Consiglio di Stato Sez. II n. 4566 del 5 giugno 2026
Urbanistica. Qualificazione dell'istanza edilizia e immediata impugnabilità dei provvedimenti di conformazione
La domanda di permesso di costruire presentata per opere già ultimate deve essere riqualificata dall'Amministrazione come istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, restando soggetta alla verifica della "doppia conformità" urbanistica; l'accertato contrasto con le schede tecniche delle NTA locali, volte a preservare l'assetto distributivo originario in zone di pregio (come l'isola di Burano), ne legittima il rigetto. In forza del principio tempus regit actum, eventuali varianti urbanistiche favorevoli sopravvenute al diniego sono irrilevanti ai fini della legittimità dell'atto impugnato. Gli atti con cui l'Ente ordina la conformazione delle opere abusive o dispone il ripristino coattivo non sono mere diffide endoprocedimentali, ma provvedimenti repressivi immediatamente lesivi e autonomamente impugnabili
Pubblicato il 05/06/2026
N. 04566/2026REG.PROV.COLL.
N. 05287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2024, proposto dai sigg. Renzo Quintavalle e Vanna Noè, rappresentati e difesi dall’avv. Jacopo Molina, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Raffaella Di Graci e Stefano Gattamelata, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Monte Fiore n. 22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, 11 dicembre 2023, n. 1869, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il cons. Francesco Guarracino e uditi, per la parte appellante, l’avv. Jacopo Molina e, per la parte appellata, l’avv. Renzo Cuonzo, su delega dichiarata degli avv.ti Raffaella Di Graci, Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la sig.ra Vanna Noè, proprietaria di un edificio ubicato nel comune di Venezia, in località Burano, catastalmente censito al foglio 26, mapp. 945, impugnava il provvedimento del 30 ottobre 2013 con il quale il Comune di Venezia, a conclusione del procedimento avviato con la presentazione, in data 7 settembre 2009, di una domanda di permesso di costruire in variante concernente interventi di straordinaria manutenzione all’interno dell’edificio medesimo, riqualificava la domanda come richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 e la respingeva «in quanto le modifiche al distributivo con opere interne non sono conformi alla normativa urbanistico edilizia».
2. – Nel corso del giudizio la ricorrente, insieme al comproprietario del cespite, sig. Renzo Quintavalle, proponeva due ricorsi contenenti motivi aggiunti per estendere l’impugnazione, rispettivamente, alla diffida a conformare le opere abusivamente realizzate, datata 15 settembre 2014 e notificata il 3 ottobre 2014, e al successivo provvedimento, datato 6 maggio 2015 e notificato il 22 giugno 2015, con cui il Comune ha disposto la conformazione d’ufficio delle opere a danno dei responsabili.
3. – Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
4. – I sigg. Noè e Quintavalle hanno proposto appello avverso la decisione di primo grado.
5. – Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
6. – Le parti hanno prodotto memorie.
7. – Alla pubblica udienza del 19 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento del 30 ottobre 2013 con il quale il Comune di Venezia ha riqualificato e respinto la domanda di permesso di costruire presentata il 7 settembre 2009 per opere interne a un edificio di proprietà degli appellanti ubicato nell’isola di Burano, nonché dei provvedimenti assunti, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, per la conformazione delle opere e la riduzione in pristino coattiva.
2. – L’edificio, composto da tre piani e con destinazione in parte residenziale e in parte commerciale, è stato oggetto di una ristrutturazione finalizzata al frazionamento dell’unità residenziale originaria in due distinti appartamenti, con cucina e servizi igienici indipendenti, posti al piano primo e al piano secondo, disobbligando le unità residenziali dal vano scala comune.
3. – In base a quanto emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, con permesso di costruire del 26 novembre 2003 prot. gen. 2003/472480 (d’ora in poi, “il permesso del 2003”), il Comune aveva assentito la realizzazione di opere di «frazionamento parziale con cambio d’uso da residenziale a commerciale, modifiche interne e ripristino foro porta esterna» (consentendo l’accesso laterale da Calle delle Pope, in aggiunta a quello da via Pizzo), come da elaborati grafici allegati al permesso (doc. 2 produzione primo grado parte ricorrente).
3.1 – Il 16 aprile 2007 era presentata una dichiarazione di inizio attività in variante al permesso del 2003 per modifiche interne al distributivo (cfr. doc. 3 produzione primo grado parte ricorrente; nella d.i.a., ma spesso anche negli atti del Comune, il permesso del 2003 è richiamato non con il numero di protocollo, ma con il numero della pratica edilizia originaria; anche la data non è sempre congruente; nonostante ciò, risulta sempre chiaro quale sia l’oggetto del riferimento).
Tali opere, secondo la prospettazione della parte privata (cfr. pag. 2 del ricorso di primo grado e pag. 3 del ricorso d’appello), sarebbero state realizzate decorsi trenta giorni dalla presentazione della d.i.a., la quale, dopo un’iniziale diffida a non iniziare una parte dei lavori, notificata il 5 giugno 2007 ed annullata dal T.a.r. Veneto con sentenza del 5 settembre 2007, n. 2994, era stata poi oggetto di un provvedimento recante «annullamento dell’autorizzazione implicita maturatasi con la DIA del 16.4.2007» adottato il 3 giugno 2008 dal Comune (il provvedimento non è in atti, ma la circostanza trova riscontro nella sentenza del T.a.r. Veneto 31 luglio 2008, n. 2174, che ne ha riconosciuto la legittimità).
3.2 – Con provvedimento del 25 giugno 2009 prot. 271659 (d’ora innanzi, “il permesso del 2009”), il dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive, esitando una precedente domanda di permesso di costruire in variante presentata il 18 gennaio 2006, prot. 23645, rilasciava il titolo unico, munito di valenza espressa di permesso di costruire, «per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione a completamento ed in variante al permesso di costruire prot. n° 2002/125549 del 31/12/2003 con modifiche al distributivo interno e alla forometria esterna» come da elaborati grafici allegati al provvedimento medesimo (doc. 6 produzione primo grado parte ricorrente).
3.3 – A seguito di sopralluogo effettuato il 27 novembre 2008, era redatto dal Servizio Controllo del Territorio un verbale di accertamento contravvenzionale (doc. 1 produzione primo grado dell’Amministrazione) a cui faceva seguito l’adozione, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, dell’ordinanza di demolizione del 26 maggio 2009, prot. n. 2009/230125, notificata il 4 giugno successivo, con la quale il Comune ingiungeva agli odierni appellanti la demolizione delle opere abusive asseritamente accertate nel corso del sopralluogo (doc. 3 produzione primo grado dell’Amministrazione), con questa motivazione:
«Preso atto dell’istruttoria tecnica d’ufficio del 25/02/2009, dalla quale si rileva che l’opera abusiva in questione è in contrasto con la normativa urbanistica vigente per i seguenti motivi: la V.P.R.G. dell’isola di Burano identifica l’unità oggetto dell’intervento preottocentesca, posta in zona "A"; le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione della V.P.R.G. relative alle trasformazioni fisiche in unità bicellulari, non consentono modifiche alle strutture orizzontali (solai). Il vigente regolamento igienico prevede che le unità residenziali autonome abbiano una superficie minima netta di 45 mq; per quanto sopra la realizzazione di due distinte unità residenziali, di superficie inferiore a mq 45, contrasta con il vigente regolamento igienico; la rimozione di porzione di solaio di sottotetto, al piano secondo, contrasta con le Norme Tecniche di Attuazione della V.P.R.G. vigente ed adottata».
3.4 – Con nota a firma del tecnico progettista, datata 13 luglio 2009 e acquisita al protocollo comunale il 31 luglio 2009, facendo riferimento alla comunicazione, notificata il 14 febbraio 2009, di avvio del suddetto procedimento repressivo – e senza far menzione dell’ordinanza di demolizione intervenuta, intanto, a concludere il procedimento medesimo – veniva rappresentato all’Ufficio comunale atti repressivi che i lavori sarebbero stati realizzati in variante al permesso del 2003 “con progetto presentato in data 18/01/2006 prot. 23645” (cioè il progetto assentito, pochi giorni prima della nota stessa, con il permesso del 2009) e che «le opere eseguite sono oggi in parziale difformità a quanto autorizzato, e il doppio angolo cottura realizzato al secondo piano, è stato rimosso, escludendo la possibilità di allaccio dello scarico e dei relativi tubi di adduzione dell’acqua calda e fredda», per cui si invitava l’Ufficio a procedere a un nuovo sopralluogo «al fine di riconoscere lo stato dei luoghi sulla base dei ripristini eseguiti e sul permesso di costruire rilasciato» (doc. 4 della produzione di primo grado dell’Amministrazione).
3.5 – In data 7 settembre 2009 era presentata domanda per il rilascio di un permesso di costruire in variante al permesso del 2009.
3.6 – Il sopralluogo richiesto si svolgeva l’8 settembre 2009 e si concludeva con comunicazione di violazione edilizia di cui non c’è copia agli atti di causa, ma è fatta menzione nella nota dell’8 novembre 2010, prot. gen. 482211, inviata dalla Polizia municipale all’Ufficio atti repressivi (doc. 5 produzione primo grado dell’Amministrazione), la quale reca in allegato – quanto meno nel deposito documentale effettuato dal Comune – non già la comunicazione medesima, che, per quanto affermato in quella nota, sarebbe stata acquisita dalla Direzione interdipartimentale della polizia municipale il 27 novembre 2008, bensì la nota dell’8 febbraio 2010 con cui la Sezione di Murano-Burano della Polizia municipale notiziava dell’esito del sopralluogo l’Ufficio atti repressivi del Comune, la Provincia di Venezia e la Soprintendenza ai beni culturali, nei termini seguenti:
«… Eseguito sopralluogo in data 08.09.09, constatando che la ditta ha rimosso l’angolo cottura al piano secondo con i relativi scarichi e tubazioni di adduzione acqua calda e fredda che alimentavano la cottura. Risulta in essere la permanenza delle modifiche interne al vano scala e al distributivo interno. L’attuale stato di fatto non corrisponde al Permesso di Costruire P.G. prot. 2006/23645 rilasciato in data 25.6.2009 ma viceversa risulta conforme al P.C. P.G. 369197/2009 presentato in data 07.09.2009, tutt’ora in corso di definizione» (cfr. doc. 5 della produzione di primo grado di parte resistente).
3.7 – La domanda di rilascio di permesso di costruire in variante presentata il 7 settembre 2009, infine, era respinta dal Comune con il provvedimento di diniego del 30 ottobre 2013, prot. n. 2013/473689 (doc 9 della produzione di primo grado di parte resistente), preceduta da comunicazione di preavviso di rigetto del 13 settembre 2013 (pure in atti), impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
Con questo provvedimento il Comune riqualificava la domanda del 7 settembre 2009 come richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/01, perché nel sopralluogo dell’8 settembre 2009 le opere di cui al permesso di costruire del 2009 (modifiche al distributivo interno e al vano scala) erano risultate già eseguite, e la respingeva «in quanto le modifiche al distributivo con opere interne non sono conformi alla normativa urbanistico edilizia» e, in particolare, perché:
«•°°°°°al piano terra, il bagno del negozio è soggetto ai requisiti di cui all’art. 7, c.7 della D.G.R.V. 1428/2011 e da quanto disposto dalla Circolare della Regione Veneto n.13/1997, visto che l’art. 136 [recte: 36], c.1 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii. dispone il rilascio della sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
•°°°°°°le modifiche al distributivo interno non sono conformi con la scheda 1 - Unità Edilizia Preottocentesca a fronte Monocellulare delle NTA della VPRG per l’isola di Burano, Mazzorbo, Torcello che prescrive il mantenimento degli elementi strutturali dell’unità edilizia di base;
•°°°°°°lo spostamento al piano secondo, del bagno sul muro di fondo non conforme, alla stessa scheda sopra citata, che consente di localizzare i servizi igienici in aderenza ad un muro cieco di fondo».
3.8 – Seguivano la diffida a conformare le opere abusivamente realizzate, notificata il 3 ottobre 2014, e il provvedimento, notificato il 22 giugno 2015, con cui, riscontrata l’inottemperanza alla precedente diffida, il Comune disponeva la conformazione d’ufficio delle opere (impugnati, a propria volta, a mezzo dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado).
4. – Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha ritenuto che il provvedimento di diniego del 30 ottobre 2013 fosse immune dalle censure a esso rivolte dall’interessata, motivando il proprio convincimento con una argomentazione che è opportuno, per maggior chiarezza, riportare per esteso:
«Preliminarmente si osserva che oggetto del presente giudizio, quanto al ricorso principale, è il diniego opposto dal Comune alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria formulata dalla parte ricorrente. Più nel dettaglio, quest’ultima aveva realizzato, in assenza di un titolo abilitativo e nell’ambito di un intervento già assentito con permesso di costruire del 25.6.2009, le seguenti modifiche al progetto presentato al Comune:
- al piano terra modifica del locale bagno del negozio, modifica del distributivo in merito al residenziale, spostamento della scala già oggetto di modifica di cui al pdc 2006/23645;
- al piano primo, spostamento tramezze interne relative agli spazi di cui al pdc 2006/23645;
- al piano secondo, modifica al distributivo interno con inserimento del locale bagno su fronte secondario.
Si tratta di interventi che, pacificamente, sono stati realizzati in data anteriore al 7.9.2009, quando i ricorrenti hanno formulato una richiesta di permesso di costruire in variante, con la previsione di tali opere.
Ebbene, per quanto l’Amministrazione abbia qualificato tale istanza come volta ad ottenere la sanatoria di opere già realizzate in assenza di un titolo abilitativo, mentre parte ricorrente ha osservato come si tratterebbe di una richiesta di permesso di costruire in variante, ciò che è dirimente in entrambi i casi è, innanzitutto, il contrasto di tali interventi con quanto prescritto dalla Scheda 1 delle NTA del VPRG applicabile all’isola di Burano, che vietava qualsiasi modifica al distributivo interno, imponendo la preservazione delle scale e la collocazione di eventuali bagni sul fronte principale e non già su quello secondario. Ne deriva, pertanto, che in nessun caso l’Amministrazione avrebbe potuto riconoscere, sotto tale aspetto, l’utilità richiesta dalla parte ricorrente, sia essa un permesso di costruire in variante o in sanatoria.
Al riguardo, parte ricorrente si è limitata ad affermare che con tali interventi sarebbe stato ripristinato il distributivo interno originario o che comunque essi avrebbero migliorato l’aeroilluminazione degli ambienti, senza tuttavia fornire alcuna evidenza specifica del primo aspetto o fornendo una giustificazione comunque non idonea a superare le determinazioni discrezionali effettuate dal Comune nella predisposizione della Scheda n. 1. Queste ultime non appaiono né illogiche, né irrazionali, essendo frutto di una comparazione di interessi pubblici e privati al fine di preservare il patrimonio urbanistico dell’Isola di Burano.
Con riferimento, invece, al bagno collocato al piano terra nel locale a destinazione commerciale, deve ritenersi effettivamente soggetto al rispetto dei requisiti previsti dalla delibera giuntale n. 1428/2011, trattandosi di un edificio o spazio aperto al pubblico, rispetto al quale la destinazione ai soli dipendenti dell’attività ivi svolta, oltre ad essere una mera allegazione di parte, è del tutto irrilevante ai fini di garantire la dovuta accessibilità del servizio che prescinde dal fatto che l’attività sia soggetta al collocamento obbligatorio. Si osserva, inoltre, che non è specificamente contestato da parte ricorrente che il permesso unico, rilasciato nel 2009, abbia prescritto l’inserimento del bagno accessibile ai sensi del D.M 236/1989, con la conseguenza che la sua non accessibilità implica la difformità del bagno realizzato rispetto al titolo edilizio rilasciato.
In base alle argomentazioni esposte il ricorso principale deve essere integralmente rigettato, non avendo peraltro alcun rilievo la circostanza per la quale taluni interventi realizzati risulterebbero attualmente assentibili in base agli strumenti urbanistici vigenti, non essendo comunque conformi a quanto previsto all’epoca della loro realizzazione».
5. – Avverso il suddetto capo di sentenza è rivolto il primo motivo di appello.
5.1 – Con questo motivo, gli appellanti, in primo luogo, sostengono che il T.a.r. non avrebbe compreso che gli interventi oggetto dell’istanza del 7 settembre 2009 erano mere modifiche al distributivo interno, configuranti varianti in corso d’opera e non interventi di ristrutturazione, e che le sue affermazioni in merito alla mancata dimostrazione che con quegli interventi sarebbe stato ripristinato il distributivo interno originario e al fatto che le scelte discrezionali effettuate nella Scheda 1 non potevano ritenersi illogiche o irrazionali sarebbero in realtà fallaci, perché (per quanto è dato intendere dalla formulazione non perspicua della censura) gli elaborati grafici della dichiarazione d’inizio attività presentata nel 2007 e quelli del permesso del 2009 risulterebbero perfettamente uguali e, nel lasso di tempo interessato dagli avvenimenti per cui è causa, non vi sarebbe stata variazione della normativa urbanistica.
5.2 – Con lo stesso motivo, con riferimento specifico ai singoli interventi, affermano che:
- per quanto riguarda il bagno posto in fondo al negozio al piano terra, a escluderne l’assoggettabilità al rispetto dei requisiti di accessibilità sarebbe la consistenza della sua superficie (26 mq), poiché l’art. 7, co. 6, della DGRV n. 1428 del 6 settembre 2011 pone tale prescrizione soltanto se la superficie netta dell’unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq;
- per quanto riguarda la scala interna posta tra primo e secondo piano, il T.a.r. non avrebbe tenuto conto che essa non sarebbe stata realizzata ex novo, ma solo modificata, del che sarebbe stato dato atto dallo stesso accertatore nel verbale del 27 novembre 2008 (oltre che più volte rappresentato al Comune dal tecnico incaricato); la nuova variante del 2020, che consente la modifica delle scale, si sarebbe limitata a recepire quanto assentito dal Comune almeno da un paio di decenni;
- per quanto riguarda il bagno posto al secondo piano, esso sarebbe legittimo già in base alla versione originaria della Scheda 1 delle NTA, che in seguito, con la nuova variante del 2020, si sarebbe limitata a recepire quanto assentito dal Comune almeno da un paio di decenni.
5.3 - Le censure non colgono nel segno.
5.4 - Come agevolmente si constata leggendone la motivazione (sopra, § 4), la sentenza appellata ha riconosciuto la natura interna degli interventi senza qualificarli come di ristrutturazione e in tanto ha confermato la legittimità del diniego impugnato, in quanto ha riconosciuto che gli interventi per i quali si era chiesto il permesso di costruire con l’istanza del 7 settembre 2009 risultavano in contrasto con la variante di piano all’epoca valevole per l’isola di Burano «che vietava qualsiasi modifica al distributivo interno, imponendo la preservazione delle scale e la collocazione di eventuali bagni sul fronte principale e non già su quello secondario».
Quel che il T.a.r. ha ritenuto indimostrato è quanto sostenuto nel terzo motivo del ricorso di primo grado (il primo riguardando la natura “in sanatoria” o meno del richiesto permesso di costruire e il secondo il rispetto delle prescrizioni tecniche sull’eliminazione delle barriere architettoniche) circa il fatto che con lo spostamento del bagno, al piano secondo, sarebbero state ripristinate le caratteristiche formali del vano sul retro come era prima dei lavori e mantenute, per la camera attuale, le medesime caratteristiche di quella originaria, essendosi solo migliorato il rapporto aeroilluminante mediante installazione di una finestra a falda.
Secondo il T.a.r., quelle affermazioni erano formulate «senza tuttavia fornire alcuna evidenza specifica» e gli appellanti non hanno dimostrato il contrario, poiché la nuova collocazione del bagno del secondo piano prevista nella istanza di permesso di costruire del 7 settembre 2009, posto ad angolo tra un muro di fondo finestrato e un muro laterale non finestrato (e perciò, secondo il provvedimento di diniego, non conforme alle previsioni che consentivano la localizzazione dei servizi igienici «in aderenza ad un muro cieco di fondo»), non trova in atti alcun riscontro, neppure negli elaborati grafici precedenti, che possa avvalorare la tesi che si trattasse di un ripristino delle caratteristiche ante operam.
Quanto alla scala interna posta tra primo e secondo piano, in realtà il T.a.r. non se ne è occupato affatto, evidentemente in quanto essa non compariva tra gli elementi ostativi al rilascio del permesso che sono individuati nel provvedimento impugnato – dovendosi ricordare per la Scheda 1 delle NTA gli elementi strutturali dell’unità edilizia di base erano, invece, «i setti murari portanti disposti ortogonalmente al prospetto frontale, strutture orizzontali in legno, struttura di copertura» - e tanto meno vi si riferivano i motivi del ricorso di primo grado.
Le successive modifiche della disciplina urbanistica sono irrilevanti per la legittimità del provvedimento impugnato, per il quale vale il principio tempus regit actum.
Per quanto riguarda, infine, la questione dell’accessibilità del bagno collocato al piano terra nel locale a destinazione commerciale, il T.a.r. ha respinto in parte qua il ricorso di primo grado adottando, come si è già visto al § 4, una duplice motivazione, l’una relativa al fatto di trattarsi comunque di un edificio o spazio aperto al pubblico, l’altra attinente alla mancata contestazione che il permesso unico del 2009 avesse prescritto l’inserimento del bagno accessibile ai sensi del D.M 236/1989.
Di queste due motivazioni, indipendenti e autonome, gli appellanti hanno contestato soltanto la prima, sicché, quand’anche il motivo di appello risultasse fondato, resterebbe la seconda, non impugnata, a sostenere, di per sé, la decisione del T.a.r.
5.5 – Il primo motivo di appello, di conseguenza, dev’essere respinto.
6. – Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto i due ricorsi per motivi aggiunti con la seguente motivazione:
«Quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti, si osserva in primo luogo che la stessa prospettazione di parte ricorrente risulta quantomeno contraddittoria, atteso che ha evidenziato l’assenza di contenuto pregiudizievole negli atti impugnati e denominati “diffida”, ma ha ritenuto comunque di dover chiedere tutela giurisdizionale a fronte dei medesimi.
Ad ogni modo, e rispetto ad entrambi gli atti impugnati, quanto affermato in ordine al ricorso principale implica anche la legittimità dei successivi provvedimenti adottati dal Comune di Venezia, con cui è stato richiesto ai ricorrenti di ripristinare lo status quo ante, disponendo infine anche la rimessione in pristino coattiva a fronte del loro persistente inadempimento».
6.1 – Sostengono gli appellanti che il primo giudice avrebbe, invece, dovuto accogliere i due ricorsi per motivi aggiunti poiché lo stesso Comune avrebbe indicato i due atti come autonomamente impugnabili nonostante sarebbe pacifico che gli atti di diffida non siano impugnabili; fondato, dunque, sarebbe il primo motivo di impugnazione, comune ad entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, sulla pretesa violazione dell’art. 7 c.p.a.
6.2 – Il motivo è infondato.
Il fatto che l’oggetto del protocollo riportato, sul frontespizio in alto, in ambedue i provvedimenti parli di “diffida a conformare” non toglie che con il primo provvedimento sia stato espressamente ordinato ai destinatari di conformare l’opera, entro 90 giorni, alla normativa urbanistica e regolamentare vigente e, in particolare, al permesso di costruire del 2009 (richiamato con riferimento al numero della relativa domanda), con avvertimento che, altrimenti, si sarebbe proceduto d’ufficio alla demolizione in danno, e che con il secondo provvedimento, richiamata la precedente «ordinanza di conformazione» restata inottemperata, sia stato dato mandato agli uffici competenti di procedere d’ufficio alla conformazione delle opere abusive e al ripristino dello stato legittimato dal permesso del 2009 con spese a carico dei responsabili dell’abuso.
Evidente, quindi, è che in entrambi i casi non si è trattato di mere diffide, ma di provvedimenti repressivi, impositivi di obblighi e certamente impugnabili in ragione della loro immediata lesività; peraltro, se così non fosse stato, i due ricorsi per motivi aggiunti sarebbero stati non da accogliere, bensì da dichiarare inammissibili per carenza di interesse a ricorrere.
7. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
8. – Le spese del presente grado del giudizio sono compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere




