Il sequestro preventivo impeditivo e il sequestro ai fini di confisca nel diritto penale ambientale: profili critici di un uso espansivo
di Fabio GANDELLI
Premessa: il sequestro preventivo tra mezzo cautelare e supplenza punitive
Nel diritto penale ambientale contemporaneo il sequestro preventivo ha progressivamente assunto una centralità sistemica che ne ha profondamente modificato la fisionomia originaria. Da strumento eccezionale volto a neutralizzare situazioni di pericolo concreto e attuale, esso tende sempre più spesso a configurarsi come meccanismo ordinario di gestione del rischio ambientale, chiamato a supplire alle carenze dell’azione amministrativa e alla lentezza strutturale del giudizio penale.
Questa trasformazione non è neutra sul piano dei principi. L’esperienza applicativa mostra come il sequestro venga frequentemente utilizzato non solo per prevenire l’aggravamento delle conseguenze del reato, ma per anticipare in via di fatto una risposta afflittiva, specie nei procedimenti caratterizzati da forte impatto mediatico e sociale (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2021, n. 1964). In tale contesto, la misura reale finisce per assumere una funzione simbolica, orientata più alla rassicurazione dell’opinione pubblica che alla rigorosa osservanza dei presupposti cautelari. Il presente contributo intende sviluppare una riflessione critica su questa deriva espansiva, interrogandosi sulla compatibilità dell’attuale uso del sequestro preventivo impeditivo e del sequestro ai fini di confisca con i principi di legalità, proporzionalità e colpevolezza.
Il sequestro preventivo impeditivo e la crisi del requisito del periculum in mora
Come noto l’art. 321, comma 1, c.p.p. subordina il sequestro preventivo alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale di aggravamento o prolungamento delle conseguenze del reato. Nel diritto penale ambientale, tuttavia, tale requisito è stato progressivamente svuotato di contenuto attraverso una interpretazione che valorizza in modo quasi esclusivo la natura del bene protetto. La giurisprudenza ha più volte affermato che, in presenza di attività potenzialmente lesive dell’ambiente, il periculum può essere desunto dalla sola prosecuzione dell’attività stessa (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2019, n. 12817). Questa impostazione, se portata alle estreme conseguenze, trasforma il pericolo in una presunzione generalizzata, sganciata da una verifica in concreto delle condizioni operative e delle misure tecniche adottate.
Dal punto di vista critico, ciò comporta uno slittamento del sequestro da strumento cautelare a mezzo di interdizione preventiva dell’attività economica, con il conseguente rischio di una significativa compressione della libertà di iniziativa private garantita dalla nostra Costituzione, che avviene, quindi, in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità in capo al soggetto agente e/o responsabile.
Il sequestro di impianti industriali: tra prevenzione e paralisi economica
La prassi del sequestro di interi impianti o complessi aziendali rappresenta l’espressione più evidente dell’uso espansivo del sequestro preventivo in materia ambientale.
In numerosi casi, la misura viene disposta senza una adeguata valutazione della possibilità di ricorrere a soluzioni alternative meno invasive e rispettose del principio di proporzionalità, quali prescrizioni operative, sequestri parziali o interventi tecnici correttivi. Il risultato è sovente una paralisi dell’attività produttiva del singolo operatore che si protrae spesso per tempi incompatibili con la natura cautelare della misura, producendo effetti economici e sociali di particolare gravità. In tali ipotesi, il sequestro assume di fatto una funzione sostanzialmente sanzionatoria, anticipando gli effetti tipici di una pena interdittiva senza le garanzie proprie del giudizio di merito.
Le perplessità, quindi, sono legate non tanto alla legittimità in astratto della misura, ma alla sua applicazione automatica e indifferenziata, che rischia di sacrificare il principio di proporzionalità nell’ottica di una tutela ambientale intesa in senso meramente repressivo.
Il sequestro ai fini di confisca e l’anticipazione dell’ablazione patrimoniale
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., è teoricamente giustificato dall’esigenza di assicurare l’effettività della futura ablazione patrimoniale. Tuttavia, nel diritto penale ambientale, esso viene spesso utilizzato in modo da anticipare in via di fatto gli effetti della confisca stessa.
La prognosi di confiscabilità del bene è, alcune volte, formulata in termini generici, facendo leva su nozioni ampie di profitto o vantaggio economico, con il rischio di estendere il vincolo reale a beni che presentano un nesso solo indiretto con il reato contestato. In procedimenti complessi e di lunga durata, la protrazione del sequestro finisce per determinare una ablazione sostanzialmente definitiva, indipendente dall’esito del giudizio. Va da sè che questa anticipazione dell’ablazione patrimoniale si presta a rilevanti interrogativi in ordine alla compatibilità della misura con la presunzione di innocenza e con il principio di colpevolezza.
La confisca ambientale dopo la legge n. 68/2015: tra prevenzione e punizione
La legge 22 maggio 2015, n. 68, inserendo il Titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente” ha segnato un punto di svolta nel sistema repressivo ambientale, rafforzando in modo significativo il ricorso alla confisca. Pur formalmente qualificata come misura di sicurezza, la confisca ambientale presenta tratti marcatamente punitivi, soprattutto quando colpisce beni aziendali (esempio, i mezzi utilizzati per il trasporto rifiuti) che risultano essere strumentali all’attività economica. Il rischio è quello di una progressiva assimilazione della confisca ambientale a forme di confisca allargata, con un indebolimento delle garanzie tradizionalmente presidiate dal principio di colpevolezza e dal necessario rapporto di pertinenzialità tra bene e reato (Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2019, n. 51474). In tale prospettiva, il sequestro preventivo diviene il veicolo attraverso cui si realizza una anticipazione della sanzione patrimoniale.
L’uso espansivo del sequestro preventivo nel diritto penale ambientale solleva, inoltre, rilevanti questioni di compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali. Quando la misura produce effetti afflittivi intensi e duraturi, essa rischia di assumere la natura di una pena sostanziale, in aperto contrasto con l’art. 27 Cost. e con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (Corte EDU, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995).
La giurisprudenza europea ha più volte affermato che misure formalmente cautelari possono integrare una sanzione penale in senso sostanziale qualora incidano in modo sproporzionato sul diritto di proprietà (Corte EDU, Varvara c. Italia, 29 ottobre 2013). In questa prospettiva, il sequestro preventivo ambientale si colloca in una zona di confine che impone un controllo rigoroso sulla proporzionalità e sulla durata della misura.
Considerazioni conclusive: contro la normalizzazione dell’eccezione
La tutela dell’ambiente rappresenta senza dubbio un’esigenza primaria dell’ordinamento, peraltro rafforzata dalle più recenti modifiche costituzionali che hanno riformulato significativamente l’art. 9 (quest’ultimo significativamente collocate tra i principi fondamentali del nostro ordinamento) e 41 Cost., ma tale tutela non può essere perseguita attraverso la normalizzazione di strumenti di natura eccezionale nonché con la compressione sistematica delle garanzie fondamentali poste a tutela degli operatori di settore e del cittadino in generale. Il sequestro preventivo, così come configurato dal nostro ordinamento e alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, non può trasformarsi in una misura punitiva anticipata né in uno strumento di supplenza permanente rispetto alle inefficienze dell’apparato amministrativo e di controllo.
È necessario riaffermare con forza il carattere temporaneo ed eccezionale delle misure cautelari reali, esigendo una motivazione rigorosa in ordine alla concretezza del periculum, alla proporzionalità della misura e alla sua stretta funzionalità cautelare. Solo in questo modo sarà possibile coniugare efficacemente la tutela dell’ambiente con il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto e con una interpretazione, delle disposizioni che qui rilevato, costituzionalmente orientata.




