Consiglio di Stato Sez. VI n. 01228 del 17 febbraio 2026
Caccia e animali.Natura del fondo chiuso e operatività del divieto di esercizio venatorio
Ai fini del divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 15, comma 8, della legge n. 157 del 1992, la qualifica di "fondo chiuso" discende esclusivamente dalla sussistenza oggettiva di una chiusura materiale (muro, rete metallica o altra effettiva delimitazione di altezza non inferiore a metri 1,20) idonea a impedire l’accesso ai terzi. La disciplina distingue il piano sostanziale della tutela della proprietà da quello amministrativo-procedurale: pertanto, gli obblighi di notificazione alla Regione e di apposizione della tabellazione hanno una funzione meramente ricognitiva e di pubblicità e non rivestono natura costitutiva del divieto, il quale opera immediatamente in virtù della sola recinzione fisica. Parimenti, la deroga alla distanza minima di cento metri degli appostamenti fissi dalle abitazioni non è applicabile qualora l'immobile limitrofo, pur se utilizzato come supporto all'attività venatoria, presenti caratteristiche strutturali tipicamente abitative, difettando il requisito della destinazione esclusiva richiesto dalla normativa regionale per i fabbricati rurali.
Pubblicato il 17/02/2026
N. 01228/2026REG.PROV.COLL.
N. 00572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2025, proposto da
Livio Grassi, rappresentato e difeso dagli avvocati Edward William Watson Cheyne, Matteo Antonio Gregis e Tommaso Ghisalberti, con domicilio eletto presso lo studio Edward William Watson Cheyne in Roma, piazza Barberini 12;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n.34;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00507/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellata l’avvocato Cristiano Bosin in sostituzione dell'avv. Catia Gatto.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Grassi Livio avverso il decreto n. 17856 del 5 dicembre 2022 della Regione Lombardia, notificato in data 16 dicembre 2022, avente ad oggetto la «revoca dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso (ID. AF. N. 30692) rilasciata al Sig. Grassi Livio in comune di Clusone (BG) in località Bosgarina, mappale n. 7465».
Il provvedimento impugnato in primo grado traeva fondamento dal verbale 8 dicembre 2021, n. 9547, con cui la Polizia provinciale di Bergamo contestava al sig. Grassi l’esercizio dell’attività venatoria nel Comune di Clusone - località “Bosgarina”, da appostamento fisso autorizzato, all’interno di un fondo qualificato come chiuso e a circa dieci metri da un immobile adibito ad abitazione, di proprietà dello stesso interessato.
Nel verbale si dava atto che l’appostamento risultava collocato all’interno di una proprietà privata integralmente delimitata da una recinzione in rete metallica alta circa metri 1,50, ancorata a un cordolo in cemento, con accesso tramite un unico cancello metallico, apribile soltanto in presenza del proprietario.
Si rilevava altresì che l’appostamento si trovava a circa 10 metri di distanza da un immobile accatastato come unità abitativa e non come edificio rurale.
A seguito di tale accertamento, l’amministrazione adottava il decreto n. 17856 del 5 dicembre 2022, con il quale veniva disposta la revoca dell’autorizzazione alla caccia da appostamento fisso, per violazione degli artt. 15, comma 8, e 31, lett. e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell’art. 25 della legge regionale Lombardia 16 agosto 1993, n. 26.
Avverso tale provvedimento il sig. Grassi proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, deducendo:
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 8, e dell’art. 31, lett. e) e f), della legge n. 157 del 1992;
- la violazione dell’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993;
- l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
In particolare, il ricorrente sosteneva:
- che il fondo non fosse completamente recintato, essendo presenti due aperture in senso opposto rispetto al cancello carrabile;
- che mancasse la segnalazione prescritta per i fondi chiusi ai sensi dall’art. 15, comma 8, della legge 157 del 1992 e dall’art. 37 della legge regionale n. 26 del 1993;
- che l’immobile posto in prossimità dell’appostamento fisso avesse natura di fabbricato rurale, essendo un ex roccolo di cattura, destinato al supporto dell’attività venatoria.
Il Tar respingeva l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da adeguato fumus, in considerazione delle risultanze del verbale della Polizia provinciale.
Nelle more del giudizio interveniva la sentenza n. 2516/2023 del Tribunale civile di Bergamo, resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa alla medesima infrazione, nella quale si affermava che il fondo non sarebbe classificabile come chiuso.
Con la sentenza odiernamente impugnata, il Tar respingeva il ricorso, ritenendo:
- che il verbale della Polizia provinciale facesse piena prova dei fatti accertati;
- che il fondo dovesse considerarsi chiuso, essendo integralmente delimitato da recinzione idonea;
- che l’immobile prossimo all’appostamento fosse qualificabile come abitazione privata.
Avverso tale decisione il sig. Grassi ha proposto appello, notificato in data 2/01/2025, deducendo un unico motivo di gravame, che di seguito si esamina.
Si è costituita Regione Lombardia, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un unico motivo di appello, si deduce “Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della l. 157/1992. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 25 della l.r. lombardia n. 26/1993. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 842 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti”.
Con il motivo di gravame in esame l’appellante ripropone, nella sostanza, le censure già dedotte in primo grado, insistendo sulla non qualificabilità del terreno di sua proprietà come “fondo chiuso” e sulla natura non abitativa dell’immobile posto in prossimità dall’appostamento di caccia fisso.
Il motivo non è fondato.
Con riferimento alla natura di “fondo chiuso”, si osserva che l’art. 15, comma 8, della legge n. 157/1992 dispone che «L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse».
L’art. 37, comma 8, della legge regionale Lombardia n. 26 del 1993 prescrive che “L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri”.
Anche volendo soffermarsi sulla sola disposizione statale, può osservarsi quanto segue.
La disposizione collega espressamente il divieto di esercizio venatorio alla sola sussistenza oggettiva della chiusura materiale del fondo, indicata quale unico presupposto sostanziale della disciplina in esame.
Sotto il profilo letterale, il divieto è ancorato esclusivamente alla sussistenza oggettiva della “effettiva chiusura” del fondo, indicata come unico presupposto della fattispecie vietante, mentre la successiva previsione di notificazione alla Regione e di apposizione di adeguate tabellazioni è formulata come autonomo obbligo amministrativo e non quale condizione costitutiva del divieto.
Sotto il profilo sistematico, la norma distingue il piano sostanziale, rappresentato dall’interdizione dell’attività venatoria nei fondi chiusi, dal piano amministrativo-procedurale, concernente gli adempimenti di comunicazione e segnalazione.
Tali adempimenti hanno funzione meramente ricognitiva e di pubblicità e non attribuiscono ai terzi alcun titolo legittimante all’accesso in difetto del loro adempimento.
Sotto il profilo teleologico, la disposizione è diretta a tutelare la proprietà privata, la sicurezza e l’integrità delle colture, impedendo l’ingresso dei cacciatori in aree materialmente delimitate.
Un’interpretazione che subordinasse l’operatività del divieto alla preventiva notificazione o tabellazione si porrebbe in contrasto con tale finalità, consentendo l’esercizio venatorio anche in presenza di una chiusura fisica evidente.
In tal senso, va pertanto affermato che la nozione di fondo chiuso va desunta dalla presenza di una delimitazione materiale idonea a impedire l’accesso, mentre gli adempimenti di comunicazione e tabellazione hanno funzione meramente pubblicitaria e non costitutiva del divieto.
Sul punto, si veda Cassazione civile, sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249, intervenuta con riferimento allora vigente art. 17 della legge n. 968 del 1977, in seguito sostituito dall'art. 15 della legge n. 157 del 1992, la quale ha affermato che “il divieto di caccia sorge con la chiusura del fondo con muro, o rete, ovvero altro mezzo idoneo, di altezza non inferiore a metri 1,80,ovvero con corsi di acqua dotati delle caratteristiche in essa indicate, essendo esso ricollegato espressamente e direttamente, dal primo comma, alla chiusura del fondo con detti accorgimenti, mentre gli adempimenti imposti ai proprietari dai commi successivi costituiscono obblighi su di essi gravanti in conseguenza della chiusura del fondo alla caccia, a fini amministrativi e di ulteriore pubblicità - la violazione dei quali deve ritenersi sanzionata dall'art. 31 lett. n) - la cui autonoma previsione rispetto al divieto rende necessario escludere il loro carattere costitutivo rispetto a questo caso di inadempimento da parte del proprietario del fondo, risultando pertanto sufficiente, per l'esistenza del divieto e per la sua conoscibilità da parte degli interessati, la chiusura del fondo nei modi previsti dal primo comma”.
Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui la natura chiusa del fondo e la conseguente interdizione all’esercizio venatorio discendono unicamente dalla presenza dell’effettiva chiusura, mentre la notificazione alla Regione e la tabellazione costituiscono obblighi successivi a carico del proprietario, la cui omissione non incide sulla già perfezionata chiusura del fondo.
Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio risulta la presenza di una recinzione in rete metallica di altezza superiore a quella minima prevista dalla legge, ancorata a un cordolo in cemento e idonea a delimitare integralmente la proprietà.
Tale circostanza integra di per sé la fattispecie del fondo chiuso.
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato sotto tale profilo.
Con riferimento alla distanza dell’appostamento di caccia dall’immobile, l’appellante deduce che l’immobile de quo sarebbe riconducibile alla tipologia degli edifici destinati esclusivamente al supporto dell’attività venatoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993.
La censura non è fondata.
In particolare, l’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993 dispone che “gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi […]; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami”.
La documentazione fotografica versata in atti evidenzia che l’immobile di proprietà dell’odierno appellante presenta caratteristiche tipicamente abitative, incompatibili con la qualificazione di struttura destinata esclusivamente al supporto dell’attività venatoria.
In difetto del requisito della destinazione esclusiva, non può trovare applicazione la deroga prevista dalla normativa regionale, con la conseguenza che resta operante la disciplina generale che vieta l’esercizio della caccia da appostamento fisso collocato a meno di cento metri dall’immobile adibito ad abitazione.
In conclusione, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell’autorizzazione, risultando accertata la violazione del divieto di esercizio venatorio all’interno di fondo chiuso e a distanza inferiore a quella consentita da un immobile adibito ad abitazione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione appellata le spese di lite del presente grado, quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere


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