Criticità sistematiche dell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 nel recepimento della direttiva VIA: il caso dell’industria chimica tra incoerenze normative e supplenza giurisprudenziale
di Walter FORMENTON e Lara FORMENTON

Il contributo prende le mosse da un caso concreto di ampliamento di un impianto di plastic compounding, per mettere in luce come alcune scelte di tecnica legislativa operate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 abbiano prodotto criticità sistematiche nel recepimento della direttiva VIA, solo parzialmente affrontate dalla recente Legge 182/2025.

È ormai pacifico, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, che la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) costituisca ambito di attuazione diretta dei principi dell’Unione europea di prevenzione e precauzione¹, nonché del principio di integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali². Tali principi trovano recepimento nell’art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). In tale cornice, lo screening VIA assume la funzione di procedimento filtro, volto a garantire un equilibrio tra tutela dell’ambiente e libertà di iniziativa economica, equilibrio che presuppone un apparato normativo chiaro, sistematico e prevedibile.
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la verifica di assoggettabilità non può essere rimessa a valutazioni meramente discrezionali, ma deve fondarsi su categorie normative predeterminate e sufficientemente precise³, all’interno delle quali soltanto, l’amministrazione può esercitare la propria discrezionalità tecnica. Tale affermazione rende evidente come eventuali carenze strutturali della disciplina positiva si traducano immediatamente in vizi dell’azione amministrativa.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte affermato che le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva VIA devono essere sufficientemente chiare e precise, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in modo tempestivo ed effettivo gli obblighi cui sono soggetti⁴. In particolare, la suddivisione delle attività in classi funzionalmente omogenee – come avviene nell’Allegato II della direttiva 2011/92/UE – è stata ritenuta uno strumento essenziale per evitare elusioni applicative e difformità territoriali⁵. La dottrina ha sottolineato come tale tecnica normativa risponda a un’esigenza di “leggibilità ambientale”, funzionale sia alla tutela dell’ambiente sia alla certezza giuridica degli operatori⁶.
La decisione del legislatore nazionale di non introdurre una classe autonoma per l’industria chimica nell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, in difformità alla direttiva 2011/92/UE, ha prodotto una frammentazione sistematica che si pone in tensione con il principio di legalità sostanziale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in materia ambientale, la previsione di soglie, categorie e procedimenti non costituisce un mero dato tecnico, ma incide direttamente sulla delimitazione del potere amministrativo⁷. Ne consegue che una classificazione confusa o residuale delle attività progettuali amplia indebitamente la discrezionalità amministrativa, in contrasto con il canone di prevedibilità dell’azione pubblica. Un fenomeno che può definirsi, mutuando dalla tradizione giuridica la nozione di eterogenesi, come eterogenesi normativa dello screening, sottolinea come l’assenza di classi e categorie settoriali coerenti determini un trasferimento improprio del baricentro decisionale dalla legge all’amministrazione8.
Le conseguenze pratiche di tale impostazione sono emerse con evidenza nel caso di assoggettabilità allo screening VIA di un’industria chimica che tratta, mediante plastic compounding, materie plastiche di base (polistirene, ABS), utilizzate come intermedi per produrre materie plastiche (prodotti chimici) destinate alle industrie di trasformazione.
Il plastic compounding è un processo complesso che combina trasformazioni fisiche e chimiche per ottenere materiali plastici “su misura”, con proprietà funzionali specifiche per diverse applicazioni industriali. Esso consiste nella preparazione di materie plastiche attraverso la miscelazione a caldo di polimeri di base con additivi e cariche, seguita dall’estrusione del materiale prodotto. Si tratta di un processo di trasformazione termomeccanica dei polimeri che comporta fusione, dispersione e omogeneizzazione di una matrice polimerica con additivi mediante apparecchiature quali estrusori bivite o miscelatori intensivi. Il processo determina una modificazione controllata delle proprietà del materiale ed è potenzialmente associato al rilascio di composti organici volatili (COV), che possono provocare odori.
Si evidenzia come, nel contesto europeo, l’attività di plastic compounding sia ricondotta tra i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening VIA), ai sensi dell’Allegato II della Direttiva 2011/92/UE. La direttiva, infatti, impone agli Stati membri di sottoporre tali categorie progettuali a una valutazione preliminare, da effettuarsi mediante esame caso per caso ovvero attraverso l’applicazione di soglie e criteri stabiliti a livello nazionale. Secondo la direttiva, il plastic compounding rientra nella classe dell’industria chimica, categoria b) “trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici”. Nell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006, invece, in assenza di una classe specifica per l’industria chimica, la categoria corrispondente è collocata ed eclissata nella classe 8. Altri progetti.
Dall’analisi comparata delle normative nazionali emerge che la maggior parte dei Paesi europei contempla soglie significativamente più basse rispetto a quelle previste dall’ordinamento italiano, generalmente comprese tra circa 5 e 10 tonnellate/giorno di materiale trattato, ovvero adotta meccanismi di screening fondati su una valutazione discrezionale dell’impatto ambientale potenziale.
Nel caso concreto, l’autorità preposta ha ricondotto l’attività alla classe 6, "Industria della gomma e delle materie plastiche", sulla base del titolo della classe, la quale contiene un’unica categoria: fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
La riconduzione delle attività di plastic compounding a tale classe costituisce un esempio paradigmatico delle distorsioni applicative generate dalla struttura normativa. Questa operazione ermeneutica appare frutto diretto della confusione introdotta dal legislatore italiano, che ha accorpato “gomma” e “materie plastiche” in una stessa classe, mentre nella direttiva europea le materie plastiche rientrano nell’industria chimica. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che le categorie dell’Allegato IV non possono essere interpretate in senso estensivo o analogico⁹.
Nel caso esaminato, il Giudice e successivamente il Ministero dell’Ambiente hanno chiarito che l’espressione “a base di elastomeri” non implica una composizione maggioritaria superiore al 50%¹⁰; la soglia quantitativa di 25.000 tonnellate/anno si riferisce al complesso delle materie lavorate e non ai soli elastomeri¹¹. Il TAR ha dunque supplito alle carenze del legislatore, ristabilendo una razionalità interpretativa coerente con la finalità ambientale della disciplina VIA. Tuttavia, il ricorso alla giurisdizione per chiarire un testo normativo mal strutturato costituisce un limite evidente della tecnica legislativa¹².
La legge n. 182/2025 ha tentato, in modo a nostro parere piuttosto frettoloso, di intervenire sulla questione mediante l’art. 28 (Misure di semplificazione in materia ambientale)¹³, modificando la categoria a) della classe 6 dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006:
6. Industria della gomma e delle materie plastiche | a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri, con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.
La nuova formulazione restringe l’ambito dello screening VIA ai soli casi in cui i prodotti siano composti in misura significativa da elastomeri, rendendola di fatto applicabile alla sola industria della gomma. Il medesimo risultato sarebbe stato raggiunto, in modo più semplice, eliminando il riferimento alle “materie plastiche” dal titolo della classe, adeguandosi alla direttiva UE che riporta una classe specifica e unica per l’industria della gomma.
La precedente disciplina si limitava a richiamare i “prodotti a base di elastomeri” senza definire una soglia percentuale minima né chiarire il rapporto tra titolo della classe e contenuto della categoria, generando l’ambiguità interpretativa che ha reso necessario l’intervento normativo.
L’intervento correttivo risulta tuttavia internamente incoerente poiché circoscrive correttamente la categoria alla sola industria della gomma, ma non elimina il riferimento alle “materie plastiche” nel titolo della classe, in contrasto con la direttiva UE, e omette di introdurre una classe autonoma per l’industria chimica, lasciando le categorie interessate nella classe residuale 8. Altri progetti. La riforma, pur introducendo un criterio quantitativo più determinato, non incide quindi sulla criticità principale: l’assenza di una classificazione coerente con la direttiva VIA.
Le modifiche legislative settoriali non accompagnate da un riordino complessivo rischiano, dunque, di generare interventi disorganici e sistematicamente inefficaci¹⁴. Il legislatore avrebbe dovuto cogliere l’occasione per un riordino complessivo dell’Allegato IV, eliminando il riferimento alle materie plastiche dalla classe 6 e introducendo un'autonoma classe dedicata all’industria chimica.
L’analisi conferma che le criticità dell’Allegato IV non sono riconducibili a singole incertezze terminologiche, ma ad una impostazione normativa complessivamente disorganica, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea. La tutela dell’ambiente non può essere affidata alla variabilità delle interpretazioni amministrative o giudiziarie, ma richiede una base normativa chiara e sistematica. Ne discende l’esigenza di un intervento di riordino sistematico, volto a introdurre una classificazione coerente con la direttiva VIA e con i principi di legalità, certezza del diritto e uniformità applicativa. La disciplina della VIA è materia di competenza esclusiva statale; ciò implica che il legislatore non può esimersi dall’introdurre una classificazione coerente con la direttiva europea, pena la violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione¹⁵, in combinato disposto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.
In una prospettiva de iure condendo, il superamento delle criticità evidenziate richiede un intervento di riordino organico dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. La riforma dovrebbe consistere nel riallineamento della struttura dell’Allegato IV alla direttiva 2011/92/UE, attraverso: 
        ◦ l’introduzione di una classe autonoma per l’industria chimica, che ricomprenda le categorie specifiche oggi assorbite nella classe 8. Altri progetti;
        ◦ la riscrittura della classe 6, eliminando il riferimento alle “materie plastiche” dal titolo.

Note 
    1. Art. 191 TFUE; art. 3-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
    2. CGUE, 12 novembre 2019, causa C-261/18.
    3. Cass., Sez. Unite, ordinanza 30 luglio 2021, n. 21974.
    4. CGUE, 7 settembre 2004, causa C-127/02, Waddenzee.
    5. CGUE, 24 ottobre 1996, causa C-72/95.
    6. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2023.
    7. Cons. Stato, Sez. IV, 13 maggio 2016, n. 1933.
    8. F. Fracchia, La valutazione di impatto ambientale, in S. Grassi (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2012; 
    9. Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379.
    10. MASE, nota prot. del 18 giugno 2025.
    11. TAR Veneto, Sez. IV, sentenze n. 304/2020 e n. 482/2022.
    12. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit.
    13. Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in G.U., Serie Generale, n. 281, 3 dicembre 2025.
    14. R. Ferrara (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014.
    15. Corte Cost., 26 giugno 2019, n. 147.