibilità di rivolgere l’ordine in questione alla Curatela si fonda su argomentazioni – peraltro ripetute più volte dall’appellante – che non possono essere condivise.

10.2. In primo luogo, è infondata la tesi dell’asserita inapplicabilità alla fattispecie in questione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 2021, in quanto relativi all’ordine di rimozione dei rifiuti, trattandosi, viceversa, di principi applicabili al caso di specie per evidente analogia di ratio, come, d’altronde, già chiarito da questa Sezione; cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11208, secondo cui gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale di un sito inquinato da una società fallita gravano sulla curatela fallimentare.

10.3. Le ulteriori argomentazioni incentrate sulla mancanza della gestione, della proprietà e della detenzione attuale e pregressa della discarica da parte della Curatela, nonché sulla mancanza dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e sulla valorizzazione della derelizione ex art. 104-ter l.f. sono del pari infondate.

Sul punto, il Collegio intende, infatti, dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui la Curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività d’impresa, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, anche se legittimamente adottati in base all’art. 104-ter l.f., devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3; Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1883). In questo senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4383, secondo cui “la Curatela non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse alla discarica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidarla” e Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763, secondo cui rispetto al Curatore fallimentare rilevano “gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico, con la conseguenza che eventuali atti di dismissione dei beni, anche se legittimamente adottati in base all'art. 104-ter della legge fallimentare, andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico”, con l’ulteriore precisazione che “la rinuncia ex art 104 ha una natura privatistica che si innesta in un fenomeno pubblicistico relativo agli oneri della bonifica teso al recupero materiale del bene analogamente a quanto avviene per la curatela come già la giurisprudenza ha chiarito”.

Inoltre, questa Sezione ha recentemente confermato tali principi, precisando altresì come la Curatela fallimentare assuma la detenzione dei beni del fallito ipso iure al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. e dell’art. 42 l.f., fermo restando che, nel caso di specie, vi è stata anche una – opportuna e condivisibile – gestione della discarica da parte del Curatore ai fini della messa in sicurezza del sito mediante l’asportazione del percolato e il monitoraggio dell’area.

In questo contesto, la rinuncia ai sensi dell’art. 104-ter l.f. non deve essere intesa come una rinuncia all’acquisizione del bene, trattandosi, piuttosto, della rinuncia alla liquidazione dello stesso, con il conseguente riconoscimento in capo ai creditori della società fallita della facoltà di aggredire il bene con azioni esecutive individuali.

Tale impostazione è del resto coerente con il rilievo secondo cui la dichiarazione di fallimento non determina un fenomeno successorio ma ha come solo effetto la perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori; in questo senso si è espressa anche l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 3 del 2021, secondo cui: “deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all’operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico”.

Ne consegue che, poiché nel caso di specie il sito in questione apparteneva al Consorzio in bonis – la cui responsabilità per l’inquinamento, peraltro, non è neppure contestata in questa sede – si deve ritenere che per effetto della dichiarazione di fallimento la Curatela è divenuta ipso iure detentrice del sito medesimo e risulta per ciò solo legittimamente destinataria degli ordini di cui ai provvedimenti impugnati, sicché la decisione di rinunciare alla liquidazione ai sensi dell’art. 104-ter l.f. e di non procedere all’esercizio provvisorio dell’impresa non può condurre ad alcun esonero di responsabilità della Curatela stessa, a prescindere tanto dal momento in cui detta rinuncia è intervenuta quanto dalla riconsegna del sito al Consorzio, nonché dall’asserita inerzia delle amministrazioni.

Per le ragioni che precedono, dunque, i primi tre motivi di gravame sono destituiti di fondamento.

10.4. Il quarto motivo di appello è anch’esso infondato poiché non vi è nessuna “duplicazione” dell’ordine precedentemente rivolto al Consorzio in bonis, in quanto le ordinanze rivolte alla Curatela sono state adottate in epoca successiva e, conseguentemente, fanno riferimento a una situazione diversa la quale, come correttamente rilevato dal T.a.r., risulta caratterizzata dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del Consorzio e dall’intervento della Curatela nell’asportazione del percolato.

Infine, è da reputarsi legittima anche l’ordinanza adottata dal Comune di Sarcedo, tenuto conto della situazione concreta di pericolo per l’ambiente derivante dallo stato di abbandono della discarica, aggravata dalle imminenti piogge della stagione autunnale e dal conseguente rischio di penetrazione del percolato nelle falde, trattandosi di elementi che rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 per l’adozione dell’ordinanza di competenza del Sindaco.

11. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello.

12. Tenuto conto della peculiarità della questione in punto di fatto, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore