Cass. Sez. III n. 16437 del 7 maggio 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Buffa
Rifiuti. Responsabilità del proprietario per la gestione illecita di rifiuti sul fondo
In tema di reati ambientali, la responsabilità del proprietario di un fondo per l'attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) non deriva dalla mera inerzia o dall'omessa rimozione, ma richiede un contributo causale consapevole o un'acquiescenza agevolatrice. Tale condotta può configurarsi come un comportamento gestorio di fatto, anche omissivo, qualora emergano indici specifici di tolleranza piena e prolungata. Costituiscono elementi sintomatici di tale concorso la stabile dimora del proprietario a ridosso dell'area di stoccaggio, la palese visibilità degli ammassi di rifiuti (spesso accatastati vicino agli infissi dell'abitazione), l'omessa denuncia o adozione di misure di contenimento, nonché la presenza tra i materiali di beni riconducibili alla sfera personale dell'imputato, elementi che, complessivamente, evidenziano una partecipazione attiva o un consenso implicito all'utilizzo del fondo come sito di deposito illecito
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/6/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale di Trapani del 5/10/2023, con la quale Buffa Anna Maria veniva dichiarata colpevole dei reati di cui: a) all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, per attività di raccolta e recupero nonché abbandono incontrollato di rifiuti; b) all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, per la realizzazione di un manufatto edilizio adibito a civile abitazione in assenza di permesso di costruire; c) agli artt. 93 e 95, D.P.R. 380/2001, per l'omessa comunicazione alla competente autorità della realizzazione delle opere in zona sismica. Per l'effetto, la Corte territoriale confermava la pena di mesi cinque di arresto ed euro 5.700,00 di ammenda. Erano, anche, ordinati la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, alla cui esecuzione, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Buffa, tramite il difensore, affidandosi a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 178, 420 bis e 552, comma 3, c.p.p., e la conseguente nullità del giudizio di primo grado per assenza della prova di effettiva conoscenza del processo. La difesa contesta la legittimità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., a seguito di un esito negativo presso il domicilio eletto. Si sostiene che la relata di notifica, attestante il trasferimento in luogo ignoto, sarebbe smentita dal certificato storico di residenza, che indicava una residenza anagrafica diversa dal domicilio eletto. La dichiarazione di assenza sarebbe pertanto viziata, non essendo state esperite le necessarie verifiche per accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata, in violazione dei principi sanciti anche dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Sez. 3, n. 48376/2022).
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 125 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di motivazione. Si assume che la sentenza di primo grado presenterebbe una motivazione meramente apparente, in quanto a pagina 3 si farebbe riferimento alla colpevolezza di un soggetto terzo, tale Giuseppe Galazzo, del tutto estraneo al procedimento, attribuendogli circostanze (convivenza con la moglie, demolizione di opere, istanza di sanatoria) non pertinenti alla posizione dell'odierna ricorrente. La Corte di appello avrebbe erroneamente liquidato tale vizio come "mero errore materiale", mentre si tratterebbe di una motivazione mancante o riferita a un soggetto diverso, tale da integrare l'eccepita nullità.
2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce, in relazione ai capi b) e c), la violazione del combinato disposto degli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 157 c.p., per intervenuta prescrizione. La difesa sostiene che, secondo la stessa relazione tecnica richiamata dal primo giudice, le opere sarebbero state ultimate prima del 3/7/2019. La Corte di appello avrebbe errato nel rigettare l'eccezione, ritenendo che il termine di prescrizione decorra solo dal momento in cui l'edificio possiede tutti i requisiti di agibilità o abitabilità o dal sequestro. Ad avviso della difesa, essendo il manufatto completato nel 2019, al momento della pronuncia d'appello (12/6/2025) il termine massimo di prescrizione sarebbe già spirato.
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, in relazione al reato di gestione di discarica abusiva (capo a). La difesa contesta la decisione della Corte di appello, secondo cui la condotta omissiva della proprietaria di un fondo non recintato, che non si attivi per la rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti, integrerebbe la "gestione di discarica". Si argomenta che la norma non prevedrebbe un tale obbligo e che la responsabilità del proprietario sussisterebbe solo in presenza di un contributo causale consapevole o di atti di gestione diretta dei rifiuti, citando a supporto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 13606/2019 e n. 27692/2019).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Il primo motivo di ricorso ripropone, senza addurre argomenti di novità o di diverso spessore giuridico, una questione già correttamente e logicamente risolta dalla Corte di appello. La sentenza impugnata ha dato atto che: la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore di fiducia, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica effettuato presso il domicilio eletto, ubicato in Trapani, via Alfano Beppe n. 7; l'esito negativo della notifica al domicilio dichiarato trovava riscontro nella relativa relata che attestava che: l'imputata non era stata reperita nella dimora; l'agente notificatore aveva appurato, da "informazioni assunte in loco", che Buffa si era "trasferita in un luogo ignoto". Sulla scorta di tali dati, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la successiva notifica al difensore costituisse una modalità legittima in presenza di una "irreperibilità concreta, ancorché non formalizzata anagraficamente".
1.1 I dati fondanti la motivazione contestata trovano riscontro nell'incarto processuale, il cui esame è reso possibile dalla natura del vizio denunciato. L'imputata, infatti, dopo aver "eletto domicilio" presso la sua "abitazione sita a Trapani via Martogna n. 24" il giorno 11/11/2020, con atto in data 11/2/2021, depositato il 13/2/2021, conferì procura speciale all'avv.to Umberto Coppola e "ai sensi dell'art. 161 c.p.p." elesse "domicilio presso la propria residenza di via Beppe Alfano n. 7 in Trapani".
1.2 L'operato e le valutazioni dei giudici di merito trovano avallo nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato ritenuto che "la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 (dep. 2022 ), D., Rv. 282848 - 02).
1.3 Il ricorrente si limita a contrapporre a tale accertamento di fatto il certificato storico di residenza, che attesta una residenza anagrafica diversa dal domicilio eletto, così assumendo che gli accertamenti eseguiti in loco dall'agente notificatore, che rivelavano la sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, non avrebbero consentito di procedere alla notifica con le modalità previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p., essendo necessario procedere a nuove verifiche al fine di accertare il luogo di residenza dell'imputata. Una tale conclusione interpretativa non trova alcuna giustificazione nel dato normativo. Anche nel panorama giurisprudenziale la posizione del difensore non trova alcun riscontro, essendo controverso se ai fini dell'applicazione dell'art. 161 comma 4 c.p.p. possa assumere rilievo, in caso di sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, la nuova residenza indicata dall'imputato, quando risulti dagli atti, quantunque il mutamento o la revoca della dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge ( in senso negativo Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824 - 01 01; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627, contra Sez. 6, n. 46371 del 19/10/2023. De Vera, Rv. 285480 - 01; Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, Horomei, Rv. 285565 - 01), ma non si registrano precedenti che impongano nuove ricerche anagrafiche al fine di sopperire all'inerzia dell'interessato.
1.4 Altra e diversa questione è quella relativa alla conoscenza del processo da parte dell'imputata, che il ricorso fa discendere dal mancato esperimento "delle giuste verifiche", senza neppure allegare l'assenza di un rapporto effettivo fra imputata e difensore di fiducia così che rendere non operanti i molteplici indici esemplificativi dell'art. 420-bis comma 2 ultima alinea c.p.p. rinvenibili nella vicenda in esame (dichiarazione di domicilio, nomina del difensore di fiducia). Il motivo risulta, quindi, inammissibile potendosi desumere dalla regolarità della notifica e dalla stessa allegazione difensiva la conoscenza del processo e la rinuncia consapevole e volontaria da parte dell'imputata a parteciparvi.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte di appello ha affrontato specificamente la doglianza relativa al riferimento, nella sentenza di primo grado, a un soggetto estraneo al processo, qualificandolo come "frutto di un mero errore materiale; o, comunque, di una imprecisione terminologica che, però, non va ad inficiare il percorso logico-argomentativo della decisione del primo giudice, laddove la sentenza contiene ulteriori elementi fattuali e probatori riferibili specificatamente all'odierna imputata" La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente ricordato che, anche in presenza di una motivazione carente, il giudice d'appello ha il potere-dovere di integrare la motivazione, decidendo nel merito. Va, infatti, ricordato che la stessa mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Tale vizio dell'atto sentenza, quindi, non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Con tale motivazione non si confronta il ricorso che si limita a contestare la qualificazione dell'errore operata dal giudice di secondo grado, ma non indica perché il percorso argomentativo complessivo della sentenza di primo grado non consentisse di sorreggere il verdetto di condanna o i profili afferenti il tema della responsabilità rimasti estranei alle valutazioni del giudice di appello.
Il terzo motivo, relativo alla prescrizione dei reati edilizi, è manifestamente infondato. Anche a voler disattendere la conclusione della Corte d'appello, che ha fatto coincidere il decorso del termine prescrizionale con il giorno del sequestro, avvenuto il 16/11/2020, in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il decorso del termine prescrizionale decorre con l'ultimazione del manufatto, dovendosi ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, va osservato che la stessa allegazione difensiva, prospettante il completamento dell'organismo edilizio nella "primavera del 2019 e, comunque, non più tardi del 3/7/2019", non invaliderebbe la conclusione della Corte territoriale in ordine alla non maturazione del termine prescrizionale relativo ai reati edilizi. La sentenza di primo grado, infatti, è stata adottata il 5/10/2023 e previde il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine di prescrizione, quindi, ai sensi dell'art. 159 comma 2 c.p.p., nel testo previgente introdotto dalla l. 103/2017, rimase sospeso dal 4/1/2024 al 16/5/2025, data della pronuncia impugnata. I reati edilizi, quindi, al momento della pronuncia impugnata, anche a voler far decorrere il termine dal 21/3/2019, non erano ancora estinti. L'inammissibilità del ricorso, inoltre, esclude che ai fini del decorso del termine prescrizionale possa assumere rilievo il tempo decorso dalla sentenza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02).
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. La censura relativa alla responsabilità per il reato di cui all'art. 256 TUA risulta generica non confrontandosi pienamente con la motivazione che sorregge la condanna. La Corte di appello non ha affermato, come sostiene il ricorrente, che la mera inerzia del proprietario integri di per sé i reati, ma ha fondato il giudizio di responsabilità su una serie di elementi fattuali specifici e convergenti, dai quali ha desunto che la stessa avesse conferito i rifiuti sul suo fondo e, comunque, anche a voler ritenere "per assurdo" che gli stessi fossero stati abbandonati da terzi, che fosse a suo carico configurabile una forma di acquiescenza agevolatrice, concretizzatasi in un "consenso implicito" e "in un comportamento di fatto gestorio - sia pure omissivo", idonea a integrare il concorso nei reati. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato: l'accatastamento all'interno della struttura abusiva di rifiuti di vario genere; la circostanza che l'imputata vivesse stabilmente sul luogo, "a pochi metri dalla discarica, da lei ben visibile"; la mancata adozione di qualsiasi misura di contenimento o denuncia; il fatto che "la maggior parte dei rifiuti era accatastata a ridosso dei muri perimetrali del fabbricato ove la stessa dichiaratamente viveva" e "adiacenti agli infissi dell'abitazione", rendendo inverosimile la mancata percezione; la presenza di un'autovettura in stato di abbandono e della carcassa del proprio cane. Da tale analitica disamina, la Corte territoriale ha concluso, con motivazione logica e coerente, che tali circostanze dimostravano che la stessa imputata avesse conferito i rifiuti o, quanto meno, fosse lei addebitabile una "tolleranza piena e prolungata" che si era tradotta in un comportamento gestorio omissivo che aveva permesso e agevolato l'utilizzo del fondo come sito di stoccaggio illecito da parte di terzi. Lo sforzo argomentativo della Corte territoriale è però ignorato dalla difesa che addebita alla Corte di aver fondato la condanna per il reato ambientale sull'omessa rimozione dei rifiuti da altri abbandonati sul fondo non recintato. Il ricorso, pertanto, pur citando principi giurisprudenziali astrattamente corretti, omette di confrontarsi con la specifica e dettagliata motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente in concreto quel contributo causale consapevole che la stessa giurisprudenza richiamata richiede.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/4/2026




