Cass. Sez. III n. 7628 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Trapani
Ambiente in genere.Momento consumativo dell'esecuzione di opere nella fascia di rispetto demaniale 

In tema di reati contro il demanio marittimo, la contravvenzione di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto di trenta metri senza la prescritta autorizzazione (artt. 55 e 1161 cod. nav.), qualora l'intervento insista esclusivamente su proprietà privata e non determini un'occupazione di suolo demaniale o un impedimento all'uso pubblico dello stesso, ha natura di reato permanente la cui consumazione cessa con l'ultimazione dei lavori. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dal momento del completamento dell'opera abusiva e non può essere protratto valorizzando l'eventuale incidenza sul godimento del bene comune, poiché tale effetto riguarda fattispecie di reato diverse (impedimento dell'uso pubblico o occupazione abusiva) non contestate nel caso in cui l'imputazione sia limitata alla sola inosservanza dei vincoli di cui all'art. 55 cod. nav.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte di appello di Palermo, confermava la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 6 giugno 2024, che aveva ritenuto Trapani Mariano responsabile del reato di cui agli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione condannandolo alla pena di mesi uno di arresto, subordinando la sospensione della pena alla rimozione dell'opera abusiva. All'imputato era stato contestato di aver realizzato, in qualità di amministratore di un complesso residenziale, senza alcun titolo abilitativo, una rampa pedonale in conglomerato cementizio in un'area, di proprietà del complesso, rientrante nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo.

2.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav., 157 e 158 c.p., per non aver la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente sostiene che il reato in esame, qualora l'opera insista su proprietà privata senza determinare un'occupazione di suolo demaniale, giunge a consumazione con l'ultimazione dei lavori, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17178 del 2002 (Cavallaro). Essendo stato accertato in sede di merito che l'opera era stata completata nel giugno 2017, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato nel giugno 2022, prima della sentenza di primo grado. Si evidenzia, ancora, una contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur richiamando inizialmente principi conformi a tale impostazione, configura il reato come permanente e fa decorrere la prescrizione dalla data della sentenza di primo grado, conclusione definita "logicamente e giuridicamente paradossale".
2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129, comma 2, e 131-bis c.p., per la mancata applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente elenca una serie di indici fattuali che avrebbero dovuto condurre a tale esito assolutorio: la cessazione della permanenza da oltre sette anni; la natura dell'intervento quale ristrutturazione di una discesa preesistente; la finalità sociale di garantire l'accesso a persone con disabilità; l'esiguità del danno; l'insistenza dell'opera su proprietà privata; le condizioni personali dell'imputato, settantasettenne e incensurato.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce il vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per omessa valutazione di circostanze decisive. Si ripropone la doglianza sulla contraddizione logica in tema di prescrizione. Si lamenta, inoltre, la totale omissione di valutazione in ordine a elementi ritenuti decisivi, quali la preesistenza della struttura dal 1986, la finalità sociale dell'opera e le condizioni personali dell'imputato. Tali omissioni, secondo il ricorrente, si rifletterebbero anche sulla motivazione meramente apparente in punto di trattamento sanzionatorio e sulla mancata risposta alle specifiche censure formulate con l'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

    L'art. 1161 cod. nav. attua una tutela completa e articolata del demanio marittimo, prevedendo come reato quattro forme alternative di condotta, costituite dall'occupazione diretta o dall'esecuzione sul demanio di innovazioni non autorizzate o dall'impedimento dell'uso pubblico di esso ovvero dall'inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c. nav.. Il reato è, dunque, a forma mista, nel senso che una sola delle azioni alternativamente previste è sufficiente a commetterlo e che la commissione di due o più di tali azioni realizza un'ipotesi di concorso di reati ( Sez. 3, n. 15268 del 16/02/2001, Ciarallo, Rv. 219015 - 01; Sez. 3, n. 2205 del 21/11/2019, Torre).
    Nel caso di specie, l'ipotesi contestata addebita all'imputato l'esecuzione di nuove opere senza la prescritta autorizzazione del capo compartimento, ai sensi quindi, degli artt. 55 e 1161 cod. della nav., richiamati nella rubrica dell'imputazione.

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che "il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell'attività vietata" ovvero "con la fine dell'esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione del capo del compartimento" (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398 - 01).
Non è controverso che l'opera incriminata venne ultimata fra il 2014 e il 2017 (pag. 3 della sentenza di primo grado), per cui, il reato era prescritto alla data di adozione della sentenza di primo grado.

    Né tale conclusione trova ostacolo nell'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa. Sostiene la Corte d'appello che l'opera costituiva un rilevante ostacolo per l'accesso dei bagnanti alla spiaggia e quindi, costituendo una limitazione al godimento del bene comune, la permanenza si sarebbe protratta oltre l'ultimazione dell'opera per cui il termine prescrizionale sarebbe cominciato a decorrere dalla sentenza di primo grado.

A conferma di tale assunto la Corte d'appello richiama Sez. 3, n. 39455 del 22/5/2012, Giorgino, ricavando dalla decisione che il principio secondo cui la realizzazione della nuova opera senza autorizzazione su suolo demaniale non farebbe, comunque, decorrere la prescrizione dall'ultimazione delle opere nel caso in cui le medesime incidano sul godimento da parte della comunità del bene comune.
3.1 Sennonché la Corte siciliana non considera che la decisione richiamata addebitava all'imputato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del cod. della nav. e (costituita da "una scalinata di 250 scalini in pietra lavica per la discesa a mare, ricavata all'interno di un roccione conducente al mare" realizzata su un'area demaniale) presentasse l'elemento oggettivo del reato di occupazione abusiva sia che avesse limitato il godimento di quel tratto di costa. Nell'ultima parte, tuttavia, la motivazione chiarisce il motivo per cui aveva assegnato rilievo all'incidenza che le nuove opere abusive potevano avere sul godimento del bene demaniale. Viene, infatti, richiamata Sez. 3, n. 15268 del 16/02/2001, Ciarallo, Rv. 219015 - 01 per ribadire che l'esercizio di attività che impediscano l'uso pubblico del demanio, anche se attuate su un fondo privato, rientrano nello spettro di applicazione dell'art. 1161 cod. nav. in quanto integrano delle quattro forme alternative di condotta contemplate dal comma 1 quella dell'impedimento dell'uso pubblico del bene demaniale e non già quella successiva, costituita dall'inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c. nav..
3.2 L'argomento, pertanto, non si attaglia all'ipotesi contravvenzionale contestata, per la quale l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese.
3.3 Non tiene conto dell'imputazione neanche il PG. È, vero, infatti, come si legge nella requisitoria, che "il mancato rispetto dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, se realizzato mediante opere che determinano un'occupazione abusiva o che limitano il godimento della collettività dell'area demaniale, integrano gli estremi di un reato omissivo permanente".
La requisitoria, però, non considera che nel caso di occupazione viene il rilievo la prima delle fattispecie contemplate dall'art. 1161 e nel caso di limitazione del godimento la seconda mentre a Trapani si addebita di non aver osservato i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, e quindi la violazione dell'art. 55 cod. nav., come può agevolmente desumersi dalla contestazione, che richiama in rubrica, come già sottolineato, il predetto articolo e incentra la descrizione del fatto esclusivamente sull'esecuzione dell'opera senza autorizzazione non facendo menzione alcuna all'incidenza della rampa sulla fruizione di quella parte di arenile da parte dei soggetti che non provenivano dal complesso "Baia dei sette emiri".

    Il reato, pertanto, era già prescritto quando è intervenuta la sentenza di primo grado.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 11/2/2026