Cass. Sez. III n. 4332 del 3 febbraio 2026 (UP 23 sett 2025) 
Pres. Aceto Rel. Gentili Ric. Biagetti
Caccia e animali.Distinzione tra il delitto di maltrattamento di animali e la contravvenzione di detenzione incompatibile

Integra il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) e non la contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., la condotta di chi detiene cani legati a catene corte, in condizioni climatiche estreme (37°C) senza acqua, cibo né ombra, cagionando loro lesioni fisiche quali disidratazione e malnutrizione fino al decesso. Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, in quanto le locuzioni "per crudeltà" o "senza necessità" non delineano un dolo specifico, ma requisiti della condotta consistenti nell'inflizione di sofferenze insopportabili o lesioni in assenza di giustificazione. La fattispecie delittuosa si distingue dalla contravvenzione per la natura dell'evento (insopportabilità delle condizioni e lesioni fisiche, anziché semplici gravi sofferenze) e per l'elemento soggettivo, che nel delitto richiede la consapevole volontà di sottoporre l'animale a tali patimenti in assenza di necessità.

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza pronunziata in data 10 dicembre 2024, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di Fermo, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, aveva dichiarato la penale responsabilità di Biagetti Fabio in ordine al reato di cui all'art. 544-ter cod. pen, per avere il medesimo sottoposto, senza necessità, gli 8 cani di sua proprietà (2 dei quali erano deceduti, dopo l'avvenuto sequestro, a causa delle condizioni in cui si trovavano) a fatiche ed a comportamenti insopportabili in ragione delle loro caratteristiche etologiche; in particolare era risultato che gli stessi, legati ad una catena avente la lunghezza di circa due metri, erano sottoposti ai rigori climatici, in particolare l'elevata calura estiva, in assenza di un'adeguata somministrazione di acqua e di cibo, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre accessori.
La Corte di merito, ritenuta giustificata la esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del danno e l'assenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del Biagetti delle circostanze attenuanti generiche, ha, tuttavia, ritenuto di dover irrogare, stante il regime di alternatività, solamente la pena pecuniaria, determinata in complessivi € 10.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo, quale unico motivo di impugnazione la ritenuta carenza di motivazione in relazione alla ricorrenza degli elementi caratteristici del reato in contestazione; in particolare la ricorrente difesa ha osservato che la condotta del Biagetti era, semmai, riconducibile alla violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. posto che, nel caso in esame, sarebbe ravvisabile esclusivamente, una ipotesi di condotta colposa dell'agente nell'avere, per negligenza od imperizia, omesso di assicurare alle bestie di sua proprietà le opportune cure, di fatto lasciandole in istato di abbandono.
Ha aggiunto la difesa del Biagetti che nell'occasione sarebbe stato carente l'elemento della crudeltà che, per le sue connotazioni soggettive, trattandosi di dolo specifico, costituisce il criterio di discrimine fra le due ipotesi criminose, l'una, l'art. 727 cod. pen., caratterizzata dalla natura colposa, l'altra, quella contestata, dalla sua natura dolosa.
In data 19 settembre 2025 la difesa del prevenuto ha fatto pervenire delle note scritte, integrative degli argomenti già sviluppati in sede di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere ora dichiarato.
La linea difensive del ricorrente consiste nella affermazione della errata qualificazione giuridica dei fatti a lui incontestatamente ascritti.
Sostiene, in particolare, il Biagetti, per bocca del proprio difensore, che tali condotte siano sussumibili, data la carenza dell'elemento soggettivo, non nella ipotesi delittuosa a lui contestata, cioè la violazione dell'art. 544-ter cod. pen., ma in quella contravvenzionale di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen.
La tesi è errata.
Osserva, invero, il Collegio che effettivamente le due disposizioni, quella invocata e quella contestata, pur presentando degli innegabili tratti comuni (entrambe, infatti, vedono come corpo del reato un animale le cui condizioni di "mantenimento" da parte del soggetto agente appaiono contrarie alla naturali caratteristiche zoologiche della bestia e risultano essere cagione di sofferenza per essa), sono tuttavia segnate da profonde differenze, la prima e più evidente delle quali attiene alla stessa tipologia criminosa delle due differenti ipotesi, trattandosi in un caso, l'art. 727, comma secondo, cod. pen. di una contravvenzione (sia pure per determinati versi, come vedremo, atipica) mentre l'art. 544-ter cod. pen. delinea un delitto.
Da ciò consegue il fatto che l'elemento soggettivo tipico della prima ipotesi di reato sarà la colpa, mentre per il secondo si imporrà la prova del dolo.
Va, peraltro, aggiunto, sciogliendo una precedente riserva argomentativa in ordine alla specificità della contravvenzione in esame, che nella struttura di questa - la quale si intende integrata allorché un soggetto detenga un animale in condizioni incompatibili con la sua natura tali da determinarne gravi sofferenze - l'elemento soggettivo della colpa appare relegato al profilo della incompatibilità delle condizioni in cui si trova la bestia con la proprie caratteristiche naturalistiche e con la conseguente determinazioni di gravi sofferenze (le quali, ad esempio, potrebbero anche derivare, a mero titolo di esempio, dalla ignoranza da parte del soggetto agente di quali siano le adeguate condizioni di mantenimento di una determinata specie animale) ma non certo in relazione alla condizione di essere detentore della bestia, che, invece, deve formare oggetto di corretta rappresentazione da parte dell'agente e della sua consapevole volontà, di tal che, in ordine a questo elemento, l'atteggiamento soggettivo dell'agente - essendo la detenzione dell'animale, presupposto di fatto del reato in questione, riconducibile alla piena previsione e volontà di costui - deve essere quello del dolo, a prescindere dalla natura convenzionale del reato.
Erra, invece, il ricorrente allorché afferma che la violazione dell'art. 544-ter cod. pen., debba essere connotata, per essere penalmente rilevante, dal dolo specifico.
Invero, ritiene la Corte, non ignorando la esistenza di un, sia pur parzialmente, diverso orientamento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2007, n. 44822, rv 238455, secondo la quale il reato sarebbe caratterizzata dal dolo specifico laddove la condotta fosse stata realizzata "per crudeltà" e, invece, da dolo generico nel caso della condotta "senza necessità"), che, nel precisare che la condotta maltrattante deve essere realizzata "per crudeltà o senza necessità", il legislatore, lungi dal delineare, anche in relazione alla prima locuzione utilizzata, una finalità, ulteriore rispetto all'evento, che il soggetto agente intenda perseguire attraverso la propria condotta, ha semplicemente inteso delineare un requisito della condotta che deve essere posta in essere o in assenza di una qualche rilevante necessità (ed al riguardo deve ritenersi che la specifica possibile ipotesi di deroga alla valenza prescrittiva della disposizione vada intesa nel senso che la sussistenza della "necessità" non debba essere corredata dagli elementi che specificamente caratterizzano la ipotesi dello "stato di necessità" ai sensi dell'art. 54 cod. pen., essendo sufficiente una valutazione che, in sede di prudente bilanciamento dei valori in giuoco, renda necessario, in quanto si tratta di valore recessivo, il sacrificio di quello inerente al benessere dell'animale) oppure tramite un comportamento crudele, tale essendo, in realtà, qualunque condotta che, in assenza di un'adeguata giustificazione, cagioni all'animale delle lesioni o sia tale da infliggere al medesimo delle sevizie, ovvero a costringerlo a subire comportamenti o vedersi imposte fatiche o lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
In relazione al caso in esame, si osserva che nella condotta del Biagetti - il quale indubbiamente ha tenuto gli animali da lui posseduti in condizioni palesemente in contrasto con la loro naturale indole (si tratta di 8 cani trattenuti da vincoli aventi la lunghezza di circa 2 metri, che sicuramente ne limitavano la possibilità di movimento nello spazio, di tal che gli stessi non solo erano costretti a rimanere nella immediata vicinanze delle deiezioni dagli stessi periodicamente depositate sul terreno entro il ristretto ambito che la lunghezza del vincolo che li astringeva consentiva loro di frequentare, ma erano anche impossibilitati di trovare refrigerio rispetto alla calura estiva - i fatti sono stati accertati nel mese di agosto in condizioni di temperatura pari 37 gradi centigradi - in assenza di zone d'ombra dagli stessi raggiungibili ed in assenza di acqua e cibo a loro disposizione) - è non solo sicuramente ravvisabile la caratteristica della assenza di qualsivoglia necessità ma è anche riscontrabile, in tale senso ravvisandosi pienamente la integrazione del delitto a lui contestato e non della semplice condotta contravvenzionale, la sussistenza della incompatibilità dello stato in cui le bestie erano tenute con la sopportabilità per esse dello stesso.
Invero, a carico di quelle sono state anche inferte lesioni fisiche, atteso che le stesse versavano in condizione di disidratazione e di malnutrizione (tanto avanzata che due degli esemplari in questione, pur sottratti allo stato in cui si trovavano, decedevano poco dopo la cessazione di esso); condizione questa che, senza incertezze, è fonte per chi la subisca in grado elevato di malattia del corpo, non diversamente da quella che possa derivare dalla soluzione anatomica di continuità del tessuti corporei ovvero da altro processo patologico degli stessi, comportando essa un complessivo. ancorché auspicabilmente transeunte, severo decadimento della funzionalità degli organi dell'individuo che ad essa sia andata incontro (in questo senso, pur con riferimento alle lesioni inferte ad un soggetto umano, cfr. fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 luglio 2025, n. 27040, rv 288496).
La sussistenza, pertanto, del tipico evento descritto dalla disposizione che sanziona il delitto - la insopportabilità, derivante anche dalla subita lesione fisica, delle condizioni cui gli animali sono esposti - e che non è, invece, richiesto ai fini della integrazione della contravvenzione (la quale richiede solo il colposo verificarsi di "gravi sofferenze"), rende evidente che nel caso ora in esame correttamente la condotta attribuita al Biagettì è stata sussunta nella ipotesi di cui all'art. 544-ter cod. pen. del quale sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, con la derivante dichiarazione di inammissibilità, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo di impugnazione con esso agitato, del ricorso proposto dall'imputato, che, pertanto, deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025