Cass. Sez. III n. 22979 del 22 giugno 2026 (UP 13 maggio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Delia
Alimenti. Controlli, garanzie procedurali e causa estintiva
In tema di sicurezza alimentare, l'inosservanza delle garanzie procedimentali di cui al Reg. UE 2017/625 durante le ispezioni non determina l'inutilizzabilità dei risultati probatori ex art. 191 c.p.p., non essendo tale sanzione prevista dalla normativa unionale né da quella nazionale (D.Lgs. 27/2021). L'omesso avviso della facoltà di assistenza legale configura una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita. L'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni della L. 283/1962. Infine, la procedura estintiva introdotta dalla "Riforma Cartabia" (art. 12-ter L. 283/1962) non è applicabile ai procedimenti in cui l'azione penale sia stata già esercitata prima della sua entrata in vigore, stante la deroga espressa all'art. 2, comma 4, c.p. stabilita dalla disciplina transitoria.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha assolto l’imputato dalla contravvenzione di cui all’art. 6 della legge n. 283 del 1962, ed ha ridotto la pena inflitta a Luciano Delia, nella misura di mesi uno di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 in relazione alla detenzione, quale esercente l’attività di produzione e vendita di prodotti dolciari, di Kg. 700 di prodotti alimentari di pasticceria in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario in quanto conservati in ambienti infestati da insetti blatte e sporchi. In Napoli il 10/03/2022.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, e ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’inutilizzabilità delle risultanze ispettive acquisite in violazione del Regolamento Ue 2017/625 e degli articoli 191,125 e 546 cod.proc.pen. Argomenta la ricorrente che il sopralluogo del 10 marzo 2022, presso i locali della pasticceria, sarebbe stato eseguito in assenza della legale rappresentante alla quale non sarebbe stato dato alcun preventivo contestuale avviso dell'ispezione, né tantomeno sarebbero state impartite le misure correttive o le prescrizioni di adeguamento previste dalla normativa. L'omissione di tali adempimenti procedurali, ed in particolare l'assenza di prescrizione impartite, avrebbero impedito alla stessa la possibilità di sanare le contestazioni con condotte ripristinatorie. Inoltre, gli esiti ispettivi formatisi senza l'osservanza delle formalità previste risulterebbero affetti da vizio genetico e dovrebbero essere, pertanto, ritenuti inutilizzabili, ai sensi dell'articolo 191 cod.proc.pen. Di poi, la Corte d'appello avrebbe omesso in toto di confrontarsi con lo specifico motivo di appello con cui si lamentava appunto l'inutilizzabilità dei risultati dell'ispezione per violazione dei principi del regolamento Ue che disciplina la modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza ambientale.
Vizio di motivazione con travisamento della prova con incidenza sulla valutazione dell’offensività della condotta e sull’applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen.
Violazione di legge in relazione all’art. 12 ter legge 30 aprile 1962 n. 283, introdotto dall’art. 70 del d.lgs n. 150 del 2022 (Legge Cartabia) e vizio di motivazione là dove la sentenza impugnata avrebbe escluso alcun pregiudizio derivante dalla mancata notificazione del verbale contenente le prescrizioni impartite dagli organi accertatori. La Corte territoriale avrebbe negato alla ricorrente la possibilità di beneficiare dell'applicazione della causa estintiva del reato prevista dall'art. 12 ter legge 30 aprile 1962 n. 283, dovendo trovare applicazione, quale lex mitior, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso ribandendo la fondatezza del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato. Il primo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutte le prospettazioni difensive. Va disattesa, in quanto infondata, la dedotta inutilizzabilità degli esiti dell’ispezione e degli atti conseguenti (sequestro degli alimenti e chiusura del laboratorio) in assenza delle garanzie procedimentali previste dal Reg. Ue n. 2017/625, e del decreto legislativo n. 27 del 2021, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ai sensi dell’art. 191 cod.proc.pen. Sotto un primo profilo, l'art. 138 del Regolamento (UE) 2017/625 disciplina le azioni in caso di non conformità accertata negli stabilimenti agroalimentari e non prevede alcuna inutilizzabilità probatoria che, come è noto, è una sanzione del diritto processuale penale legato all'acquisizione illecita di prove ai sensi dell’art. 191 cod.proc.pen. L’art. 138 del citato Regolamento Ue prevede, al comma 1, le azioni in caso di accertata non conformità (Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi), al comma 2, indica i provvedimenti che l’autorità può adottare, al successivo comma 3, prevede la notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni. Il successivo art. 139 del Regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità. Nessuna delle due disposizioni prevede l’inutilizzabilità per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali. A sua volta, il decreto legislativo n. 27 del 2021, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che ha introdotto norme di adeguamento in tema di controlli ufficiali, non l’ha prevista. Per completezza di trattazione, nelle more, è intervenuta la legge 21 aprile 2026, n. 75 - Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani- che ha apportato rilevanti modifiche sulla disciplina sostanziale in materia, e, per quanto qui di interesse, è intervenuta sull’art. 246 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 2-bis, che, mediante il rinvio all’art. 364, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore. Sotto altro profilo, va rammentato che, nell’ordinamento giuridico, la sanzione dell’inutilizzabilità deriva dalla violazione di uno specifico divieto probatorio, che, nel caso in esame, non è previsto da una norma interna (art. 191 cod.proc.pen.), né può derivare, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore generale, da una disposizioni dell’Unione, essendo escluso, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 20 aprile 2024 C-670/22), che una regola di divieto probatorio possa derivare direttamente dalle disposizioni dell’Unione («Dall'altro, allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta, in linea di principio, unicamente al diritto nazionale determinare le norme relative all'ammissibilità e alla valutazione, nell'ambito di un procedimento penale, di informazioni e di elementi di prova che sono stati ottenuti con modalità contrarie al diritto dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C- 511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 222», p. 128). A sua volta, nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato che la categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferisce a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova, non essendo ampliabile l'area dell'inutilizzabilità alla luce della giurisprudenza costituzionale, atteso che, secondo il Giudice delle leggi, le disposizioni in tema di inutilizzabilità pongono norme di stretta interpretazione, di natura eccezionale, la cui adozione è rimessa essenzialmente alle scelte del legislatore, cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 252 del 2020, e Corte cost., sent. n. 219 del 2019, entrambe in materia di utilizzabilità degli esiti probatori di perquisizioni o ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorità giudiziaria) (così in motivazione Sez. 3, n. 512 del 11/11/2025, De Luca, Rv. 289094 – 02). Tirando le fila del discorso, non è prevista nel Regolamento UE alcuna sanzione di inutilizzabilità per il mancato rispetto di norma procedurali, così come nell’ordinamento interno alcuna sanzione di inutilizzabilità per il mancato avviso delle facoltà difensive in caso di attività ispettiva in corso, ma solo la nullità ai sensi degli artt. 354 cod.proc.pen. e 144 disp. att. cod.proc.pen. Nel caso in esame, la corte territoriale, ha ritenuto sanata la nullità per omesso avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, non essendo mai stata eccepita dal difensore (cfr. pag. 6).
Quanto all’ulteriore censura, oggetto del terzo motivo, che si appunta sulla mancanza di notifica delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori, anche al fine di sanare le contestazioni, si richiama il principio, reiteratamente espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Così si è espressa la giurisprudenza in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, da ultimo, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 – 01 che ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454 – 01. Lo stesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 – 01. Da ultimo, proprio con riguardo all’estinzione delle contravvenzioni in materia alimentale si è espressa Sez. 3, n. 16082 del 16/01/2025, Nistorius, Rv. 287872 – 01, secondo cui in tema di disciplina penale degli alimenti, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo accertatore, delle prescrizioni di regolarizzazione la cui ottemperanza è necessaria ai fini della speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di improcedibilità dell'azione penale relativa alle contravvenzioni previste dalla legge citata, punite con la pena dell'ammenda, pur se alternativa. Il motivo di ricorso risulta infondato anche sotto l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962 n. 283, introdotto dall’art. 70 del d.lgs n. 150 del 2022 (Legge Cartabia) in quanto non applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali sia già stata esercitata l'azione penale come dispone l’art. 96 - Disposizioni transitorie in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti- del D.lgs n. 150 del 2022. Nel caso in esame, il decreto di citazione è stato emesso in data 26/07/2022, dunque, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, e, dunque, non era applicabile la disciplina estintiva come correttamente rilevato dai giudici del merito. Né è invocabile l’applicazione dell’art. 2 comma 4 cod.pen., che regola la successione di legge nel tempo, che è inserito in una legge ordinaria che può essere derogato da altra legge ordinaria come è appunto avvenuto con l’art. 96 del decreto legislativo n. 150 del 2022. Né, comunque, la ricorrente ha attivato l’estinzione del reato attraverso l’applicazione dell’art. 162 bis cod.pen. in quanto la facoltà di richiedere l'oblazione speciale sancita dall'art. 162-bis cod. pen. non è alternativa a quella prevista dagli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962 n. 283, in quanto può essere esercitata sia nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura prescrittivo-estintiva prevista dalla legge speciale, sia nel caso in cui il contravventore si sia determinato a non avvalersene (Sez. 3, n. 25812 del 07/05/2025, Romano, Rv. 288258 – 02).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente ha dedotto il travisamento della prova ed il vizio della motivazione quanto alla valutazione dell’offensività della condotta per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. perché, secondo la difesa, il Collegio territoriale avrebbe travisato la circostanza relativa alla richiesta di dissequestro temporaneo, per adeguare lo stato dei luoghi alle prescrizioni, ed avrebbe ignorato la documentazione relativa alle operazioni d deblattizzazione e disinfestazione dei locali. In disparte le considerazioni sulla deducibilità del travisamento probatorio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777 - 01), il motivo è inammissibile perché la ricorrente non aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/05/2026




