Consiglio di Stato Sez. IV n. 3195 del 23 aprile 2026
Rifiuti. Accertamento della responsabilità per contaminazione e prova del nesso causale
In materia di bonifica di siti inquinati, l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 242, 245 e 253 del d.lgs. n. 152/2006 richiede una rigorosa istruttoria volta a dimostrare il nesso di causalità tra l'evento specifico e l'effettivo superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). In ossequio al principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione è tenuta a fornire una prova adeguata del nesso eziologico, non potendo limitarsi alla mera correlazione tra un sinistro accidentale e la presenza di inquinanti, specialmente qualora le evidenze tecniche suggeriscano una contaminazione storica preesistente o situata a profondità non compatibili con l'evento recente. Risulta pertanto illegittimo il provvedimento di individuazione del responsabile adottato a notevole distanza di tempo dall'evento e in difetto di una puntuale confutazione delle perizie di parte che escludano l'attualità o la riconducibilità del danno ambientale alla condotta del soggetto individuato
Pubblicato il 23/04/2026
N. 03195/2026REG.PROV.COLL.
N. 04397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4397 del 2024, proposto dalla ditta Autotrasporti Pigliacelli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
della ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 17957 del 29 novembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio de la Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda oggetto del presente contenzioso origina dal fatto che, il 30 luglio 2018, presso un punto vendita carburanti di proprietà della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. (controinteressata non costituita), Q8 AdS “Tirreno Ovest”, sull’Autostrada A12 “Roma - Civitavecchia”, un veicolo autoarticolato di proprietà della società Autotrasporti Pigliacelli s.p.a. (“la società”) ha urtato accidentalmente un impianto, provocando lo sversamento sul terreno circostante di idrocarburi, con conseguente dispersione per circa di 30 - 40 mq., come attestato dalla Polizia di Cerveteri nel verbale prot. 1749 del 1 agosto 2018.
1.1. In data 30 giugno 2021 Roma Capitale, con la comunicazione prot. 98981, avente ad oggetto “Società Kuwait Petroleum Italia Spa Area di servizio “Tirreno Ovest” Autostrada A12 Roma - Civitavecchia, Tolfa (RM) PV n5416-Conclusione del procedimento volto all’individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 D.lgs. 152/06 ss.mm e ii. (Fascicolo 18)”, ha individuato la società quale responsabile dell’inquinamento, anche al fine di garantire “le finalità di cui al comma 4 ex art. 253 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero l'azione di regresso e risarcitoria nei confronti del responsabile della contaminazione”.
1.2. La citata comunicazione è oggetto della impugnativa proposta dalla società di fronte al T.a.r. per il Lazio che con la sentenza n. 17957 del 2023 ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila (3.000,00).
1.3. In particolare, secondo il giudice di primo grado, Roma Capitale, avvedutasi di un evento in grado di determinare la potenziale contaminazione del sito, ne ha individuato il responsabile ai sensi dell’art. 242, c. 1 e 245 c. 2 del TUA, in primo luogo, per attivare le operazioni di bonifica (eseguite volontariamente dal proprietario dell’area) e, in secondo luogo, per le finalità indicate dall’art. 253, c. 4 (pagamento delle spese occorse nel procedimento per le verifiche e per le eventuali attività di bonifica).
Inoltre, i documenti sub all.ti 17-18-19, depositati dalla resistente in data 12 ottobre 2023, attesterebbero che le indagini dell’ARPA Lazio sono ancora in corso, non potendosi ancora escludere che l’evento verificatosi il 30 luglio 2018 abbia causato una contaminazione.
La ricorrente ascrive quest’ultima a sversamenti storici, sebbene le analisi effettuate sotto la supervisione della Città Metropolitana abbiano comprovato come l’inquinamento storico abbia inciso a maggiori profondità del sottosuolo (circa 5 metri o più) rispetto a quelle interessate dall’evento suddetto.
Sarebbe pertanto indubbio che la società ricorrente sia responsabile dell’inquinamento.
2. La società ha proposto appello e ha dedotto i seguenti motivi:
“I) Erroneo mancato accertamento della falsità del presupposto della effettiva contaminazione del sito in conseguenza del sinistro del 30/7/2018 e comunque difetto di prova della sussistenza di tale presupposto; violazione degli artt. 242, 244, 245 e 253 del D.lgs. 152/2006, nonché del principio “chi inquina paga” e dell’art. 3 ter D.lgs. 152/2006, in sé ed in relazione alle norme e principi in tema di prova della responsabilità per contaminazione”.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sul presupposto dell’accertamento dell’effettiva contaminazione del sito, in conseguenza del sinistro verificatosi il 30 luglio 2018.
Tuttavia, le indagini ambientali svolte e la vicenda amministrativa nelle more del giudizio hanno escluso un inquinamento effettivo addebitabile alla società appellante.
Il presupposto dell’effettiva contaminazione del sito ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. e) TUA, nel caso di specie, non sussiste.
Invero, il “Progetto unico di bonifica”, redatto dalla Mares s.r.l. per conto della Kuwait così conclude: “Considerata la qualità delle matrici ambientali oggetto di AdR in relazione alle CSR individuate per il suolo e per la falda, il sito si configura “non contaminato” ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. f) TUA, per cui non occorrono interventi di bonifica.
Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il presupposto dell’atto impugnato fosse la contaminazione potenziale del sito, così integrandone la motivazione, incentrata unicamente sulla contaminazione effettiva che, in concreto, non sussiste.
La responsabilità per danno ambientale è assoggettata al criterio civilistico del “più probabile che non” e, in caso di prova mancante o insufficiente, non può essere affermata, stante quanto previsto dall’art. 2697 c.c.
“II) Omesso esame del profilo del I motivo del ricorso introduttivo concernente il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria e di motivazione. Ulteriore violazione degli artt. 242, 244, 245 e 253 del D. Lgs. 12 152/2006, nonché del principio “chi inquina paga” e dell’art. 3 ter D. Lgs. 152/2006”.
Il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi, incorrendo nel vizio di omesso esame ex art. 112 c.p.c. sul secondo motivo.
Il provvedimento impugnato afferma che “la società Kuwait Petroleum Italia spa, in qualità di soggetto interessato, ha provveduto, volontariamente, (...) ad avviare le attività di bonifica del sito inquinato e, a tal fine, ha già presentato a questo Ufficio, nonché agli altri Enti competenti, il Progetto Unico di Bonifica, prot. MPA/AB/191020 del 19/10/2020, acquisito con prot. 148816/148820/148823/ 148825/148828/148830 del 2020 che descrive le azioni di rimozione del terreno e la verifica dell’efficacia dell’intervento svolto attraverso campionamenti diffusi sulle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque), e che sarà approvato, se ritenuto conforme”.
Tuttavia, le attività di bonifica non sono mai state eseguite perché non ve ne era e non ve n’è alcun bisogno, essendo stata esclusa ogni contaminazione dallo stesso “Progetto di bonifica” proposto da Kuwait e poi approvato dal Comune.
Del pari, non risultano eseguite attività di messa in sicurezza, ripristino o riparazione poiché nessun danno ambientale è stato cagionato.
“III.1. Fermo quanto censurato nei motivi che precedono, la sentenza appellata è poi errata laddove afferma che il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sarebbe imputabile alla soc. ricorrente, in conseguenza del sinistro del 30/7/2018”.
Mancherebbe la prova del nesso causale tra il sinistro del 30 luglio 2018 e la contaminazione che avrebbe un carattere storico poiché sull’area in cui è ubicata la stazione di servizio Kuwait, dal 1967, sono esercitate le attività di commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione, rifornimento di veicoli, vendita lubrificanti e cambio olio vetture e piccola manutenzione meccanica.
La potenziale contaminazione del sito sarebbe ormai storica ed ascrivibile all’attività di rifornimento carburanti ivi esercitata ininterrottamente da oltre cinquant’anni.
Le verifiche analitiche non avrebbero evidenziato la presenza di composti maggiormente volatili quali i BTEX, normalmente riscontrabili in contaminazioni recenti da gasolio, rendendo ancor più improbabile, se non inverosimile, la teoria che il sinistro del 30 luglio 2018 avrebbe inquinato il suolo.
“IV.1. Il T.A.R. è infine incorso in omesso esame del III motivo di ricorso, con cui la soc. Autotrasporti Pigliacelli lamentava che la dinamica del sinistro del 30/7/2018 non era nemmeno astrattamente idonea a cagionare una situazione di pericolo per l’ambiente e la salute, diversamente da quanto presuppone il gravato provvedimento di Città Metropolitana del 30/6/2021”.
Non sussisterebbe e comunque non sarebbe dimostrato il nesso eziologico tra l’ipotetica contaminazione (invero insussistente) e la circolazione del veicolo autoarticolato, di proprietà dell’appellante, che ha accidentalmente urtato una pompa di erogazione della stazione di servizio. Invero, nell’area di un punto vendita di carburanti è tutt'altro che improbabile che possano accidentalmente verificarsi sversamenti di gasolio.
3. La Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile depositata il 5 giugno 2024.
4. Con memoria depositata il 12 dicembre 2025 l’appellante ha ribadito gli argomenti già spesi con il ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato per i profili di seguito indicati.
In particolare, risultano fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo d’appello motivo con il quale sono sollevati i motivi di travisamento dei fatti, di difetto di istruttoria e di motivazione nonché l’erronea affermazione del nesso di causalità tra il sinistro del 30 luglio 2018 e la presunta contaminazione del sito e comunque difetto di prova della sussistenza del nesso in parola.
L’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l’individuazione del responsabile della contaminazione “al fine di dar corso agli interventi di bonifica” quale espressione del principio “chi inquina paga”.
Il provvedimento del 30 giugno 2021 è stato emesso da Città Metropolitana dopo circa tre anni dal sinistro del 30 luglio 2018 allorquando non era ipotizzabile alcun intervento da eseguire in via immediata ed urgente e gli accertamenti tecnici effettuati dalla stessa Kuwait, proprietaria della stazione di rifornimento nella stessa area di servizio autostradale, avevano escluso qualsiasi contaminazione del sito. Si legge infatti nel provvedimento impugnato che “la società Kuwait Petroleum Italia s.p.a., in qualità di soggetto interessato, ha provveduto, volontariamente, ... ad avviare le attività di bonifica del sito inquinato e, a tal fine, ha già presentato a questo Ufficio, nonché agli altri Enti competenti, il Progetto Unico di Bonifica, prot. MPA/AB/191020 del 19/10/2020, acquisito con prot. 148816/148820/148823/ 148825/148828/148830 del 2020 che descrive le azioni di rimozione del terreno e la verifica dell’efficacia dell’intervento svolto attraverso campionamenti diffusi sulle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque), e che sarà approvato, se ritenuto conforme”.
Conseguentemente – in disparte i profili di accertamento della responsabilità civile, che esulano dall’ambito del giudizio amministrativo e rimangono pertanto riservati alla giurisdizione del giudice ordinario – l’amministrazione non ha individuato il soggetto responsabile e non ha dato sufficiente prova del nesso eziologico vale a dire del fatto che il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sarebbe da fare risalire al sinistro del 30 luglio 2018 e quindi alla ricorrente.
Peraltro, l’appellante ha depositato in primo grado una relazione peritale, che dimostrerebbe l’assenza di responsabilità nello sversamento. Tale relazione non risulta che sia stata considerata né smentita sotto qualche profilo fondamentale, non essendovi stata una sufficiente confutazione degli assunti ivi contenuti.
7. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello è da accogliere e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, il ricorso di primo grado.
8. Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore




